Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 30 aprile 2024, iscritta al n. 1020 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Spoleto (PG), Piazza Pietro C.F._1
Fontana n. 3, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Lepri che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in Spoleto (PG), Piazza Pietro C.F._2
Fontana n. 3, presso lo studio dell'Avv. Marta Maestripieri che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 30 aprile 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 11 giugno 2017 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita Castellana (VT), parte I, n.8).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli PE
, a Terni (TR) il 17 dicembre 2013, e , a Viterbo il 17
[...] Persona_2
maggio 2016; che sono separati per effetto della sentenza n. 154/2024 emessa dal
Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 3 luglio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, ai quali PE Per_2
spetterà congiuntamente il diritto - dovere di cura, educazione ed istruzione, nel rispetto dei loro diritti a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, nonché rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, pur mantenendo la loro residenza e collocazione presso la madre, nell'abitazione sita in Civita Castellana, alla via Monte Filippetti, snc;
2. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione e ogni decisione dovrà essere adottata dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori;
3. Le condizioni relative alla prole, compreso il diritto di visita del padre, sono indicate nel separato piano genitoriale, che si allega (doc. 2);
4. Il sig. si obbliga a versare a titolo di contributo al mantenimento Parte_2
mensile per i due figli minori l'importo complessivo di 300,00 € (150,00 € a figlio),
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rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo. Il versamento verrà effettuato su conto corrente intestato alla Sig.ra
Parte_1
5. Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori pro quota (50%) e saranno rimborsate a chi le sostiene, previa loro documentazione e concertazione laddove richiesta. Per la determinazione delle spese ordinarie e straordinarie (con o senza concertazione) si farà riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Viterbo;
6. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica, dichiarandosi economicamente indipendenti e autosufficienti;
7. L'assegno unico universale verrà percepito da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
Castellana (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
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e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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