Ordinanza cautelare 7 settembre 2022
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 8400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8400 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08400/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03510/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3510 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele D'Abrosca, Gilberto D'Abrosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. 30/2022 – Cat. 6F/PASI del 3 maggio 2022, notificato al ricorrente il successivo 11, con cui la Questura di Caserta ha confermato il proprio decreto Cat. 6F/PASI dell’8 ottobre 2015, di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, rilasciata al ricorrente il 15 giugno 2015, nr. 574517-O;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui il richiamato Decreto della Questura di Caserta Cat. 6F/PASI dell’8 ottobre 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. IA GG, presente l’avv. Petrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, il provvedimento in epigrafe meglio specificato con cui la Questura di Caserta ha confermato la revoca, precedentemente disposta, della licenza di porto di fucile per uso sportivo, a luli rilasciata il 15 giugno 2015.
Il provvedimento di revoca della licenza si fonda su un diverbio tra fratelli avvenuto nel 2015, per un presunto furto di ortaggi o di fiori, da cui era originata una denuncia a carico del ricorrente. L’Autorità giudiziaria, ritenendo le presunte condotte oggetto di denuncia prive del requisito minimo dell’offensività, non ha mai esercitato l’azione penale.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto formale depositato il 1° agosto 2022; il successivo 31 ha depositato documentazione inerente la controversia in esame.
Con ordinanza n. 1529 del 7 settembre 2022, la Sezione ha respinto la richiesta di misure cautelari.
Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza straordinaria dell’11 novembre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Nel corso dell’udienza, parte ricorrente ha fatto presente di non avere più interesse alla prosecuzione ed alla decisione del presente ricorso.
È principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa sia trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse a coltivare il ricorso.
In quest’ultimo caso il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
Alla luce di quanto sopra, anche in assenza di indicazioni in senso contrario provenienti dalle amministrazioni resistenti, il ricorso va dichiarato improcedibile.
In relazione alla pronuncia in rito, si ravvisano le giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti, con contributo unificato che rimane a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA IN, Presidente
IA GG, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA GG | PA IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.