Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 05/11/1983, residente in [...]16100 GENOVA
[GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
BORRA MARIA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(MS), il 05/09/1977, residente in [...]16100
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. RICCI SIMONE (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 25/11/2021 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. “I coniugi si concedono sin d'ora il diritto reciproco di vivere separati, nel mutuo rispetto;
2. La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3. La già casa coniugale sita in Genova, Via Sant'Alberto 26 A /3, di proprietà esclusiva del SI. resta nella sua esclusiva disponibilità, avendo Pt_2
già provveduto la SI.ra a trasferirsi altrove unitamente alla Parte_1
figlia minore Per_1
4. I coniugi si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno possa mantenere con la figlia un rapporto equilibrato e continuativo ed affinché la figlia stessa possa ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse della figlia;
5. Il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati con la madre dal venerdì sera alle ore 18 sino al lunedì mattina al rientro a scuola.
Ulteriormente rispetto a ciò, il padre potrà tenere con sé un giorno Per_1
infrasettimanale (attualmente individuato nel martedì e che potrà variare in base alle attività extrascolastiche della minore) dall'uscita dall'asilo fino al giorno seguente quando la riaccompagnerà a scuola. Nei periodi di fermo scolastico il padre, sempre nella giornata infrasettimanale di cui sopra, potrà prendere con sé al termine della sua attività lavorativa (tra le ore Per_1
18.00 e le 18:30) e la terrà con sé o sino alla sera dopo cena quando la riaccompagnerà presso la casa materna per le ore 22.00/22.30 oppure, a seconda delle eSIenze familiari, fino alla mattina seguente. Il padre, nei
3 periodi di propria spettanza, si impegna a rispettare gli impegni sportivi e le attività extrascolastiche della figlia minore;
6. Durante il periodo di fermo scolastico estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per due settimane (non necessariamente consecutive), salvo diversi accordi di volta in volta raggiunti tra i genitori. Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
7. Durante le festività natalizie i genitori terranno con sé la figlia alternando tra loro di anno in anno le giornate del 24, del 25 e 26 dicembre e le giornate del
1 e del 6 gennaio, tutte da intendersi comprensive del pernottamento;
8. Durante le festività pasquali i genitori terranno con sé la figlia alternando tra loro di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (da intendersi comprensive del pernottamento);
9. Le restanti festività civili e religiose saranno trascorse tra i genitori con la figlia secondo il criterio dell'alternanza;
10. I genitori ove possibile festeggeranno assieme il compleanno della figlia;
11. Ciascun genitore avrà diritto, anche durante i periodi di vacanza, a mantenere rapporti quotidiani con la figlia contattandola telefonicamente una volta al giorno;
12. Entrambi i genitori avranno diritto a partecipare ad eventi e/o momenti SInificativi nella vita della figlia quali ad esempio visite mediche e/o medico-specialistiche, somministrazione di vaccini, manifestazioni ed eventi sportivi, colloqui con gli insegnanti;
13. Il SI. si impegna ed obbliga a contribuire al mantenimento della Pt_2
figlia minore corrispondendo alla SI.ra , a mezzo bonifico Parte_1 bancario entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 500,00 (cifra rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, con prima rivalutazione a ottobre 2025) e ciò per 10 mensilità e precisamente per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre e novembre, mentre nelle mensilità di luglio e dicembre l'importo da corrispondersi sarà pari al doppio di quello sopra previsto. Ulteriormente rispetto a ciò, il padre contribuirà nella misura del 60% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia e da individuarsi sulla base del protocollo del 15.09.2016 redatto dal Tribunale di Genova;
4 14. I coniugi concordano che, ulteriormente a quanto previsto al punto precedente, fintantoché la SI.ra , ai fini delle agevolazioni Parte_1 scolastiche, non potrà presentare l'ISEE relativo esclusivamente ai propri redditi e non anche a quelli del quest'ultimo contribuirà nella Pt_2
misura del 50% al pagamento della mensa scolastica per la figlia minore;
15. La SI.ra percepirà in via esclusiva l'assegno unico universale Parte_1
per la figlia minore o qualsivoglia altro emolumento / beneficio affine che andrà a sostituirlo;
16. I coniugi si prestano reciproco ed irrevocabile consenso al rilascio / rinnovo dei rispettivi passaporti ed equipollenti documenti per l'estero ed al rilascio / rinnovo del passaporto e di equipollente documento per l'estero nell'interesse della figlia minore”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2021, Numero 26, Parte I
, Serie 2 , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di conSIlio del 21.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa TR LI
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