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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/08/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. . Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 568/2022 R.G., vertente
TRA nato a [...], il [...], Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. CINNERA C.F._1
MARTINO SALVATORE appellante
CONTRO
, nato a MESSINA (ME), il Controparte_1
04/10/1979, , rapp.to e difeso dall'avv. C.F._2
GRANO GIOVANNI
Appellato ed appellante incidentale
nato a [...] il 01.01. c.f. Controparte_2
, elettivamente domiciliato presso e nello C.F._3 studio/recapito professionale dell'avv. Giuseppe Cicciari, che lo rappresenta e difende
1 (c.f. ), Controparte_3 C.F._4
Appellata contumace
Ogg: appello a sentenza n. 93/2022, del 20/01/2022, emessa dal
Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 20.7.2022 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza di cui all'intestazione, emessa a definizione del giudizio promosso da nei Controparte_1
confronti di e dell'odierno appellante, in cui Controparte_3
veniva chiamato in causa (rimasto Controparte_2
contumace), con la quale il Tribunale accoglieva la domanda svolta dal nei confronti di e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, condannava quest'ultimo al pagamento, a favore del
[...]
, della somma di € 8.000,00 a titolo di risarcimento danni CP_1
subiti a seguito dell'allagamento oggetto di causa;
rigettava la domanda formulata dall'attore nei confronti di Controparte_3
e condannava al Controparte_2 Parte_1
pagamento, a favore dell'attore, delle spese processuali, di CP_4
e del giudizio di merito, ponendo definitivamente a carico del convenuto i compensi liquidati al c.t.u. nominato nel Pt_1
procedimento di A.T.P.; condannava ancora al Parte_1
pagamento, a favore della convenuta , delle spese CP_3
processuali.
2 Si costituiva tempestivamente il , proponendo appello CP_1
incidentale.
Si costituiva altresì l CP_2
Rimaneva contumace la . CP_3
La causa con ordinanza del 28.1.2025 è stata posta in decisione avendo le parti rinunciato ai i termini, perché già fruiti.
* * *
A. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , premesso Controparte_1
di essere titolare della sita in Via Umberto I Controparte_5
n. 75 di Spadafora, e di avere subito ingenti danni a causa dello sversamento di acque meteoriche avvenuto nei locali della
, posti a piano terra, a seguito di un intenso temporale CP_5
verificatosi in data 24 luglio 2015 ed a causa della mancanza del tetto in tegole, che era in rifacimento, chiedeva accertarsi la responsabilità dell'accaduto in capo a Controparte_3
proprietaria dell'immobile -sito al primo piano- e della relativa copertura, nonché alla ditta esecutrice dei lavori di rifacimento del tetto (ditta , per non aver apprestato alcuna Parte_1
cautela in cantiere, e condannarli al risarcimento.
Precisava che -nell'immediatezza dei fatti- erano intervenuti i
Vigili del Fuoco e che, poi, aveva proposto ricorso per A.T.P., nel quale il consulente nominato stimava in € 4.194,00 -oltre
IVA- i danni all'immobile, in € 500,00 quelli da fermo tecnico dell'attività ed in € 10.999,00 i danni alla merce.
3 eccepiva il difetto di legittimazione attiva del Parte_1
in ordine alla domanda di risarcimento danni CP_1
all'immobile adibito a gioielleria, essendo l'attore solo conduttore e non anche proprietario dei locali;
contestava inoltre la quantificazione dei danni lamentati, deducendo, altresì, un concorso di colpa del per non aver evitato CP_1
l'aggravarsi dei danni cagionati dall'allagamento.
, costituendosi, chiedeva che il contraddittorio Controparte_3
venisse integrato nei confronti di proprietario CP_6
dell'immobile condotto in locazione dal nonché CP_1
comproprietario del tetto, sul quale l'impresa stava Pt_1
eseguendo i lavori di rifacimento. Contestava le pretese risarcitorie formulate dal e chiedeva, comunque, in CP_1
caso di soccombenza, di essere tenuta indenne dal Pt_1
unico responsabile dei danni lamentati dall'attore.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale erede di , ed ordinato il Controparte_2 CP_6
mutamento di rito da sommario in ordinario, non si costituiva il chiamato.
B. Il Tribunale decideva la causa nei termini suddetti, argomentando che: 1) l'evento di danno del 24 luglio 2015
(allagamento della ) non era contestato dalle parti, CP_5
come non lo era la causa dell'allagamento, ossia la mancanza di copertura dell'edificio, dovuta a lavori di rifacimento del tetto commissionati dai proprietari e alla ditta CP_3 CP_2
4 Gringeri;
2) l'eccezione di carenza -in capo al della CP_1
legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni subiti dall'immobile, non di sua proprietà ma solo condotto in locazione, era infondata ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c.); 3) quanto alla sussistenza della responsabilità per i danni subiti dall'attore, sia dei proprietari del lastrico solare, sia della ditta appaltatrice, e alla individuazione e quantificazione dei danni subiti, la domanda doveva essere accolta nei confronti del e rigettata nei confronti della e dell Pt_1 CP_3 CP_2
rimasto contumace, perché l'autonomia dell'appaltatore (che in corso d'opera non aveva protetto la copertura) comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendosi configurare la corresponsabilità del committente solo in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per
"culpa in eligendo", ovvero, ancora, quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" attuandone specifiche direttive, tutte situazioni che nella specie non si riscontravano;
4) in ordine alla quantificazione dei danni subiti dall'immobile, potevano richiamarsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u. in sede di A.T.P.; 5) in ordine ai danni subiti dalle attrezzature e dalla merce presenti nella gioielleria, non era possibile in alcun modo individuarli, avuto anche riguardo alla
5 vetustà delle stesse, acquistate dall'attore circa venti anni prima dei fatti e conservate in un deposito privo di impianto di areazione e deumidificazione;
inoltre tali danni erano eccessivi in considerazione della modestia dell'allagamento. In ogni caso la vetustà della merce, risalente a circa venti anni prima dei fatti, e la tipologia della stessa (borse, orologi, cornici), legata alla moda del tempo, comportava una assoluta non corrispondenza tra il valore della merce e delle attrezzature indicato nelle fatture in atti ed il reale valore di mercato delle stesse. In conclusione tale danno poteva essere equitativamente determinato nella complessiva somma di € 2.550,00, in valori monetari attuali e già comprensivo di interessi c.d. compensativi;
6) nulla poteva essere riconosciuto a titolo di danni da “fermo tecnico”, non avendo parte attrice in alcun modo dimostrato il periodo di inagibilità del negozio per l'esecuzione dei lavori di riparazione né l'eventuale mancato guadagno ovvero l'inutile pagamento del canone locativo durante la chiusura dell'esercizio.
C. Con il proposto gravame l'appellante si duole: Pt_1
1) Di aver subito la condanna alle spese in favore dell'attore, comprese quelle di ATP per le quali ultime non vi era richiesta, e nonostante che la sua domanda sia stata ritenuta solo parzialmente fondata;
2) Di essere stato condannato alle spese nei confronti della
, convenuta in giudizio dall'attore, la cui domanda CP_3
era stata rigettata, attesa l'autonomia di essa, non elisa né
6 dal cumulo fatto dall'attore (propone la domanda nei confronti di 2 diversi soggetti) né dalla domanda di garanzia della nei confronti del CP_3 Pt_1
3) Di essere stato condannato a risarcire il danno a merce ed attrezzature, atteso che per la modesta entità dell'allagamento non tutti i beni -per i quali veniva richiesto il risarcimento- erano stati danneggiati da esso, ma potevano ritersi solo invecchiati nel magazzino;
4) Che l'importo riconosciuto in via equitativa era esoso, considerata la vetustà della merce e la circostanza che ogni anno, in occasione degli sconti, la merce invenduta viene scontata anche del 70%; ragion per cui il valore della merce doveva considerarsi pari a zero;
5) Che per i danni all'immobile vi era stata una acritica adesione alle risultanze dell'ATP, in cui il CTU si era rimesso -per la stima di molti di essi- alla valutazione del consulente di parte del De Gaetano;
in particolare non erano dovuti: € 200,00 per l'impianto elettrico, € 100,00 per l'antifurto, € 480,00 per la riparazione della porta secondaria;
€ 2.030 per i pannelli in cartongesso, € 1.060 per la tinteggiatura. In conseguenza poteva ritenersi dovuto solo un risarcimento di € 395,28 per ripristino coloritura vetrine e pulizia dei locali;
6) Che il diritto del conduttore di godere dell'immobile preso in locazione non era stato leso, tant'è vero che CP_1
7 aveva continuato nell'uso dei locali per 7 anni senza eseguire lavori di ripristino e che il danno lamentato non poteva essere, comunque, determinato attraverso una stima, sconoscendosi le condizioni dell'immobile prima dell'allagamento;
7) Che le spese tra l'attore ed il convenuto, andavano compensate o addirittura poste a carico del , CP_1
che aveva rifiutato le proposte conciliative ed aveva proposto una domanda spropositata in relazione alle risultanze dell'ATP.
D. Con l'appello incidentale, notificato ad e , CP_2 CP_3
chiedeva la riforma della sentenza in ordine al rigetto CP_1
della propria domanda nei confronti degli stessi, sostenendo -con il richiamo di giurisprudenza- che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella dei proprietari, ai sensi degli artt. 2024 e 2051 c.c.; chiedeva, quindi, che venissero condannati in solido con il anche al pagamento delle spese Pt_1
processuali.
* * *
E. Ciò premesso, si inizierà la trattazione dall'esame dei motivi di appello, che attingono l'accertamento e la liquidazione del danno ai locali.
E.1 Allo scopo deve premettersi che il -prima di CP_1
richiedere l'ATP- si è avvalso di un proprio consulente, ing.
8 , il quale ha descritto la situazione dei luoghi, l'ha Persona_1
rappresenta con fotografie, ed ha affermato che:
- lo sversamento di acqua meteorica ha cagionato danni ai locali retrostanti rispetto al locale di esposizione e vendita, ossia l'imbibizione ed il conseguente deterioramento irreversibile delle controsoffittature in pannelli di cartongesso dei locali magazzino e laboratorio e del corridoio, il deterioramento degli intonaci e strati pittorici delle relative pareti e il deterioramento di molta merce stoccata nell'ampio magazzino in apposite scaffalature.
- Anche l'impianto elettrico -in parte in tubazioni di PVC poggiate al di sopra delle controsoffittature e in parte in tubazioni di PVC a vista- è stato interessato dal contatto copioso con l'acqua, il che ha reso conseguentemente inefficace, ancorché pericolosa, l'elettrificazione dei locali.
- la pendenza della pavimentazione ha fatto sì, inoltre, che le acque defluissero anche nel locale esposizione e vendita, determinandone l'impraticabilità e il danneggiamento delle basi delle vetrine espositive in vetro.
- ad una settimana del verificarsi dell'evento -nell'ulteriore sopralluogo- si nota l'aggravamento delle condizioni delle controsoffittature (l'imbibizione delle stesse determina un forte olezzo di marciume, oltre che l'incipiente distacco di alcune pannellature) tanto da rendere impraticabili i locali in quanto non in ottimali condizioni di sicurezza e igienico - sanitarie.
9 -il danno ammonta ad € 18.058,00, così quantificato a mezzo di diretta stima relativa alle opere edili e al fermo tecnico, ed utilizzando, invece, per le voci residue (danno attrezzature e merci) dati forniti dal . CP_1
E.2 In sede di ATP, il consulente nominato, che ha visionato i locali a sei mesi di distanza dall'evento li ha descritti, nei seguenti termini:
- ad un esame visivo i due ambienti in peggiori condizioni appaiono quelli centrali (laboratorio, corridoio e magazzino). In particolare, si nota:
Lieve deterioramento degli intonaci delle pareti, con danni marcati alle tinteggiature.
Danneggiamento dei pannelli costituenti la controsoffittatura, che in qualche punto appaiono inarcati o comunque macchiati.
Invece, risultano funzionanti l'impianto elettrico e la porta blindata d'accesso al magazzino in quanto riparate dal
[...]
, che ha esibito in visione la vecchia serratura della porta CP_1
blindata che, ad opera di un fabbro, è stata tagliata e sostituita.
Infine, danni, anche se di entità minore, si notano nella prima stanza (quella di vendita ed esposizione), ove esiste una rima di rottura parziale del vetro colorato di delimitazione del banco (al piede dello stesso).
Il consulente ha esaminato, poi, il rapporto dei vigili del fuoco e le fotografie in atti, affermando essere estremamente difficoltosa qualsiasi valutazione dei danni, in quanto: 1) Il rapporto dei
10 Vigili del Fuoco ha parlava di leggero allagamento per acqua piovana penetrata per inzuppamento e successivo rilascio da parte dei pannelli costituenti il controsoffitto;
2) Le fotografie in atti, scattate al momento dell'evento, lasciavano vedere solo poca acqua a pavimento;
3) dalle stesse si evinceva che nessun danno venne sofferto dalla merce che si trovava esposta nelle vetrine del vano vendita, così come nessun danno venne sofferto dalla merce sistemata sui ripiani inferiori delle scaffalature esistenti nei locali magazzino e laboratorio. Lo stesso dicasi per le attrezzature di laboratorio;
4) viceversa subì danni la merce che era sistemata sul ripiano più alto delle scaffalature esistenti nei vani magazzino e laboratorio, la merce provvisoriamente poggiata a terra (entro scatole di cartone) nei vani detti in precedenza, nonché la merce che momentaneamente si trovava sui tavoli del laboratorio. Lo stesso dicasi per le attrezzature di laboratorio;
5) la maggior parte delle attrezzature di laboratorio e delle merci danneggiate si trovava nel magazzino da almeno venti anni, per cui (senza nulla togliere alla possibilità di vendita della merce, se in buono stato dopo la lunga permanenza nell'esercizio commerciale), vi è la possibilità concreta che buona parte dei danni riscontrati dallo scrivente dipendessero dalle condizioni di microclima esistente nel luogo di conservazione, che appariva essere sprovvisto di impianti di aerazione e deumidificazione;
6) non esiste documentazione dello stato della merce prima dell'evento dannoso, per cui qualsiasi stima del danno resta una operazione
11 aleatoria e molto discutibile per mancanza dei dati necessari a base della valutazione;
7) non si ritiene, vista la modesta durata ed entità dell'allagamento che l'azione dell'acqua abbia compromesso gli intonaci della gioielleria;
8) anche se in atto il controsoffitto appare in buone condizioni di stabilità, lo scrivente non può prescindere dalla sostituzione dello stesso, anche in relazione alla necessità del ripristino del foro praticato per ispezione;
9) la voce tinteggiatura può essere riconosciuta per intero, dovendosi provvedere ad un intervento su tutta la superficie di pareti e soffitti.
E.3 Osserva la Corte che a fronte di quanto sopra esposto, deve concordarsi con l'appellante circa la mancata indagine da parte del CTU sui costi di ripristino dell'impianto elettrico (€ 200,00) per la riparazione della porta secondaria (€ 480,00) e per l'impianto di antifurto ( € 100,00); infatti, pur non avendo avallato -puramente e semplicemente- le indicazioni del CTP, non ha dato comunque una soluzione valida, perché si è limitato ad indicare tali importi “arbitrariamente”, in mancanza di prova degli esborsi effettivamente sostenuti dall'attore, che aveva già effettuato le riparazioni, e dei quali avrebbe dovuto valutare se fossero o meno congrui.
Nulla, poi, va riconosciuto all'attore anche per la sostituzione dei pannelli del controsoffitto e per la tinteggiatura dei locali.
Tenuto conto, infatti, che il conduttore ha diritto al solo risarcimento del pregiudizio -cagionato dal terzo- all'uso o al
12 godimento della res locata e non al risarcimento dei danni materiali che riguardano invece la proprietà, va da sé che la situazione accertata dal CTU era tale per cui l'uso dei locali interessati dalle infiltrazioni non è stato impedito o limitato dalle condizioni del controsoffitto e della pittura delle pareti.
Infatti, i pannelli del controsoffitto, come accertato dal consulente, sono in buone condizioni di stabilità ed i danni alla tinteggiatura non ostacolano la fruizione di locali, che già da gran tempo risultavano non rinfrescati e che -soprattutto- hanno carattere secondario, essendo adibiti a deposito/laboratorio.
Conclusivamente a spetta solo l'importo di € 395,28, CP_1
per lavori di pulizia e danno alle vetrine, non contestato dall'appellante, che rideterminato in valori attuali, già comprensivi di IVA ed interessi compensativi, lievita ad €
532,00.
F. Danno alla merce e alle attrezzature.
Come sopra si è già riportato, il CTU sull'argomento in questione ha riferito: “la maggior parte delle attrezzature di laboratorio e delle merci danneggiate si trovava nel magazzino da almeno venti anni, per cui (senza nulla togliere alla possibilità di vendita della merce, se in buono stato dopo la lunga permanenza nell'esercizio commerciale), vi è la possibilità concreta che buona parte dei danni riscontrati dallo scrivente dipendessero dalle condizioni di microclima esistente nel luogo di conservazione, che appariva essere sprovvisto di impianti di
13 aerazione e deumidificazione;
6) non esiste documentazione dello stato della merce prima dell'evento dannoso, per cui qualsiasi stima del danno resta una operazione aleatoria e molto discutibile per mancanza dei dati necessari a base della valutazione”.
Ciò tuttavia non può valere, come sostenuto dall'appellante, per ritenere che non vi sia prova del danno imputabile all'evento de quo, o che -comunque- esso sia pari a zero in quanto afferente a merce priva di valore commerciale.
Nulla esclude, infatti, che tale merce potesse essere venduta con uno sconto legato alle specifiche condizioni, anche nei mercatini di vintage, allo scopo di recuperare almeno una parte del capitale;
le foto in atti, poi, dimostrano che il danno è stato aggravato dall'evento, che ha reso inservibile la merce, apparendo inverosimile che un gioielliere tenesse ancora in deposito materiale assolutamente non vendibile.
Da qui la considerazione che il danno è costituito dall'azzeramento di quella parte del capitale investito per l'acquisto, che ancora il avrebbe potuto recuperare CP_1
anche riciclando il materiale (argento, pelle, etc,)
Stesso discorso vale, poi, per le attrezzature che, per quanto vetuste, ben potevano ancora servire all'uso o essere cedute.
All'esito, considerato che il prezzo di acquisto è stato di €
11.000,00 e non tenendo per nulla conto (quanto alla merce) del guadagno conseguibile con la vendita, ma solo della porzione di
14 capitale che si sarebbe potuta recuperare, disfacendosi della merce, l'importo di € 2.550,00 liquidato dal Tribunale all'attualità appare congruo.
G. Spese di ATP
Si duole l'appellante che il Tribunale lo abbia condannato alle spese dell'accertamento tecnico sostenute dal pure in CP_1
mancanza di relativa domanda e di idonea prova.
Il motivo -per i profili di doglianza suddetti- è infondato.
Si verte, infatti, in ipotesi di ATP ex art. 696 bis c.p.c. per la quale la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente”. Cassazione civile sez. II, 27/10/2023, n.29850
Poiché l'ATP è stato acquisito, va da sé che il Tribunale dovesse liquidare le relative spese nel giudizio di merito, quali spese giudiziali e, quindi, in assenza di domanda.
Salvo quanto appena detto, si vedrà più avanti, in sede di regolamentazione delle spese del primo grado, se mantenere o meno la condanna dell'appellante al loro pagamento.
H. Va esaminato a questo punto l'appello incidentale del
[...]
, che attinge il rigetto della domanda nei confronti dei CP_1
15 proprietari dell'immobile, e e l'omessa CP_2 CP_3
condanna in solido con il anche al pagamento delle Pt_1
spese processuali.
Ritiene la Corte che le numerose massime indicate a supporto della dedotta responsabilità dei proprietari e , CP_2 CP_3
vadano lette tenendo presente che la Suprema Corte è intervenuta sulla vexata quaestio relativa ai danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto di lavoro. In continuità con gli orientamenti precedenti, la Corte di Cassazione distingue i danni a seconda che derivino dall'attività dell'appaltatore ovvero dalla cosa oggetto dell'appalto e individua l'aequilibrium tra il principio di autonomia dell'appaltatore con gli obblighi di custodia che gravano sul committente. Attesa l'autonomia con cui l'appaltatore svolge la sua attività - ragionano i giudici di legittimità- egli deve ritenersi l'unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera ex art. 2043 c.c., salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente o comunque la violazione di specifici obblighi di vigilanza. L'applicazione di tale regula, tuttavia, non consente di escludere ex se l'esistenza di un obbligo di custodia del bene consegnato all'appaltatore a carico del committente, il quale resterà comunque responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni derivanti direttamente dalla cosa;
per essere esonerato dalla responsabilità il committente dovrà fornire la prova liberatoria richiesta dalla norma da ultimo evocata, ovverosia
16 il caso fortuito, potendo finanche dimostrare che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, che ha eseguito i lavori in modo non conforme al contratto, alle norme e alle regole tecniche disciplinanti la sua esecuzione.
Nello specifico tale prova è stata raggiunta, atteso che risulta dalle prove testimoniali che più volte era stato impartito l'ordine di provvedere alla copertura del tetto con teloni nel corso dell'attività di rifacimento, per evitare che dalle parti scoperchiate potesse entrare la pioggia, ordine che è stato disatteso, così integrando quel caso fortuito che esclude la responsabilità dei proprietari.
Lo stesso giudice di primo grado ha valorizzato tale vicenda, sebbene per escludere la responsabilità dei committenti, e nel momento in cui tale responsabilità si riconduce nell'alveo dell'art. 2051 c.p.c., va da sé che lo stesso fatto assurge a caso fortuito, quale fatto del terzo idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
E' appena il caso di aggiungere che gli ing.ri e CP_7 [...]
, che hanno reso la deposizione sopra utilizzata per CP_1
escludere la responsabilità dei proprietari dell'immobile, non hanno nella presente controversia un concreto interesse, in fatto ed in diritto, che attribuisce loro la potenziale legittimazione attiva e/o passiva, tale da escluderne la capacità di testimoniare.
Infatti, l'incapacità a testimoniare è correlabile soltanto a un
17 diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni e a rapporti diversi da quello oggetto della causa, anche in qualche modo connessi.
Il rigetto dell'appello incidentale, per il motivo appena esaminato, assorbe ogni altra questione sulla responsabilità dei proprietari.
E' infondato, poi, il motivo di appello incidentale con il quale il lamenta l'omessa condanna di e , a CP_1 CP_2 CP_3
pagargli le spese. Infatti, egli, nei rapporti con i proprietari dell'edificio, è rimasto soccombente;
va da sé che non possa pretendere la condanna alle spese a carico di parti vittoriose.
(Cassazione civile sez. III, 28/09/2018, n.23442).
H. Restano da esaminare i motivi di appello del relativi Pt_1
alla regolamentazione delle spese del primo grado, con cui si contesta sia la condanna a favore di sia quella Controparte_3
a favore del . CP_1
H.1 Quanto alla prima questione, lamenta l'appellante che le spese di lite della non potevano essergli poste a carico;
CP_3
al loro pagamento, infatti, avrebbe dovuto essere condannato il essendo colui che aveva citato la suddetta CP_1
deducendone una responsabilità, che era stata negata dal
Tribunale.
18 Ritiene la Corte che sul primo punto l'appello è fondato e va accolto.
La come già evidenziato- è stata citata in causa CP_3
dall'attore, che ne ha dedotto la responsabilità per i danni subiti, rimanendo tuttavia soccombente nei di lei confronti sulla avanzata domanda risarcitoria.
Inoltre, la domanda di garanzia che la aveva formulato CP_3
nei confronti del non è stata oggetto di esame, essendo Pt_1
stata proposta per il caso in cui ella fosse ritenuta responsabile, il che esclude -anche per questo verso- la possibilità di porre a carico del le spese di lite sostenute dalla suddetta Pt_1
convenuta.
All'esito della problematica appena esaminata consegue che le spese, come liquidate dal primo giudice (in assenza di qualsivoglia doglianza sul punto da parte del ), vanno CP_1
poste a carico dell'originario attore.
H.2 Quanto alla seconda questione, l'appellante sostiene che nei rapporti con il le spese avrebbero dovuto essere CP_1
compensate, o addirittura poste a carico dell'attore, avendo avanzato una domanda spropositata rispetto agli esiti dell'ATP nonchè rifiutato le proposte conciliative.
Tale doglianza va valutata alla luce del complessivo esito del giudizio, ossia considerando non solo le doglianze suddette ma l'esito del grado, che vede il parziale accoglimento dell'appello principale.
19 Ne consegue, considerato tale esito e la fondatezza degli argomenti a supporto dello specifico motivo di appello sulle spese, che esse -tanto nel I quanto nel II grado- possono compensarsi in ragione di metà, applicando i medi dello scaglione di valore della causa (anche per l'ATP) determinato in relazione all'entità del decisum (€ 3.082,00).
M. Considerato che il non ha svolto alcuna domanda nei Pt_1
confronti dell e viceversa che il è rimasto CP_2 CP_1
soccombente sull'appello incidentale che coinvolgeva invece tale convenuto, le spese dell vanno poste a carico del CP_2 [...]
. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
citazione notificata il 20.7.22 avverso la sentenza n. 93/2022, emessa dal Tribunale di Messina il 20.1.2022 nel giudizio promosso da contro , Controparte_1 Parte_1
e quest'ultima rimasta Controparte_2 Controparte_3
contumace nel presente grado, nonché sull'appello incidentale di
, così provvede: Controparte_1
In parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado: 1) ridetermina in complessivi € 3.082,00 la somma oggetto di condanna a carico del ed a favore del Pt_1 [...]
a titolo di risarcimento;
2) dichiara compensate in CP_1
ragione di metà le spese di lite tra e Pt_1 CP_1
20 condannando il al pagamento della restante parte, che Pt_1
liquida in complessivi € 2.511,00, di cui € 235,00 per spese vive,
€ 1.000,00 per compensi dell'ATP ed € 1.276,00 per compensi della fase di merito, oltre iva, cassa e rimborso spese generali;
3) pone i compensi della CTU -eseguita in sede di ATP- a carico di entrambe le parti ( e ) in ragione del 50% Pt_1 CP_1
ciascuno; 4) condanna , in luogo di , CP_1 Parte_1
al pagamento delle spese in favore di come Controparte_3
già liquidate nella sentenza impugnata;
-dichiara compensate in ragione di metà le spese del gravame tra e , condannando il al pagamento Pt_1 CP_1 Pt_1
della restante parte, che liquida in complessivi € 1457,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali;
- Condanna al pagamento in favore di CP_1 CP_2
delle spese del grado, che liquida in complessivi €
[...]
2.915,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali;
- Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante incidentale le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. . Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 568/2022 R.G., vertente
TRA nato a [...], il [...], Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. CINNERA C.F._1
MARTINO SALVATORE appellante
CONTRO
, nato a MESSINA (ME), il Controparte_1
04/10/1979, , rapp.to e difeso dall'avv. C.F._2
GRANO GIOVANNI
Appellato ed appellante incidentale
nato a [...] il 01.01. c.f. Controparte_2
, elettivamente domiciliato presso e nello C.F._3 studio/recapito professionale dell'avv. Giuseppe Cicciari, che lo rappresenta e difende
1 (c.f. ), Controparte_3 C.F._4
Appellata contumace
Ogg: appello a sentenza n. 93/2022, del 20/01/2022, emessa dal
Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 20.7.2022 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza di cui all'intestazione, emessa a definizione del giudizio promosso da nei Controparte_1
confronti di e dell'odierno appellante, in cui Controparte_3
veniva chiamato in causa (rimasto Controparte_2
contumace), con la quale il Tribunale accoglieva la domanda svolta dal nei confronti di e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, condannava quest'ultimo al pagamento, a favore del
[...]
, della somma di € 8.000,00 a titolo di risarcimento danni CP_1
subiti a seguito dell'allagamento oggetto di causa;
rigettava la domanda formulata dall'attore nei confronti di Controparte_3
e condannava al Controparte_2 Parte_1
pagamento, a favore dell'attore, delle spese processuali, di CP_4
e del giudizio di merito, ponendo definitivamente a carico del convenuto i compensi liquidati al c.t.u. nominato nel Pt_1
procedimento di A.T.P.; condannava ancora al Parte_1
pagamento, a favore della convenuta , delle spese CP_3
processuali.
2 Si costituiva tempestivamente il , proponendo appello CP_1
incidentale.
Si costituiva altresì l CP_2
Rimaneva contumace la . CP_3
La causa con ordinanza del 28.1.2025 è stata posta in decisione avendo le parti rinunciato ai i termini, perché già fruiti.
* * *
A. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , premesso Controparte_1
di essere titolare della sita in Via Umberto I Controparte_5
n. 75 di Spadafora, e di avere subito ingenti danni a causa dello sversamento di acque meteoriche avvenuto nei locali della
, posti a piano terra, a seguito di un intenso temporale CP_5
verificatosi in data 24 luglio 2015 ed a causa della mancanza del tetto in tegole, che era in rifacimento, chiedeva accertarsi la responsabilità dell'accaduto in capo a Controparte_3
proprietaria dell'immobile -sito al primo piano- e della relativa copertura, nonché alla ditta esecutrice dei lavori di rifacimento del tetto (ditta , per non aver apprestato alcuna Parte_1
cautela in cantiere, e condannarli al risarcimento.
Precisava che -nell'immediatezza dei fatti- erano intervenuti i
Vigili del Fuoco e che, poi, aveva proposto ricorso per A.T.P., nel quale il consulente nominato stimava in € 4.194,00 -oltre
IVA- i danni all'immobile, in € 500,00 quelli da fermo tecnico dell'attività ed in € 10.999,00 i danni alla merce.
3 eccepiva il difetto di legittimazione attiva del Parte_1
in ordine alla domanda di risarcimento danni CP_1
all'immobile adibito a gioielleria, essendo l'attore solo conduttore e non anche proprietario dei locali;
contestava inoltre la quantificazione dei danni lamentati, deducendo, altresì, un concorso di colpa del per non aver evitato CP_1
l'aggravarsi dei danni cagionati dall'allagamento.
, costituendosi, chiedeva che il contraddittorio Controparte_3
venisse integrato nei confronti di proprietario CP_6
dell'immobile condotto in locazione dal nonché CP_1
comproprietario del tetto, sul quale l'impresa stava Pt_1
eseguendo i lavori di rifacimento. Contestava le pretese risarcitorie formulate dal e chiedeva, comunque, in CP_1
caso di soccombenza, di essere tenuta indenne dal Pt_1
unico responsabile dei danni lamentati dall'attore.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale erede di , ed ordinato il Controparte_2 CP_6
mutamento di rito da sommario in ordinario, non si costituiva il chiamato.
B. Il Tribunale decideva la causa nei termini suddetti, argomentando che: 1) l'evento di danno del 24 luglio 2015
(allagamento della ) non era contestato dalle parti, CP_5
come non lo era la causa dell'allagamento, ossia la mancanza di copertura dell'edificio, dovuta a lavori di rifacimento del tetto commissionati dai proprietari e alla ditta CP_3 CP_2
4 Gringeri;
2) l'eccezione di carenza -in capo al della CP_1
legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni subiti dall'immobile, non di sua proprietà ma solo condotto in locazione, era infondata ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c.); 3) quanto alla sussistenza della responsabilità per i danni subiti dall'attore, sia dei proprietari del lastrico solare, sia della ditta appaltatrice, e alla individuazione e quantificazione dei danni subiti, la domanda doveva essere accolta nei confronti del e rigettata nei confronti della e dell Pt_1 CP_3 CP_2
rimasto contumace, perché l'autonomia dell'appaltatore (che in corso d'opera non aveva protetto la copertura) comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendosi configurare la corresponsabilità del committente solo in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per
"culpa in eligendo", ovvero, ancora, quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" attuandone specifiche direttive, tutte situazioni che nella specie non si riscontravano;
4) in ordine alla quantificazione dei danni subiti dall'immobile, potevano richiamarsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u. in sede di A.T.P.; 5) in ordine ai danni subiti dalle attrezzature e dalla merce presenti nella gioielleria, non era possibile in alcun modo individuarli, avuto anche riguardo alla
5 vetustà delle stesse, acquistate dall'attore circa venti anni prima dei fatti e conservate in un deposito privo di impianto di areazione e deumidificazione;
inoltre tali danni erano eccessivi in considerazione della modestia dell'allagamento. In ogni caso la vetustà della merce, risalente a circa venti anni prima dei fatti, e la tipologia della stessa (borse, orologi, cornici), legata alla moda del tempo, comportava una assoluta non corrispondenza tra il valore della merce e delle attrezzature indicato nelle fatture in atti ed il reale valore di mercato delle stesse. In conclusione tale danno poteva essere equitativamente determinato nella complessiva somma di € 2.550,00, in valori monetari attuali e già comprensivo di interessi c.d. compensativi;
6) nulla poteva essere riconosciuto a titolo di danni da “fermo tecnico”, non avendo parte attrice in alcun modo dimostrato il periodo di inagibilità del negozio per l'esecuzione dei lavori di riparazione né l'eventuale mancato guadagno ovvero l'inutile pagamento del canone locativo durante la chiusura dell'esercizio.
C. Con il proposto gravame l'appellante si duole: Pt_1
1) Di aver subito la condanna alle spese in favore dell'attore, comprese quelle di ATP per le quali ultime non vi era richiesta, e nonostante che la sua domanda sia stata ritenuta solo parzialmente fondata;
2) Di essere stato condannato alle spese nei confronti della
, convenuta in giudizio dall'attore, la cui domanda CP_3
era stata rigettata, attesa l'autonomia di essa, non elisa né
6 dal cumulo fatto dall'attore (propone la domanda nei confronti di 2 diversi soggetti) né dalla domanda di garanzia della nei confronti del CP_3 Pt_1
3) Di essere stato condannato a risarcire il danno a merce ed attrezzature, atteso che per la modesta entità dell'allagamento non tutti i beni -per i quali veniva richiesto il risarcimento- erano stati danneggiati da esso, ma potevano ritersi solo invecchiati nel magazzino;
4) Che l'importo riconosciuto in via equitativa era esoso, considerata la vetustà della merce e la circostanza che ogni anno, in occasione degli sconti, la merce invenduta viene scontata anche del 70%; ragion per cui il valore della merce doveva considerarsi pari a zero;
5) Che per i danni all'immobile vi era stata una acritica adesione alle risultanze dell'ATP, in cui il CTU si era rimesso -per la stima di molti di essi- alla valutazione del consulente di parte del De Gaetano;
in particolare non erano dovuti: € 200,00 per l'impianto elettrico, € 100,00 per l'antifurto, € 480,00 per la riparazione della porta secondaria;
€ 2.030 per i pannelli in cartongesso, € 1.060 per la tinteggiatura. In conseguenza poteva ritenersi dovuto solo un risarcimento di € 395,28 per ripristino coloritura vetrine e pulizia dei locali;
6) Che il diritto del conduttore di godere dell'immobile preso in locazione non era stato leso, tant'è vero che CP_1
7 aveva continuato nell'uso dei locali per 7 anni senza eseguire lavori di ripristino e che il danno lamentato non poteva essere, comunque, determinato attraverso una stima, sconoscendosi le condizioni dell'immobile prima dell'allagamento;
7) Che le spese tra l'attore ed il convenuto, andavano compensate o addirittura poste a carico del , CP_1
che aveva rifiutato le proposte conciliative ed aveva proposto una domanda spropositata in relazione alle risultanze dell'ATP.
D. Con l'appello incidentale, notificato ad e , CP_2 CP_3
chiedeva la riforma della sentenza in ordine al rigetto CP_1
della propria domanda nei confronti degli stessi, sostenendo -con il richiamo di giurisprudenza- che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella dei proprietari, ai sensi degli artt. 2024 e 2051 c.c.; chiedeva, quindi, che venissero condannati in solido con il anche al pagamento delle spese Pt_1
processuali.
* * *
E. Ciò premesso, si inizierà la trattazione dall'esame dei motivi di appello, che attingono l'accertamento e la liquidazione del danno ai locali.
E.1 Allo scopo deve premettersi che il -prima di CP_1
richiedere l'ATP- si è avvalso di un proprio consulente, ing.
8 , il quale ha descritto la situazione dei luoghi, l'ha Persona_1
rappresenta con fotografie, ed ha affermato che:
- lo sversamento di acqua meteorica ha cagionato danni ai locali retrostanti rispetto al locale di esposizione e vendita, ossia l'imbibizione ed il conseguente deterioramento irreversibile delle controsoffittature in pannelli di cartongesso dei locali magazzino e laboratorio e del corridoio, il deterioramento degli intonaci e strati pittorici delle relative pareti e il deterioramento di molta merce stoccata nell'ampio magazzino in apposite scaffalature.
- Anche l'impianto elettrico -in parte in tubazioni di PVC poggiate al di sopra delle controsoffittature e in parte in tubazioni di PVC a vista- è stato interessato dal contatto copioso con l'acqua, il che ha reso conseguentemente inefficace, ancorché pericolosa, l'elettrificazione dei locali.
- la pendenza della pavimentazione ha fatto sì, inoltre, che le acque defluissero anche nel locale esposizione e vendita, determinandone l'impraticabilità e il danneggiamento delle basi delle vetrine espositive in vetro.
- ad una settimana del verificarsi dell'evento -nell'ulteriore sopralluogo- si nota l'aggravamento delle condizioni delle controsoffittature (l'imbibizione delle stesse determina un forte olezzo di marciume, oltre che l'incipiente distacco di alcune pannellature) tanto da rendere impraticabili i locali in quanto non in ottimali condizioni di sicurezza e igienico - sanitarie.
9 -il danno ammonta ad € 18.058,00, così quantificato a mezzo di diretta stima relativa alle opere edili e al fermo tecnico, ed utilizzando, invece, per le voci residue (danno attrezzature e merci) dati forniti dal . CP_1
E.2 In sede di ATP, il consulente nominato, che ha visionato i locali a sei mesi di distanza dall'evento li ha descritti, nei seguenti termini:
- ad un esame visivo i due ambienti in peggiori condizioni appaiono quelli centrali (laboratorio, corridoio e magazzino). In particolare, si nota:
Lieve deterioramento degli intonaci delle pareti, con danni marcati alle tinteggiature.
Danneggiamento dei pannelli costituenti la controsoffittatura, che in qualche punto appaiono inarcati o comunque macchiati.
Invece, risultano funzionanti l'impianto elettrico e la porta blindata d'accesso al magazzino in quanto riparate dal
[...]
, che ha esibito in visione la vecchia serratura della porta CP_1
blindata che, ad opera di un fabbro, è stata tagliata e sostituita.
Infine, danni, anche se di entità minore, si notano nella prima stanza (quella di vendita ed esposizione), ove esiste una rima di rottura parziale del vetro colorato di delimitazione del banco (al piede dello stesso).
Il consulente ha esaminato, poi, il rapporto dei vigili del fuoco e le fotografie in atti, affermando essere estremamente difficoltosa qualsiasi valutazione dei danni, in quanto: 1) Il rapporto dei
10 Vigili del Fuoco ha parlava di leggero allagamento per acqua piovana penetrata per inzuppamento e successivo rilascio da parte dei pannelli costituenti il controsoffitto;
2) Le fotografie in atti, scattate al momento dell'evento, lasciavano vedere solo poca acqua a pavimento;
3) dalle stesse si evinceva che nessun danno venne sofferto dalla merce che si trovava esposta nelle vetrine del vano vendita, così come nessun danno venne sofferto dalla merce sistemata sui ripiani inferiori delle scaffalature esistenti nei locali magazzino e laboratorio. Lo stesso dicasi per le attrezzature di laboratorio;
4) viceversa subì danni la merce che era sistemata sul ripiano più alto delle scaffalature esistenti nei vani magazzino e laboratorio, la merce provvisoriamente poggiata a terra (entro scatole di cartone) nei vani detti in precedenza, nonché la merce che momentaneamente si trovava sui tavoli del laboratorio. Lo stesso dicasi per le attrezzature di laboratorio;
5) la maggior parte delle attrezzature di laboratorio e delle merci danneggiate si trovava nel magazzino da almeno venti anni, per cui (senza nulla togliere alla possibilità di vendita della merce, se in buono stato dopo la lunga permanenza nell'esercizio commerciale), vi è la possibilità concreta che buona parte dei danni riscontrati dallo scrivente dipendessero dalle condizioni di microclima esistente nel luogo di conservazione, che appariva essere sprovvisto di impianti di aerazione e deumidificazione;
6) non esiste documentazione dello stato della merce prima dell'evento dannoso, per cui qualsiasi stima del danno resta una operazione
11 aleatoria e molto discutibile per mancanza dei dati necessari a base della valutazione;
7) non si ritiene, vista la modesta durata ed entità dell'allagamento che l'azione dell'acqua abbia compromesso gli intonaci della gioielleria;
8) anche se in atto il controsoffitto appare in buone condizioni di stabilità, lo scrivente non può prescindere dalla sostituzione dello stesso, anche in relazione alla necessità del ripristino del foro praticato per ispezione;
9) la voce tinteggiatura può essere riconosciuta per intero, dovendosi provvedere ad un intervento su tutta la superficie di pareti e soffitti.
E.3 Osserva la Corte che a fronte di quanto sopra esposto, deve concordarsi con l'appellante circa la mancata indagine da parte del CTU sui costi di ripristino dell'impianto elettrico (€ 200,00) per la riparazione della porta secondaria (€ 480,00) e per l'impianto di antifurto ( € 100,00); infatti, pur non avendo avallato -puramente e semplicemente- le indicazioni del CTP, non ha dato comunque una soluzione valida, perché si è limitato ad indicare tali importi “arbitrariamente”, in mancanza di prova degli esborsi effettivamente sostenuti dall'attore, che aveva già effettuato le riparazioni, e dei quali avrebbe dovuto valutare se fossero o meno congrui.
Nulla, poi, va riconosciuto all'attore anche per la sostituzione dei pannelli del controsoffitto e per la tinteggiatura dei locali.
Tenuto conto, infatti, che il conduttore ha diritto al solo risarcimento del pregiudizio -cagionato dal terzo- all'uso o al
12 godimento della res locata e non al risarcimento dei danni materiali che riguardano invece la proprietà, va da sé che la situazione accertata dal CTU era tale per cui l'uso dei locali interessati dalle infiltrazioni non è stato impedito o limitato dalle condizioni del controsoffitto e della pittura delle pareti.
Infatti, i pannelli del controsoffitto, come accertato dal consulente, sono in buone condizioni di stabilità ed i danni alla tinteggiatura non ostacolano la fruizione di locali, che già da gran tempo risultavano non rinfrescati e che -soprattutto- hanno carattere secondario, essendo adibiti a deposito/laboratorio.
Conclusivamente a spetta solo l'importo di € 395,28, CP_1
per lavori di pulizia e danno alle vetrine, non contestato dall'appellante, che rideterminato in valori attuali, già comprensivi di IVA ed interessi compensativi, lievita ad €
532,00.
F. Danno alla merce e alle attrezzature.
Come sopra si è già riportato, il CTU sull'argomento in questione ha riferito: “la maggior parte delle attrezzature di laboratorio e delle merci danneggiate si trovava nel magazzino da almeno venti anni, per cui (senza nulla togliere alla possibilità di vendita della merce, se in buono stato dopo la lunga permanenza nell'esercizio commerciale), vi è la possibilità concreta che buona parte dei danni riscontrati dallo scrivente dipendessero dalle condizioni di microclima esistente nel luogo di conservazione, che appariva essere sprovvisto di impianti di
13 aerazione e deumidificazione;
6) non esiste documentazione dello stato della merce prima dell'evento dannoso, per cui qualsiasi stima del danno resta una operazione aleatoria e molto discutibile per mancanza dei dati necessari a base della valutazione”.
Ciò tuttavia non può valere, come sostenuto dall'appellante, per ritenere che non vi sia prova del danno imputabile all'evento de quo, o che -comunque- esso sia pari a zero in quanto afferente a merce priva di valore commerciale.
Nulla esclude, infatti, che tale merce potesse essere venduta con uno sconto legato alle specifiche condizioni, anche nei mercatini di vintage, allo scopo di recuperare almeno una parte del capitale;
le foto in atti, poi, dimostrano che il danno è stato aggravato dall'evento, che ha reso inservibile la merce, apparendo inverosimile che un gioielliere tenesse ancora in deposito materiale assolutamente non vendibile.
Da qui la considerazione che il danno è costituito dall'azzeramento di quella parte del capitale investito per l'acquisto, che ancora il avrebbe potuto recuperare CP_1
anche riciclando il materiale (argento, pelle, etc,)
Stesso discorso vale, poi, per le attrezzature che, per quanto vetuste, ben potevano ancora servire all'uso o essere cedute.
All'esito, considerato che il prezzo di acquisto è stato di €
11.000,00 e non tenendo per nulla conto (quanto alla merce) del guadagno conseguibile con la vendita, ma solo della porzione di
14 capitale che si sarebbe potuta recuperare, disfacendosi della merce, l'importo di € 2.550,00 liquidato dal Tribunale all'attualità appare congruo.
G. Spese di ATP
Si duole l'appellante che il Tribunale lo abbia condannato alle spese dell'accertamento tecnico sostenute dal pure in CP_1
mancanza di relativa domanda e di idonea prova.
Il motivo -per i profili di doglianza suddetti- è infondato.
Si verte, infatti, in ipotesi di ATP ex art. 696 bis c.p.c. per la quale la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente”. Cassazione civile sez. II, 27/10/2023, n.29850
Poiché l'ATP è stato acquisito, va da sé che il Tribunale dovesse liquidare le relative spese nel giudizio di merito, quali spese giudiziali e, quindi, in assenza di domanda.
Salvo quanto appena detto, si vedrà più avanti, in sede di regolamentazione delle spese del primo grado, se mantenere o meno la condanna dell'appellante al loro pagamento.
H. Va esaminato a questo punto l'appello incidentale del
[...]
, che attinge il rigetto della domanda nei confronti dei CP_1
15 proprietari dell'immobile, e e l'omessa CP_2 CP_3
condanna in solido con il anche al pagamento delle Pt_1
spese processuali.
Ritiene la Corte che le numerose massime indicate a supporto della dedotta responsabilità dei proprietari e , CP_2 CP_3
vadano lette tenendo presente che la Suprema Corte è intervenuta sulla vexata quaestio relativa ai danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto di lavoro. In continuità con gli orientamenti precedenti, la Corte di Cassazione distingue i danni a seconda che derivino dall'attività dell'appaltatore ovvero dalla cosa oggetto dell'appalto e individua l'aequilibrium tra il principio di autonomia dell'appaltatore con gli obblighi di custodia che gravano sul committente. Attesa l'autonomia con cui l'appaltatore svolge la sua attività - ragionano i giudici di legittimità- egli deve ritenersi l'unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera ex art. 2043 c.c., salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente o comunque la violazione di specifici obblighi di vigilanza. L'applicazione di tale regula, tuttavia, non consente di escludere ex se l'esistenza di un obbligo di custodia del bene consegnato all'appaltatore a carico del committente, il quale resterà comunque responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni derivanti direttamente dalla cosa;
per essere esonerato dalla responsabilità il committente dovrà fornire la prova liberatoria richiesta dalla norma da ultimo evocata, ovverosia
16 il caso fortuito, potendo finanche dimostrare che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, che ha eseguito i lavori in modo non conforme al contratto, alle norme e alle regole tecniche disciplinanti la sua esecuzione.
Nello specifico tale prova è stata raggiunta, atteso che risulta dalle prove testimoniali che più volte era stato impartito l'ordine di provvedere alla copertura del tetto con teloni nel corso dell'attività di rifacimento, per evitare che dalle parti scoperchiate potesse entrare la pioggia, ordine che è stato disatteso, così integrando quel caso fortuito che esclude la responsabilità dei proprietari.
Lo stesso giudice di primo grado ha valorizzato tale vicenda, sebbene per escludere la responsabilità dei committenti, e nel momento in cui tale responsabilità si riconduce nell'alveo dell'art. 2051 c.p.c., va da sé che lo stesso fatto assurge a caso fortuito, quale fatto del terzo idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
E' appena il caso di aggiungere che gli ing.ri e CP_7 [...]
, che hanno reso la deposizione sopra utilizzata per CP_1
escludere la responsabilità dei proprietari dell'immobile, non hanno nella presente controversia un concreto interesse, in fatto ed in diritto, che attribuisce loro la potenziale legittimazione attiva e/o passiva, tale da escluderne la capacità di testimoniare.
Infatti, l'incapacità a testimoniare è correlabile soltanto a un
17 diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni e a rapporti diversi da quello oggetto della causa, anche in qualche modo connessi.
Il rigetto dell'appello incidentale, per il motivo appena esaminato, assorbe ogni altra questione sulla responsabilità dei proprietari.
E' infondato, poi, il motivo di appello incidentale con il quale il lamenta l'omessa condanna di e , a CP_1 CP_2 CP_3
pagargli le spese. Infatti, egli, nei rapporti con i proprietari dell'edificio, è rimasto soccombente;
va da sé che non possa pretendere la condanna alle spese a carico di parti vittoriose.
(Cassazione civile sez. III, 28/09/2018, n.23442).
H. Restano da esaminare i motivi di appello del relativi Pt_1
alla regolamentazione delle spese del primo grado, con cui si contesta sia la condanna a favore di sia quella Controparte_3
a favore del . CP_1
H.1 Quanto alla prima questione, lamenta l'appellante che le spese di lite della non potevano essergli poste a carico;
CP_3
al loro pagamento, infatti, avrebbe dovuto essere condannato il essendo colui che aveva citato la suddetta CP_1
deducendone una responsabilità, che era stata negata dal
Tribunale.
18 Ritiene la Corte che sul primo punto l'appello è fondato e va accolto.
La come già evidenziato- è stata citata in causa CP_3
dall'attore, che ne ha dedotto la responsabilità per i danni subiti, rimanendo tuttavia soccombente nei di lei confronti sulla avanzata domanda risarcitoria.
Inoltre, la domanda di garanzia che la aveva formulato CP_3
nei confronti del non è stata oggetto di esame, essendo Pt_1
stata proposta per il caso in cui ella fosse ritenuta responsabile, il che esclude -anche per questo verso- la possibilità di porre a carico del le spese di lite sostenute dalla suddetta Pt_1
convenuta.
All'esito della problematica appena esaminata consegue che le spese, come liquidate dal primo giudice (in assenza di qualsivoglia doglianza sul punto da parte del ), vanno CP_1
poste a carico dell'originario attore.
H.2 Quanto alla seconda questione, l'appellante sostiene che nei rapporti con il le spese avrebbero dovuto essere CP_1
compensate, o addirittura poste a carico dell'attore, avendo avanzato una domanda spropositata rispetto agli esiti dell'ATP nonchè rifiutato le proposte conciliative.
Tale doglianza va valutata alla luce del complessivo esito del giudizio, ossia considerando non solo le doglianze suddette ma l'esito del grado, che vede il parziale accoglimento dell'appello principale.
19 Ne consegue, considerato tale esito e la fondatezza degli argomenti a supporto dello specifico motivo di appello sulle spese, che esse -tanto nel I quanto nel II grado- possono compensarsi in ragione di metà, applicando i medi dello scaglione di valore della causa (anche per l'ATP) determinato in relazione all'entità del decisum (€ 3.082,00).
M. Considerato che il non ha svolto alcuna domanda nei Pt_1
confronti dell e viceversa che il è rimasto CP_2 CP_1
soccombente sull'appello incidentale che coinvolgeva invece tale convenuto, le spese dell vanno poste a carico del CP_2 [...]
. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
citazione notificata il 20.7.22 avverso la sentenza n. 93/2022, emessa dal Tribunale di Messina il 20.1.2022 nel giudizio promosso da contro , Controparte_1 Parte_1
e quest'ultima rimasta Controparte_2 Controparte_3
contumace nel presente grado, nonché sull'appello incidentale di
, così provvede: Controparte_1
In parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado: 1) ridetermina in complessivi € 3.082,00 la somma oggetto di condanna a carico del ed a favore del Pt_1 [...]
a titolo di risarcimento;
2) dichiara compensate in CP_1
ragione di metà le spese di lite tra e Pt_1 CP_1
20 condannando il al pagamento della restante parte, che Pt_1
liquida in complessivi € 2.511,00, di cui € 235,00 per spese vive,
€ 1.000,00 per compensi dell'ATP ed € 1.276,00 per compensi della fase di merito, oltre iva, cassa e rimborso spese generali;
3) pone i compensi della CTU -eseguita in sede di ATP- a carico di entrambe le parti ( e ) in ragione del 50% Pt_1 CP_1
ciascuno; 4) condanna , in luogo di , CP_1 Parte_1
al pagamento delle spese in favore di come Controparte_3
già liquidate nella sentenza impugnata;
-dichiara compensate in ragione di metà le spese del gravame tra e , condannando il al pagamento Pt_1 CP_1 Pt_1
della restante parte, che liquida in complessivi € 1457,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali;
- Condanna al pagamento in favore di CP_1 CP_2
delle spese del grado, che liquida in complessivi €
[...]
2.915,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali;
- Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante incidentale le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
21