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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai signori magistrati:
dott. CLAUDIO CASARANO - Presidente
dott. ANTONIO PENSATO - Giudice
dott. ANTONIO ATTANASIO - Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.770/23 di R.G. avente ad oggetto “querela di falso”
tra
Parte_1 Parte_2
(rappresentate e difese dagli avv.ti Luigia Brunetti e Francesco Singlitico come da mandato in calce all'atto di citazione)
attrici
e
Controparte_1
convenuto contumace
nonché
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
intervenuto ex lege
* * * * * * *
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le sorelle propongono querela di falso contro la scrittura privata del 13.8.2012 per Pt_1
sentir dichiarare la falsità materiale di quel documento artatamente compilato ed utilizzato dal fratello ON per ottenere dal Tribunale di Taranto due decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi ai danni delle deducenti. Le querelanti, nel premettere di aver avuto conoscenza delle ingiunzioni di pagamento solo con la notifica del precetto, denunciano l'arbitraria condotta della controparte, la quale si è avvalsa di un foglio firmato in bianco - che doveva costituire il mandato difensivo per l'avvio di una procedura di recupero crediti maturati dalla defunta madre - per inserirvi dichiarazioni ricognitive su presunti prestiti di € 360.000 ed € 320.000 ricevuti dal fratello, circostanze totalmente inveritiere ed inverosimili alla luce della documentazione prodotta.
Il convenuto è rimasto contumace.
È stato ritualmente esteso il contraddittorio anche al PM, il quale non ha formulato conclusioni.
* * * * * * *
L'impugnazione va accolta.
Costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione di una querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis”, e cioè in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento. Il riempimento sine pactis trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, integrando perciò una falsità materiale che l'apparente autore della dichiarazione è legittimato ad impugnare onde provocarne la completa e definitiva rimozione del valore probatorio, in ogni suo profilo e con effetti erga omnes.
Nella specie, le contestano la genuinità della scrittura privata del 13.8.2012 nella parte Pt_1
in cui la stessa reca le loro dichiarazioni ricognitive di debito verso il fratello, il quale ha arbitrariamente riempito il biancosegno destinato a ben altra finalità.
Quanto rappresentato dalle querelanti ha trovato puntuale riscontro in sede istruttoria.
2 Emerge, invero, ex actis, la falsità del documento impugnato in ordine alla sua materiale predisposizione ed al suo contenuto.
Le attrici hanno dimostrato che, nel contesto di un clima conflittuale tra fratelli e sorelle, segnato da un'accesa disputa ereditaria, la scrittura privata è stata confezionata da , il Controparte_1
quale si è avvalso di alcuni fogli in bianco (quattro/cinque) già recanti, a margine, la sottoscrizione del padre e di tutti i germani - in suo possesso ma da consegnare, come Pt_1
da intese, all'avv. Luigi Cecinato del foro di Taranto per apporvi la procura ad litem e stendere l'atto di precetto finalizzato al recupero di un loro credito - ed ha riempito abusivamente uno di essi, intitolandolo “scrittura privata” e datandolo (sempre falsamente) 13.8.2012.
Rileva sul punto il racconto dei testimoni e presenti allorquando Tes_1 CP_2 Tes_2
vennero consegnati al , agli inizi del 2010, i fogli firmati in bianco, i quali hanno Pt_1
confermato la finalità della loro sottoscrizione e del loro rilascio. Il raffronto poi tra il documento impugnato e quello che reca effettivamente il mandato alle liti conferito all'avv. Cecinato rivela una sostanziale identità nell'ordine e nel posizionamento delle sottoscrizioni, riscontrata anche rispetto all'altro foglio datato 25.4.2010 (oggetto di altra querela di falso dinanzi al Tribunale di
Firenze), il che avvalora la tesi dell'abusivo riempimento sine pactis ad opera del prenditore.
Nel contempo, dagli elementi in possesso si desume l'inattendibilità delle dichiarazioni ricognitive.
Secondo quanto riportato nella scrittura privata, avrebbe versato alla sorella Controparte_1
nell'arco temporale febbraio 1990 - gennaio 2012, l'importo complessivo di € Parte_1
360.000,00 “quale caparra, integrazione e rate di finanziamento” per l'acquisto degli immobili di
Montevarchi e di Firenze, ed alla sorella nell'arco temporale gennaio 1999 - maggio Pt_2
2012, l'importo di € 320.000,00 “quale caparra, integrazione e rate di finanziamento” per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di via Pisana 120; le sorelle, nel riconoscere le dationes, si sarebbero poi impegnate a restituire al fratello le somma mutuate entro il 31.12.2019
maggiorate degli interessi legali maturati medio tempore.
NN TA ha tuttavia dimostrato che, nel periodo interessato, fruiva di entrate reddituali
(derivanti dall'attività lavorativa del marito) tali da consentirle l'accollo di un mutuo fondiario e che sia l'immobile di Montevarchi, acquistato nel 1990 per Lire 35.000.000, che i successivi
3 appartamenti comprati a Firenze tra il 1998 e il 2002, sono stati rivenduti (a un prezzo maggiore)
e il ricavo è servito per finanziare le operazioni di compravendita succedutesi in quell'arco temporale. Si evince poi per tabulas che, con il corrispettivo dell'ultima vendita datata 11.3.2011
(€ 331.500,00 a fronte di un appartamento acquistato per € 114.000,00), l'attrice si è procurata la provvista necessaria per l'investimento immobiliare del 14.12.2011, al prezzo di € 190.000,00.
Analogamente, ha documentato la disponibilità di risorse reddituali (riconducibili anche Pt_2
in questo caso al lavoro maritale) idonee a fronteggiare l'acquisto del suo appartamento, pagato nel 1999 Lire 183.000.000 (€ 94.511,00) mediante accollo del mutuo fondiario, e di non aver affrontato ingenti interventi di ristrutturazione edilizia.
I dati oggettivi evidenziano, dunque, l'incongruenza dei presunti prestiti di € 360.000,00 e di €
320.000,00 da parte del fratello, il quale peraltro non risulta avesse una disponibilità finanziaria tale da consentirgli, nel suddetto periodo, di dare a mutuo € 680.000,00. Anzi, le attrici hanno offerto elementi probatori attestanti una situazione di grave indebitamento del verso il Pt_1
ceto bancario, assolutamente inconciliabile con l'ingente erogazione di danaro alle sorelle.
Atteso quanto innanzi, devono ritenersi false le dichiarazioni ricognitive delle sorelle Pt_1
circa la ricezione delle somme di danaro a mutuo ed il loro impegno a restituire al fratello gli importi indicati.
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Alla pronuncia di falsità consegue a termine dell'art. 226/2 c.p.c. l'adozione dei provvedimenti accessori previsti dall'art. 537 c.p.p. ordinandosi la cancellazione del documento, che resta privo di ogni efficacia giuridica, ed impartendosi le relative disposizioni a norma dell'art. 675 c.p.p.
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Le spese e competenze di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, secondo i criteri e parametri aggiornati al d.m. 147/2022.
P.Q.M
il Tribunale, così definitivamente provvede:
- in accoglimento della querela, dichiara falsa la scrittura privata datata 13.8.2012 nella parte
4 recante le dichiarazioni ricognitive di e circa la ricezione Parte_1 Parte_2
rispettivamente di € 360.000,00 e di € 320.000,00 dal fratello e l'impegno Controparte_1
delle a restituirgli i suddetti importi;
Pt_1
- per l'effetto, dichiara il predetto documento privo di efficacia giuridica in parte qua;
- dispone che la cancelleria annoti la presente sentenza a margine del documento e rediga apposito verbale, facendovi menzione dell'annotazione, ed allegandovi ai fini della conservazione il documento medesimo;
- condanna il a rifondere alle querelanti le spese e competenze di lite che liquida Pt_1
complessivamente in € 8.308,42 (di cui € 692,42 per spese;
€ 7.616,00 per compensi), oltre accessori di legge.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente
L'estensore
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