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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Messina
Seconda sezione civile
Il GOP di Messina in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.3357 \ 2021 introitata in decisione con concessione ditermini ex art 190 c.p.c. il 04 dicembre 2024 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
(di seguito anche solo ) Parte_1 Parte_1
sito in Messina, Montepiselli – Via Noviziato Casazza n. 62 CF
, in persona dell'amministratore pro tempore Sig. P.IVA_1 CP_1
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso per procura
[...]
allegata in atti dall'Avv. Pietro Adamo (CF – fax C.F._1
090712344 – pec: ed elettivamente Email_1
domiciliato presso e nel suo studio in Messina, Via XXVII luglio, 103. Il quale dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Attore
Contro
(di seguito anche Controparte_2
solo in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. Controparte_2
) con sede in Messina Viale Giostra – PEC: P.IVA_2 Email_3
(come risulta dai Registri IniPec)
Convenuto contumace
Oggetto : accertamento negativo esistenza del credito
Conclusioni : il procuratore di parte attrice insiste nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con atto di citazione del 05 luglio 2021 il Parte_1
sito in Messina, Montepiselli – Via Noviziato Casazza n. 62 , in
[...]
persona del suo amministratore pro tempore, conveniva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo CP_2
l'annullamento della fattura emessa in data 07/07/2020 n. 121418/FT, con la quale veniva richiesto al Condominio il pagamento dell'importo complessivo di euro 14.603,40 per presunti consumi idrici relativi al periodo
06/02/2019 – 30/04/2020. Rilevava il Condominio istante che in data
19/09/2020 aveva formalmente contestato la predetta fattura in quanto riportante consumi spropositati rispetto ad un Condominio di poche unità abitative e ,richiesto la verifica del contatore attivo sulla utenza n.
7546091,sicchè rimasta inesitata detta richiesta , chiedeva accertarsi la non debenza della somma indicata in fattura e conseguente annullamento della predetta.
La convenuta non si costituiva nel presente procedimento, rimanendo contumace.
Stante la natura documentale, il giudizio veniva differito per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuto il giudizio per la prima volta innanzi alla scrivente, insediatasi nel mese di ottobre 2023, all'udienza del 16 gennaio 2024 tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva differita per carico di ruolo per i medesimi incombenti all'udienza del 26 novembre 2024ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., indi in data 04 dicembre 2024 veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...]
che, nonostante la regolare notifica Controparte_2
dell'atto introduttivo non si è costituita nel presente giudizio.
Giova osservare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine così alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. 28.4.2004, n.
8161; Cass. 20.5.2004, n. 9593; Cass. 25.6.2001, n. 8664; 7.2.2001, n. 1715).
Nel caso di specie l'istante rileva la non debenza dell'importo richiesto adducendo il consumo eccessivo addebitato, evidenziando la contestuale inevasa richiesta di verifica del misuratore rivolta reiteratamente all'ente , documentalmente provata mediante allegazione delle pec .
La domanda va accolta non avendo la convenuta addotto fornito prova dei consumi e della correttezza della misurazione dei consumi e conseguentemente la debenza di quanto richiesto. La giurisprudenza operante sul punto richiede che la contestazione da parte del somministrato sia “specifica e congrua” ed attenga sia ai dati relativi ai consumi, sia al funzionamento della relativa rilevazione del misuratore funzionante allo scopo, ciò in quanto “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., VI,
21/03/2018, n. 7045).
Or, “l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità”. "In definitiva, quindi, ne deriva un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (Cass. Civ., sez. III,
14/03/2024, n. 6959).
Nel caso di specie non avendo fornito la convenuta prova del corretto funzionamento del contatore, sebbene reiteratamente richiesto da parte attrice e, conseguentemente della corrispondenza dei consumi rilevati e quelli trascritti nella fattura ,la domanda va accolta e la fattura va annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Gop definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa in accoglimento della domanda avanzata da
[...]
sito in Messina, Montepiselli – Via Noviziato Parte_1
Casazza n. 62 CF , in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_1
con atto di citazione del 5 luglio 2021 nei confronti di
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore così provvede:
Dichiara illegittima la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di euro 14.603,40 per presunti consumi idrici relativi al periodo 06/02/2019 –
30/04/2020, in quanto non dovuto e, conseguentemente annulla la fattura emessa in data 07/07/2020 portante n. 121418/FT.
Condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 2.540,00 oltre iva cpa e spese generali che vanno distratte in favore dell'avv Pietro Adamo procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge
Così deciso in Messina il 17 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò