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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.sa Marialuisa Crucitti Consigliera,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8/19 vertente
tra
(nata a [...] il [...], ivi residente alla c.da Iudeo snc - c.f.: Parte_1 [...]
), in proprio e nella qualità di unica erede legittima di (nata C.F._1 Persona_1
a Siderno il 26.3.1933 e deceduta in OC in data 15.09.2015), rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Carnuccio
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
nata a [...] l'[...] (C.F. ), entrambi residenti in [...]
Garibaldi 305, rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo FÒ, presso il cui studio in OC via
Tevere 36 sono elettivamente domiciliati
Appellati ed appellanti incidentali
nonché contro
nata ad [...] il [...] (C.F. ), CP_3 C.F._4 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. ) e nato a CP_4 C.F._5 Controparte_5
OC il 02.06.1987 (C.F. ) rappresentati e difesi per mandato in atti C.F._6
1 dall'Avv. Leonardo FÒ presso il cui studio in OC via Tevere 36 sono elettivamente domiciliati;
Appellati – terzi chiamati in causa ed appellanti incidentali
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di OC n° 1417/2018, pubblicata il 17/11/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.8.2013 e Persona_1 Parte_1
convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di OC, i coniugi e , Controparte_6 CP_7 esponendo: - di essere comproprietarie di un terreno sito in OC, riportato al NCT al foglio n. 24,
p.lla 111, ricadente in Zona B2 del vigente P.R.G.; - che i predetti coniugi odierni appellati, proprietari di un fabbricato (ubicato in OC e riportato al NCEU al foglio n. 24, p.lla 128 sub 4) posto a confine col terreno di loro pertinenza, profittando di una DIA presentata al Comune di OC nell'anno 2012 per interventi di sola manutenzione, avevano eseguito opere di altra natura e consistenza;
- che, in particolare, avevano creato nuovi vani abitabili derivati dalla chiusura dei due lati del preesistente portico e realizzando una parete finestrata sul confine col predetto terreno dell'odierna appellante;
- che i predetti lavori avevano alterato lo stato preesistente dei luoghi avendo creato nuove illecite vedute sul confine di loro proprietà in violazione della distanza minima di 5 mt prevista dalle NTA ovvero, comunque, della distanza di 1,50 mt prevista dall'art. 905 cc;
pertanto, chiedevano al
Tribunale di: “1) accertare che i recenti interventi edilizi eseguiti sul fabbricato descritto in narrativa, di proprietà dei coniugi convenuti, sono stati realizzati in violazione delle disposizioni di legge, del codice civile e regolamentari vigenti nel Comune di OC;
2) per l'effetto, condannare i convenuti medesimi alla chiusura delle vedute tutte realizzate a confine con la proprietà delle attrici, ovvero, subordinatamente, alla demolizione ovvero all'arretramento delle parti dell'edificio stesso esorbitanti dai limiti prescritti;
3) condannare gli stessi convenuti al risarcimento dei danni tutti patiti dalle attrici in conseguenza dell'illecita attività edilizia dei primi, nella misura che verrà accertata in corso di causa (anche mediante CTU), con rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
4) condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di causa, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Si costituivano in giudizio i coniugi e , eccependo in via preliminare Controparte_6 CP_7 il loro difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di natura ripristinatoria poiché meri usufruttuari dell'immobile, rilevando che la proprietà dello stesso si apparteneva a in CP_8 ragione di 9/42, che la nuda proprietà per 62/84 si apparteneva a e che Controparte_9
2 quest'ultima era però proprietaria piena per i restanti 6/126, nel mentre la nuda proprietà del primo piano del medesimo manufatto edilizio si apparteneva esclusivamente a FÒ Leonardo. Nel merito, insistevano per il rigetto della domanda risarcitoria adducendo la intervenuta usucapione della servitù di veduta e la conseguente prescrizione del diritto al risarcimento essendo decorso il termine quinquennale dalla data di maturazione della servitù. Chiedevano, inoltre, in via riconvenzionale, di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta, asserendo che il terrazzo coperto (portico) preesistente avesse consentito l'esercizio di vedute sul terreno limitrofo di proprietà delle controparti;
e per tale verso convenuti chiedevano di chiamare in giudizio i sopra indicati proprietari del manufatto edilizio per cui è controversia.
Si costituivano i nudi proprietari del manufatto, aderendo alle difese dei convenuti, nonché proponendo domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di veduta in oggetto.
Istruita la causa a mezzo CTU, con la sentenza n° 1417/2018, pubblicata il 17/11/18 il Tribunale di
OC rigettava le domande principali e accoglieva, parzialmente la domanda riconvenzionale con compensazione delle spese nella misura 1/3, ponendo a carico degli attori la restante parte nonché le spese di CTU.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello in proprio Parte_1
e n.q., eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con la condanna alle spese.
Si costituivano gli appellati resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto, svolgendo appello incidentale nel quale insistevano.
Con ordinanza del 19/3/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/3/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
3 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per
“mancato riconoscimento della legittimazione passiva degli usufruttuari anche in relazione alla domanda di riduzione in pristino”
2.1) Il motivo è infondato per le argomentazioni che seguono.
4 Sull'argomento la Suprema Corte ha costantemente ribadito che in tema di riduzione in pristino di opere illegittime per violazione delle distanze legali, la domanda di arretramento della costruzione realizzata dall'usufruttuario dell'immobile deve essere proposta nei soli confronti del nudo proprietario, potendo il titolare del diritto reale di godimento, al più, intervenire in giudizio, in via adesiva, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., comma 2 (ex plurimis Cassazione Civ sentenza n. 40984/2021).
Pertanto corretta ed aderente al sopra enunciato principio giurisprudenziale appare, sul punto la sentenza impugnata.
3.) Con il secondo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 900 e ss, non configurabilità degli estremi della veduta;
violazione dell'art. 115 c.p.c., violazione dell'art.1158 cc, carenza dell'elemento materiale del possesso utile ai fini dell'usucapione, mancanza della identità del bene ai fini dell'unitarietà del possesso ad usucapionem.
3.1) Il motivo è infondato.
Dall'istruttoria espletata in primo grado ed in particolare dalla CTU risulta che le aperture nella parete del fabbricato, fatta eccezione per quella del vano lavanderia “rappresentano delle vere e proprie vedute sul terreno confinante, atte a consentire, per definizione, di guardare e di mostrarsi senza esporsi al pericolo di cadute e non sussistono per mera funzione di delimitazione della platea.
Appare chiaro, pertanto, che le suddette vedute consentano di affacciarsi esercitando una visione globale del fondo di proprietà dell'odierna appellante.
Né giova, per potere diversamente ritenere, l'altezza del parapetto (80-90 cm dal piano calpestio), in quanto la detta altezza non incide sulla qualificazione dei detti affacci, quali vedute ex art. 900 c.c., essendo le suddette vedute poste a piano terra, ed essendo il fondo servente posto ad un dislivello di circa 15 cm.
La Suprema Corte sull'argomento ha, infatti, costantemente ritenuto che è rilevante la posizione reciproca delle due proprietà, atteso che, nell'ipotesi in cui il fondo dal quale si esercita la veduta sia in posizione soprelevata, la prospectio e a maggior ragione la ispectio possono risultare agevolate anche senza l'apporto determinante di un parapetto ad altezza normale, potendo non essere necessario che la parte si appoggi al manufatto al fine di esercitare la visione circolare intorno a se…l'apertura deve essere munita di un parapetto come previsto dall'art. 905 c.c. soltanto per i balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, in quanto è la posizione soprelevata dello sporto
a rendere necessario il parapetto che consenta un affaccio dall'alto, che sarebbe disagevole e pericoloso senza alcuna protezione” ( Cass. 9446/94; 6576/05; 10167/11).
Ed inoltre, la Cassazione ha recentemente ribadito che l'esistenza di un'opera muraria munita di parapetti e di muretti, dai quali sia obiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino, è sufficiente a integrare una veduta e il possesso della relativa servitù, senza
5 che occorra anche l'esercizio effettivo dell'affaccio (essendo la continuità dell'esercizio della veduta normalmente assorbito nella situazione oggettiva dei luoghi), né che tali opere siano sorte per
l'esercizio esclusivo della veduta, essendo sufficiente che le stesse tale esercizio rendano possibile”
(Cass. n. 32816, del 27/11/2023).
E' emerso inoltre, dalla CTU espletata in primo grado, a cui questa Corte, per linearità di argomentazioni, intende aderire, che i lavori eseguiti dagli odierni appellati sul manufatto in oggetto, non hanno modificato lo stato dei luoghi né, tantomeno, le vedute esistenti, corrispondendo gli stessi a quanto riportato nelle planimetrie catastali;
pertanto nessun aggravamento della servitù ex art. 1067
c.c. può ritenersi configurato a seguito dei lavori eseguiti dagli appellati nel 2012.
4.) Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1158 c.c., 2727 c.c.
e 2719 c.c., per mancanza di prova in ordine alla sussistenza del requisito temporale ai fini dell'usucapione.
4.1) Il motivo è infondato.
Dalla documentazione versata in atti risulta che lo stato dei luoghi è conforme, anche per quanto attiene alle vedute in oggetto, a quello riportato nelle planimetrie catastali, quantomeno a far data dal
10/2/93 data dell'elaborato planimetrico, come ritenuto dal CTU, il quale ha chiarito che l'elaborato planimetrico del 4/11/85 non riporta né il portico né il vano lavanderia ma che l'elaborato successivo datato 10/2/93 riporta, invece la situazione attuale.
Pertanto, correttamente, il primo giudice ha ritenuto datare l'elemento temporale, utile ai fini dell'usucapione, al 10/2/93.
5.) Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. nonché dall'art. 1158 c.c. per non avere, il primo giudice, ritenuto la natura confessoria delle dichiarazioni rese dai coniugi , dalle quali si evincerebbe la mancanza del requisito Parte_2 dell'animus possidendi.
5.1) Il motivo è infondato.
Nella missiva del 7/2/2013, inviata al legale dell'appellante da parte del legale dei coniugi
[...]
, nessuna dichiarazione confessoria è dato rinvenire, atteso che il predetto legale, con spirito Parte_2 transattivo, proponeva l'eliminazione di una chiusura dei due lati del portico per evitare l'aumento di volumetria e la regolarizzazione della parte finestrata della parete, senza alcuna indicazione di quale parete, se si riferisse al portico o al locale lavanderia, o in che cosa consistesse tale regolarizzazione.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, e, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
6.) Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 872, 901 e ss c.c. per avere il Tribunale rigettato le domande degli appellanti relative alla apertura del vano lavanderia.
6 6.1) L'appellante ha chiesto, in primo grado, che i convenuti venissero condannati “alla chiusura ti tutte le vedute realizzate a confine in subordine alla demolizione o all'arretramento dell'edificio”.
La domanda di regolarizzazione delle luci è stata proposta, dall'odierna appellante, per la prima volta in seno alla comparsa conclusionale e, pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice è da considerarsi tardiva.
Per le motivazioni sopra riportate l'appello principale è rigettato.
7.) Passando ad esaminare l'appello incidentale svolto dagli appellati, nello stesso si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto, il Tribunale, proposta domanda riconvenzionale anche per la luce del vano lavanderia, ed a seguito del rigetto della stessa, avere ritenuto parzialmente accolta la riconvenzionale, nonché per avere ritenuto quale valore della causa la somma di €. 752,00.
7.1) L'appello incidentale è fondato.
Dagli atti di causa risulta che gli odierni appellati, in primo grado non avevano proposto domanda riconvenzionale di usucapione per la luce posta nel vano lavanderia, bensì esclusivamente per le vedute poste nel portico.
Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta deve ritenersi essere stata accolta per intero, con susseguente modifica della regolazione delle spese.
Anche per quanto attiene al valore della causa, l'appello incidentale è fondato, atteso che l'odierna appellante in citazione ha dichiarato quale valore quello indeterminato, ribadito anche in sede di appello.
8.) Le spese, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (indeterminato, valori medi per il primo grado di cui €. 1.701,00 fase di studio, €.
1.204,00 fase introduttiva, €.1.806,00 fase di trattazione, €. 2.905,00 fase decisionale, mentre per il secondo, medi per fase studio €.2.058,00, introduttiva €. 1.418,00 e decisionale €. 3.470,00 e minimi per la fase istruttoria/trattazione €.1.523,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento
7 per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e n.q., avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di OC n. 1417/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale condanna l'appellante alla refusione delle spese del primo grado di giudizio nei confronti degli appellati che liquida in complessivi €. 7.616,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
conferma per il resto la sentenza 1417/18; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti degli appellati che liquida in complessivi €. 8.469,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 30/12/2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.sa Marialuisa Crucitti Consigliera,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8/19 vertente
tra
(nata a [...] il [...], ivi residente alla c.da Iudeo snc - c.f.: Parte_1 [...]
), in proprio e nella qualità di unica erede legittima di (nata C.F._1 Persona_1
a Siderno il 26.3.1933 e deceduta in OC in data 15.09.2015), rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Carnuccio
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
nata a [...] l'[...] (C.F. ), entrambi residenti in [...]
Garibaldi 305, rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo FÒ, presso il cui studio in OC via
Tevere 36 sono elettivamente domiciliati
Appellati ed appellanti incidentali
nonché contro
nata ad [...] il [...] (C.F. ), CP_3 C.F._4 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. ) e nato a CP_4 C.F._5 Controparte_5
OC il 02.06.1987 (C.F. ) rappresentati e difesi per mandato in atti C.F._6
1 dall'Avv. Leonardo FÒ presso il cui studio in OC via Tevere 36 sono elettivamente domiciliati;
Appellati – terzi chiamati in causa ed appellanti incidentali
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di OC n° 1417/2018, pubblicata il 17/11/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.8.2013 e Persona_1 Parte_1
convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di OC, i coniugi e , Controparte_6 CP_7 esponendo: - di essere comproprietarie di un terreno sito in OC, riportato al NCT al foglio n. 24,
p.lla 111, ricadente in Zona B2 del vigente P.R.G.; - che i predetti coniugi odierni appellati, proprietari di un fabbricato (ubicato in OC e riportato al NCEU al foglio n. 24, p.lla 128 sub 4) posto a confine col terreno di loro pertinenza, profittando di una DIA presentata al Comune di OC nell'anno 2012 per interventi di sola manutenzione, avevano eseguito opere di altra natura e consistenza;
- che, in particolare, avevano creato nuovi vani abitabili derivati dalla chiusura dei due lati del preesistente portico e realizzando una parete finestrata sul confine col predetto terreno dell'odierna appellante;
- che i predetti lavori avevano alterato lo stato preesistente dei luoghi avendo creato nuove illecite vedute sul confine di loro proprietà in violazione della distanza minima di 5 mt prevista dalle NTA ovvero, comunque, della distanza di 1,50 mt prevista dall'art. 905 cc;
pertanto, chiedevano al
Tribunale di: “1) accertare che i recenti interventi edilizi eseguiti sul fabbricato descritto in narrativa, di proprietà dei coniugi convenuti, sono stati realizzati in violazione delle disposizioni di legge, del codice civile e regolamentari vigenti nel Comune di OC;
2) per l'effetto, condannare i convenuti medesimi alla chiusura delle vedute tutte realizzate a confine con la proprietà delle attrici, ovvero, subordinatamente, alla demolizione ovvero all'arretramento delle parti dell'edificio stesso esorbitanti dai limiti prescritti;
3) condannare gli stessi convenuti al risarcimento dei danni tutti patiti dalle attrici in conseguenza dell'illecita attività edilizia dei primi, nella misura che verrà accertata in corso di causa (anche mediante CTU), con rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
4) condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di causa, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Si costituivano in giudizio i coniugi e , eccependo in via preliminare Controparte_6 CP_7 il loro difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di natura ripristinatoria poiché meri usufruttuari dell'immobile, rilevando che la proprietà dello stesso si apparteneva a in CP_8 ragione di 9/42, che la nuda proprietà per 62/84 si apparteneva a e che Controparte_9
2 quest'ultima era però proprietaria piena per i restanti 6/126, nel mentre la nuda proprietà del primo piano del medesimo manufatto edilizio si apparteneva esclusivamente a FÒ Leonardo. Nel merito, insistevano per il rigetto della domanda risarcitoria adducendo la intervenuta usucapione della servitù di veduta e la conseguente prescrizione del diritto al risarcimento essendo decorso il termine quinquennale dalla data di maturazione della servitù. Chiedevano, inoltre, in via riconvenzionale, di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta, asserendo che il terrazzo coperto (portico) preesistente avesse consentito l'esercizio di vedute sul terreno limitrofo di proprietà delle controparti;
e per tale verso convenuti chiedevano di chiamare in giudizio i sopra indicati proprietari del manufatto edilizio per cui è controversia.
Si costituivano i nudi proprietari del manufatto, aderendo alle difese dei convenuti, nonché proponendo domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di veduta in oggetto.
Istruita la causa a mezzo CTU, con la sentenza n° 1417/2018, pubblicata il 17/11/18 il Tribunale di
OC rigettava le domande principali e accoglieva, parzialmente la domanda riconvenzionale con compensazione delle spese nella misura 1/3, ponendo a carico degli attori la restante parte nonché le spese di CTU.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello in proprio Parte_1
e n.q., eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con la condanna alle spese.
Si costituivano gli appellati resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto, svolgendo appello incidentale nel quale insistevano.
Con ordinanza del 19/3/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/3/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
3 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per
“mancato riconoscimento della legittimazione passiva degli usufruttuari anche in relazione alla domanda di riduzione in pristino”
2.1) Il motivo è infondato per le argomentazioni che seguono.
4 Sull'argomento la Suprema Corte ha costantemente ribadito che in tema di riduzione in pristino di opere illegittime per violazione delle distanze legali, la domanda di arretramento della costruzione realizzata dall'usufruttuario dell'immobile deve essere proposta nei soli confronti del nudo proprietario, potendo il titolare del diritto reale di godimento, al più, intervenire in giudizio, in via adesiva, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., comma 2 (ex plurimis Cassazione Civ sentenza n. 40984/2021).
Pertanto corretta ed aderente al sopra enunciato principio giurisprudenziale appare, sul punto la sentenza impugnata.
3.) Con il secondo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 900 e ss, non configurabilità degli estremi della veduta;
violazione dell'art. 115 c.p.c., violazione dell'art.1158 cc, carenza dell'elemento materiale del possesso utile ai fini dell'usucapione, mancanza della identità del bene ai fini dell'unitarietà del possesso ad usucapionem.
3.1) Il motivo è infondato.
Dall'istruttoria espletata in primo grado ed in particolare dalla CTU risulta che le aperture nella parete del fabbricato, fatta eccezione per quella del vano lavanderia “rappresentano delle vere e proprie vedute sul terreno confinante, atte a consentire, per definizione, di guardare e di mostrarsi senza esporsi al pericolo di cadute e non sussistono per mera funzione di delimitazione della platea.
Appare chiaro, pertanto, che le suddette vedute consentano di affacciarsi esercitando una visione globale del fondo di proprietà dell'odierna appellante.
Né giova, per potere diversamente ritenere, l'altezza del parapetto (80-90 cm dal piano calpestio), in quanto la detta altezza non incide sulla qualificazione dei detti affacci, quali vedute ex art. 900 c.c., essendo le suddette vedute poste a piano terra, ed essendo il fondo servente posto ad un dislivello di circa 15 cm.
La Suprema Corte sull'argomento ha, infatti, costantemente ritenuto che è rilevante la posizione reciproca delle due proprietà, atteso che, nell'ipotesi in cui il fondo dal quale si esercita la veduta sia in posizione soprelevata, la prospectio e a maggior ragione la ispectio possono risultare agevolate anche senza l'apporto determinante di un parapetto ad altezza normale, potendo non essere necessario che la parte si appoggi al manufatto al fine di esercitare la visione circolare intorno a se…l'apertura deve essere munita di un parapetto come previsto dall'art. 905 c.c. soltanto per i balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, in quanto è la posizione soprelevata dello sporto
a rendere necessario il parapetto che consenta un affaccio dall'alto, che sarebbe disagevole e pericoloso senza alcuna protezione” ( Cass. 9446/94; 6576/05; 10167/11).
Ed inoltre, la Cassazione ha recentemente ribadito che l'esistenza di un'opera muraria munita di parapetti e di muretti, dai quali sia obiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino, è sufficiente a integrare una veduta e il possesso della relativa servitù, senza
5 che occorra anche l'esercizio effettivo dell'affaccio (essendo la continuità dell'esercizio della veduta normalmente assorbito nella situazione oggettiva dei luoghi), né che tali opere siano sorte per
l'esercizio esclusivo della veduta, essendo sufficiente che le stesse tale esercizio rendano possibile”
(Cass. n. 32816, del 27/11/2023).
E' emerso inoltre, dalla CTU espletata in primo grado, a cui questa Corte, per linearità di argomentazioni, intende aderire, che i lavori eseguiti dagli odierni appellati sul manufatto in oggetto, non hanno modificato lo stato dei luoghi né, tantomeno, le vedute esistenti, corrispondendo gli stessi a quanto riportato nelle planimetrie catastali;
pertanto nessun aggravamento della servitù ex art. 1067
c.c. può ritenersi configurato a seguito dei lavori eseguiti dagli appellati nel 2012.
4.) Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1158 c.c., 2727 c.c.
e 2719 c.c., per mancanza di prova in ordine alla sussistenza del requisito temporale ai fini dell'usucapione.
4.1) Il motivo è infondato.
Dalla documentazione versata in atti risulta che lo stato dei luoghi è conforme, anche per quanto attiene alle vedute in oggetto, a quello riportato nelle planimetrie catastali, quantomeno a far data dal
10/2/93 data dell'elaborato planimetrico, come ritenuto dal CTU, il quale ha chiarito che l'elaborato planimetrico del 4/11/85 non riporta né il portico né il vano lavanderia ma che l'elaborato successivo datato 10/2/93 riporta, invece la situazione attuale.
Pertanto, correttamente, il primo giudice ha ritenuto datare l'elemento temporale, utile ai fini dell'usucapione, al 10/2/93.
5.) Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. nonché dall'art. 1158 c.c. per non avere, il primo giudice, ritenuto la natura confessoria delle dichiarazioni rese dai coniugi , dalle quali si evincerebbe la mancanza del requisito Parte_2 dell'animus possidendi.
5.1) Il motivo è infondato.
Nella missiva del 7/2/2013, inviata al legale dell'appellante da parte del legale dei coniugi
[...]
, nessuna dichiarazione confessoria è dato rinvenire, atteso che il predetto legale, con spirito Parte_2 transattivo, proponeva l'eliminazione di una chiusura dei due lati del portico per evitare l'aumento di volumetria e la regolarizzazione della parte finestrata della parete, senza alcuna indicazione di quale parete, se si riferisse al portico o al locale lavanderia, o in che cosa consistesse tale regolarizzazione.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, e, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
6.) Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 872, 901 e ss c.c. per avere il Tribunale rigettato le domande degli appellanti relative alla apertura del vano lavanderia.
6 6.1) L'appellante ha chiesto, in primo grado, che i convenuti venissero condannati “alla chiusura ti tutte le vedute realizzate a confine in subordine alla demolizione o all'arretramento dell'edificio”.
La domanda di regolarizzazione delle luci è stata proposta, dall'odierna appellante, per la prima volta in seno alla comparsa conclusionale e, pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice è da considerarsi tardiva.
Per le motivazioni sopra riportate l'appello principale è rigettato.
7.) Passando ad esaminare l'appello incidentale svolto dagli appellati, nello stesso si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto, il Tribunale, proposta domanda riconvenzionale anche per la luce del vano lavanderia, ed a seguito del rigetto della stessa, avere ritenuto parzialmente accolta la riconvenzionale, nonché per avere ritenuto quale valore della causa la somma di €. 752,00.
7.1) L'appello incidentale è fondato.
Dagli atti di causa risulta che gli odierni appellati, in primo grado non avevano proposto domanda riconvenzionale di usucapione per la luce posta nel vano lavanderia, bensì esclusivamente per le vedute poste nel portico.
Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta deve ritenersi essere stata accolta per intero, con susseguente modifica della regolazione delle spese.
Anche per quanto attiene al valore della causa, l'appello incidentale è fondato, atteso che l'odierna appellante in citazione ha dichiarato quale valore quello indeterminato, ribadito anche in sede di appello.
8.) Le spese, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (indeterminato, valori medi per il primo grado di cui €. 1.701,00 fase di studio, €.
1.204,00 fase introduttiva, €.1.806,00 fase di trattazione, €. 2.905,00 fase decisionale, mentre per il secondo, medi per fase studio €.2.058,00, introduttiva €. 1.418,00 e decisionale €. 3.470,00 e minimi per la fase istruttoria/trattazione €.1.523,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento
7 per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e n.q., avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di OC n. 1417/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale condanna l'appellante alla refusione delle spese del primo grado di giudizio nei confronti degli appellati che liquida in complessivi €. 7.616,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
conferma per il resto la sentenza 1417/18; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti degli appellati che liquida in complessivi €. 8.469,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 30/12/2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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