Articolo 3 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 novembre 1960
Art. 3. Graduatoria del personale

Le carriere del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono unificate nelle rispettive graduatorie, ma distinte nelle funzioni di cancelleria e segreteria.
Il numero dei funzionari e la suddivisione per qualifiche sono stabiliti dalla tabella A, allegata al presente ordinamento.
Il numero dei dattilografi e' stabilito dalla tabella B, allegata al presente ordinamento.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960