CASS
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2025, n. 31251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31251 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RA SE CC - 10/09/2025 R.G.N. 17879/2025 HE IE SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 08/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torino letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, C. Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato, con decorrenza dal 7 giugno 2024, l’affidamento in prova al servizio sociale in atto nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXa far data dal 4 ottobre 2023, n relazione alla pena in esecuzione di anni tre e mesi undici di reclusione, irrogata con pronuncia definitiva per reati di cui agli artt. 612-bis, 582, 585, 424 cod. pen. con ratifica della sospensione cautelativa della misura alternativa, disposta dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria in data 7 marzo 2025. 2. Avverso l’ordinanza descritta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidandosi a due motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione anche circa la retroattività della revoca. Il Tribunale si è limitato ad elencare le condotte sulle quali ha fondato la disposta revoca, senza esaminarne la singola rilevanza e rapportare tali condotte al momento in cui si sono verificate, trascurando ogni considerazione temporale in considerazione della misura applicata per sedici mesi. Inoltre, si osserva che non è stato considerato alcuno degli elementi positivi di cui pure si è dato atto nella sentenza di condanna e nella relazione del DMS diXXXXXXXXXXX, in cui si riconosce che il condannato ha intrapreso positivo percorso di supporto psicologico. Infine, sarebbero stati omessi gli elementi indicati dalla difesa nella memoria difensiva a supporto dell’idoneità della misura alternativa, riportati per esteso a pagina 8 del ricorso. Di qui il carattere apparente della motivazione, sia per la risposta revoca, sia per la retroattività della stessa dal 7 giugno 2024, trascurandosi ogni esame del periodo intermedio della condotta tra quella data e il provvedimento cautelativo del Magistrato di sorveglianza, pari a circa nove mesi, nel quale anzi vi è stata assenza di condotte segnalate quali Penale Sent. Sez. 1 Num. 31251 Anno 2025 Presidente: NI VI Relatore: SE RA Data Udienza: 10/09/2025 violazioni delle prescrizioni. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti della revoca e della sua retroattività. In primo luogo, si evidenzia che l'ordinanza di revoca non incorre nei limiti di vaglio perché non sussiste la cosiddetta doppia conforme. Sicché possono essere devoluti tutti i vizi motivazionali rilevabili in sede di legittimità. Si evidenzia, quindi, che nella specie manca ogni spiegazione appropriata dell'uso discrezionale attuato dal Tribunale nonché si segnala la illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale conclude senza considerare le condotte poste in essere e raffrontarle con gli addebiti nell'ambito della valutazione complessiva della idoneità della misura. In secondo luogo, l’ordinanza impugnata omette di considerare gli elementi positivi forniti tra cui la frequentazione di tre psicologhe, individuando il percorso rieducativo nella sola frequentazione del CUAV, senza tenere conto che, fin dalla applicazione della misura e quindi per 16 mesi, non è stata contestata alcuna condotta violenta. Si nega, poi, che il condannato abbia minacciato la sindaca e che non abbia mantenuto rapporti con l'UEPE. Peraltro, all'episodio avvenuto il 7 giugno 2024 non è seguito alcun provvedimento di sospensione, anzi la misura è proseguita sino al mese di marzo del 2025 ossia altri nove mesi. Si sostiene che il condannato, dopo le diffide del mese di giugno, non ha posto in essere alcuna condotta e ha rispettato tutte le prescrizioni. Si segnala che le presunte violazioni sono state soltanto elencate senza essere commentate e che comunque quanto alla condotta ai danni della sindaca, questa viene riferita apoditticamente. Si nega che vi siano stati contatti con la sindaca mai incontrata o conosciuta di persona dal condannato, né risulta formale denuncia nei confronti del condannato in relazione alle modalità della sua condotta con la quale si è interfacciato con il Comune di XXXXXXXXQuanto alla risposta mancata circa la convocazione dell'UEPE e all'atteggiamento tenuto il 6 marzo 2025, si osserva che non sono illustrati nell'ordinanza censurata elementi tali da far reputare grave la condotta o comunque da ravvisare il collegamento tra l’ultima condotta e l’episodio avvenuto nel giugno del 2024. Si trascura poi che il condannato è portatore di un disagio psichiatrico per il quale è stato seguito da tempo da servizi specialistici e quindi appare evidente che la motivazione è affetta da contraddizione e illogicità tali da giustificarne la cassazione nonché da evidenti travisamenti quanto alla gravità dei fatti e al collegamento tra questi.
2.3. Infine, si chiede comunque l'annullamento relativamente alla natura retroattiva della revoca, tenuto conto che, dal primo episodio del giugno del 2024, sino al secondo fatto segnalato, accaduto nel marzo del 2025, sono trascorsi nove mesi in mancanza di contestazioni di condotte persecutorie o violente, dunque, si chiede l’annullamento dell'ordinanza per aver disposto la revoca dal 7 giugno del 2024 e non anche dal 6 marzo del 2025. 3. Il Sostituto Procuratore generale, C. Marzagalli, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla decorrenza della disposta revoca riscontrandosi il lamentato vizio di motivazione.
1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, con particolare riferimento 2 alla revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/05/1998, Lupoli, Rv. 210789) questa non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice di sorveglianza, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento, con giudizio rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento di revoca, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il Giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 -01). È stato, inoltre, più di recente chiarito (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020 Russo, Rv. 280095) che la misura alternativa (nella specie l'affidamento in prova al servizio sociale) può essere revocata per la sopravvenienza di una misura cautelare, per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora, dall'esame del provvedimento cautelare, emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (cfr. Sez. 1, n. 49276-22 del 8/09/2022, Pugliese, non massimata;
Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234 in tema di detenzione domiciliare). I benefici penitenziari invero, non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo del condannato, essendo la possibilità di espiare la pena in modo diverso dalla detenzione in carcere subordinata a una valutazione discrezionale (ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge) affidata al Tribunale di sorveglianza. Tale organo, dunque, è investito del potere-dovere di valutare la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del condannato e di assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Si è precisato che il provvedimento concessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1 n. 636 del 1/02/1993, Rv. 196861), non assimilabile al giudicato, ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite: elementi di novità che possono essere sia sopravvenuti che preesistenti, sempreché — in questo secondo caso — fossero non conosciuti dal Tribunale di sorveglianza così da non averne tenuto conto nella sua decisione. Con riferimento alla decorrenza della disposta revoca, la soluzione prescelta, dunque, consiste nell'affidare al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare, in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte Cost. n. 343 del 29/10/1987; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Vateri, Rv. 282007; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 - 01).
1.2. Tanto premesso in via generale, si osserva che, nel caso al vaglio, la motivazione del Tribunale, assolutamente congrua e immune da vizi di ogni tipo quanto alla disposta 3 revoca, si sofferma sulla qualità del comportamento accertato, reputato nel complesso, tenendo conto di tutti gli episodi indicati, delle diffide disattese e delle carenze complessive del percorso risocializzante, condotte descritte, con ragionamento ineccepibile, incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento in prova (cfr. p. 2 e ss.). Dunque, la condotta non conforme allo statuto dell’affidato più volte serbata dal condannato, nel quadro della sua complessa personalità, risulta sufficientemente analizzata dal Tribunale e la determinazione della revoca risulta adeguatamente supportata Sotto tale profilo non può rilevare il denunciato travisamento per omissione dei dati indicati nella memoria difensiva, posto che il ragionamento del Collegio appare, nel suo complesso, incompatibile con le deduzioni ivi contenute.
1.3. La motivazione, tuttavia, è scarna quanto all’indicazione delle ragioni della decorrenza, a far data dal 7 giugno 2024, dell'efficacia della disposta revoca. È noto che il comportamento tenuto dal condannato, nel corso della prova, può rivelare il sostanziale fallimento e l'inutilità a fini risocializzanti dell'esperienza della misura alternativa, addirittura sin dal suo inizio, ma il provvedimento che ne dispone la revoca con effetto a far data da un certo episodio, deve chiaramente offrire indicazioni in tal senso, come fondatamente rilevato nel ricorso che non si addentra ad esprimere, sul punto, considerazioni in punto di fatto o a proporre diverse massime di esperienza, rispetto a quelle utilizzate dal Tribunale, ma rileva la carenza di motivazione rispetto alla riscontrata assenza per un lungo periodo, a far data dall’inizio della misura, di infrazioni. In tale caso, peraltro, lo stesso Tribunale evidenzia che tra il 7 giugno 2024 e la successiva condotta del marzo del 2025, non sono segnalate violazioni;
né risulta che sia stato adottato provvedimento di sospensione cautelativa della misura. Dunque, appare insufficiente la motivazione resa nella parte in cui fa decorrere la revoca dal 7 giugno 2024 senza indicarne puntualmente le ragioni.
2. Consegue il parziale annullamento dell’ordinanza impugnata perché il Tribunale, libero nell’esito, integri la motivazione in relazione alla decorrenza della disposta revoca, con rigetto, nel resto del proposto ricorso. Va disposto l’oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute del condannato e dei titoli di reato per i quali è stata irrogata la pena in esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla decorrenza della revoca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Torino. Rigetta il ricorso nel resto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 10/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA SE VI NI 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, C. Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato, con decorrenza dal 7 giugno 2024, l’affidamento in prova al servizio sociale in atto nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXa far data dal 4 ottobre 2023, n relazione alla pena in esecuzione di anni tre e mesi undici di reclusione, irrogata con pronuncia definitiva per reati di cui agli artt. 612-bis, 582, 585, 424 cod. pen. con ratifica della sospensione cautelativa della misura alternativa, disposta dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria in data 7 marzo 2025. 2. Avverso l’ordinanza descritta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidandosi a due motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione anche circa la retroattività della revoca. Il Tribunale si è limitato ad elencare le condotte sulle quali ha fondato la disposta revoca, senza esaminarne la singola rilevanza e rapportare tali condotte al momento in cui si sono verificate, trascurando ogni considerazione temporale in considerazione della misura applicata per sedici mesi. Inoltre, si osserva che non è stato considerato alcuno degli elementi positivi di cui pure si è dato atto nella sentenza di condanna e nella relazione del DMS diXXXXXXXXXXX, in cui si riconosce che il condannato ha intrapreso positivo percorso di supporto psicologico. Infine, sarebbero stati omessi gli elementi indicati dalla difesa nella memoria difensiva a supporto dell’idoneità della misura alternativa, riportati per esteso a pagina 8 del ricorso. Di qui il carattere apparente della motivazione, sia per la risposta revoca, sia per la retroattività della stessa dal 7 giugno 2024, trascurandosi ogni esame del periodo intermedio della condotta tra quella data e il provvedimento cautelativo del Magistrato di sorveglianza, pari a circa nove mesi, nel quale anzi vi è stata assenza di condotte segnalate quali Penale Sent. Sez. 1 Num. 31251 Anno 2025 Presidente: NI VI Relatore: SE RA Data Udienza: 10/09/2025 violazioni delle prescrizioni. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti della revoca e della sua retroattività. In primo luogo, si evidenzia che l'ordinanza di revoca non incorre nei limiti di vaglio perché non sussiste la cosiddetta doppia conforme. Sicché possono essere devoluti tutti i vizi motivazionali rilevabili in sede di legittimità. Si evidenzia, quindi, che nella specie manca ogni spiegazione appropriata dell'uso discrezionale attuato dal Tribunale nonché si segnala la illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale conclude senza considerare le condotte poste in essere e raffrontarle con gli addebiti nell'ambito della valutazione complessiva della idoneità della misura. In secondo luogo, l’ordinanza impugnata omette di considerare gli elementi positivi forniti tra cui la frequentazione di tre psicologhe, individuando il percorso rieducativo nella sola frequentazione del CUAV, senza tenere conto che, fin dalla applicazione della misura e quindi per 16 mesi, non è stata contestata alcuna condotta violenta. Si nega, poi, che il condannato abbia minacciato la sindaca e che non abbia mantenuto rapporti con l'UEPE. Peraltro, all'episodio avvenuto il 7 giugno 2024 non è seguito alcun provvedimento di sospensione, anzi la misura è proseguita sino al mese di marzo del 2025 ossia altri nove mesi. Si sostiene che il condannato, dopo le diffide del mese di giugno, non ha posto in essere alcuna condotta e ha rispettato tutte le prescrizioni. Si segnala che le presunte violazioni sono state soltanto elencate senza essere commentate e che comunque quanto alla condotta ai danni della sindaca, questa viene riferita apoditticamente. Si nega che vi siano stati contatti con la sindaca mai incontrata o conosciuta di persona dal condannato, né risulta formale denuncia nei confronti del condannato in relazione alle modalità della sua condotta con la quale si è interfacciato con il Comune di XXXXXXXXQuanto alla risposta mancata circa la convocazione dell'UEPE e all'atteggiamento tenuto il 6 marzo 2025, si osserva che non sono illustrati nell'ordinanza censurata elementi tali da far reputare grave la condotta o comunque da ravvisare il collegamento tra l’ultima condotta e l’episodio avvenuto nel giugno del 2024. Si trascura poi che il condannato è portatore di un disagio psichiatrico per il quale è stato seguito da tempo da servizi specialistici e quindi appare evidente che la motivazione è affetta da contraddizione e illogicità tali da giustificarne la cassazione nonché da evidenti travisamenti quanto alla gravità dei fatti e al collegamento tra questi.
2.3. Infine, si chiede comunque l'annullamento relativamente alla natura retroattiva della revoca, tenuto conto che, dal primo episodio del giugno del 2024, sino al secondo fatto segnalato, accaduto nel marzo del 2025, sono trascorsi nove mesi in mancanza di contestazioni di condotte persecutorie o violente, dunque, si chiede l’annullamento dell'ordinanza per aver disposto la revoca dal 7 giugno del 2024 e non anche dal 6 marzo del 2025. 3. Il Sostituto Procuratore generale, C. Marzagalli, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla decorrenza della disposta revoca riscontrandosi il lamentato vizio di motivazione.
1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, con particolare riferimento 2 alla revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/05/1998, Lupoli, Rv. 210789) questa non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice di sorveglianza, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento, con giudizio rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento di revoca, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il Giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 -01). È stato, inoltre, più di recente chiarito (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020 Russo, Rv. 280095) che la misura alternativa (nella specie l'affidamento in prova al servizio sociale) può essere revocata per la sopravvenienza di una misura cautelare, per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora, dall'esame del provvedimento cautelare, emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (cfr. Sez. 1, n. 49276-22 del 8/09/2022, Pugliese, non massimata;
Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234 in tema di detenzione domiciliare). I benefici penitenziari invero, non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo del condannato, essendo la possibilità di espiare la pena in modo diverso dalla detenzione in carcere subordinata a una valutazione discrezionale (ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge) affidata al Tribunale di sorveglianza. Tale organo, dunque, è investito del potere-dovere di valutare la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del condannato e di assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Si è precisato che il provvedimento concessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1 n. 636 del 1/02/1993, Rv. 196861), non assimilabile al giudicato, ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite: elementi di novità che possono essere sia sopravvenuti che preesistenti, sempreché — in questo secondo caso — fossero non conosciuti dal Tribunale di sorveglianza così da non averne tenuto conto nella sua decisione. Con riferimento alla decorrenza della disposta revoca, la soluzione prescelta, dunque, consiste nell'affidare al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare, in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte Cost. n. 343 del 29/10/1987; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Vateri, Rv. 282007; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 - 01).
1.2. Tanto premesso in via generale, si osserva che, nel caso al vaglio, la motivazione del Tribunale, assolutamente congrua e immune da vizi di ogni tipo quanto alla disposta 3 revoca, si sofferma sulla qualità del comportamento accertato, reputato nel complesso, tenendo conto di tutti gli episodi indicati, delle diffide disattese e delle carenze complessive del percorso risocializzante, condotte descritte, con ragionamento ineccepibile, incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento in prova (cfr. p. 2 e ss.). Dunque, la condotta non conforme allo statuto dell’affidato più volte serbata dal condannato, nel quadro della sua complessa personalità, risulta sufficientemente analizzata dal Tribunale e la determinazione della revoca risulta adeguatamente supportata Sotto tale profilo non può rilevare il denunciato travisamento per omissione dei dati indicati nella memoria difensiva, posto che il ragionamento del Collegio appare, nel suo complesso, incompatibile con le deduzioni ivi contenute.
1.3. La motivazione, tuttavia, è scarna quanto all’indicazione delle ragioni della decorrenza, a far data dal 7 giugno 2024, dell'efficacia della disposta revoca. È noto che il comportamento tenuto dal condannato, nel corso della prova, può rivelare il sostanziale fallimento e l'inutilità a fini risocializzanti dell'esperienza della misura alternativa, addirittura sin dal suo inizio, ma il provvedimento che ne dispone la revoca con effetto a far data da un certo episodio, deve chiaramente offrire indicazioni in tal senso, come fondatamente rilevato nel ricorso che non si addentra ad esprimere, sul punto, considerazioni in punto di fatto o a proporre diverse massime di esperienza, rispetto a quelle utilizzate dal Tribunale, ma rileva la carenza di motivazione rispetto alla riscontrata assenza per un lungo periodo, a far data dall’inizio della misura, di infrazioni. In tale caso, peraltro, lo stesso Tribunale evidenzia che tra il 7 giugno 2024 e la successiva condotta del marzo del 2025, non sono segnalate violazioni;
né risulta che sia stato adottato provvedimento di sospensione cautelativa della misura. Dunque, appare insufficiente la motivazione resa nella parte in cui fa decorrere la revoca dal 7 giugno 2024 senza indicarne puntualmente le ragioni.
2. Consegue il parziale annullamento dell’ordinanza impugnata perché il Tribunale, libero nell’esito, integri la motivazione in relazione alla decorrenza della disposta revoca, con rigetto, nel resto del proposto ricorso. Va disposto l’oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute del condannato e dei titoli di reato per i quali è stata irrogata la pena in esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla decorrenza della revoca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Torino. Rigetta il ricorso nel resto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 10/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA SE VI NI 4