CA
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/10/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda sezione civile e sezione specializzata agraria, composta dai magistrati:
Dr. Nicolo' Crasci' Presidente
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere Rel.
Dr. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n.1186/2023 RG avente a oggetto APPELLO promosso da:
, nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...] bis, cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Milena Mangiafico (C.F. C.F._1 [...]
) giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito C.F._2 in Siracusa alla via Augusta n. 37.
appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , residente in Controparte_1 C.F._3
Noto via Gramsci n. 4.
appellato contumace in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale Controparte_2 in Bologna via Stalingrado 45, cod.fisc. elettivamente domiciliata in Catania, Viale P.IVA_1
Vittorio Veneto n.122, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Failla (cod. fisc.
), C.F._4 appellato
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto d'appello ritualmente notificato impugnava la sentenza n. 339/2023, Parte_1 con la quale il Tribunale di Siracusa aveva rigettato la sua domanda di risarcimento del danno per il sinistro occorsogli in data 21.02.2016 in Avola e lo aveva altresì condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto costituito in persona Controparte_3 del suo legale rappresentante te pro.tempore liquidandole in euro 7.052,00 oltre spese generali nella misura del 15% IVA E CPA e oltre spese di CTU.
Premetteva infatti che in data 21.02.2016, alle ore 17,30 circa, in Avola, egli a bordo della propria bicicletta, veniva violentemente impattato da un'autovettura di proprietà e condotta da CP_1
, il quale non rispettava la precedenza e non si ravvedeva del transito da destra di esso
[...] appellante. Rappresentava che esso appellante in un primo momento era vigile e cosciente, tanto che sottoscriveva il modulo CAI con l'investitore, ma - successivamente - lamentando forti dolori fisici, constatando una fuoriuscita di sangue dall'orecchio ed in stato di semicoscienza veniva condotto dallo insieme a tale sig. , testimone del sinistro, presso il Pronto CP_1 Per_1 soccorso di Avola e successivamente, per l'aggravarsi delle sue condizioni, veniva ricoverato presso la casa di Cura “Villa Azzurra” nel reparto di terapia intensiva ove gli veniva riscontrato ematoma epidurale temporale destro con fratture della squama del temporale e del parietale e della rocca petrosa di dx>.
Narrava che all'ingresso al Pronto Soccorso gli veniva riscontrata una amnesia e subito dopo veniva trasferito d'urgenza presso la casa di Cura “Villa Azzurra” nel reparto di terapia intensiva ove veniva sottoposto ad un intervento neurochirurgico.
Rappresentava che i suoi familiari giungevano in ospedale senza avere la benché minima contezza dell'accadimento del sinistro tant'è che alla voce “Anamnesi Patologica Prossima” si leggeva testualmente:< I familiari riferiscono verosimile incidente stradale (motore)>.
Deduceva ancora che - successivamente alle dimissioni – egli riportava gravi danni fisici e precisamente un ematoma epidurale temporale destro con frattura della squama del temporale e del parietale e della rocca petrosa di destra, danni tutti che erano quantificabili in € 90.000, oltre
€ 230,00 per spese mediche.
Narrava che in seno al primo giudizio – ove venivano espletate prove orali e CTU - lo CP_1 era rimasto contumace mentre si era costituita la la quale aveva contestato Controparte_2 la ricostruzione dei fatti da lui svolta e finanche la storicità dell'accadimento storico da lui narrato. Così riassunto lo svolgimento del primo giudizio, si doleva della erroneità della sentenza impugnata e con il primo motivo di gravame lamentava come il primo giudice non avesse valutato la prova testimoniale assunta in sede di prime cure nonostante quanto riferito dal teste Tes_1
, testimone dell'evento, il quale, interrogato, aveva descritto minuziosamente
[...]
l'accadimento dei fatti dichiarando inoltre che la responsabilità del sinistro era da ascrivere alla condotta di guida dello CP_1
Del pari con il secondo motivo di gravame lamentava che non era stata neanche valutata la dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale dall'investitore il quale Controparte_1 aveva ammesso i fatti oggetto di causa.
Con il terzo motivo di gravame si doleva poi del fatto che il primo giudice aveva valorizzato la circostanza che nella scheda del Pronto Soccorso era riportata alla voce “causale”:”lesioni accidentali”. E che inoltre dalla cartella clinica della casa di cura “Villa Azzurra” alla voce
“Anamnesi Patologica Prossima” i familiari avevano riferito ”verosimile incidente stradale
(motore)”, elementi dai quali aveva tratto la convinzione che non vi fosse certezza in ordine all'accadimento dedotto in domanda (dato che gli atti riferivano che il sinistro si era verificato con un motore e non con un velocipede) e che pertanto nessun valore confessorio poteva essere conferito al modulo CAI.
A tal riguardo faceva rilevare come il Giudice di prime cure non avesse minimamente tenuto in considerazione quanto riportato negli atti e cioè che il sinistrato non ricordava quanto occorsogli di talchè era evidente come lo stesso non fosse in grado di riferire l'accaduto ai medici del Pronto
Soccorso.
Per quanto concerneva poi le dichiarazioni dei familiari, esse rimanevano nell'alveo delle supposizioni, tanto che nella cartella clinica si leggeva “verosimile incidente stradale(motore)”.
Concludeva quindi chiedendo in via principale e nel merito, in riforma della sentenza n. 339/2023 emessa dal Tribunale di Siracusa, che fosse accertato che i danni da lui subiti in occasione del sinistro occorsogli in data 21.02.2016 erano stati causati dal mancato rispetto della precedenza a destra da parte del sig. , alla guida della sua autovettura FORD KA targata Controparte_1
AJ734FZ, assicurata;
e che per l'effetto in Controparte_2 Controparte_1 solido con la fossero condannati al pagamento in suo favore della Controparte_2 somma di € 70.162,00, come da quantificazione effettuata dal CTU in sede di prime cure, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva la che ribadiva quanto sostenuto in primo grado e contestava CP_4
l'accadimento del fatto, rilevando che esso risultava smentito da documentazione munita di fede privilegiata e precisamente dal referto del pronto soccorso e dalla cartella clinica ove si leggeva che il ed i suoi familiari avevano riferito ai medici di essersi trattato di un incidente di natura Pt_1 accidentale e/o comunque di un sinistro stradale di tipo autonomo non con un velocipede, ma con un motociclo.
Quanto alla prova testimoniale svoltasi in sede di prime cure ne deduceva la inattendibilità dato che quanto dichiarato dal teste risultava smentito da documentazione munita di fede privilegiata ( il citato referto del Pronto Soccorso e la citata cartella clinica).
Sottolineava che peraltro il in una dichiarazione a sua firma aveva affermato che non Pt_1 esisteva alcun rapporto di amicizia e/o conoscenza tra di lui ed il presunto conducente del veicolo investitore, , mentre tra gli amici del profilo facebook dell'attore veniva indicato Controparte_1 tale che era il figlio di (come emergeva dallo stato di famiglia Persona_2 Controparte_1 allegato agli atti di causa).
Indi rappresentava che la ricostruzione dell'evento che si desumeva dalla cartella clinica risultava fortemente avvalorata dal materiale estrapolato dal profilo facebook dell'appellante ove si faceva riferimento al fatto che l'incidente era avvenuto con un motore.
Quanto poi alla confessione resa da in sede di interrogatorio formale, Controparte_1 evidenziava come l'appellante avesse omesso di considerare che tra lo e la Compagnia CP_1 assicurativa sussisteva un rapporto di litisconsorzio necessario, sicché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2733 c.c., la confessione poteva essere solo liberamente apprezzata dal Giudice, ma non era certamente opponibile agli altri litisconsorti che non l'avevano resa.
Concludeva pertanto per il rigetto del gravame.
Nessuno si costituiva per . Controparte_1
Indi la Corte all'udienza del 3 ottobre 2025 poneva la causa in decisione concessi i termini per note conclusionali.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituitosi sebbene Controparte_1 regolarmente citato (cfr: si veda la produzione della raccomandata datata 15 settembre 2023 che è tornata al mittente in quanto l'atto non è stato ritirato). Passando al merito della controversia, la Corte osserva che il primo e il terzo motivo di gravame possono essere trattati congiuntamente e che meritano ampio rigetto, attesa la assoluta inattendibilità del teste escusso.
E, invero, è stata prodotta agli atti di primo grado da parte della cfr: doc. A6 allegato CP_2 alla comparsa di costituzione e risposta depositata innanzi al Tribunale) una dichiarazione a firma di datata 8 luglio 2016 ore 19,00 in cui l'attore: Parte_1
- alla voce “intervento ambulanza” dichiara : SI;
- alla voce “condizioni meteo” dichiara: SOLE;
- nella parte dedicata alle dichiarazioni spontanee dichiara di essere stato portato al PS dal solo testimone, ossia da;
Testimone_1
- in riferimento all'orario del sinistro dichiara: alle 18,00.
Invece il teste , in assoluto contrasto con tali dichiarazioni, durante la deposizione resa Per_1 innanzi al primo giudice in data 5/6/2018 ha affermato che:
- non era intervenuta l'ambulanza;
- che c'era il buio e non il sole (ma l'illuminazione pubblica accesa);
- che l'attore era stato portato al Pronto soccorso sia da lui che dall'investitore, ossia da CP_1
;
[...]
- che il sinistro si è verificato alle ore 17,30.
Si tratta di una narrazione che contraddice in modo profondo quanto dichiarato dall'attore (e dal medesimo sottoscritto) e che pertanto non può essere ritenuta credibile.
A parte tale rilievo sta poi il fatto, ampiamente dedotto dalla Compagnia assicuratrice convenuta, della incongruenza tra quanto riferito dal teste, che ha affermato che l'attore si trovava a bordo di una bicicletta bianca e quanto invece emerge sia dal referto del Pronto Soccorso nell'immediatezza dei fatti ove è stato dichiarato che si è trattato di un incidente di natura accidentale sia dalla cartella clinica versata in atti ove si legge che si è trattato di un presumibile sinistro stradale di tipo autonomo non con un velocipede ma con un motociclo.
E, invero, quand'anche le riferite circostanze fossero erronee, è comunque da rimarcare che sia il referto del P.S. che cartella clinica sono atti pubblici di fede privilegiata perché è redatte da pubblici ufficiali (i medici) e la loro funzione è certificare fatti che avvengono alla loro presenza. Questo significa che ciò che è attestato nella cartella ha valore di prova legale e può essere contestato solo tramite una querela di falso. Inoltre non si vede per quale motivo i sanitari avrebbero dovuto attestare una versione del fatto difforme da quella reale (versione a loro fornita dal medesimo interessato o dai familiari nell'immediatezza del fatto, e quindi particolarmente veritiera).
Peraltro anche il materiale estrapolato dal profilo facebook dell'appellante depone in tal senso.
Infatti, sul profilo Facebook del con riferimento al sinistro in questione risulta pubblicata una Pt_1 foto del con la testa fasciata in seno ad un post datato 22 febbraio 2016 (pubblicato quindi Pt_1 il giorno dopo rispetto al presunto sinistro) ove si legge “ cammina piano con questo Parte_2 motore comunque buona guarigione”.
Inoltre, su un altro post, sempre su facebook, di tale pubblicato sempre in data Persona_3
22 febbraio 2016 in merito al sinistro occorso all'appellante, si legge: “Ieri sera un ragazzo ( Pt_1
) è scivolato con il motore e ora è all'ospedale di Siracusa (SR) con una emorragia e perdita
[...] di memoria”.
Tali riscontri costituiscono tutti elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere che l'evento si sia svolto in modo diverso da quanto rappresentato dal , verosimilmente con un motociclo e Pt_1 non con una bicicletta.
La testimonianza si palesa quindi del tutto inveritiera.
Passando al secondo motivo di gravame, deve dirsi che nemmeno l'interrogatorio formale dello può dirsi utile ad asseverare i fatti di causa. CP_1
In tema va infatti rammentato che in base all'ultimo comma dell'art. 2733 c.c. l'interrogatorio formale di un litisconsorte necessario non è opponibile all'altro litisconsorte (nella specie alla
Compagnia assicurativa, odierna appellata), poiché la confessione giudiziale del singolo non forma prova legale nei confronti degli altri, ma viene liberamente valutata dal giudice.
La confessione, infatti, ha valore probatorio pieno solo contro chi la rende, e in caso di litisconsorzio necessario la sua efficacia va accertata tenendo conto dell'insieme delle prove acquisite.
Ebbene, come detto sopra, l'insieme delle prove acquisite rende fortemente dubbio che l'evento si sia svolto con le modalità narrate in citazione e ammesse dallo stesso modalità peraltro CP_1 inopponibili alla CP_2
Ne deriva che l'appello si palesa manifestamente infondato e merita ampio rigetto. Anche le spese di questo grado vanno quindi poste sull'appellante in quanto soccombente nella misura indicata in dispositivo (valore causa E. 70.162, difficoltà bassa, fase introduttiva, di studio, decisionale).
La Corte dà inoltre atto che sussistono altresì i presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato, secondo quanto disposto dall'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002.
PQM
Rigetta l'appello formulato da e conferma la sentenza impugnata, condannando Parte_1
l'appellante alle spese di questo grado di lite nei confronti di in Controparte_5 persona del rappresentante legale che liquida in E.4997,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario iva e cpa.
La Corte dà atto che sussistono altresì i presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato, secondo quanto disposto dall'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte in data 16 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Nicolo' Crasci'