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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/09/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°
1979/2021 R.G.
TRA
, (cod. fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.11.1988 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Teramo, Corso De Michetti 67, presso lo studio degli Avvocati
Alessio De Iuliis (cod. fisc . CodiceFiscale_2 Emai_1 [...]
e Annalisa De Iuliis (cod. fisc. Email_2 CodiceFiscale_3
che lo rappresentano e difendono, Email_3
giusta procura in atti
CONTRO
(C.F./P.IVA: , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Ing. , con sede legale in Castellalto Parte_2
(TE) alla Via Enzo Ferrari n. 2, rappresentata e difesa dall' Avvocato Marco
Giardetti del Foro di Roma (C.F.: CodiceFiscale_4
), in virtù di procura in atti Email_4
All'udienza del giorno 17.09.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso;
per l'effetto dichiara la nullità del contratto di apprendistato intercorso tra le parti e la sua trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dalla data del 19.05.2015;
1 di 25 accerta il diritto di all'inquadramento al livello IV del CCNL Parte_1
Industria Metalmeccanica dalla data del 19.05.2015 sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
Con condanna la al pagamento delle differenze retributive maturate, Parte_3 quantificate in € 17.906,91, di cui € 9.265,50 per retribuzione ordinaria, € 132,19
a titolo di 13° mensilità, € 6102,90 per le ore di straordinario espletato, € 1734,27
a titolo di indennità di reperibilità ed € 672, 05 a titolo di TFR. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente;
rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dalle parti; compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la alla CP_3
rifusione delle spese del giudizio per i restanti 2/3, che liquida in complessivi €
3.384,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP di legge.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto dal ricorrente il 19.05.2019, per tutte le ragioni di cui al ricorso e, per l'effetto,
- dichiarare la trasformazione e/o la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in un ordinario rapporto di tipo subordinato a tempo pieno fin dal 19.05.2015, con diritto all'inquadramento nella 5^ categoria del ccnl applicato o di altra categoria superiore a quella formale fin dal 19.05.2015 o dalla diversa data accertata per l'effetto
- condannare la società in persona del suo legale rappresentate pro CP_1
tempore a corrispondere al signor la somma lorda di € 12.567,90 Parte_1
(euro dodicimilacinquecentosessantasette//90) a titolo di differenze retributive per inquadramento nella 5^ categoria del CCNL applicato o di altra categoria superiore a quella formale fin dal 19.05.2015 o dalla diversa data accertata la diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata o di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo;
2 di 25 - condannare la società in persona del suo legale rappresentate pro CP_1 tempore a corrispondere al signor l'ulteriore somma lorda di € Parte_1
20.599,21 (euro ventimilacinquecentonovanove//21) a titolo di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario fin dal 19.05.2015 o dalla diversa data accertata la diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata o di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo
- condannare la società in persona del suo legale rappresentate pro CP_1
tempore a corrispondere al signor l'ulteriore somma lorda di € Parte_1
9.053,65 (euro novemilacinquantre//63) a titolo di indennità di reperibilità fin dal 19.05.2015 o dalla diversa data accertata la diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata o di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
In seguito a domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente: “Voglia rigettare la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla società convenuta con ogni conseguenza di legge anche ordine al pagamento di spese, diritti e onorari di lite e con condanna al risarcimento dei danni in favore del signor ai Parte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.”
***
Per parte resistente:
“- rigettare il ricorso introduttivo con tutte le domande ivi contenute, in quanto infondato i n fatto ed in diritto;
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, voglia decurtare dalle stesse le somme già documentalmente corrisposte (di cui € 7.357,24 a titolo di straordinari) o quelle maggiori eventualmente riconosciute in corso di causa;
- condannare il ricorrente, al risarcimento dei danni per temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c. che si auspica non inferiore ad € 4.000,00 o comunque nella maggiore o minore somma che il Giudice adìto riterrà di giustizia
In via riconvenzionale voglia:
- condannare il ricorrente al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
per le causali indicate in narrativa, dell'importo a titolo risarcitorio (o in
[...]
3 di 25 subordine ad altro titolo il giudice dovesse ritenere sussistere) pari ad € 1.502,37 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del versamento.
Con vittoria delle spese di lite.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ., depositato in data 23.12.2021, regolarmente notificato, in epigrafe generalizzato/a, ha Parte_1 esposto di essere stato assunto in qualità di apprendista “addetto alle presse”, inquadrato al I livello del CCNL Industria Metalmeccanica Privata, dalla
[...]
con contratto stipulato in data 19.05.2015, trasformato poi in CP_3
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 31.08.2019
(rectius 19.05.2018) ed inquadramento al III livello e cessato in data 28.08.2019 per licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Ha rappresentato di non aver mai ricevuto alcun piano formativo individuale e che il sig. (formalmente suo tutor) non ha impartito alcuna Parte_4
formazione teorico pratica circa l'utilizzo e la programmazione delle presse e dei robot.
Ha dedotto come nel giugno-luglio 2015 era stato inviato in Svezia presso la società fornitrice - avente sede nella città di Ulricehamm, CP_4
Ronnasgatan n. 3A - unitamente al Responsabile di Produzione Parte_4
e all'altro apprendista, sig. , per occuparsi di verificare
[...] Persona_1 il funzionamento e le tempistiche di lavorazione della pressa idraulica modello
APT 1200 e due robot modello Speed Feeder e provvedere alla traduzione dall'inglese all'italiano di quanto i tecnici svedesi comunicavano verbalmente in ordine al sicuro utilizzo dei macchinari acquisiti dalla resistente per potenziare il
Reparto Presse.
Ha sottolineato che, nell'agosto del 2015, i tecnici svedesi, giunti in Italia, hanno illustrato a lui il funzionamento della pressa idraulica e dei robot modello Speed
Feeder e The Staker senza mai essere affiancato da alcuno.
Ha rappresentato che l'unica formazione ricevuta in corso di apprendistato era quella relativa alla sicurezza come “Capo-turno addetto allo stampaggio” (e non come addetto alle presse) e di essere stato indicato come “Conduttore di linea di
Stampaggio” anche con la committente.
4 di 25 Ha rilevato di aver svolto, nella realtà, mansioni superiori riconducibili al livello
5° del CCNL predetto, quale addetto alla conduzione dell'intera linea di produzione del Reparto Presse, svolta in piena autonomia, comprendente il ruolo di capo reparto e capo turno, in particolare: 1) di aver provveduto alle operazioni di avvio e di arresto di tutta la linea produttiva facente capo al settore Presse;
2) di aver programmato i macchinari della linea produttiva predetta, sia i robot a controllo numerico - operazione che richiedeva l'inserimento di determinati codici - sia le altre macchine, con programmazione manuale;
3) di aver verificato la correttezza dei pezzi prodotti, compiendo attività di messa a punto delle macchine;
4) di aver effettuato l'esame qualitativo dei prodotti su incarico dell'ufficio Qualità (responsabile signor e, in caso di pezzo Tes_1 difettoso, di essersi occupato anche delle attività di regolazione delle macchine;
5) di aver verificato l'assenza di guasti sulla linea produttiva, con potere di decisione sul “fermo linea”; 6) di aver provveduto a verificare la funzionalità del quadro elettrico, alla sostituzione delle pompe idrauliche della pressa, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle parti idrauliche e meccaniche della pressa, dei robot, del forno e sugli stampi;
7) sia nel reparto di adibizione che nel reparto denominato Laser, di aver provveduto al carico e allo scarico delle lamiere da utilizzare sulla linea produttiva, anche con l'ausilio del muletto;
8) di essersi occupato della gestione della programmazione della produzione anche in relazione alle rimanenze di magazzino;
9) di aver svolto mansioni di capo turno;
10) di aver formato i successivi capo turno quando la produzione si era ulteriormente ingrandita.
In ordine all'orario di lavoro, il ricorrente ha specificato che sebbene nel reparto ove era adibito si osservassero tre turni di lavoro, da lunedì a venerdì, dalle ore
6:00 alle ore 14:00, dalle ore 14:00 alle ore 22:00 oppure dalle ore 22:00 alle ore
6:00, tuttavia durante l'intero rapporto avrebbe svolto 2 ore al giorno di straordinario mai retribuito che nella realtà erano 7 in più la settimana, atteso che la Società gli aveva consegnato sin dall'01.09.2015 un cellulare aziendale, con utenza sul quale veniva contattato dai vari Responsabili anche il sabato CP_5
e la domenica.
5 di 25 Nel rivendicare il trattamento economico dovutogli con riferimento alla qualifica effettivamente espletata, quantificato in € 12.567,90 (di cui € 1.016,49 a titolo di ricalcolo 13ma mensilità, € 759,35 a titolo di ricalcolo del TFR), ha richiesto l'ulteriore importo di € 20.599,21 a titolo di straordinario ed € 9.053,65 a titolo indennità di reperibilità.
Alla luce di quanto premesso, chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di apprendistato, la sua qualificazione in rapporto di lavoro ordinario con inquadramento al 5° livello del CCNL di appartenenza sin dal 19.05.2015 e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate, come da conteggio depositato.
In data 18.03.2022 si costituiva in giudizio la contestando il CP_1 fondamento della domanda di cui ne chiedeva il rigetto e spiegando domanda riconvenzionale.
In sintesi ha rappresentato:
1) la validità del contratto di apprendistato sottoscritto tra le parti in data
19.05.2015, lo svolgimento costante di formazione teorica e pratica, come da registri di formazione allegati in atti, l'addestramento del ricorrente ad opera del tutor , Responsabile della Produzione con la Parte_5 supervisione anche dei superiori gerarchici Testimone_2
(Responsabile Qualità) e Tes_3
2) che nel corso dell'apprendistato professionalizzante, il ha svolto le Pt_1
mansioni di apprendimento utilizzo presse finalizzate allo stampaggio e utilizzo dei macchinari utili alla conduzione degli impianti/linee di stampaggio, ossia le presse;
3) che dopo l'assunzione del ricorrente, la Società al fine di incrementare le proprie linee di stampaggio, lo inviò in Svezia in quanto era il soggetto che conosceva meglio l'inglese e di ritorno lo fece partecipare come altri dipendenti ad un corso tenuto dalla società scandinava;
4) che il non svolgeva alcun compito in autonomia ma operava sempre Pt_1
dietro indicazione e consigli del il quale interveniva per Parte_4 correggere il ricorrente ed impartirgli la necessaria formazione ogni qualvolta ci fosse un problema.
6 di 25 La resistente, nel confutare le mansioni ex adverso dedotte, ha specificato:
- che la conduzione della linea di produzione del Reparto Presse era svolta oltre che dal ricorrente anche da altri dipendenti addetti alla linea stessa;
- che premeva un pulsante sul quadro del macchinario per avviare il ciclo di lavoro che si svolgeva in automatico;
- che solo al termine interveniva materialmente prendendo il pezzo e mettendolo in un cassone per il passaggio ad altri reparti;
- che il ricorrente, così come altri colleghi, doveva inserire dei dati nel programma del macchinario acquisiti da una scaletta già prefissata;
- che la correttezza dei prezzi e della qualità del prodotto in realtà venivano verificati dall'Ufficio Qualità (Responsabile
[...]
; Tes_2
- che della manutenzione si occupavano i manutentori appositamente assunti dalla Società;
- che le decisioni sulla programmazione erano sempre in capo al responsabile di produzione ed all'Ing. Parte_4 Tes_3
- che le direttive da fornirsi al personale (tra le quali il fermo macchina) erano ad appannaggio dei responsabili e i quali Parte_4 Tes_1
decidevano la priorità degli interventi;
- che alcuna formazione veniva tenuta dal ricorrente nei confronti degli altri dipendenti;
- che dal 19.05.2018 alla fine del rapporto di lavoro il lavoratore ha continuato a svolgere le attività afferenti alla linea di stampaggio, unitamente ad altri dipendenti, svolgendo le attività di avvio del ciclo del macchinario, inserimento dati nel programma e secondo necessità il carico e scarico dei pezzi sul destaker.
La inoltre, nel confermare che il ricorrente aveva svolto lavoro CP_1
straordinario, ha aggiunto di aver sempre retribuito le ore in più (per un totale di
€ 7.357,24), come risultante dalle buste paga prodotte, sottolineando come nei conteggi prodotti dall'attore risultassero conteggiate giornate in cui lo stesso era assente, evincendosi una richiesta consapevolmente temeraria.
7 di 25 Circa l'indennità di reperibilità ha dedotto la mancata richiesta di reperibilità al dipendente il sabato e la domenica, motivando la fornitura del cellulare con l'assenza di un telefono cordless all'interno dell'azienda.
Nel rigettare ogni avversa deduzione e richiesta e contestando gli avversi conteggi, la resistente ha spiegato domanda riconvenzionale con richiesta risarcitoria pari ad € 1.502,37, corrispondente all'importo versato dalla Società all'atto di licenziamento del dipendente (Ticket Naspi).
A sostegno della domanda, la ha dedotto che il lavoratore avesse CP_3 agìto in modo tale da costringere il datore di lavoro a procedere al licenziamento per una serie di assenze ingiustificate, rientranti in un disegno attuato dal Pt_1
che nei tre mesi antecedenti al licenziamento aveva manifestato alla sig.ra dell'Ufficio amministrativo la volontà di non lavorare più Parte_6
per l'azienda, ma di non volersi dimettere per non perdere l'accesso alla NASPI.
Tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale ed escussione testimoniale e rinviata alla data del
17.9.2025 per discussione.
Parte ricorrente, giusta ordinanza emessa in data 24.03.2025, ha depositato ulteriori conteggi in data 06.05.2025, a cui hanno fatto seguito in data 06.06.2025 le osservazioni dalla società resistente.
All'odierna udienza, svolta in modalità di trattazione scritta, le parti hanno depositato le rispettive note, chiedendo parte ricorrente disporsi una CTU contabile, mentre parte resistente che la causa venga decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le domande proposte, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Quanto alla domanda di accertamento della nullità del contratto di apprendistato intercorso tra le parti e della sua conversione in rapporto di lavoro subordinato per la prestazione dell'attività equiparabile a quella di “conduttore di sistemi flessibili di produzione” o “conduttore di linea”, ovvero mansioni riconducibili alla declaratoria generale della 5° categoria CCNL Industria
Metalmeccanica, si rileva quanto segue.
8 di 25 La disciplina del contratto di apprendistato, applicabile ratione temporis nel caso di specie, è quella contenuta nel d.lgs. n.167 del 2011, entrato in vigore il 25 ottobre 2011.
Ora, è noto che l'apprendistato è un rapporto di natura speciale, dotato di una causa mista costituita dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato all'acquisizione di professionalità, da svolgersi sotto la sorveglianza e l'assistenza del datore di lavoro o di persone all'uopo incaricate, la cui forma scritta è richiesta, nel caso di specie ad sustantiam..
Il datore di lavoro è obbligato ad impartire un addestramento necessario a far conseguire all'apprendista la relativa qualifica professionale;
tale contratto ha validità solo se l'aspetto formativo si sia effettivamente realizzato e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.
In caso di contestazioni, laddove il datore non provi l'effettiva attuazione della causa formativa, il rapporto deve essere considerato normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il relativo diritto alle differenze retributive.
La mancanza o carente formazione dell'apprendista, se qualificata dalla gravità dell'inadempimento, comporta la nullità del contratto per mancanza di causa, con la trasformazione sin dall'inizio del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato ed al lavoratore va riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale (cfr. Cass. del 19.02.2015 n. 3344,
Cass. 26.1.2015 n. 1324, Cass. 17.03.2014 n. 6068, Cass. 13.7.2017 n. 17373,
Cass. 16.3.2025, n. 6990).
Costituisce, allora, onere del datore di lavoro, provare l'insegnamento effettivamente svolto.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che il rapporto di apprendistato dedotto in giudizio è iniziato in data 19.05.2015, in forza di un contratto che prevedeva una durata del periodo di apprendistato pari a n. 36 mesi;
la qualifica di
9 di 25 inquadramento iniziale era quella di 1° livello del CCNL di appartenenza ed era stato previsto il passaggio al 3° livello contrattuale (addetto alle presse) come qualifica finale da conseguire.
Il ricorrente eccepisce l'assenza di una attività formativa volta al conseguimento della qualifica, avendo lo stesso, sin dall'inizio, svolto in piena autonomia mansioni rientranti nel livello 5° del CCNL predetto.
I risultati istruttori hanno convalidato la deduzione attorea di mancato affiancamento dell'apprendista.
In particolare risultano dirimenti la dichiarazioni rese dal teste TE
, dipendente della resistente in qualità di responsabile della manutenzione
[...]
delle macchine, il quale, all'udienza del 07.06.2023, nel confermare le circostanze all'uopo articolate dalla parte ricorrente ha, nello specifico, dichiarato: “Cap. 2): Posso riferire che per quello che mi consta non ci sono corsi di formazione per i lavoratori in apprendistato all'interno dell'azienda…ADR avv. Giardetti: non conosco l'accordo interconfederale, il contratto di apprendistato ne' la normativa dell'apprendistato…ADR avv. De
Iuliis: non ho mai visto fare corsi di formazione “ … Cap. 10): Parte_1
E' vero, non era affiancato da nessuno Cap.11): e' vero perche' non era in grado di impartire alcuna formazione. Preciso che io non ero presente a fianco a loro per tutto l'orario di lavoro. ADR): io spesso frequentavo il reparto presse.
Cap. 12): Vera la circostanza.”
All'udienza del 21.11.2024, il teste , ex lavoratore della Testimone_5 CP_1
ha rappresentato: “Cap. 11): Per quello che so e' vero almeno da quando
[...] ho iniziato a lavorare non ho mai visto il impartire formazione al Parte_4
. Pt_1
Alla medesima udienza il teste di parte resistente , ha Parte_4
dichiarato “Cap. 5): a circostanza. All'occorrenza il mi chiamava Per_2 Pt_1 quando aveva dei problemi io subentravo e gli spiegavo come risolverli in base alla mia esperienza…Cap. 16.2): Vera la circostanza. ADR): la machina era programmata da entrambi cioe' insieme a me. Quando la macchina era programmata solo da lui io ero sempre nelle vicinanze. Quando e' capitato che io ritornavo a casa la sera io lasciavo a lui la supervisione dell'impianto.”
10 di 25 All'udienza del 09.01.2025 il , interrogato a prova contraria sui Parte_4 capitoli del ricorso, ha risposto: “Cap. 2): Non lo so. Cap. 3): Non so se lui fosse un apprendista perche' non ho mai visionato il relativo contratto, posso riferire che lui stava con me alle presse.”.
Inoltre, il teste ha confermato che al rientro in Italia, nel mese di agosto 2015, i tecnici della richiamata società svedese, giunti presso la convenuta, hanno poi illustrato al sig. il funzionamento dei macchinari in occasione di un unico Pt_1
colloquio.
Ha aggiunto sul Cap. 10: “Confermo che il era autonomo nella gestione Pt_1
della macchina ma con la nuova pressa anche io e l'altro lavoratore collaboravamo nel far funzionare la macchina stessa” mentre sul capo. 11 “Cap.
11): E' vero che io ero il tutor del ma riportandomi a quanto gia' detto Pt_1
anche io impartivo a lui alcune cose sul funzionamento della pressa ed ero presente sempre anche io;
lui era autonomo nella gestione della linea di produzione”, confermando la circostanza di cui al capitolo 12.
Il , della cui testimonianza non vi è motivo di dubitare per il ruolo Parte_4 ricoperto all'interno dell'azienda, ha espressamente ammesso la non conoscenza del quale apprendista e, pur riferendo di aver impartito alcune nozioni Pt_1 relative al funzionamento della pressa (circostanza da ritenersi pacifica nello svolgimento di una nuova attività lavorativa), ha confermato l'autonomia di gestione in capo al ricorrente.
Alla luce delle emersioni processuali, non può che dichiararsi la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante e la sua qualificazione quale contratto ordinario di natura subordinata.
Ciò posto, in ordine alla corresponsione delle differenze retributive rispetto alle somme percepite come apprendista, occorre parametrare le somme stesse alla corretta qualifica spettante al lavoratore, circostanza di seguito analizzata.
SULLE MANSIONI SUPERIORI
Il ricorrente agisce in giudizio per vedersi riconosciuto un inquadramento al 5° livello sin dal 19.05.2015, a fronte del 3° livello del CCNL di appartenenza nel quale risultava inquadrato.
11 di 25 In punto di diritto, è' noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod.Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod.Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile
(art.1218 Cod.Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
In ordine all'inquadramento lavorativo, oggetto di contestazione nel presente giudizio, è noto che la superiorità delle mansioni affidate al lavoratore rispetto a quelle del livello di inquadramento riconosciutogli dal datore di lavoro, quale condizione di accoglimento della domanda avente ad oggetto sia la corresponsione di differenze di retribuzione sia il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore, va determinata in base alla contrattazione collettiva regolante il rapporto di lavoro (Cass. Ord. 2972 del 8 febbraio 2021).
Inoltre, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103
Cod.Civ. e art.13 statuto dei lavoratori (in parte de qua la disposizione del codice civile non essendo stata modificata se non con riferimento al periodo di adibizione alle mansioni superiori oltre il quale sorge il diritto all'inquadramento superiore, elevato a sei mesi), il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle
12 di 25 mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. civ., 25 agosto 1987, n.
7007).
Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2021
n. 2972; 22 novembre 2019 n. 30580; Cass. civ., 28 aprile 2015 n. 8589).
Ciò posto, la contrattazione collettiva di settore (CCNL Metalmeccanica-
Industria- Titolo II- Art.1) prevede che appartengono alla 3° Categoria “– i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro, - – i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”.
Rientrano invece nel 3° livello super “i lavoratori con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente che con specifica formazione ed esperienza maturata nell'azienda svolgono con carattere di continuità: a) oltre la normale attività, mansioni di tutoraggio formativo per apprendisti, addestramento per affiancamento per nuovi assunti o comunque per lavoratori di livello pari o inferiore, secondo piani e modalità definiti dall'azienda; b) attività di team leader coordinando, senza potere gerarchico, il gruppo di lavoratori di attribuzione secondo le specifiche definite dall'azienda”.
13 di 25 Appartengono, al 4° livello, “i lavoratori qualificati che svolgono attività per
l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate, – i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni, – i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.”
Infine la contrattazione collettiva contempla nel livello 5° “– i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi, – i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni, – i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.”.
La prova dell'adibizione a mansioni superiori e l'inquadramento al corrispondente livello sono a carico del prestatore di lavoro che deve puntualmente dimostrare: la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata e la coincidenza
14 di 25 delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (cfr. Cass. Ord. 5546/2021).
E' d'uopo sottolineare come, ai fini del riconoscimento del livello superiore, non
è sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano quantitativamente ulteriori rispetto a quelli per cui è stato assunto, se essi rientrano nel medesimo livello ed inoltre, anche in caso di svolgimento di alcune mansioni facenti parte del livello di inquadramento superiore, essi devono essere quanto meno prevalenti rispetto a quelli del proprio inquadramento, dovendosi anche tenere in considerazione il grado di responsabilità e l'autonomia rivendicata.
Nel caso di specie, dall'istruttoria esperita non sono emersi elementi probatori atti a suffragare la richiesta del del vedersi riconosciuto l'inquadramento al Pt_1 livello 5°, bensì quello al 4° livello del CCNL di appartenenza.
In particolare, si evidenzia come la contrattazione di settore stabilisce che l'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali, e degli esempi che si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.
La qualifica di addetto alle presse, pur non contemplata nel contratto collettivo, nella realtà rilevata nel procedimento può essere equiparata a quella di guida macchine attrezzate (Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che eseguono tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono l'impegnativa sostituzione utensili e relativa registrazione, l'adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite), riparatore (Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte) e collaudatore
(Lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con l'ausilio di
15 di 25 strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per la individuazione di anomalie e per l'opportuna segnalazione.).
Difatti, il ricorrente non si limitava a svolgere semplici compiti di carattere esecutivo, contrariamente a quanto dedotto dalla parte resistente, benché non esercitasse alcun potere di iniziativa né possedesse l'adeguata autonomia decisionale richiesta agli operatori del 5° livello.
Esaminando le dichiarazioni testimoniali risulta come il formato dalla Pt_1
Società svedese AP&T Group insieme ad altri colleghi per l'utilizzo della pressa idraulica modello APT 1200 e due robot modello Speed Feeder, assunto come punto di riferimento da altri operai per lo svolgimento dell'attività del ciclo produttivo, fosse in grado di svolgere in piena autonomia esecutiva la gestione della linea di produzione.
Sul punto risultano significative le dichiarazioni rilasciate dal teste di parte resistente , attualmente dipendente della Società, all'udienza Parte_4 del 09.01.2025 che, rispondendo a prova contraria sui capitoli articolati in ricorso ha specificato: “Cap. 10): Confermo che il era autonomo nella gestione Pt_1
della macchina ma con la nuova pressa anche io e l'altro lavoratore collaboravamo nel far funzionare la macchina stessa. Cap. 11): E' vero che io ero il tutor del ma riportandomi a quanto gia' detto anche io impartivo a Pt_1 lui alcune cose sul funzionamento della pressa ed ero presente sempre anche io;
lui era autonomo nella gestione della linea di produzione. Cap. 12): Vera la circostanza. Cap. 15): Posso riferire che lui era capoturno ma sempre sotto la mia supervisione e i lavoratori addetti alla linea dovevano far riferimento a me.
Cap. 16): Vero, ma sempre sotto la mia gestione;
ero io che disponevo il cambio dello stampo in base alla programmazione e al tipo di produzione in relazione alle richieste del cliente finale, nel caso in questione la ”. CP_6
Tale rappresentazione si conforma a quanto dichiarato dal teste di parte attrice
[...]
, ex dipendente escusso il 21.11.2024 “Cap. 12): Confermo per il Testimone_5
periodo in cui lavoravo che era il conduttore della linea”, da CP_7 all'udienza del 07/06/2023 che era il responsabile della manutenzione e non addetto al reparto presse e dal collega (ud. 09/10/2024) . Testimone_6
16 di 25 Circa il potere di decisione del fermo linea, in realtà è emerso come la scelta non fosse in capo al ricorrente bensì all'Ufficio qualità.
In senso conforme le testimonianze di (ud. 07.06.2023) “Cap. 16 Tes_3
quinto punto): Vera la circostanza. Chi poteva fermare la linea erano il
[...]
, e io.”, a prova contraria (ud. 21.11.2024) “Cap. 21): E' vero Pt_4 Tes_1
parzialmente in quanto quando la linea è guasta si ferma automaticamente e non permette di lavorare oltre”, di “Cap. 21): Era l'ufficio Testimone_6
qualità che ci diceva di fermarci quando il pezzo non era conforme, il sig. Pt_1 provvedeva quindi a mettere a posto il pezzo non conforme al fine di ottenere la necessaria qualità del pezzo stesso.” e di addetto alla direzione Testimone_7
dello stabilimento (ud. 09.01.2025) “Cap. 16sub 5): E' vero, anche io se avessi dovuto fermare la linea per un test dovevo condividerlo con il Parte_7
”. Tes_3
Inoltre sempre l' aveva il potere di verificare la correttezza dei Controparte_8
prezzi e la qualità dei prodotti.
Rilevanti appaiono, sul punto, le testimonianze rese da: “Cap. 16 Tes_3 terzo punto): vero la decisione spetta all'ufficio qualità. La segnalazione della difettosità la effettuavano gli operatori” e a prova contraria “Cap. 19): Lui era accompagnato dal reparto qualità nel giudizio sulla conformità o meno dei prodotti. La decisione era sempre del responsabile qualità Testimone_2
Cap. 20): Confermo tale circostanza”; “Cap. 19): Vera la Testimone_6
circostanza Cap. 20): Non lo so”; , che ha confermato che Parte_4
“ADR): la machina era programmata da entrambi cioè insieme a me. Quando la macchina era programmata solo da lui io ero sempre nelle vicinanze. Quando è capitato che io ritornavo a casa la sera io lasciavo a lui la supervisione dell'impianto.” e che ha sottolineato “Cap. 16.3): Posso riferire che il Pt_1
doveva informare il controllo qualità in caso di pezzi non conformi e fermava la macchina”, mentre ha specificato come “Cap. 16sub 3): Non Testimone_2
e' vero, gli operatori di linea effettuano dei controlli di base meramente visivi;
i controlli piu' importanti vengono invece fatti dal laboratorio e da personale dell'ente qualità. Cap. 16sub 4): Vero, anche nel caso di un controllo semplice è di competenza dell'ufficio qualità di decidere l'attività da intraprendere.”, e,
17 di 25 interrogato a prova contraria: “Cap. 19): la parte dei controlli visivi, ove Per_2 sorgessero dei problemi si effettuavano modifiche sempre in accordo con i responsabili della qualità. Cap. 20): Sono in capo a loro solo i controlli visivi e di base, mi riporto a quanto già riferito.”.
Circa il controllo del quadro elettrico, la manutenzione degli stampi, il carico/scarico delle lamiere e la gestione della programmazione, in riferimento alle risultanze istruttorie, i testi, escussi sui capitoli all'uopo articolati dal ricorrente, hanno precisato: 1) “Cap. 22): Vero, preciso che tale CP_7 attività la ha svolta insieme a noi manutentori. Cap. 23): Vera la circostanza, sui perni degli stampi. Cap. 24): Vera la circostanza. Cap. 25): Non è vero, Non si occupava della programmazione.”; 2) “Cap. 22): Testimone_6
Non lo so. Cap. 23): Non lo so. Cap. 24): Vera la circostanza, ciò posso riferire in quanto il reparto laser si trovava vicino, a circa dieci metri, dal reparto presse dove io operavo. Cap. 25): Non lo so.”; 3) Tes_3
“Cap. 22): Vero, ma coadiuvato dal team della manutenzione. Cap. 23):
[...]
Non e' vero. Lo faceva il manutentore stampi. Cap. 24): Confermo tale circostanza. Cap. 25): Non lo ricordo.”; 4) Di “Cap. 22): Per la Parte_4
sostituzione delle pompe e i pezzi meccanici rotti lui dava una mano e si metteva in contatto con i responsabili svedesi, per il quadro elettrico si cercava di capire insieme alla manutenzione il problema anche ove necessario sentendo telefonicamente i fornitori della linea. Cap. 23): Non ricordo. Cap. 24): Non ricordo. Cap. 25): Non e' vero, la programmazione a livello logistico era curata da me ed ero io a dirgli cosa bisognava produrre in base alle richieste del cliente.”.
Ha potuto, dunque, confermare tutte le circostanze esclusivamente il teste
[...]
. Testimone_5
Infine, quanto alle responsabilità assunte dal ricorrente nel corso del rapporto lavorativo ed alla gestione/formazione del personale, i testi hanno dichiarato: -
“Cap. 28): Vera la circostanza. ADR): io ho visto che istruiva gli TE
operai su come gestire i pezzi difettosi. Cap. 29): Vera la circostanza. Cap. 30):
Vero, non ricordo di preciso la data d'inizio.”, “Cap. 16 decimo Tes_3
punto): E' vero che il non ha ricevuto alcun incarico formale.” e sui Pt_1
18 di 25 capitoli a prova contraria “ Cap. 28): Confermo tale circostanza. Cap. 29):
Confermo tale circostanza, lui insieme a Cap. 30): Non Persona_1
ricordo.”; - “Cap. 28): Vera la circostanza, e' quello che Email_5 Tes_6
intendevo in risposta al cap. 21). Cap. 29): Vera la circostanza, confermo anche per gli altri due colleghi. Cap. 30): Non lo so.”; - Di “Cap. 28): Testimone_5
Confermo tale circostanza per averla visto direttamente. Cap. 29): Nulla so.
Cap. 30): Confermo la circostanza.”; - Di “Cap. 16.10): Io Parte_4
vedevo che lui parlava con delle problematiche della Persona_1 macchina e si confrontavano tra di loro” e a prova contraria “Cap. 28): Vera la circostanza. Cap. 29): Vera la circostanza. Cap. 30): No, non con autonomia, lui doveva far sempre riferimento a me. Anche quando io ero assente in tali casi lui portava avanti la produzione ma mi avvisava delle attività che doveva svolgere sulla macchina in caso di problemi.”; - “Cap. 16sub 10): Non Testimone_2 sono in gradi di riferire.” e a prova contraria “Cap. 28): Non e' vero. Cap. 29):
Non lo so. Cap. 30): Non e' vero.”.
Ne discende, allora, come il ricorrente non svolgesse compiti che si limitassero ad eseguire istruzioni, essendo in grado di intervenire scientemente per la risoluzione di problemi di diversa natura, agendo sul processo con una autonomia funzionale e una discrezionalità esecutiva, valutando anche i problemi intervenuti, contribuendo con il proprio supporto alla risoluzione, con potere di indirizzo anche dei dipendenti meno esperti.
La continuità con cui sin dall'origine del rapporto egli ha svolto le mansioni sopradescritte conduce a ritenere che a debba essere riconosciuto Parte_1 il corretto inquadramento al 4° livello del CCNL.
Non sussistono, infatti, i presupposti per il riconoscimento del superiore livello
5°, a cui appartengono i lavoratori che assumono decisioni influenzanti l'organizzazione del lavoro dell'intero gruppo, interpretanti le direttive aziendali e pianificatori con responsabilità del lavoro non solo proprio ma anche altrui.
Si rinvia ad altra parte della decisione la quantificazione delle differenze retributive.
SUL LAVORO STRAORDINARIO
19 di 25 E' noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo, mentre costituisce lavoro supplementare quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
Nel lavoro supplementare sono dunque comprese tutte le prestazioni lavorative di un dipendente con contratto di tipo part-time oltre l'orario definito nel contratto di lavoro. L'eccedenza rispetto all'orario contrattuale stabilito è considerata lavoro supplementare solo, però, se le ore di lavoro non raggiungono quelle di un lavoratore full-time. Nel caso in cui il lavoratore con contratto part-time superi le ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno, il lavoro non è più considerato come supplementare ma come lavoro straordinario.
La prova dei fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 Cod.Civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa (Cass. Civ., Sez. Lav. 16 febbraio 2009 n. 3714).
Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 Cod.Proc.Civ., atteso che tale norma riguarda la determinazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 febbraio 2018 n. 4076; Cass. Civ. Sez.
Lav. 19 giugno 2018 n. 16150).
Ritiene il Giudicante che il ricorrente sia riuscito ad offrire la prova delle maggiori ore lavorative, pur con le specificazioni di seguito esposte.
Particolarmente rilevante risultano le dichiarazioni di “Cap. 33): TE
la circostanza.”, Di “Cap. 33): Tale orario straordinario si Per_2 Testimone_5
teneva per prassi e lo facevo anche io. Mi e' capitato di fare straordinario insieme a lui” e interrogato a prova contraria, “ Cap. 33): Parte_4
ricordo che faceva lo straordinario, non so se tutti i giorni” .
Va rilevato come dalle buste paga prodotte dalla parte resistente ed in contestazione con il conteggio depositato dal ricorrente, risulta che il lavoratore era assente nelle seguenti giornate: 2016: dal 4/01 al 05/01 del 2016, il
20 di 25 25/02/2022, dal 19/04 al 23/04, dal 04/07 al 08/07, dal 12/08 al 19/08, dal 28/10 al 31/10, il 16/11/2022, dal 15/12 al 16/12, il 23/12 e dal 29/12 al 30/12, 2017: dal 03/01 al 05/01, dal 17/01 al 19/01, il 22/05/2017, dal 10/08 al 22/08, dal 3/10 al 31/10, dal 1/11 al 11/11, 11 e 22/12, dal 28/12 al 29/12, 2018: dal 2/01 al
4/01, dal 11/01 al 12/01, dal 26/01 al 31/01, dal 1/02 al 14/02, dal 28/03 al
30/03, il 30/04/2018, il 02/05/2018, dal 6/08 al 17/08, dal 29/08 al 31/08, dal
13/09 al 22/09, dal 7/10 al 31/10, dal 1/11 al 30/11, dal 1/12 al 31/12, 2019: dal
1/01 al 31/01, dal 1/02 al 28/02, dal 1/03 al 22/03, il 05/04/2019, dal 11/04 al
12/04, dal 19/04 al 30/04, dal 2/05 al 10/05, dal 23/05 al 24/05, dal 30/05 al
31/05, dal 6/06 al 07/06, dal 10/06 al 30/06, dal 01/07 al 19/07, dal 24/07 al
25/07, dal 26/07 al 31/07, dal 1/08 al 08/08, dal 20/08 al 28/08, dal 12/08 al
16/08, il 9/08 e il 19/08.
Tale circostanza, sulla quale il non ha assunto posizione, risulta dirimente Pt_1 ai fini del calcolo delle ore in più lavorate, sottratte le ore già riconosciute nelle buste paga prodotte dalla parte resistente e non contestate dal ricorrente.
Anche riguardo alle retribuzioni per lavoro straordinario si rinvia ad altra parte della decisione ai fini della quantificazione del credito maturato dal lavoratore.
SULL'INDENNITA' DI REPERIBILITA'
Quanto al capo della domanda relativo all'indennità di reperibilità, che si assume spettare in dipendenza dell'assunzione da parte del lavoratore dell'obbligo di tenersi a disposizione della società per eventuali richieste di intervento al di fuori dell'orario, trova fondamento nel disposto dell'art. 6, Sezione quarta, Titolo III del CCNL Industria Metalmeccanica.
L'esistenza di tale condizione nel caso di specie è provata dai riferimenti dei testi
(che all'udienza del 07.06.2023 ha dichiarato “Cap. 34): E' vero, TE tutti noi avevamo il cellulare passato dall'azienda per essere reperibili e per risolvere i problemi relativi ai macchinari. Cap. 35): Vera la circostanza. Io ho anche assistito a tali telefonate. ADR): fuori dall'orario di lavoro non frequentavo il Cap. 36): Vera la circostanza”) e (sentito Pt_1 Testimone_5
all'udienza del 21.11.2024 che ha rappresentato: “Cap. 34): Confermo che aveva in dotazione un telefono aziendale, sulla reperibiltà non lo so, so che veniva chiamato fuori l'orario di lavoro. Cap. 35): Confermo la circostanza, ho ga'
21 di 25 detto. Cap. 36): Per quanto ho sentito dire, si e' vero. ADR): io fuori orario dui lavoro non frequentavo il ), ma in maniera dirimente dal teste di parte Pt_1
resistente il quale interrogato sui capitoli all'uopo articolati Parte_4
dalla ha specificato all'udienza del 21.11.2024 “Cap. 22): Non so CP_1 se avesse la reperibilità, posso riferire che io alcune volte lo chiamavo anche fuori orario per telefono per problematiche inerenti la macchina o di produzione;
non ricordo se anche il sabato o la domenica. Cap. 23): So solo che
l'azienda ha fornito un cellulare ad alcuni lavoratori. Non so il motivo.” e, all'udienza del 09.01.2025, in merito ai capitoli a prova contraria, ha rilevato:
“Cap. 34): So solo che gli fu consegnato un telefonino per la sua reperibilità per via del fatto che non vi erano ancora la linea telefonica ma non sono in grado di riferire sul numero delle ore. Cap. 35): la circostanza”. Per_2
Alla luce dei riferimenti, precisi e circostanziati, dei testi e dai quali risulta che in uso al ricorrente ma anche ad altri colleghi vi era un telefono aziendale sul quale giungevano richieste fuori dall'orario di lavoro, circostanza confermata dallo stesso superiore che ha ammesso di aver contattato il fuori Parte_4 Pt_1 orario per la risoluzione di problematiche, compete dunque al ricorrente l'indennità di reperibilità.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Alla luce delle argomentazioni svolte, nel quantificare gli importi dovuti per le voci riconosciute, è d'uopo effettuare alcune specificazioni.
In riferimento al conteggio prodotto dalla parte ricorrente in data 06.05.2025, onerata dallo scrivente Magistrato ad un ricalcolo anche con riferimento sia ai compensi per lavoro straordinario nella misura oraria e nei limiti orari in cui le relative prestazioni risultano riconosciute nelle buste paga allegate dalla parte resistente e sia alla indennità di reperibilità per il livello IV in ragione di € 37,65
a settimana, con detrazione degli importi già liquidati e le documentate assenze a vario titolo, meritano accoglimento le osservazioni compiute dalla resistente attraverso il proprio consulente.
Difatti dai conteggi espletati, risulta una errata quantificazione della somma dovuta a titolo di retribuzione ordinaria nel mese di maggio 2015, atteso che il rapporto di lavoro è iniziato in data 19.05.20215 con conseguente riconteggio per
22 di 25 n. 11 giornate effettive e detratto l'importo già versato, residuando per tale mensilità la somma di € 152,08.
Anche la 13°mensilità per l'anno 2015, deve essere ridotta parametrandola ai mesi di lavoro effettivamente prestati con ratei maturati pari a 7/12 con riduzione nella misura di € 691,60.
Per il calcolo dello straordinario da gennaio a dicembre 2017, dal conteggio attoreo emerge un errore algebrico per la relativa annualità, che conduce ad una riduzione pari ad € 719,28.
Infine, circa l'indennità di reperibilità, in conformità all'art.6 del dettato contrattuale, la stessa deve essere calcolata per il periodo durante il quale il lavoratore è in attesa di una eventuale chiamata dall'azienda, dovendosi escludere i periodi di ferie, malattia, permessi e CIG.
Dunque l'importo richiesto dal ricorrente per tale voce deve essere ridotto e quantificato in € 1.734,27.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda attorea, il ricorrente ha diritto a percepire le differenze retributive parametrate al IV livello del CCNL di appartenenza per l'importo complessivo di € 17.906,91, di cui € 9.265,50 per retribuzione ordinaria, € 132,19 a titolo di 13° mensilità, € 6102,90 per le ore di straordinario espletato, € 1734,27 a titolo di indennità di reperibilità ed € 672, 05
a titolo di TFR.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
Riguardo alla domanda riconvenzionale promossa dalla parte convenuta per la somma di € 1.502,37, corrispondente all'importo versato dalla Società all'atto di licenziamento del dipendente (Ticket Naspi), la stessa deve rigettata.
La Società ha dedotto come le assenze ingiustificate che hanno condotto al licenziamento rientravano in un disegno attuato dal ricorrente volto ad ottenere la
NASPI, percepita solo in caso di cessazione del rapporto per volere dell'azienda.
A fondamento della domanda, ha dedotto che tale intenzione era stata manifestata alla sig.ra . Parte_6
Occorre osservare come la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego spetta anche a chi viene licenziato per motivi disciplinari.
23 di 25 Il licenziamento per giusta causa e quello per giustificato motivo soggettivo, intimati in seguito a violazioni disciplinari del lavoratore, rientrano nella perdita involontaria dell'impiego.
Ma vi è che l'assenza ingiustificata, per la particolare connotazione che la caratterizza, è stata al centro di un dibattito giurisprudenziale che ha condotto parte della giurisprudenza di merito a ritenere che quando il Giudice accerti che il dipendente, pur non dimettendosi, abbia posto il datore di lavoro in condizione di procedere al licenziamento, l'onere del pagamento del ticket NASPI dovrà essere sopportato esclusivamente dal lavoratore (cfr. Trib. Udine sent. n. 106 del
30.09.2020).
Nel solco della citata giurisprudenza, che in realtà ha posto all'attenzione del
Legislatore il fenomeno della percezione della provvidenza assistenziale da parte chi nella realtà aspirava alla cessazione del rapporto di lavoro, al fine di contrastare ogni sistema volto alla percezione indebita della NASPI, la legge n.
203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”, all'articolo 19, in tema di risoluzione del rapporto di lavoro, introduce una nuova fattispecie al comma 7 bis. che stabilisce;
“In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può' verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.
Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra
l'impossibilità, per causa di forza maggiore per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”
Per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 7-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015 (introdotto dall'articolo 19 della legge n. 203/2024) il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, non rientrando nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come disciplinato dall'articolo 3 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
24 di 25 Ebbene, l'art. 10 (Sez. Quarta –Titolo VII) del CCNL Industria Metalmeccanica avente ad oggetto il licenziamento per mancanze, commina il licenziamento con preavviso, tra le varie, ai lavoratori che compiono ingiustificate assenze prolungate oltre 4 giorni consecutivi.
La fattispecie rientra pertanto nell'ipotesi contemplata dalla normativa, con diniego del lavoratore all'accesso alla Naspi.
Ma in virtù del principio del tempus regit actum, e quindi dell'applicazione al caso di specie della norma vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la norma risulta inapplicabile al caso de quo, dovendo pertanto le risultanze istruttorie sopperire per dirimere la controversia.
Il capitolo formulato dalla parte resistente al fine di dimostrare la volontà del di indurre il datore di lavoro al licenziamento risultava generico, privo di Pt_1
riferimenti puntuali e pertanto ritenuto inammissibile dal GL con ordinanza del
24.10.2022 e la stessa Società non ha reiterato le richieste istruttorie.
Sul punto, pertanto, non è stato possibile espletare alcuna prova orale, non assumendo rilievo probatorio la circostanza che il in seguito alla Pt_1 contestazione disciplinare non avesse presentato giustificazioni, costituendo la stessa una facoltà della parte.
CP_9
Non appare meritevole di accoglimento, infine, la richiesta, avanzata da ambedue le parti, di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non essendo stata provata la malafede o il dolo o la colpa grave né del lavoratore né del datore di lavoro e neanche il danno subito per colpa della condotta temeraria (cfr. Cass. . n. 28226 del 2021).
Considerato il parziale accoglimento della domanda attorea, le spese di lite vanno compensate per 1/3, con condanna della parte resistente al pagamento dei restanti
2/3 nella misura fissata in dispositivo.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
25 di 25
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°
1979/2021 R.G.
TRA
, (cod. fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.11.1988 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Teramo, Corso De Michetti 67, presso lo studio degli Avvocati
Alessio De Iuliis (cod. fisc . CodiceFiscale_2 Emai_1 [...]
e Annalisa De Iuliis (cod. fisc. Email_2 CodiceFiscale_3
che lo rappresentano e difendono, Email_3
giusta procura in atti
CONTRO
(C.F./P.IVA: , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Ing. , con sede legale in Castellalto Parte_2
(TE) alla Via Enzo Ferrari n. 2, rappresentata e difesa dall' Avvocato Marco
Giardetti del Foro di Roma (C.F.: CodiceFiscale_4
), in virtù di procura in atti Email_4
All'udienza del giorno 17.09.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso;
per l'effetto dichiara la nullità del contratto di apprendistato intercorso tra le parti e la sua trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dalla data del 19.05.2015;
1 di 25 accerta il diritto di all'inquadramento al livello IV del CCNL Parte_1
Industria Metalmeccanica dalla data del 19.05.2015 sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
Con condanna la al pagamento delle differenze retributive maturate, Parte_3 quantificate in € 17.906,91, di cui € 9.265,50 per retribuzione ordinaria, € 132,19
a titolo di 13° mensilità, € 6102,90 per le ore di straordinario espletato, € 1734,27
a titolo di indennità di reperibilità ed € 672, 05 a titolo di TFR. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente;
rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dalle parti; compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la alla CP_3
rifusione delle spese del giudizio per i restanti 2/3, che liquida in complessivi €
3.384,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP di legge.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto dal ricorrente il 19.05.2019, per tutte le ragioni di cui al ricorso e, per l'effetto,
- dichiarare la trasformazione e/o la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in un ordinario rapporto di tipo subordinato a tempo pieno fin dal 19.05.2015, con diritto all'inquadramento nella 5^ categoria del ccnl applicato o di altra categoria superiore a quella formale fin dal 19.05.2015 o dalla diversa data accertata per l'effetto
- condannare la società in persona del suo legale rappresentate pro CP_1
tempore a corrispondere al signor la somma lorda di € 12.567,90 Parte_1
(euro dodicimilacinquecentosessantasette//90) a titolo di differenze retributive per inquadramento nella 5^ categoria del CCNL applicato o di altra categoria superiore a quella formale fin dal 19.05.2015 o dalla diversa data accertata la diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata o di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo;
2 di 25 - condannare la società in persona del suo legale rappresentate pro CP_1 tempore a corrispondere al signor l'ulteriore somma lorda di € Parte_1
20.599,21 (euro ventimilacinquecentonovanove//21) a titolo di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario fin dal 19.05.2015 o dalla diversa data accertata la diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata o di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo
- condannare la società in persona del suo legale rappresentate pro CP_1
tempore a corrispondere al signor l'ulteriore somma lorda di € Parte_1
9.053,65 (euro novemilacinquantre//63) a titolo di indennità di reperibilità fin dal 19.05.2015 o dalla diversa data accertata la diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata o di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
In seguito a domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente: “Voglia rigettare la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla società convenuta con ogni conseguenza di legge anche ordine al pagamento di spese, diritti e onorari di lite e con condanna al risarcimento dei danni in favore del signor ai Parte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.”
***
Per parte resistente:
“- rigettare il ricorso introduttivo con tutte le domande ivi contenute, in quanto infondato i n fatto ed in diritto;
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, voglia decurtare dalle stesse le somme già documentalmente corrisposte (di cui € 7.357,24 a titolo di straordinari) o quelle maggiori eventualmente riconosciute in corso di causa;
- condannare il ricorrente, al risarcimento dei danni per temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c. che si auspica non inferiore ad € 4.000,00 o comunque nella maggiore o minore somma che il Giudice adìto riterrà di giustizia
In via riconvenzionale voglia:
- condannare il ricorrente al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
per le causali indicate in narrativa, dell'importo a titolo risarcitorio (o in
[...]
3 di 25 subordine ad altro titolo il giudice dovesse ritenere sussistere) pari ad € 1.502,37 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del versamento.
Con vittoria delle spese di lite.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ., depositato in data 23.12.2021, regolarmente notificato, in epigrafe generalizzato/a, ha Parte_1 esposto di essere stato assunto in qualità di apprendista “addetto alle presse”, inquadrato al I livello del CCNL Industria Metalmeccanica Privata, dalla
[...]
con contratto stipulato in data 19.05.2015, trasformato poi in CP_3
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 31.08.2019
(rectius 19.05.2018) ed inquadramento al III livello e cessato in data 28.08.2019 per licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Ha rappresentato di non aver mai ricevuto alcun piano formativo individuale e che il sig. (formalmente suo tutor) non ha impartito alcuna Parte_4
formazione teorico pratica circa l'utilizzo e la programmazione delle presse e dei robot.
Ha dedotto come nel giugno-luglio 2015 era stato inviato in Svezia presso la società fornitrice - avente sede nella città di Ulricehamm, CP_4
Ronnasgatan n. 3A - unitamente al Responsabile di Produzione Parte_4
e all'altro apprendista, sig. , per occuparsi di verificare
[...] Persona_1 il funzionamento e le tempistiche di lavorazione della pressa idraulica modello
APT 1200 e due robot modello Speed Feeder e provvedere alla traduzione dall'inglese all'italiano di quanto i tecnici svedesi comunicavano verbalmente in ordine al sicuro utilizzo dei macchinari acquisiti dalla resistente per potenziare il
Reparto Presse.
Ha sottolineato che, nell'agosto del 2015, i tecnici svedesi, giunti in Italia, hanno illustrato a lui il funzionamento della pressa idraulica e dei robot modello Speed
Feeder e The Staker senza mai essere affiancato da alcuno.
Ha rappresentato che l'unica formazione ricevuta in corso di apprendistato era quella relativa alla sicurezza come “Capo-turno addetto allo stampaggio” (e non come addetto alle presse) e di essere stato indicato come “Conduttore di linea di
Stampaggio” anche con la committente.
4 di 25 Ha rilevato di aver svolto, nella realtà, mansioni superiori riconducibili al livello
5° del CCNL predetto, quale addetto alla conduzione dell'intera linea di produzione del Reparto Presse, svolta in piena autonomia, comprendente il ruolo di capo reparto e capo turno, in particolare: 1) di aver provveduto alle operazioni di avvio e di arresto di tutta la linea produttiva facente capo al settore Presse;
2) di aver programmato i macchinari della linea produttiva predetta, sia i robot a controllo numerico - operazione che richiedeva l'inserimento di determinati codici - sia le altre macchine, con programmazione manuale;
3) di aver verificato la correttezza dei pezzi prodotti, compiendo attività di messa a punto delle macchine;
4) di aver effettuato l'esame qualitativo dei prodotti su incarico dell'ufficio Qualità (responsabile signor e, in caso di pezzo Tes_1 difettoso, di essersi occupato anche delle attività di regolazione delle macchine;
5) di aver verificato l'assenza di guasti sulla linea produttiva, con potere di decisione sul “fermo linea”; 6) di aver provveduto a verificare la funzionalità del quadro elettrico, alla sostituzione delle pompe idrauliche della pressa, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle parti idrauliche e meccaniche della pressa, dei robot, del forno e sugli stampi;
7) sia nel reparto di adibizione che nel reparto denominato Laser, di aver provveduto al carico e allo scarico delle lamiere da utilizzare sulla linea produttiva, anche con l'ausilio del muletto;
8) di essersi occupato della gestione della programmazione della produzione anche in relazione alle rimanenze di magazzino;
9) di aver svolto mansioni di capo turno;
10) di aver formato i successivi capo turno quando la produzione si era ulteriormente ingrandita.
In ordine all'orario di lavoro, il ricorrente ha specificato che sebbene nel reparto ove era adibito si osservassero tre turni di lavoro, da lunedì a venerdì, dalle ore
6:00 alle ore 14:00, dalle ore 14:00 alle ore 22:00 oppure dalle ore 22:00 alle ore
6:00, tuttavia durante l'intero rapporto avrebbe svolto 2 ore al giorno di straordinario mai retribuito che nella realtà erano 7 in più la settimana, atteso che la Società gli aveva consegnato sin dall'01.09.2015 un cellulare aziendale, con utenza sul quale veniva contattato dai vari Responsabili anche il sabato CP_5
e la domenica.
5 di 25 Nel rivendicare il trattamento economico dovutogli con riferimento alla qualifica effettivamente espletata, quantificato in € 12.567,90 (di cui € 1.016,49 a titolo di ricalcolo 13ma mensilità, € 759,35 a titolo di ricalcolo del TFR), ha richiesto l'ulteriore importo di € 20.599,21 a titolo di straordinario ed € 9.053,65 a titolo indennità di reperibilità.
Alla luce di quanto premesso, chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di apprendistato, la sua qualificazione in rapporto di lavoro ordinario con inquadramento al 5° livello del CCNL di appartenenza sin dal 19.05.2015 e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate, come da conteggio depositato.
In data 18.03.2022 si costituiva in giudizio la contestando il CP_1 fondamento della domanda di cui ne chiedeva il rigetto e spiegando domanda riconvenzionale.
In sintesi ha rappresentato:
1) la validità del contratto di apprendistato sottoscritto tra le parti in data
19.05.2015, lo svolgimento costante di formazione teorica e pratica, come da registri di formazione allegati in atti, l'addestramento del ricorrente ad opera del tutor , Responsabile della Produzione con la Parte_5 supervisione anche dei superiori gerarchici Testimone_2
(Responsabile Qualità) e Tes_3
2) che nel corso dell'apprendistato professionalizzante, il ha svolto le Pt_1
mansioni di apprendimento utilizzo presse finalizzate allo stampaggio e utilizzo dei macchinari utili alla conduzione degli impianti/linee di stampaggio, ossia le presse;
3) che dopo l'assunzione del ricorrente, la Società al fine di incrementare le proprie linee di stampaggio, lo inviò in Svezia in quanto era il soggetto che conosceva meglio l'inglese e di ritorno lo fece partecipare come altri dipendenti ad un corso tenuto dalla società scandinava;
4) che il non svolgeva alcun compito in autonomia ma operava sempre Pt_1
dietro indicazione e consigli del il quale interveniva per Parte_4 correggere il ricorrente ed impartirgli la necessaria formazione ogni qualvolta ci fosse un problema.
6 di 25 La resistente, nel confutare le mansioni ex adverso dedotte, ha specificato:
- che la conduzione della linea di produzione del Reparto Presse era svolta oltre che dal ricorrente anche da altri dipendenti addetti alla linea stessa;
- che premeva un pulsante sul quadro del macchinario per avviare il ciclo di lavoro che si svolgeva in automatico;
- che solo al termine interveniva materialmente prendendo il pezzo e mettendolo in un cassone per il passaggio ad altri reparti;
- che il ricorrente, così come altri colleghi, doveva inserire dei dati nel programma del macchinario acquisiti da una scaletta già prefissata;
- che la correttezza dei prezzi e della qualità del prodotto in realtà venivano verificati dall'Ufficio Qualità (Responsabile
[...]
; Tes_2
- che della manutenzione si occupavano i manutentori appositamente assunti dalla Società;
- che le decisioni sulla programmazione erano sempre in capo al responsabile di produzione ed all'Ing. Parte_4 Tes_3
- che le direttive da fornirsi al personale (tra le quali il fermo macchina) erano ad appannaggio dei responsabili e i quali Parte_4 Tes_1
decidevano la priorità degli interventi;
- che alcuna formazione veniva tenuta dal ricorrente nei confronti degli altri dipendenti;
- che dal 19.05.2018 alla fine del rapporto di lavoro il lavoratore ha continuato a svolgere le attività afferenti alla linea di stampaggio, unitamente ad altri dipendenti, svolgendo le attività di avvio del ciclo del macchinario, inserimento dati nel programma e secondo necessità il carico e scarico dei pezzi sul destaker.
La inoltre, nel confermare che il ricorrente aveva svolto lavoro CP_1
straordinario, ha aggiunto di aver sempre retribuito le ore in più (per un totale di
€ 7.357,24), come risultante dalle buste paga prodotte, sottolineando come nei conteggi prodotti dall'attore risultassero conteggiate giornate in cui lo stesso era assente, evincendosi una richiesta consapevolmente temeraria.
7 di 25 Circa l'indennità di reperibilità ha dedotto la mancata richiesta di reperibilità al dipendente il sabato e la domenica, motivando la fornitura del cellulare con l'assenza di un telefono cordless all'interno dell'azienda.
Nel rigettare ogni avversa deduzione e richiesta e contestando gli avversi conteggi, la resistente ha spiegato domanda riconvenzionale con richiesta risarcitoria pari ad € 1.502,37, corrispondente all'importo versato dalla Società all'atto di licenziamento del dipendente (Ticket Naspi).
A sostegno della domanda, la ha dedotto che il lavoratore avesse CP_3 agìto in modo tale da costringere il datore di lavoro a procedere al licenziamento per una serie di assenze ingiustificate, rientranti in un disegno attuato dal Pt_1
che nei tre mesi antecedenti al licenziamento aveva manifestato alla sig.ra dell'Ufficio amministrativo la volontà di non lavorare più Parte_6
per l'azienda, ma di non volersi dimettere per non perdere l'accesso alla NASPI.
Tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale ed escussione testimoniale e rinviata alla data del
17.9.2025 per discussione.
Parte ricorrente, giusta ordinanza emessa in data 24.03.2025, ha depositato ulteriori conteggi in data 06.05.2025, a cui hanno fatto seguito in data 06.06.2025 le osservazioni dalla società resistente.
All'odierna udienza, svolta in modalità di trattazione scritta, le parti hanno depositato le rispettive note, chiedendo parte ricorrente disporsi una CTU contabile, mentre parte resistente che la causa venga decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le domande proposte, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Quanto alla domanda di accertamento della nullità del contratto di apprendistato intercorso tra le parti e della sua conversione in rapporto di lavoro subordinato per la prestazione dell'attività equiparabile a quella di “conduttore di sistemi flessibili di produzione” o “conduttore di linea”, ovvero mansioni riconducibili alla declaratoria generale della 5° categoria CCNL Industria
Metalmeccanica, si rileva quanto segue.
8 di 25 La disciplina del contratto di apprendistato, applicabile ratione temporis nel caso di specie, è quella contenuta nel d.lgs. n.167 del 2011, entrato in vigore il 25 ottobre 2011.
Ora, è noto che l'apprendistato è un rapporto di natura speciale, dotato di una causa mista costituita dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato all'acquisizione di professionalità, da svolgersi sotto la sorveglianza e l'assistenza del datore di lavoro o di persone all'uopo incaricate, la cui forma scritta è richiesta, nel caso di specie ad sustantiam..
Il datore di lavoro è obbligato ad impartire un addestramento necessario a far conseguire all'apprendista la relativa qualifica professionale;
tale contratto ha validità solo se l'aspetto formativo si sia effettivamente realizzato e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.
In caso di contestazioni, laddove il datore non provi l'effettiva attuazione della causa formativa, il rapporto deve essere considerato normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il relativo diritto alle differenze retributive.
La mancanza o carente formazione dell'apprendista, se qualificata dalla gravità dell'inadempimento, comporta la nullità del contratto per mancanza di causa, con la trasformazione sin dall'inizio del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato ed al lavoratore va riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale (cfr. Cass. del 19.02.2015 n. 3344,
Cass. 26.1.2015 n. 1324, Cass. 17.03.2014 n. 6068, Cass. 13.7.2017 n. 17373,
Cass. 16.3.2025, n. 6990).
Costituisce, allora, onere del datore di lavoro, provare l'insegnamento effettivamente svolto.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che il rapporto di apprendistato dedotto in giudizio è iniziato in data 19.05.2015, in forza di un contratto che prevedeva una durata del periodo di apprendistato pari a n. 36 mesi;
la qualifica di
9 di 25 inquadramento iniziale era quella di 1° livello del CCNL di appartenenza ed era stato previsto il passaggio al 3° livello contrattuale (addetto alle presse) come qualifica finale da conseguire.
Il ricorrente eccepisce l'assenza di una attività formativa volta al conseguimento della qualifica, avendo lo stesso, sin dall'inizio, svolto in piena autonomia mansioni rientranti nel livello 5° del CCNL predetto.
I risultati istruttori hanno convalidato la deduzione attorea di mancato affiancamento dell'apprendista.
In particolare risultano dirimenti la dichiarazioni rese dal teste TE
, dipendente della resistente in qualità di responsabile della manutenzione
[...]
delle macchine, il quale, all'udienza del 07.06.2023, nel confermare le circostanze all'uopo articolate dalla parte ricorrente ha, nello specifico, dichiarato: “Cap. 2): Posso riferire che per quello che mi consta non ci sono corsi di formazione per i lavoratori in apprendistato all'interno dell'azienda…ADR avv. Giardetti: non conosco l'accordo interconfederale, il contratto di apprendistato ne' la normativa dell'apprendistato…ADR avv. De
Iuliis: non ho mai visto fare corsi di formazione “ … Cap. 10): Parte_1
E' vero, non era affiancato da nessuno Cap.11): e' vero perche' non era in grado di impartire alcuna formazione. Preciso che io non ero presente a fianco a loro per tutto l'orario di lavoro. ADR): io spesso frequentavo il reparto presse.
Cap. 12): Vera la circostanza.”
All'udienza del 21.11.2024, il teste , ex lavoratore della Testimone_5 CP_1
ha rappresentato: “Cap. 11): Per quello che so e' vero almeno da quando
[...] ho iniziato a lavorare non ho mai visto il impartire formazione al Parte_4
. Pt_1
Alla medesima udienza il teste di parte resistente , ha Parte_4
dichiarato “Cap. 5): a circostanza. All'occorrenza il mi chiamava Per_2 Pt_1 quando aveva dei problemi io subentravo e gli spiegavo come risolverli in base alla mia esperienza…Cap. 16.2): Vera la circostanza. ADR): la machina era programmata da entrambi cioe' insieme a me. Quando la macchina era programmata solo da lui io ero sempre nelle vicinanze. Quando e' capitato che io ritornavo a casa la sera io lasciavo a lui la supervisione dell'impianto.”
10 di 25 All'udienza del 09.01.2025 il , interrogato a prova contraria sui Parte_4 capitoli del ricorso, ha risposto: “Cap. 2): Non lo so. Cap. 3): Non so se lui fosse un apprendista perche' non ho mai visionato il relativo contratto, posso riferire che lui stava con me alle presse.”.
Inoltre, il teste ha confermato che al rientro in Italia, nel mese di agosto 2015, i tecnici della richiamata società svedese, giunti presso la convenuta, hanno poi illustrato al sig. il funzionamento dei macchinari in occasione di un unico Pt_1
colloquio.
Ha aggiunto sul Cap. 10: “Confermo che il era autonomo nella gestione Pt_1
della macchina ma con la nuova pressa anche io e l'altro lavoratore collaboravamo nel far funzionare la macchina stessa” mentre sul capo. 11 “Cap.
11): E' vero che io ero il tutor del ma riportandomi a quanto gia' detto Pt_1
anche io impartivo a lui alcune cose sul funzionamento della pressa ed ero presente sempre anche io;
lui era autonomo nella gestione della linea di produzione”, confermando la circostanza di cui al capitolo 12.
Il , della cui testimonianza non vi è motivo di dubitare per il ruolo Parte_4 ricoperto all'interno dell'azienda, ha espressamente ammesso la non conoscenza del quale apprendista e, pur riferendo di aver impartito alcune nozioni Pt_1 relative al funzionamento della pressa (circostanza da ritenersi pacifica nello svolgimento di una nuova attività lavorativa), ha confermato l'autonomia di gestione in capo al ricorrente.
Alla luce delle emersioni processuali, non può che dichiararsi la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante e la sua qualificazione quale contratto ordinario di natura subordinata.
Ciò posto, in ordine alla corresponsione delle differenze retributive rispetto alle somme percepite come apprendista, occorre parametrare le somme stesse alla corretta qualifica spettante al lavoratore, circostanza di seguito analizzata.
SULLE MANSIONI SUPERIORI
Il ricorrente agisce in giudizio per vedersi riconosciuto un inquadramento al 5° livello sin dal 19.05.2015, a fronte del 3° livello del CCNL di appartenenza nel quale risultava inquadrato.
11 di 25 In punto di diritto, è' noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod.Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod.Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile
(art.1218 Cod.Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
In ordine all'inquadramento lavorativo, oggetto di contestazione nel presente giudizio, è noto che la superiorità delle mansioni affidate al lavoratore rispetto a quelle del livello di inquadramento riconosciutogli dal datore di lavoro, quale condizione di accoglimento della domanda avente ad oggetto sia la corresponsione di differenze di retribuzione sia il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore, va determinata in base alla contrattazione collettiva regolante il rapporto di lavoro (Cass. Ord. 2972 del 8 febbraio 2021).
Inoltre, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103
Cod.Civ. e art.13 statuto dei lavoratori (in parte de qua la disposizione del codice civile non essendo stata modificata se non con riferimento al periodo di adibizione alle mansioni superiori oltre il quale sorge il diritto all'inquadramento superiore, elevato a sei mesi), il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle
12 di 25 mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. civ., 25 agosto 1987, n.
7007).
Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2021
n. 2972; 22 novembre 2019 n. 30580; Cass. civ., 28 aprile 2015 n. 8589).
Ciò posto, la contrattazione collettiva di settore (CCNL Metalmeccanica-
Industria- Titolo II- Art.1) prevede che appartengono alla 3° Categoria “– i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro, - – i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”.
Rientrano invece nel 3° livello super “i lavoratori con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente che con specifica formazione ed esperienza maturata nell'azienda svolgono con carattere di continuità: a) oltre la normale attività, mansioni di tutoraggio formativo per apprendisti, addestramento per affiancamento per nuovi assunti o comunque per lavoratori di livello pari o inferiore, secondo piani e modalità definiti dall'azienda; b) attività di team leader coordinando, senza potere gerarchico, il gruppo di lavoratori di attribuzione secondo le specifiche definite dall'azienda”.
13 di 25 Appartengono, al 4° livello, “i lavoratori qualificati che svolgono attività per
l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate, – i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni, – i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.”
Infine la contrattazione collettiva contempla nel livello 5° “– i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi, – i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni, – i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.”.
La prova dell'adibizione a mansioni superiori e l'inquadramento al corrispondente livello sono a carico del prestatore di lavoro che deve puntualmente dimostrare: la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata e la coincidenza
14 di 25 delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (cfr. Cass. Ord. 5546/2021).
E' d'uopo sottolineare come, ai fini del riconoscimento del livello superiore, non
è sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano quantitativamente ulteriori rispetto a quelli per cui è stato assunto, se essi rientrano nel medesimo livello ed inoltre, anche in caso di svolgimento di alcune mansioni facenti parte del livello di inquadramento superiore, essi devono essere quanto meno prevalenti rispetto a quelli del proprio inquadramento, dovendosi anche tenere in considerazione il grado di responsabilità e l'autonomia rivendicata.
Nel caso di specie, dall'istruttoria esperita non sono emersi elementi probatori atti a suffragare la richiesta del del vedersi riconosciuto l'inquadramento al Pt_1 livello 5°, bensì quello al 4° livello del CCNL di appartenenza.
In particolare, si evidenzia come la contrattazione di settore stabilisce che l'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali, e degli esempi che si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.
La qualifica di addetto alle presse, pur non contemplata nel contratto collettivo, nella realtà rilevata nel procedimento può essere equiparata a quella di guida macchine attrezzate (Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che eseguono tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono l'impegnativa sostituzione utensili e relativa registrazione, l'adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite), riparatore (Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte) e collaudatore
(Lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con l'ausilio di
15 di 25 strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per la individuazione di anomalie e per l'opportuna segnalazione.).
Difatti, il ricorrente non si limitava a svolgere semplici compiti di carattere esecutivo, contrariamente a quanto dedotto dalla parte resistente, benché non esercitasse alcun potere di iniziativa né possedesse l'adeguata autonomia decisionale richiesta agli operatori del 5° livello.
Esaminando le dichiarazioni testimoniali risulta come il formato dalla Pt_1
Società svedese AP&T Group insieme ad altri colleghi per l'utilizzo della pressa idraulica modello APT 1200 e due robot modello Speed Feeder, assunto come punto di riferimento da altri operai per lo svolgimento dell'attività del ciclo produttivo, fosse in grado di svolgere in piena autonomia esecutiva la gestione della linea di produzione.
Sul punto risultano significative le dichiarazioni rilasciate dal teste di parte resistente , attualmente dipendente della Società, all'udienza Parte_4 del 09.01.2025 che, rispondendo a prova contraria sui capitoli articolati in ricorso ha specificato: “Cap. 10): Confermo che il era autonomo nella gestione Pt_1
della macchina ma con la nuova pressa anche io e l'altro lavoratore collaboravamo nel far funzionare la macchina stessa. Cap. 11): E' vero che io ero il tutor del ma riportandomi a quanto gia' detto anche io impartivo a Pt_1 lui alcune cose sul funzionamento della pressa ed ero presente sempre anche io;
lui era autonomo nella gestione della linea di produzione. Cap. 12): Vera la circostanza. Cap. 15): Posso riferire che lui era capoturno ma sempre sotto la mia supervisione e i lavoratori addetti alla linea dovevano far riferimento a me.
Cap. 16): Vero, ma sempre sotto la mia gestione;
ero io che disponevo il cambio dello stampo in base alla programmazione e al tipo di produzione in relazione alle richieste del cliente finale, nel caso in questione la ”. CP_6
Tale rappresentazione si conforma a quanto dichiarato dal teste di parte attrice
[...]
, ex dipendente escusso il 21.11.2024 “Cap. 12): Confermo per il Testimone_5
periodo in cui lavoravo che era il conduttore della linea”, da CP_7 all'udienza del 07/06/2023 che era il responsabile della manutenzione e non addetto al reparto presse e dal collega (ud. 09/10/2024) . Testimone_6
16 di 25 Circa il potere di decisione del fermo linea, in realtà è emerso come la scelta non fosse in capo al ricorrente bensì all'Ufficio qualità.
In senso conforme le testimonianze di (ud. 07.06.2023) “Cap. 16 Tes_3
quinto punto): Vera la circostanza. Chi poteva fermare la linea erano il
[...]
, e io.”, a prova contraria (ud. 21.11.2024) “Cap. 21): E' vero Pt_4 Tes_1
parzialmente in quanto quando la linea è guasta si ferma automaticamente e non permette di lavorare oltre”, di “Cap. 21): Era l'ufficio Testimone_6
qualità che ci diceva di fermarci quando il pezzo non era conforme, il sig. Pt_1 provvedeva quindi a mettere a posto il pezzo non conforme al fine di ottenere la necessaria qualità del pezzo stesso.” e di addetto alla direzione Testimone_7
dello stabilimento (ud. 09.01.2025) “Cap. 16sub 5): E' vero, anche io se avessi dovuto fermare la linea per un test dovevo condividerlo con il Parte_7
”. Tes_3
Inoltre sempre l' aveva il potere di verificare la correttezza dei Controparte_8
prezzi e la qualità dei prodotti.
Rilevanti appaiono, sul punto, le testimonianze rese da: “Cap. 16 Tes_3 terzo punto): vero la decisione spetta all'ufficio qualità. La segnalazione della difettosità la effettuavano gli operatori” e a prova contraria “Cap. 19): Lui era accompagnato dal reparto qualità nel giudizio sulla conformità o meno dei prodotti. La decisione era sempre del responsabile qualità Testimone_2
Cap. 20): Confermo tale circostanza”; “Cap. 19): Vera la Testimone_6
circostanza Cap. 20): Non lo so”; , che ha confermato che Parte_4
“ADR): la machina era programmata da entrambi cioè insieme a me. Quando la macchina era programmata solo da lui io ero sempre nelle vicinanze. Quando è capitato che io ritornavo a casa la sera io lasciavo a lui la supervisione dell'impianto.” e che ha sottolineato “Cap. 16.3): Posso riferire che il Pt_1
doveva informare il controllo qualità in caso di pezzi non conformi e fermava la macchina”, mentre ha specificato come “Cap. 16sub 3): Non Testimone_2
e' vero, gli operatori di linea effettuano dei controlli di base meramente visivi;
i controlli piu' importanti vengono invece fatti dal laboratorio e da personale dell'ente qualità. Cap. 16sub 4): Vero, anche nel caso di un controllo semplice è di competenza dell'ufficio qualità di decidere l'attività da intraprendere.”, e,
17 di 25 interrogato a prova contraria: “Cap. 19): la parte dei controlli visivi, ove Per_2 sorgessero dei problemi si effettuavano modifiche sempre in accordo con i responsabili della qualità. Cap. 20): Sono in capo a loro solo i controlli visivi e di base, mi riporto a quanto già riferito.”.
Circa il controllo del quadro elettrico, la manutenzione degli stampi, il carico/scarico delle lamiere e la gestione della programmazione, in riferimento alle risultanze istruttorie, i testi, escussi sui capitoli all'uopo articolati dal ricorrente, hanno precisato: 1) “Cap. 22): Vero, preciso che tale CP_7 attività la ha svolta insieme a noi manutentori. Cap. 23): Vera la circostanza, sui perni degli stampi. Cap. 24): Vera la circostanza. Cap. 25): Non è vero, Non si occupava della programmazione.”; 2) “Cap. 22): Testimone_6
Non lo so. Cap. 23): Non lo so. Cap. 24): Vera la circostanza, ciò posso riferire in quanto il reparto laser si trovava vicino, a circa dieci metri, dal reparto presse dove io operavo. Cap. 25): Non lo so.”; 3) Tes_3
“Cap. 22): Vero, ma coadiuvato dal team della manutenzione. Cap. 23):
[...]
Non e' vero. Lo faceva il manutentore stampi. Cap. 24): Confermo tale circostanza. Cap. 25): Non lo ricordo.”; 4) Di “Cap. 22): Per la Parte_4
sostituzione delle pompe e i pezzi meccanici rotti lui dava una mano e si metteva in contatto con i responsabili svedesi, per il quadro elettrico si cercava di capire insieme alla manutenzione il problema anche ove necessario sentendo telefonicamente i fornitori della linea. Cap. 23): Non ricordo. Cap. 24): Non ricordo. Cap. 25): Non e' vero, la programmazione a livello logistico era curata da me ed ero io a dirgli cosa bisognava produrre in base alle richieste del cliente.”.
Ha potuto, dunque, confermare tutte le circostanze esclusivamente il teste
[...]
. Testimone_5
Infine, quanto alle responsabilità assunte dal ricorrente nel corso del rapporto lavorativo ed alla gestione/formazione del personale, i testi hanno dichiarato: -
“Cap. 28): Vera la circostanza. ADR): io ho visto che istruiva gli TE
operai su come gestire i pezzi difettosi. Cap. 29): Vera la circostanza. Cap. 30):
Vero, non ricordo di preciso la data d'inizio.”, “Cap. 16 decimo Tes_3
punto): E' vero che il non ha ricevuto alcun incarico formale.” e sui Pt_1
18 di 25 capitoli a prova contraria “ Cap. 28): Confermo tale circostanza. Cap. 29):
Confermo tale circostanza, lui insieme a Cap. 30): Non Persona_1
ricordo.”; - “Cap. 28): Vera la circostanza, e' quello che Email_5 Tes_6
intendevo in risposta al cap. 21). Cap. 29): Vera la circostanza, confermo anche per gli altri due colleghi. Cap. 30): Non lo so.”; - Di “Cap. 28): Testimone_5
Confermo tale circostanza per averla visto direttamente. Cap. 29): Nulla so.
Cap. 30): Confermo la circostanza.”; - Di “Cap. 16.10): Io Parte_4
vedevo che lui parlava con delle problematiche della Persona_1 macchina e si confrontavano tra di loro” e a prova contraria “Cap. 28): Vera la circostanza. Cap. 29): Vera la circostanza. Cap. 30): No, non con autonomia, lui doveva far sempre riferimento a me. Anche quando io ero assente in tali casi lui portava avanti la produzione ma mi avvisava delle attività che doveva svolgere sulla macchina in caso di problemi.”; - “Cap. 16sub 10): Non Testimone_2 sono in gradi di riferire.” e a prova contraria “Cap. 28): Non e' vero. Cap. 29):
Non lo so. Cap. 30): Non e' vero.”.
Ne discende, allora, come il ricorrente non svolgesse compiti che si limitassero ad eseguire istruzioni, essendo in grado di intervenire scientemente per la risoluzione di problemi di diversa natura, agendo sul processo con una autonomia funzionale e una discrezionalità esecutiva, valutando anche i problemi intervenuti, contribuendo con il proprio supporto alla risoluzione, con potere di indirizzo anche dei dipendenti meno esperti.
La continuità con cui sin dall'origine del rapporto egli ha svolto le mansioni sopradescritte conduce a ritenere che a debba essere riconosciuto Parte_1 il corretto inquadramento al 4° livello del CCNL.
Non sussistono, infatti, i presupposti per il riconoscimento del superiore livello
5°, a cui appartengono i lavoratori che assumono decisioni influenzanti l'organizzazione del lavoro dell'intero gruppo, interpretanti le direttive aziendali e pianificatori con responsabilità del lavoro non solo proprio ma anche altrui.
Si rinvia ad altra parte della decisione la quantificazione delle differenze retributive.
SUL LAVORO STRAORDINARIO
19 di 25 E' noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo, mentre costituisce lavoro supplementare quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
Nel lavoro supplementare sono dunque comprese tutte le prestazioni lavorative di un dipendente con contratto di tipo part-time oltre l'orario definito nel contratto di lavoro. L'eccedenza rispetto all'orario contrattuale stabilito è considerata lavoro supplementare solo, però, se le ore di lavoro non raggiungono quelle di un lavoratore full-time. Nel caso in cui il lavoratore con contratto part-time superi le ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno, il lavoro non è più considerato come supplementare ma come lavoro straordinario.
La prova dei fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 Cod.Civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa (Cass. Civ., Sez. Lav. 16 febbraio 2009 n. 3714).
Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 Cod.Proc.Civ., atteso che tale norma riguarda la determinazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 febbraio 2018 n. 4076; Cass. Civ. Sez.
Lav. 19 giugno 2018 n. 16150).
Ritiene il Giudicante che il ricorrente sia riuscito ad offrire la prova delle maggiori ore lavorative, pur con le specificazioni di seguito esposte.
Particolarmente rilevante risultano le dichiarazioni di “Cap. 33): TE
la circostanza.”, Di “Cap. 33): Tale orario straordinario si Per_2 Testimone_5
teneva per prassi e lo facevo anche io. Mi e' capitato di fare straordinario insieme a lui” e interrogato a prova contraria, “ Cap. 33): Parte_4
ricordo che faceva lo straordinario, non so se tutti i giorni” .
Va rilevato come dalle buste paga prodotte dalla parte resistente ed in contestazione con il conteggio depositato dal ricorrente, risulta che il lavoratore era assente nelle seguenti giornate: 2016: dal 4/01 al 05/01 del 2016, il
20 di 25 25/02/2022, dal 19/04 al 23/04, dal 04/07 al 08/07, dal 12/08 al 19/08, dal 28/10 al 31/10, il 16/11/2022, dal 15/12 al 16/12, il 23/12 e dal 29/12 al 30/12, 2017: dal 03/01 al 05/01, dal 17/01 al 19/01, il 22/05/2017, dal 10/08 al 22/08, dal 3/10 al 31/10, dal 1/11 al 11/11, 11 e 22/12, dal 28/12 al 29/12, 2018: dal 2/01 al
4/01, dal 11/01 al 12/01, dal 26/01 al 31/01, dal 1/02 al 14/02, dal 28/03 al
30/03, il 30/04/2018, il 02/05/2018, dal 6/08 al 17/08, dal 29/08 al 31/08, dal
13/09 al 22/09, dal 7/10 al 31/10, dal 1/11 al 30/11, dal 1/12 al 31/12, 2019: dal
1/01 al 31/01, dal 1/02 al 28/02, dal 1/03 al 22/03, il 05/04/2019, dal 11/04 al
12/04, dal 19/04 al 30/04, dal 2/05 al 10/05, dal 23/05 al 24/05, dal 30/05 al
31/05, dal 6/06 al 07/06, dal 10/06 al 30/06, dal 01/07 al 19/07, dal 24/07 al
25/07, dal 26/07 al 31/07, dal 1/08 al 08/08, dal 20/08 al 28/08, dal 12/08 al
16/08, il 9/08 e il 19/08.
Tale circostanza, sulla quale il non ha assunto posizione, risulta dirimente Pt_1 ai fini del calcolo delle ore in più lavorate, sottratte le ore già riconosciute nelle buste paga prodotte dalla parte resistente e non contestate dal ricorrente.
Anche riguardo alle retribuzioni per lavoro straordinario si rinvia ad altra parte della decisione ai fini della quantificazione del credito maturato dal lavoratore.
SULL'INDENNITA' DI REPERIBILITA'
Quanto al capo della domanda relativo all'indennità di reperibilità, che si assume spettare in dipendenza dell'assunzione da parte del lavoratore dell'obbligo di tenersi a disposizione della società per eventuali richieste di intervento al di fuori dell'orario, trova fondamento nel disposto dell'art. 6, Sezione quarta, Titolo III del CCNL Industria Metalmeccanica.
L'esistenza di tale condizione nel caso di specie è provata dai riferimenti dei testi
(che all'udienza del 07.06.2023 ha dichiarato “Cap. 34): E' vero, TE tutti noi avevamo il cellulare passato dall'azienda per essere reperibili e per risolvere i problemi relativi ai macchinari. Cap. 35): Vera la circostanza. Io ho anche assistito a tali telefonate. ADR): fuori dall'orario di lavoro non frequentavo il Cap. 36): Vera la circostanza”) e (sentito Pt_1 Testimone_5
all'udienza del 21.11.2024 che ha rappresentato: “Cap. 34): Confermo che aveva in dotazione un telefono aziendale, sulla reperibiltà non lo so, so che veniva chiamato fuori l'orario di lavoro. Cap. 35): Confermo la circostanza, ho ga'
21 di 25 detto. Cap. 36): Per quanto ho sentito dire, si e' vero. ADR): io fuori orario dui lavoro non frequentavo il ), ma in maniera dirimente dal teste di parte Pt_1
resistente il quale interrogato sui capitoli all'uopo articolati Parte_4
dalla ha specificato all'udienza del 21.11.2024 “Cap. 22): Non so CP_1 se avesse la reperibilità, posso riferire che io alcune volte lo chiamavo anche fuori orario per telefono per problematiche inerenti la macchina o di produzione;
non ricordo se anche il sabato o la domenica. Cap. 23): So solo che
l'azienda ha fornito un cellulare ad alcuni lavoratori. Non so il motivo.” e, all'udienza del 09.01.2025, in merito ai capitoli a prova contraria, ha rilevato:
“Cap. 34): So solo che gli fu consegnato un telefonino per la sua reperibilità per via del fatto che non vi erano ancora la linea telefonica ma non sono in grado di riferire sul numero delle ore. Cap. 35): la circostanza”. Per_2
Alla luce dei riferimenti, precisi e circostanziati, dei testi e dai quali risulta che in uso al ricorrente ma anche ad altri colleghi vi era un telefono aziendale sul quale giungevano richieste fuori dall'orario di lavoro, circostanza confermata dallo stesso superiore che ha ammesso di aver contattato il fuori Parte_4 Pt_1 orario per la risoluzione di problematiche, compete dunque al ricorrente l'indennità di reperibilità.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Alla luce delle argomentazioni svolte, nel quantificare gli importi dovuti per le voci riconosciute, è d'uopo effettuare alcune specificazioni.
In riferimento al conteggio prodotto dalla parte ricorrente in data 06.05.2025, onerata dallo scrivente Magistrato ad un ricalcolo anche con riferimento sia ai compensi per lavoro straordinario nella misura oraria e nei limiti orari in cui le relative prestazioni risultano riconosciute nelle buste paga allegate dalla parte resistente e sia alla indennità di reperibilità per il livello IV in ragione di € 37,65
a settimana, con detrazione degli importi già liquidati e le documentate assenze a vario titolo, meritano accoglimento le osservazioni compiute dalla resistente attraverso il proprio consulente.
Difatti dai conteggi espletati, risulta una errata quantificazione della somma dovuta a titolo di retribuzione ordinaria nel mese di maggio 2015, atteso che il rapporto di lavoro è iniziato in data 19.05.20215 con conseguente riconteggio per
22 di 25 n. 11 giornate effettive e detratto l'importo già versato, residuando per tale mensilità la somma di € 152,08.
Anche la 13°mensilità per l'anno 2015, deve essere ridotta parametrandola ai mesi di lavoro effettivamente prestati con ratei maturati pari a 7/12 con riduzione nella misura di € 691,60.
Per il calcolo dello straordinario da gennaio a dicembre 2017, dal conteggio attoreo emerge un errore algebrico per la relativa annualità, che conduce ad una riduzione pari ad € 719,28.
Infine, circa l'indennità di reperibilità, in conformità all'art.6 del dettato contrattuale, la stessa deve essere calcolata per il periodo durante il quale il lavoratore è in attesa di una eventuale chiamata dall'azienda, dovendosi escludere i periodi di ferie, malattia, permessi e CIG.
Dunque l'importo richiesto dal ricorrente per tale voce deve essere ridotto e quantificato in € 1.734,27.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda attorea, il ricorrente ha diritto a percepire le differenze retributive parametrate al IV livello del CCNL di appartenenza per l'importo complessivo di € 17.906,91, di cui € 9.265,50 per retribuzione ordinaria, € 132,19 a titolo di 13° mensilità, € 6102,90 per le ore di straordinario espletato, € 1734,27 a titolo di indennità di reperibilità ed € 672, 05
a titolo di TFR.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
Riguardo alla domanda riconvenzionale promossa dalla parte convenuta per la somma di € 1.502,37, corrispondente all'importo versato dalla Società all'atto di licenziamento del dipendente (Ticket Naspi), la stessa deve rigettata.
La Società ha dedotto come le assenze ingiustificate che hanno condotto al licenziamento rientravano in un disegno attuato dal ricorrente volto ad ottenere la
NASPI, percepita solo in caso di cessazione del rapporto per volere dell'azienda.
A fondamento della domanda, ha dedotto che tale intenzione era stata manifestata alla sig.ra . Parte_6
Occorre osservare come la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego spetta anche a chi viene licenziato per motivi disciplinari.
23 di 25 Il licenziamento per giusta causa e quello per giustificato motivo soggettivo, intimati in seguito a violazioni disciplinari del lavoratore, rientrano nella perdita involontaria dell'impiego.
Ma vi è che l'assenza ingiustificata, per la particolare connotazione che la caratterizza, è stata al centro di un dibattito giurisprudenziale che ha condotto parte della giurisprudenza di merito a ritenere che quando il Giudice accerti che il dipendente, pur non dimettendosi, abbia posto il datore di lavoro in condizione di procedere al licenziamento, l'onere del pagamento del ticket NASPI dovrà essere sopportato esclusivamente dal lavoratore (cfr. Trib. Udine sent. n. 106 del
30.09.2020).
Nel solco della citata giurisprudenza, che in realtà ha posto all'attenzione del
Legislatore il fenomeno della percezione della provvidenza assistenziale da parte chi nella realtà aspirava alla cessazione del rapporto di lavoro, al fine di contrastare ogni sistema volto alla percezione indebita della NASPI, la legge n.
203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”, all'articolo 19, in tema di risoluzione del rapporto di lavoro, introduce una nuova fattispecie al comma 7 bis. che stabilisce;
“In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può' verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.
Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra
l'impossibilità, per causa di forza maggiore per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”
Per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 7-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015 (introdotto dall'articolo 19 della legge n. 203/2024) il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, non rientrando nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come disciplinato dall'articolo 3 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
24 di 25 Ebbene, l'art. 10 (Sez. Quarta –Titolo VII) del CCNL Industria Metalmeccanica avente ad oggetto il licenziamento per mancanze, commina il licenziamento con preavviso, tra le varie, ai lavoratori che compiono ingiustificate assenze prolungate oltre 4 giorni consecutivi.
La fattispecie rientra pertanto nell'ipotesi contemplata dalla normativa, con diniego del lavoratore all'accesso alla Naspi.
Ma in virtù del principio del tempus regit actum, e quindi dell'applicazione al caso di specie della norma vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la norma risulta inapplicabile al caso de quo, dovendo pertanto le risultanze istruttorie sopperire per dirimere la controversia.
Il capitolo formulato dalla parte resistente al fine di dimostrare la volontà del di indurre il datore di lavoro al licenziamento risultava generico, privo di Pt_1
riferimenti puntuali e pertanto ritenuto inammissibile dal GL con ordinanza del
24.10.2022 e la stessa Società non ha reiterato le richieste istruttorie.
Sul punto, pertanto, non è stato possibile espletare alcuna prova orale, non assumendo rilievo probatorio la circostanza che il in seguito alla Pt_1 contestazione disciplinare non avesse presentato giustificazioni, costituendo la stessa una facoltà della parte.
CP_9
Non appare meritevole di accoglimento, infine, la richiesta, avanzata da ambedue le parti, di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non essendo stata provata la malafede o il dolo o la colpa grave né del lavoratore né del datore di lavoro e neanche il danno subito per colpa della condotta temeraria (cfr. Cass. . n. 28226 del 2021).
Considerato il parziale accoglimento della domanda attorea, le spese di lite vanno compensate per 1/3, con condanna della parte resistente al pagamento dei restanti
2/3 nella misura fissata in dispositivo.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
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