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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/07/2024, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 26 aprile 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3623/2023 R.G. lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Caterina Fucci e dall'Avv. Pierpaolo Taddeo e da questi elett.te domiciliata in Cervinara (AV), alla via Macello n. 10, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gaetano Amato e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Maiella e con questi elett.te domiciliata in Napoli, alla via Del Rione Sirignano n. 7, giusta mandato in atti
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
01280202300001552000 notificata in data 09.11.2023 nella parte in cui CP_ l'iniziativa è fondata sui credit a favore di anni 2015 e 2016. Parti resistenti si sono costituite.
2) Dalla lettura del preavviso di fermo amministrativo emerge che i crediti anni 2015 e 2016 sono riportati in due avvisi di addebito: avviso di addebito n. 31220160002196205000 anno 2015 notificato il 22.12.2016 e avviso di addebito 31220220002355811000 anche per gli anni 2015 e 2015, notificato il 24.01.2023.
Pacifica la notifica dei titoli nelle date indicate, il ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria nellea parte in cui, lo si ripete, è riferita agli anni 2015 e 2016.
3) Quanto all'avviso di addebito 31220160002196205000 anno 2015 notificato il 22.12.2016, l'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) stabilisce che Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ((.)) Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi ((.))
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (conv. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente
Pag. 2 di 5 decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159 (comma 1)
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 2).
Ai sensi del comma 2, dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3,
Pag. 3 di 5 comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Nel caso di specie, i termini di prescrizione scadevano nell'anno 2021, considerando il quinquennio successivo alla notifica dell'avviso di addebito,
e per effetto delle disposizioni sopra richiamate, essi termini sono stati prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione normalmente previsto, ovvero fino al 31 dicembre
2023.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo pacificamente in data
09.11.2023.
4) Quanto all'avviso n. 31220220002355811000 anche per gli anni 2015 e
2015, notificato il 24.01.2023, l'eccezione riferita agli anni precedenti la notifica è inammissibile, giacchè l'avviso di addebito non è stato opposto nei termini decadenziali previsti.
Avverso il ruolo può proporsi opposizione ai sensi dell'art. 24 co. 6 Dlgs
46/1999, per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, nel termine perentorio di giorni 40 dalla notifica della cartella ovvero, alla stregua di quanto dedotto, dalla effettiva e piena conoscenza della stessa.
Detto termine “deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né
l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. n. 2835/2008, nonchè per tutte, Cass. n. 4506/07 e
Cass. n. 6674/08) (Cass. 354 del 04.02.2014).
Pag. 4 di 5 Entro i venti giorni successivi possono essere proposte le eccezioni afferenti il vizio formale del titolo, ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Resta ferma la proponibilità di una ordinaria opposizione ex art. 615 c.p.c. nel caso di fatti sopravvenuti definitività del titolo, ma in tale caso il termine quinquennale (decorrenza 24.01.2023) non è spirato al momento della notifica del preavviso di fermo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
5) Il ricorrente va condannato al pagamento a favore di parti resistenti delle spese di lite che, in base al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di
€#886# (ottocentottantasei) ciascuna, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore di Controparte_3
dichiaratosi antistatario.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3623/2023 vertente tra nei confronti Parte_1
CP_ di e ogni contraria istanza, Controparte_2
eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di e Parte_1
[...]
delle spese di lite che liquida nella somma di €#886# Controparte_2
(ottocentottantasei) ciascuna, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore di Controparte_3
dichiaratosi antistatario.
[...]
Avellino, 09 luglio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 26 aprile 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3623/2023 R.G. lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Caterina Fucci e dall'Avv. Pierpaolo Taddeo e da questi elett.te domiciliata in Cervinara (AV), alla via Macello n. 10, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gaetano Amato e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Maiella e con questi elett.te domiciliata in Napoli, alla via Del Rione Sirignano n. 7, giusta mandato in atti
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
01280202300001552000 notificata in data 09.11.2023 nella parte in cui CP_ l'iniziativa è fondata sui credit a favore di anni 2015 e 2016. Parti resistenti si sono costituite.
2) Dalla lettura del preavviso di fermo amministrativo emerge che i crediti anni 2015 e 2016 sono riportati in due avvisi di addebito: avviso di addebito n. 31220160002196205000 anno 2015 notificato il 22.12.2016 e avviso di addebito 31220220002355811000 anche per gli anni 2015 e 2015, notificato il 24.01.2023.
Pacifica la notifica dei titoli nelle date indicate, il ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria nellea parte in cui, lo si ripete, è riferita agli anni 2015 e 2016.
3) Quanto all'avviso di addebito 31220160002196205000 anno 2015 notificato il 22.12.2016, l'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) stabilisce che Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ((.)) Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi ((.))
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (conv. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente
Pag. 2 di 5 decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159 (comma 1)
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 2).
Ai sensi del comma 2, dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3,
Pag. 3 di 5 comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Nel caso di specie, i termini di prescrizione scadevano nell'anno 2021, considerando il quinquennio successivo alla notifica dell'avviso di addebito,
e per effetto delle disposizioni sopra richiamate, essi termini sono stati prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione normalmente previsto, ovvero fino al 31 dicembre
2023.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo pacificamente in data
09.11.2023.
4) Quanto all'avviso n. 31220220002355811000 anche per gli anni 2015 e
2015, notificato il 24.01.2023, l'eccezione riferita agli anni precedenti la notifica è inammissibile, giacchè l'avviso di addebito non è stato opposto nei termini decadenziali previsti.
Avverso il ruolo può proporsi opposizione ai sensi dell'art. 24 co. 6 Dlgs
46/1999, per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, nel termine perentorio di giorni 40 dalla notifica della cartella ovvero, alla stregua di quanto dedotto, dalla effettiva e piena conoscenza della stessa.
Detto termine “deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né
l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. n. 2835/2008, nonchè per tutte, Cass. n. 4506/07 e
Cass. n. 6674/08) (Cass. 354 del 04.02.2014).
Pag. 4 di 5 Entro i venti giorni successivi possono essere proposte le eccezioni afferenti il vizio formale del titolo, ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Resta ferma la proponibilità di una ordinaria opposizione ex art. 615 c.p.c. nel caso di fatti sopravvenuti definitività del titolo, ma in tale caso il termine quinquennale (decorrenza 24.01.2023) non è spirato al momento della notifica del preavviso di fermo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
5) Il ricorrente va condannato al pagamento a favore di parti resistenti delle spese di lite che, in base al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di
€#886# (ottocentottantasei) ciascuna, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore di Controparte_3
dichiaratosi antistatario.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3623/2023 vertente tra nei confronti Parte_1
CP_ di e ogni contraria istanza, Controparte_2
eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di e Parte_1
[...]
delle spese di lite che liquida nella somma di €#886# Controparte_2
(ottocentottantasei) ciascuna, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore di Controparte_3
dichiaratosi antistatario.
[...]
Avellino, 09 luglio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 5 di 5