Ordinanza cautelare 9 giugno 2023
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/07/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00586/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pincivero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto, prot. n. -OMISSIS-del 13 gennaio 2023, notificato il successivo13 febbraio 2023, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha respinto l'istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 aprile 2023 e depositata in data 11 maggio 2023, il sig.-OMISSIS-ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del decreto, prot. n. -OMISSIS-del 13 gennaio 2023, notificato il successivo 13 febbraio 2023, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha respinto l’istanza volta ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia.
2. Avverso il gravato provvedimento è dedotta la violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, degli artt.10, 11, 42 e 43, T.U.L.P.S.; eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.
Il ricorrente contesta la mancata comunicazione, nell’avviso di avvio del procedimento, della causa ostativa di cui alla lett. b del provvedimento, nonché la motivazione dello stesso fondata su un unico episodio accaduto in data 11.11.2021 in -OMISSIS-(FR), dove il sig. -OMISSIS- veniva fermato alla guida del suo veicolo in stato di ebbrezza in violazione dell’art. 186, lett. “B”, con misurazione di 1.19, episodio che non sarebbe di per sé sufficiente ad innescare dubbi sull’uso delle armi.
3. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione contestando la fondatezza del gravame.
4. All’esito della camera di consiglio del 7 giugno 2023, con ordinanza n. 105/2023, è stata respinta la domanda cautelare proposta.
5. Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2025 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
L’autorità amministrativa ha posto a fondamento del gravato decreto la propria valutazione circa la mancanza dei necessari requisiti morali desunta dal fatto che:
a) nell'estratto del certificato del casellario giudiziale, risultava che il-OMISSIS-, con sentenza irrevocabile del -OMISSIS-è stato condannato dal Tribunale di -OMISSIS- ai sensi dell'art. 186 co. 2 del codice della strada poiché, in data 11.11.2021, durante un normale controllo di polizia esperito nel comune di -OMISSIS-, veniva sorpreso alla guida del suo veicolo in stato di ebbrezza alcolica (accertata mediante analisi dell'aria alveolare espirata);
b) dall’esame della documentazione medica inoltrata per il rinnovo del titolo in argomento, si rilevava che il-OMISSIS- aveva presentato certificato anamnestico rilasciato in data 25 agosto 2022, nel quale nulla aveva dichiarato in merito al pregresso abuso di bevande alcoliche avvenuto in data 11.11.2021.
Entrambi gli elementi, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, sono stati prospettati dalla resistente amministrazione nella comunicazione di avvio del procedimento a lui inviata in data 13 dicembre 2022, e su entrambi gli elementi si è altresì espressa la difesa del ricorrente in sede procedimentale, con la memoria inviata in data 30 dicembre 2022.
Tali elementi risultano, poi, significativi in ordine alla valutazione della sussistenza del requisito morale richiesto dal TULPS per l’autorizzazione al possesso e all’uso delle armi, non apparendo, a questo collegio, in alcun modo carenti, né erronei, né tantomeno manifestamente illogici.
A tale riguardo si reputa sufficiente rammentare che in materia di autorizzazioni di polizia inerenti il porto e l'uso delle armi, infatti, l'autorità di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 10,11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., di una lata discrezionalità nell'apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica ( ex plurimis , Con. St., Sez. VI, 06.04.2010, n. 1925).
La legislazione affida all'autorità di pubblica sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto d'armi, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.
Ne consegue che, in base al quadro normativo di riferimento (art. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931), il titolare della licenza di porto di fucile, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso e che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (T.A.R. Liguria, II, 23 ottobre 2009, n. 2969).
Infatti, ai sensi dell’art. 39, comma 1, T.U.L.P.S., “ Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne” .
Nel nostro ordinamento, secondo lo stesso insegnamento del giudice di ultima istanza, “ l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve, infatti, considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica ” (così, da ultimo, Cons. St, sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404).
Pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014).
Nella specie, la valutazione svolta dalle competenti autorità in merito alla vicenda penale che ha interessato in un recente passato il ricorrente, dalla quale è scaturito un giudizio di inaffidabilità dello stesso circa il buon uso delle armi stante l’accertato episodio di guida in stato di ebbrezza, non appare a questo collegio affetta da quei vizi manifesti che soli possono portare all’annullamento del diniego delle autorizzazioni di polizia, anche in considerazione del pericolo che potrebbe derivare dall’uso delle armi in concomitanza con l’abuso di sostanze alcoliche, come legittimamente osservato dalla resistente amministrazione.
7. Per le ragioni sopra esposte il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
8. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Romano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.