Articolo 3 della Legge 30 giugno 1989, n. 244
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 luglio 1989
Art. 3. 1. Il primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' sostituito dal seguente:
"I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attivita' di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni".
Nota all'art. 3:
L'art. 22 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. n. 223/1967 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato:
"Art. 22. - I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attivita' di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.
I componenti, la cui designazione spetta al consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all'amministrazione dei comuni medesimi, sempreche' siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano gia' fatto parte di commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, ne' dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attivita' di servizio. Alla designazione da parte del consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della giunta provinciale. Nella votazione, da effettuarsi direttamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre. A parita' di voti, e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. Con votazione separata, e con le stesse modalita', si procede all'elezione di membri supplenti. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle regioni nelle quali non esistano i consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei consigli provinciali medesimi. I componenti della commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti".
Entrata in vigore il 2 luglio 1989