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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina
SEZIONE PRIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.O.T., dott. Emilia Caleca, all'esito della riserva assunta all'udienza del 17 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , pronuncia la seguente:
NT .
Nella causa civile iscritta al n. 794/2014 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente fra :
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
e , nata a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._1 Parte_2
), entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Natale Arena C.F._2
e Domenico Santoro ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in
Messina, via Principe Umberto 79 D, attrici contro
, in persona del Sindaco pro tempore (cod. fisc. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Fiorillo, presso il cui P.IVA_1
studio in Messina, Corso Cavour 143 ha eletto domicilio
Convenuto
Oggetto :risarcimento danni .
Conclusioni: come da note in atti .
In fatto e in diritto
Con atto di citazione depositato in data 12.02.2014 le Signore , Parte_3
e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentando di essere rispettivamente moglie e figlie Controparte_2 conviventi del Sig. , deceduto a in data Persona_1 Controparte_2 31.07.2012 per i postumi di una rovinosa caduta da bicicletta;
che tale caduta era imputabile alla presenza, su un percorso ciclabile, di una cunetta non segnalata che tagliava perpendicolarmente il percorso stesso;
che il sinistro si verificava in data
24.07.2012 ore 7:20 circa, allorquando il percorreva il sentiero in sella Parte_2
ad una mountain bike modello Eagle EK 61 e perdeva il controllo del mezzo a causa di un grosso avvallamento per lo scolo delle acque piovane;
che a seguito del sinistro mortale veniva aperto un procedimento penale per omicidio colposo a carico di ignoti, conclusosi con ordinanza di archiviazione del 23.01.2013; che il aveva sempre respinto ogni addebito non Controparte_2
riscontrando le richieste di risarcimento avanzate da parte attrice. Per tali ragioni chiedevano, in via principale, di accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
nella causazione del sinistro che aveva determinato la morte Controparte_2 di e, per l'effetto, di condannare il convenuto al Persona_1 CP_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sia iure proprio che iure hereditatis in favore delle attrici;
in via subordinata, nell'ipotesi di concorrente responsabilità del nella causazione del sinistro, di condannare il Parte_2 CP_2
convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sia iure proprio che iure hereditatis in favore delle attrici, nella percentuale accertata;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.2014 si costituiva in giudizio il contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_2
fornita da parte attrice. Rilevava, in particolare, che il si avventurava Parte_2
sulla strada luogo del sinistro nonostante la stessa non fosse percorribile con una mountain bike;
che in ogni caso questi transitava sul sentiero ad una velocità elevata, tale da non permettergli di mantenere il controllo del velocipede dopo aver attraversato il cunettone;
che la zona teatro dell'incidente era facilmente visibile e la cunetta facilmente percepibile. Per tali ragioni chiedeva di dichiarare che nessuna responsabilità poteva essere addebitata al e, per Controparte_2
l'effetto, di rigettare le domande attoree;
con vittoria di spese e compensi.
Con atto depositato in data 15.03.2022 le sorelle stante il decesso di Parte_2
, si costituivano in giudizio anche in qualità di eredi della madre. Parte_3
La causa, non ulteriormente istruita, veniva trattenuta in riserva all'udienza del 17 gennaio 2025 e quindi decisa in data odierna, all'esito delle note trasmesse dalle parti. . Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria spiegata da Parte_1
e nei confronti del al fine
[...] Parte_2 Controparte_2
di vedere lo stesso condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dalle attrici per la morte del padre avvenuta in conseguenza di una caduta da bicicletta da imputarsi, secondo ricostruzione attorea, ad esclusiva responsabilità di parte convenuta.
In punto di diritto occorre, preliminarmente, evidenziare che per lungo tempo la
Suprema Corte, con riguardo alla responsabilità dell'ente gestore o proprietario di una strada per i danni subiti dagli utenti, ha affermato che la pubblica amministrazione – nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche – è soggetta non soltanto ai limiti derivanti da norme di legge, regolamentari e tecniche, ma anche alle regole di comune prudenza e diligenza, fra le quali spicca il principio del neminem laedere.
In ottemperanza a tale principio, la pubblica amministrazione era tenuta a far sì che l'opus publicum non integrasse per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo;
pericolo che poteva concretizzarsi – con conseguente responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c. – allorquando nella situazione nella quale era avvenuto il sinistro fossero rinvenibili le caratteristiche della “insidia” o del
“trabocchetto”, vale a dire quando lo stato dei luoghi fosse caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (cfr. Cass. civ. n. 10132/2004; Cass. civ.
n. 19653/2004).
In un secondo momento, tuttavia, la Suprema Corte, ha intrapreso un deciso revirement del precedente orientamento, affermando che la responsabilità dell'ente locale per i danni subiti dagli utenti in relazione a carenza di manutenzione di beni demaniali deve essere, più correttamente, sussunta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c. - ovvero nel paradigma della responsabilità di cose in custodia - in tutti i casi in cui attività di controllo e di vigilanza su cui si fonda il concetto di “custodia” sia oggettivamente possibile se accertata sulla base di indici che “non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma che vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito” (Cass. Civ. n. 15383/2006).
All'esito della summenzionata evoluzione giurisprudenziale, la Suprema Corte giungeva alle conclusioni, pienamente condivisibili, che qui si richiamano.
Innanzitutto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta colposa del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. civ. ord. n. 30775/2017). Tale fattore attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Ancora, la responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa (Cass. civ. n. 24419/2009).
L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo, assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia, che dovrà essere dimostrata in concreto – ovvero conformemente alle caratteristiche specifiche del bene e dell'evento – dal custode (Cass. civ. ord. n. 1257/2018). Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.
In tali ipotesi, laddove non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c. in quanto venga accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.; fermo restando che graverà sul danneggiato l'onere della prova non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì dell'anomalia del bene demaniale, che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. civ. ord. n.
12821/2015 in senso conforme alla citata Cass. civ. n. 15383/2006). Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. civ. n. 999/14 in senso conforme a Cass. civ. n.
390/2008).
Orbene, nel caso di specie, premesso che la sussistenza del rapporto di custodia e la concreta possibilità di essa non è stata oggetto di contestazione da parte del
, la domanda attorea non può trovare accoglimento, Controparte_2
non risultando il sinistro imputabile alle lamentate mancanze manutentive (presenza di un avvallamento che creava una pericolosa cunetta, presenza di pietrisco, mancata segnalazione della cunetta) quanto piuttosto alla condotta dello stesso danneggiato, che si è posta in termini di antecedente eziologico esclusivo ed assorbente rispetto alla presenza dell'avvallamento (per vero incontestata), lamentato dalle attrici.
Ed invero dalla documentazione in atti, e in particolare dalla consulenza tecnica a firma del dott. redatta in senso al procedimento penale n. 6287/2012 r.g.n.r., Per_2
n. 8239/2012 r.g.Gip presso il Tribunale di Messina, emerge che in data 24.07.2012, alle ore 7.30 circa, il sig. percorreva il corridoio ecologico sito Persona_1 in – Loc. Lacco a bordo di una mountain bike Eagle EK 61 e Controparte_2
che, perdendo il controllo del mezzo, rovinava in terra. Tale circostanza risulta confermata dall'informativa prot. nr. 26/4 del 24.07.2012 del Comando Stazione
Carabinieri di (richiamata testualmente a pagina 4 della Controparte_2
perizia), oltre che non contestata da parte attrice che, anzi la pone a fondamento delle proprie pretese risarcitorie.
Ebbene da un esame della documentazione fotografica integrante la suddetta consulenza tecnica si può facilmente osservare come nei punti di accesso al corridoio ecologico, teatro del sinistro mortale de quo era posto un cartello identificabile quale segnale di “divieto di transito”, con l'aggiunta della seguente scritta “DIVIETO DI - Transito veicolare (auto, moto, camion) - Transito animali taglia grossa - Pascolo” (foto nn. 1-7, pagine 5-10 della perizia).
Il segnale in esame è previsto dalla Fig. II.46 di cui all'art. 116 del Regolamento di
Attuazione del Codice della Strada e rientra nella categoria dei segnali di divieto
“generici”, vietando a qualunque tipo di veicolo di entrare in una strada in cui pertanto non è consentita la circolazione. Tale segnale, che non si rivolge ai pedoni, può essere accompagnato da appositi pannelli integrativi volti a comunicare agli utenti informazioni aggiuntive (ad esempio per quanto tempo vale il divieto).
Accanto al suddetto segnale, che costituisce come detto un divieto di transito
“generico”, l'art. 117 del Regolamento di Attuazione conosce una seconda categoria di segnali di divieto, denominati “specifici”, in cui il divieto è rivolto soltanto a determinate categorie di soggetti, rappresentati al centro del disegno (ad esempio divieto di transito di veicoli a braccia, divieto di transito di veicoli a trazione animale, divieto di transito a veicoli che trasportano prodotti infiammabili e così via).
Nel caso di specie si deve ritenere che il segnale stradale posto all'entrata del corridoio ecologico di fosse rivolto a tutti i veicoli, compresi le Controparte_2
biciclette e le mountain bike, dal momento che i velocipedi, ai sensi degli artt. 46 e
47 del cod. strada, rientrano nella nozione di “veicoli”.
Non devono peraltro ritenersi rilevanti le ulteriori annotazioni che il pannello de quo riportava al di sotto del segnale raffigurato, dal momento che il Codice della
Strada consente di accompagnare il segnale stradale di “divieto di transito” da pannelli integrativi, esclusivamente al fine di specificare eventuali limitazioni orarie al divieto (che in mancanza ha valenza per tutte le 24 ore giornaliere) e non anche per limitare il divieto stesso a determinate categorie di mezzi: per quest'ultima finalità, difatti, esistono gli appositi segnali di divieto “specifici”.
D'altra parte, la circostanza che il pannello menzionasse un “divieto di transito di animali taglia grossa” e un “divieto di pascolo” è indicativa del fatto che le scritte ivi riportate, lungi dall'integrare il segnale inibitorio, rappresentassero informazioni del tutto slegate, e ciò in quanto il segnale stradale in esame concerne esclusivamente i veicoli e non anche gli animali.
Si aggiunge, poi, che il percorso in esame veniva realizzato quale “corridoio ecologico” al fine di “conservare paesaggi, ecosistemi e habitat di particolare rilevanza” mediante la creazione, per quel che qui rileva, di “percorsi pedonali”
(vedasi relazione tecnica allegata al “Progetto di recupero ambientale del Torrente
Agrò e creazione di corridoi ecologici tra le aree protette”, allegato da parte convenuta nella memoria 183 n. 2) e che all'ingresso del sentiero non veniva posto l'apposito specifico segnale che avrebbe reso lo stesso “ciclabile”.
Orbene, in forza della documentazione fotografica di cui alla CTU richiamata (che del resto è stata recepita dal P.M. e dal G.I.P., i quali, rispettivamente nel richiedere l'archiviazione e nel rigettare la relativa opposizione, hanno unanimemente ritenuto che emergesse un chiaro quadro indicativo della responsabilità esclusiva del danneggiato) è da ritenersi superflua la CTU richiesta dalle attrici.
In ogni caso, posto che spetta al giudice civile verificare l'esistenza e l'entità di un danno eziologicamente riconducibile al fatto-reato, sotto il profilo probatorio, è consentito al giudice di merito oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti (Cass. SS.UU. n. 9040/2008), sempre che siano ritualmente acquisite al giudizio della cui cognizione il giudice è investito (Cass. civ. n.
31312/2021), anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari (ad es., una consulenza tecnica disposta dal P.M.) svolte in sede penale, le quali siano idonee a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, di tipo indiziario, nella loro convergenza globale (ex multis Cass. civ. n. 12577/2014).
Anche di recente si è chiarito che il giudice civile ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le sole prove raccolte nel giudizio penale, senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione (in tal sensoCass. civ. n. 30992/2023,
Cass. civ. n. 12164/2021).
Orbene, chiarita la necessità di un vaglio autonomo da parte del giudice civile, e rammentato che, al fine di operare tale vaglio, risultano comunque utilizzabili, quali prove atipiche, gli atti del procedimento penale, nel caso di specie le risultanze del procedimento penale sospingono in maniera univoca verso l'affermazione della responsabilità esclusiva del danneggiato nella determinazione del sinistro. Ciò comporta, dal punto di vista del risarcimento civile, una concretizzazione del caso fortuito idoneo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ad elidere il nesso eziologico e, quindi la responsabilità oggettiva dell'ente convenuto.
Più specificamente, la condotta del danneggiato integra il caso fortuito laddove essa si presenti connotata da colpa, la quale, per assurgere a requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, è da intendersi “come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, atteso che il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. ord. n.
14228/2023).
E difatti, è circostanza provata e incontestata che il si addentrava nel Parte_2 sentiero teatro dell'incidente in sella ad una mountain bike, di fatto contravvenendo alla prescrizione di cui al segnale di divieto al transito posto all'ingresso della strada e ponendo in essere una condotta di grave imprudenza ex se idonea a cagionare, in via esclusiva, il danno lamentato. D'altra parte, la Suprema Corte sul punto ha chiarito che l'uso improprio od anomalo della cosa fonte di danno, come nel caso di specie l'utilizzo del percorso pedonale per finalità di transito a bordo di velocipede, integra gli estremi del caso fortuito ed è quindi idoneo ad escludere la responsabilità del custode (Cass. civ. ord. 25838/2017).
Ad abundantiam si osserva che il dott. accertava che al termine della discesa Per_2 in cui si verificava il sinistro era presente “un cunettone visibile a sufficiente distanza” e che “il percorso ecologico, nel tratto in discesa situato immediatamente prima del cunettone, era caratterizzato da un dislivello (…); anche questa situazione del piano viabile era visibile a sufficiente distanza” (pagina 54 della perizia), sicché certamente le caratteristiche della strada non erano tali da integrare un'ipotesi di “insidia” o “trabocchetto”.
Da tutto sin qui richiamato discende il rigetto integrale delle domande risarcitorie delle attrici.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/14, modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico di e , in Parte_1 Parte_2 solido, e in favore del . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del in persona del G.O.T., in funzione di Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 794/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi tra e , entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Natale Arena e Domenico Santoro ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Messina, via Principe Umberto 79 D, attrici contro
, in persona del Sindaco pro tempore (cod. fisc. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Fiorillo, presso il cui P.IVA_1
studio in Messina, Corso Cavour 143 ha eletto domicilio convenuto così provvede:
1) Rigetta integralmente le domande attoree;
2) Condanna le Signore e , in solido, alla Parte_1 Parte_2 rifusione nei confronti del delle spese di lite Controparte_2 liquidate in € 3.122,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Messina, 23 gennaio 2025
IL Giudice
(dott. Emilia Caleca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del
Tribunale di Messina.
SEZIONE PRIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.O.T., dott. Emilia Caleca, all'esito della riserva assunta all'udienza del 17 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , pronuncia la seguente:
NT .
Nella causa civile iscritta al n. 794/2014 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente fra :
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
e , nata a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._1 Parte_2
), entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Natale Arena C.F._2
e Domenico Santoro ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in
Messina, via Principe Umberto 79 D, attrici contro
, in persona del Sindaco pro tempore (cod. fisc. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Fiorillo, presso il cui P.IVA_1
studio in Messina, Corso Cavour 143 ha eletto domicilio
Convenuto
Oggetto :risarcimento danni .
Conclusioni: come da note in atti .
In fatto e in diritto
Con atto di citazione depositato in data 12.02.2014 le Signore , Parte_3
e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentando di essere rispettivamente moglie e figlie Controparte_2 conviventi del Sig. , deceduto a in data Persona_1 Controparte_2 31.07.2012 per i postumi di una rovinosa caduta da bicicletta;
che tale caduta era imputabile alla presenza, su un percorso ciclabile, di una cunetta non segnalata che tagliava perpendicolarmente il percorso stesso;
che il sinistro si verificava in data
24.07.2012 ore 7:20 circa, allorquando il percorreva il sentiero in sella Parte_2
ad una mountain bike modello Eagle EK 61 e perdeva il controllo del mezzo a causa di un grosso avvallamento per lo scolo delle acque piovane;
che a seguito del sinistro mortale veniva aperto un procedimento penale per omicidio colposo a carico di ignoti, conclusosi con ordinanza di archiviazione del 23.01.2013; che il aveva sempre respinto ogni addebito non Controparte_2
riscontrando le richieste di risarcimento avanzate da parte attrice. Per tali ragioni chiedevano, in via principale, di accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
nella causazione del sinistro che aveva determinato la morte Controparte_2 di e, per l'effetto, di condannare il convenuto al Persona_1 CP_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sia iure proprio che iure hereditatis in favore delle attrici;
in via subordinata, nell'ipotesi di concorrente responsabilità del nella causazione del sinistro, di condannare il Parte_2 CP_2
convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sia iure proprio che iure hereditatis in favore delle attrici, nella percentuale accertata;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.2014 si costituiva in giudizio il contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_2
fornita da parte attrice. Rilevava, in particolare, che il si avventurava Parte_2
sulla strada luogo del sinistro nonostante la stessa non fosse percorribile con una mountain bike;
che in ogni caso questi transitava sul sentiero ad una velocità elevata, tale da non permettergli di mantenere il controllo del velocipede dopo aver attraversato il cunettone;
che la zona teatro dell'incidente era facilmente visibile e la cunetta facilmente percepibile. Per tali ragioni chiedeva di dichiarare che nessuna responsabilità poteva essere addebitata al e, per Controparte_2
l'effetto, di rigettare le domande attoree;
con vittoria di spese e compensi.
Con atto depositato in data 15.03.2022 le sorelle stante il decesso di Parte_2
, si costituivano in giudizio anche in qualità di eredi della madre. Parte_3
La causa, non ulteriormente istruita, veniva trattenuta in riserva all'udienza del 17 gennaio 2025 e quindi decisa in data odierna, all'esito delle note trasmesse dalle parti. . Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria spiegata da Parte_1
e nei confronti del al fine
[...] Parte_2 Controparte_2
di vedere lo stesso condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dalle attrici per la morte del padre avvenuta in conseguenza di una caduta da bicicletta da imputarsi, secondo ricostruzione attorea, ad esclusiva responsabilità di parte convenuta.
In punto di diritto occorre, preliminarmente, evidenziare che per lungo tempo la
Suprema Corte, con riguardo alla responsabilità dell'ente gestore o proprietario di una strada per i danni subiti dagli utenti, ha affermato che la pubblica amministrazione – nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche – è soggetta non soltanto ai limiti derivanti da norme di legge, regolamentari e tecniche, ma anche alle regole di comune prudenza e diligenza, fra le quali spicca il principio del neminem laedere.
In ottemperanza a tale principio, la pubblica amministrazione era tenuta a far sì che l'opus publicum non integrasse per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo;
pericolo che poteva concretizzarsi – con conseguente responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c. – allorquando nella situazione nella quale era avvenuto il sinistro fossero rinvenibili le caratteristiche della “insidia” o del
“trabocchetto”, vale a dire quando lo stato dei luoghi fosse caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (cfr. Cass. civ. n. 10132/2004; Cass. civ.
n. 19653/2004).
In un secondo momento, tuttavia, la Suprema Corte, ha intrapreso un deciso revirement del precedente orientamento, affermando che la responsabilità dell'ente locale per i danni subiti dagli utenti in relazione a carenza di manutenzione di beni demaniali deve essere, più correttamente, sussunta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c. - ovvero nel paradigma della responsabilità di cose in custodia - in tutti i casi in cui attività di controllo e di vigilanza su cui si fonda il concetto di “custodia” sia oggettivamente possibile se accertata sulla base di indici che “non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma che vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito” (Cass. Civ. n. 15383/2006).
All'esito della summenzionata evoluzione giurisprudenziale, la Suprema Corte giungeva alle conclusioni, pienamente condivisibili, che qui si richiamano.
Innanzitutto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta colposa del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. civ. ord. n. 30775/2017). Tale fattore attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Ancora, la responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa (Cass. civ. n. 24419/2009).
L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo, assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia, che dovrà essere dimostrata in concreto – ovvero conformemente alle caratteristiche specifiche del bene e dell'evento – dal custode (Cass. civ. ord. n. 1257/2018). Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.
In tali ipotesi, laddove non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c. in quanto venga accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.; fermo restando che graverà sul danneggiato l'onere della prova non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì dell'anomalia del bene demaniale, che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. civ. ord. n.
12821/2015 in senso conforme alla citata Cass. civ. n. 15383/2006). Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. civ. n. 999/14 in senso conforme a Cass. civ. n.
390/2008).
Orbene, nel caso di specie, premesso che la sussistenza del rapporto di custodia e la concreta possibilità di essa non è stata oggetto di contestazione da parte del
, la domanda attorea non può trovare accoglimento, Controparte_2
non risultando il sinistro imputabile alle lamentate mancanze manutentive (presenza di un avvallamento che creava una pericolosa cunetta, presenza di pietrisco, mancata segnalazione della cunetta) quanto piuttosto alla condotta dello stesso danneggiato, che si è posta in termini di antecedente eziologico esclusivo ed assorbente rispetto alla presenza dell'avvallamento (per vero incontestata), lamentato dalle attrici.
Ed invero dalla documentazione in atti, e in particolare dalla consulenza tecnica a firma del dott. redatta in senso al procedimento penale n. 6287/2012 r.g.n.r., Per_2
n. 8239/2012 r.g.Gip presso il Tribunale di Messina, emerge che in data 24.07.2012, alle ore 7.30 circa, il sig. percorreva il corridoio ecologico sito Persona_1 in – Loc. Lacco a bordo di una mountain bike Eagle EK 61 e Controparte_2
che, perdendo il controllo del mezzo, rovinava in terra. Tale circostanza risulta confermata dall'informativa prot. nr. 26/4 del 24.07.2012 del Comando Stazione
Carabinieri di (richiamata testualmente a pagina 4 della Controparte_2
perizia), oltre che non contestata da parte attrice che, anzi la pone a fondamento delle proprie pretese risarcitorie.
Ebbene da un esame della documentazione fotografica integrante la suddetta consulenza tecnica si può facilmente osservare come nei punti di accesso al corridoio ecologico, teatro del sinistro mortale de quo era posto un cartello identificabile quale segnale di “divieto di transito”, con l'aggiunta della seguente scritta “DIVIETO DI - Transito veicolare (auto, moto, camion) - Transito animali taglia grossa - Pascolo” (foto nn. 1-7, pagine 5-10 della perizia).
Il segnale in esame è previsto dalla Fig. II.46 di cui all'art. 116 del Regolamento di
Attuazione del Codice della Strada e rientra nella categoria dei segnali di divieto
“generici”, vietando a qualunque tipo di veicolo di entrare in una strada in cui pertanto non è consentita la circolazione. Tale segnale, che non si rivolge ai pedoni, può essere accompagnato da appositi pannelli integrativi volti a comunicare agli utenti informazioni aggiuntive (ad esempio per quanto tempo vale il divieto).
Accanto al suddetto segnale, che costituisce come detto un divieto di transito
“generico”, l'art. 117 del Regolamento di Attuazione conosce una seconda categoria di segnali di divieto, denominati “specifici”, in cui il divieto è rivolto soltanto a determinate categorie di soggetti, rappresentati al centro del disegno (ad esempio divieto di transito di veicoli a braccia, divieto di transito di veicoli a trazione animale, divieto di transito a veicoli che trasportano prodotti infiammabili e così via).
Nel caso di specie si deve ritenere che il segnale stradale posto all'entrata del corridoio ecologico di fosse rivolto a tutti i veicoli, compresi le Controparte_2
biciclette e le mountain bike, dal momento che i velocipedi, ai sensi degli artt. 46 e
47 del cod. strada, rientrano nella nozione di “veicoli”.
Non devono peraltro ritenersi rilevanti le ulteriori annotazioni che il pannello de quo riportava al di sotto del segnale raffigurato, dal momento che il Codice della
Strada consente di accompagnare il segnale stradale di “divieto di transito” da pannelli integrativi, esclusivamente al fine di specificare eventuali limitazioni orarie al divieto (che in mancanza ha valenza per tutte le 24 ore giornaliere) e non anche per limitare il divieto stesso a determinate categorie di mezzi: per quest'ultima finalità, difatti, esistono gli appositi segnali di divieto “specifici”.
D'altra parte, la circostanza che il pannello menzionasse un “divieto di transito di animali taglia grossa” e un “divieto di pascolo” è indicativa del fatto che le scritte ivi riportate, lungi dall'integrare il segnale inibitorio, rappresentassero informazioni del tutto slegate, e ciò in quanto il segnale stradale in esame concerne esclusivamente i veicoli e non anche gli animali.
Si aggiunge, poi, che il percorso in esame veniva realizzato quale “corridoio ecologico” al fine di “conservare paesaggi, ecosistemi e habitat di particolare rilevanza” mediante la creazione, per quel che qui rileva, di “percorsi pedonali”
(vedasi relazione tecnica allegata al “Progetto di recupero ambientale del Torrente
Agrò e creazione di corridoi ecologici tra le aree protette”, allegato da parte convenuta nella memoria 183 n. 2) e che all'ingresso del sentiero non veniva posto l'apposito specifico segnale che avrebbe reso lo stesso “ciclabile”.
Orbene, in forza della documentazione fotografica di cui alla CTU richiamata (che del resto è stata recepita dal P.M. e dal G.I.P., i quali, rispettivamente nel richiedere l'archiviazione e nel rigettare la relativa opposizione, hanno unanimemente ritenuto che emergesse un chiaro quadro indicativo della responsabilità esclusiva del danneggiato) è da ritenersi superflua la CTU richiesta dalle attrici.
In ogni caso, posto che spetta al giudice civile verificare l'esistenza e l'entità di un danno eziologicamente riconducibile al fatto-reato, sotto il profilo probatorio, è consentito al giudice di merito oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti (Cass. SS.UU. n. 9040/2008), sempre che siano ritualmente acquisite al giudizio della cui cognizione il giudice è investito (Cass. civ. n.
31312/2021), anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari (ad es., una consulenza tecnica disposta dal P.M.) svolte in sede penale, le quali siano idonee a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, di tipo indiziario, nella loro convergenza globale (ex multis Cass. civ. n. 12577/2014).
Anche di recente si è chiarito che il giudice civile ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le sole prove raccolte nel giudizio penale, senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione (in tal sensoCass. civ. n. 30992/2023,
Cass. civ. n. 12164/2021).
Orbene, chiarita la necessità di un vaglio autonomo da parte del giudice civile, e rammentato che, al fine di operare tale vaglio, risultano comunque utilizzabili, quali prove atipiche, gli atti del procedimento penale, nel caso di specie le risultanze del procedimento penale sospingono in maniera univoca verso l'affermazione della responsabilità esclusiva del danneggiato nella determinazione del sinistro. Ciò comporta, dal punto di vista del risarcimento civile, una concretizzazione del caso fortuito idoneo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ad elidere il nesso eziologico e, quindi la responsabilità oggettiva dell'ente convenuto.
Più specificamente, la condotta del danneggiato integra il caso fortuito laddove essa si presenti connotata da colpa, la quale, per assurgere a requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, è da intendersi “come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, atteso che il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. ord. n.
14228/2023).
E difatti, è circostanza provata e incontestata che il si addentrava nel Parte_2 sentiero teatro dell'incidente in sella ad una mountain bike, di fatto contravvenendo alla prescrizione di cui al segnale di divieto al transito posto all'ingresso della strada e ponendo in essere una condotta di grave imprudenza ex se idonea a cagionare, in via esclusiva, il danno lamentato. D'altra parte, la Suprema Corte sul punto ha chiarito che l'uso improprio od anomalo della cosa fonte di danno, come nel caso di specie l'utilizzo del percorso pedonale per finalità di transito a bordo di velocipede, integra gli estremi del caso fortuito ed è quindi idoneo ad escludere la responsabilità del custode (Cass. civ. ord. 25838/2017).
Ad abundantiam si osserva che il dott. accertava che al termine della discesa Per_2 in cui si verificava il sinistro era presente “un cunettone visibile a sufficiente distanza” e che “il percorso ecologico, nel tratto in discesa situato immediatamente prima del cunettone, era caratterizzato da un dislivello (…); anche questa situazione del piano viabile era visibile a sufficiente distanza” (pagina 54 della perizia), sicché certamente le caratteristiche della strada non erano tali da integrare un'ipotesi di “insidia” o “trabocchetto”.
Da tutto sin qui richiamato discende il rigetto integrale delle domande risarcitorie delle attrici.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/14, modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico di e , in Parte_1 Parte_2 solido, e in favore del . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del in persona del G.O.T., in funzione di Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 794/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi tra e , entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Natale Arena e Domenico Santoro ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Messina, via Principe Umberto 79 D, attrici contro
, in persona del Sindaco pro tempore (cod. fisc. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Fiorillo, presso il cui P.IVA_1
studio in Messina, Corso Cavour 143 ha eletto domicilio convenuto così provvede:
1) Rigetta integralmente le domande attoree;
2) Condanna le Signore e , in solido, alla Parte_1 Parte_2 rifusione nei confronti del delle spese di lite Controparte_2 liquidate in € 3.122,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Messina, 23 gennaio 2025
IL Giudice
(dott. Emilia Caleca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del
Tribunale di Messina.