Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00415/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2026, proposto da
US ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Bazzoni, Vittore Davini e Giovanni Sedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza
della Sentenza del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro n. 336/2025 resa nel procedimento RG n. 851/2024, pubblicata il 13/06/2025, notificata in data 17/06/2025 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza n. 336/2025, pubblicata il 13 giugno 2025, resa dal Tribunale di Sassari – sezione lavoro, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente medesimo di fruire – per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 – del beneficio finanziario dell’importo di euro 500,00 annui consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente l’importo complessivo di euro 1.500,00 secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al D.P.C.M. 28 novembre 2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, nonché l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi;
2. Con nota depositata in atti, la parte ricorrente ha rappresentato che, successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente ha provveduto all’accredito delle somme dovute a titolo di “Carta del docente” in favore del ricorrente, senza tuttavia procedere al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione, pure statuito con la sentenza in premessa ed ha quindi insistito per la condanna del Ministero al pagamento di tale somma, con la nomina di un Commissario ad acta, e condanna del medesimo Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e rimborso del contributo unificato.
3. Alla luce di quanto sopra, il Collegio, nel dare atto della cessazione della materia del contendere con riguardo alla sorte capitale, ordina al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe, corrispondendo al ricorrente la maggiore somma tra interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente corrisposte, nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, o dalla sua notificazione a cura della parte - se anteriore – atteso che:
la decisione di cui si chiede l’ottemperanza è stata notificata all’amministrazione presso la sede reale in data 17 giugno 2025 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione di Cancelleria del 7 gennaio 2026 prodotta in giudizio;
alla notifica della sentenza ha fatto seguito solo il pagamento, da parte dell’Amministrazione, di quanto spettante a titolo di carta docente;
è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta – come detto - il 17 giugno 2025, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e s.m.i..
3.1 Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine suindicato, si nomina sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), il quale, come organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari alla esecuzione della sentenza, entro i trenta (30) giorni successivi alla richiesta della parte medesima.
3.1.1 Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
3.2 Trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
4. Quanto alle spese del presente giudizio, si ritiene opportuno disporne la compensazione, atteso che il pagamento della somma capitale è intervenuto in tempi solleciti rispetto alla proposizione del giudizio, che si inserisce all’interno di un diffuso contenzioso.
4.1 Il Ministero, dovrà, peraltro, rimborsare alla parte ricorrente il contributo unificato, se versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla sorte capitale afferente alla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
- ordina al Ministero della Istruzione, ai fini dell’integrale esecuzione al giudicato in epigrafe, di provvedere al pagamento, a favore della parte ricorrente, della maggior somme tra rivalutazione e interessi sulle somme tardivamente corrisposte, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza,
- nomina, per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), assegnando allo stesso, per l’esecuzione della sentenza, il termine di 30 giorni dal momento in cui sarà richiesto l’intervento da parte ricorrente.
- compensa le spese del giudizio, fatto salvo l’obbligo del Ministero di provvedere alla rifusione a favore della parte ricorrente del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio LA, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
RO TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO TI | Antonio LA |
IL SEGRETARIO