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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/11/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4560/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4560/2024 V.G. promossa da:
nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Gargano
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 29.04.2006 in Tivoli (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), alla parte II, Serie A, N. 14, anno 2006 e che dall'unione sono nati i figli (Tivoli, Persona_1 10.06.2007) e (Tivoli, 01.02.2010), hanno dedotto che nel tempo la Persona_2 convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 14.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) “i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto ciascuno nel luogo di residenza indicato in epigrafe;
2) i figli, entrambi minorenni, verranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi e stabilmente collocati presso la madre, nel Comune di Tivoli (RM), in via
Empolitana, 91, quale loro residenza principale;
3) il padre potrà avere e tenere con sé entrambi i figli senza alcun vincolo temporale, purché compatibilmente con le esigenze personali e di studio dei medesimi e previamente concordandolo con la madre, la quale si dichiara sin d'ora disponibile;
4) in considerazione dell'intervenuta separazione il padre provvederà al mantenimento ordinario dei figli corrispondendo per entrambi l'importo complessivo di euro 800,00, mentre per le spese straordinarie ognuno dei genitori provvederà al 50% secondo il noto Protocollo del Tribunale di Tivoli che i coniugi dichiarano di ben conoscere;
5) le festività di Natale e di Pasqua verranno trascorse dai figli alternativamente con il padre e con la madre: per metà delle vacanze natalizie, alternando negli anni i periodi 23 – 30 dicembre, 31 dicembre 6 gennaio;
6) ciascuno dei coniugi, ai fini economici, provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi;
7) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti, con la specificazione che nulla deve essere disposto in merito all'affidamento della figlia ormai divenuta maggiorenne. Per_1
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, coniugati in data 29.04.2006 in Tivoli (RM), matrimonio trascritto Parte_2 regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), alla parte II,
Serie A, N. 14, anno 2006;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte, con la specificazione che nulla deve essere disposto in merito all'affidamento della figlia ormai divenuta maggiorenne;
Per_1
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tivoli (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
30-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4560/2024 V.G. promossa da:
nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Gargano
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 29.04.2006 in Tivoli (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), alla parte II, Serie A, N. 14, anno 2006 e che dall'unione sono nati i figli (Tivoli, Persona_1 10.06.2007) e (Tivoli, 01.02.2010), hanno dedotto che nel tempo la Persona_2 convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 14.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) “i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto ciascuno nel luogo di residenza indicato in epigrafe;
2) i figli, entrambi minorenni, verranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi e stabilmente collocati presso la madre, nel Comune di Tivoli (RM), in via
Empolitana, 91, quale loro residenza principale;
3) il padre potrà avere e tenere con sé entrambi i figli senza alcun vincolo temporale, purché compatibilmente con le esigenze personali e di studio dei medesimi e previamente concordandolo con la madre, la quale si dichiara sin d'ora disponibile;
4) in considerazione dell'intervenuta separazione il padre provvederà al mantenimento ordinario dei figli corrispondendo per entrambi l'importo complessivo di euro 800,00, mentre per le spese straordinarie ognuno dei genitori provvederà al 50% secondo il noto Protocollo del Tribunale di Tivoli che i coniugi dichiarano di ben conoscere;
5) le festività di Natale e di Pasqua verranno trascorse dai figli alternativamente con il padre e con la madre: per metà delle vacanze natalizie, alternando negli anni i periodi 23 – 30 dicembre, 31 dicembre 6 gennaio;
6) ciascuno dei coniugi, ai fini economici, provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi;
7) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti, con la specificazione che nulla deve essere disposto in merito all'affidamento della figlia ormai divenuta maggiorenne. Per_1
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, coniugati in data 29.04.2006 in Tivoli (RM), matrimonio trascritto Parte_2 regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM), alla parte II,
Serie A, N. 14, anno 2006;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte, con la specificazione che nulla deve essere disposto in merito all'affidamento della figlia ormai divenuta maggiorenne;
Per_1
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tivoli (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
30-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia