TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/12/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1828/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1828/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DRAGO Parte_1 C.F._1 CARMELO;
OPPONENTE contro
(p.i. Controparte_1
), oggi P.IVA_1 Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
[...] FI LA;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 304/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 4.03.2022 (R.G. 706/2022), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, insieme ad altri soggetti intimati, in favore di la somma di € Controparte_1 87.741,73, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“In via preliminare dare atto che il sig. , odierno opponente, ha disconosciuto la Parte_1 sottoscrizione apposta nella lettera di fideiussione del 27.02.2020 prodotta da controparte;
In accoglimento della presente opposizione, ritenere e dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto con declaratoria che l'odierno opponente nulla deve alla Banca opposta per le causale da questa esposte nel ricorso monitorio. In via subordinata, previa declaratoria di nullità totale e/o parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente, rideterminare il rapporto di dare avere tra le parti, con esclusione degli interessi convenzionali e di mora, delle spese e di tutti gli oneri pattiziamente convenuti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
pagina 1 di 5 Parte opposta:
“a) preliminarmente sospendere l'odierno procedimento al fine di introdurre il necessario procedimento di mediazione;
b) sempre preliminarmente dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n°304/2022; c) nel merito, previo espletamento dell'attività istruttoria richiesta in narrativa in ordine anche alla chiesta verificazione, occorrendo anche a mezzo CTU, rigettare la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 304/2022 questo confermando in ogni sua parte perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa;
d) in subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento di parte opponente rispetto agli obblighi di pagamento su di essa gravanti e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della concludente della somma per come quantificata in seno al ricorso per decreto ingiuntivo o in quell'altra CP_1 anche maggiore o minore che risulterà comunque dovuta per le causali già esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 304/2022, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 4.03.2022 (proc. n. 706/2022 R.G.) su ricorso di per il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 87.741,73, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio dovuto in forza di contratto di apertura di credito in conto corrente n. 0231203525 del 27.02.2020, stipulato tra la società ed il predetto Istituto di credito, Controparte_3 con ed altri quali soggetti fideiussori. Parte_1
Nello specifico l'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva: 1) il disconoscimento della scrittura fideiussoria del 27.02.2020; 2) la nullità del contratto del 27.02.2020 per mancanza di forma;
3) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inosservanza dell'onere della prova nel giudizio monitorio;
3) l'errata ed illegittima quantificazione di interessi e spese.
Costituitasi in giudizio la convenuta Controparte_1
questa chiedeva preliminarmente di sospendere il procedimento al fine di introdurre il
[...] necessario procedimento di mediazione nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito l'opposta chiedeva il rigetto della proposta opposizione, da ritenere assolutamente infondata in fatto ed in diritto, con conferma del d.i. o, in subordine, con condanna al pagamento della somma quantificata in seno al ricorso per decreto ingiuntivo o in altro maggiore/minore importo risultante come dovuto all'esito del procedimento.
Alla prima udienza del 27.12.2022, alla luce delle difese delle parti in causa ed in particolare, in seguito al disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'azionata lettera fideiussoria, non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 18.04.2023 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 2.03.2023 in atti, all'esito della predetta udienza del 18.04.2023 veniva nominato C.T.U. per la redazione di una perizia grafologica, al fine di esaminare se la sottoscrizione disconosciuta fosse o meno riferibile all'opponente . La Parte_1 relazione peritale si concludeva facendo emergere la riconducibilità della firma all'opponente.
Successivamente la causa veniva rimessa in decisione ex art. 281 sexies cpc.
pagina 2 di 5 L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. In particolare, in sede monitoria, la certificazione prodotta attestante le risultanze del saldo contabile dei conti correnti, la cui Codic conformità ed autenticità è attestata ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 385/1993 (c.d. ), integra prova scritta del credito idonea a valere nell'ambito di un procedimento monitorio e liberamente valutabile ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Nell'istaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8954/2020, Cass. Civ. n. 7020/2019). Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Ed ancora, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. Dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass., 20 febbraio 2018, n. 4102)” (cfr. Cass. Civ. n. 23313/2018).
Va infine rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Sul punto, la Suprema Corte ha anche statuito che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/08/2020, n. 17889).
Orbene, nel caso in esame deve ritenersi che l'opposta ha adeguatamente provato il credito ingiunto.
Ed infatti, l'opposta ha innanzitutto depositato agli atti, in sede di costituzione in giudizio, la scrittura di fideiussione del 27.02.2020 con cui l'opponente si è costituito garante in favore di
[...]
delle obbligazioni assunte dalla società sino alla concorrenza Controparte_1 Controparte_3 della somma di € 113.096,00. In seguito al disconoscimento da parte opponente delle sottoscrizioni apposte sul predetto documento, è stata disposta C.T.U. grafologica al termine della quale il tecnico nominato ha ritenuto che “le firme apposte sul documento in verifica (…) sono riconducibili e riferibili alla mano e alla gestualità grafica del sig. ”. L'elaborato del perito, pur essendo stato Parte_1 regolarmente inviato alle parti per le eventuali osservazioni, non ha portato a note tecniche da parte dell'opponente, e va pertanto in questa sede recepito, apparendo esente da incoerenze e vizi logici. Tra l'altro lo stesso opponente, con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28.09.2024, non ha escluso di non aver ricordato bene la circostanza della sottoscrizione della fideiussione, prospettando non meglio precisati problemi di salute e di famiglia nel periodo della firma del predetto documento. Dagli atti pagina 3 di 5 emergono inoltre altre scritture fideiussorie rilasciate sempre dall'opponente in periodi precedenti (20.02.2018 e 12.08.2019). Vanno parimenti rigettate le contestazioni dell'opponente relative alla firma apposta da sul CP_4 contratto di apertura di credito in conto corrente n. 0231203525 del 27.02.2020. Ed infatti, dalla visura camerale della società prodotta in atti, si può riscontrare che, a far data dal Controparte_3 15.07.2019, ricopriva la carica di institore della società, risultando, pertanto, munito dei CP_4 poteri necessari a rappresentare la società medesima anche in operazioni bancarie e finanziarie. Il contratto di apertura di credito in conto corrente del 27.02.2020 deve quindi ritenersi certamente idoneo a vincolare le parti ed a perfezionarne l'accordo, essendo sottoscritto dal rappresentante legale della società ed in corrispondenza del nome della società stessa. Controparte_3
Dagli atti risulta altresì il contratto di fido del 20.02.2018 sul conto corrente n. 0231203525, con regolamentazione delle condizioni economiche relative al rapporto di conto corrente, nonché la proposta di modifica unilaterale del contratto dell'1.04.2021; detta produzione documentale non è stata espressamente e specificatamente contestata dall'opponente e, pertanto, deve ritenersi acquisita e non oggetto di prova anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Ed ancora, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, l'opposta ha prodotto agli atti la serie continua degli estratti conto integrali relativi al conto corrente n. CC0231203525, dall'apertura del rapporto avvenuta in data 19.07.2017 (con saldo contabile iniziale pari a 0,00) sino al saldo finale negativo del 26.11.2021, pari ad € 94.072,92, con conseguente movimentazione a sofferenza del rapporto. Vanno inoltre rigettate, in quanto generiche, tutte le contestazioni dell'opponente che riterrebbero detta produzione non veritiera ed insufficiente. Risultano parimenti da rigettare le contestazioni dell'opponente con le quali vengono prospettati, in modo estremamente generico, illegittimi addebiti di interessi e spese da parte dell'Istituto di credito o comunque errate quantificazioni degli stessi.
Passando all'esame delle contestazioni dell'opponente di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28.09.2024, deve innanzitutto escludersi che la sentenza resa in altro giudizio dal Tribunale di Ragusa (Sent. n. 1856 del 15.12.2023) abbia determinato “l'estinzione della fideiussione (del 27.02.2020) per sopravvenuta estinzione dell'obbligazione principale”, in quanto non opponibile in questo procedimento, resa tra altre parti. Con detta pronuncia il Tribunale ha infatti rilevato la mancanza della prova del credito azionato dalla Banca opposta nei confronti di altri soggetti debitori parti del giudizio (diversi dall'opponente); l'eventuale revoca del decreto ingiuntivo n. 304/2022 del 4.03.2022 disposta dalla sentenza n. 1856 del 15.12.2023 non può che operare solo nei confronti di questi ultimi.
Vanno inoltre rigettate le eccezioni di estinzione e inefficacia della scrittura fideiussoria del 27.02.2020 su cui si fonda il credito oggetto di giudizio, con ipotesi di violazione di norme poste a tutela del consumatore, per la presunta presenza di clausole vessatorie quali la “clausola a prima richiesta” o la deroga all'art. 1957 c.c.. Invero, deve innanzitutto escludersi che nel caso in esame sia provata la qualità di consumatore in capo al fideiussore opponente , il quale tra l'altro è stato Parte_1 amministratore unico della società dal 5.04.2017 sino al 25.10.2018. Controparte_3
Inoltre, la “clausola a prima richiesta” non è da intendersi “senza eccezioni”: ancorché nel contratto è stata inserita la clausola di pagamento “immediatamente alla Banca, che faccia semplice richiesta per iscritto”, questa esclude che il fideiussore possa invocare la previa escussione del debitore principale, ma non che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (come invece sarebbe avvenuto ove fosse stata inserita la clausola di pagamento “senza eccezioni”). Deve altresì escludersi la nullità dell'art. 10 del contratto di fideiussione del 27.02.2020 in quanto il pagina 4 di 5 termine pattizio più ampio di ventiquattro mesi concordato per la decadenza dell'obbligazione principale deve ritenersi valido ed efficace. La deroga di aumento da sei a ventiquattro mesi, oggetto comunque di doppia sottoscrizione, non determina certamente alcuna situazione di significativo squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto in danno del fideiussore di cui all'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, in quanto detti diritti ed obblighi restano comunque immutati. Allo stesso tempo la clausola in esame non risulta riconducibile alle presunzioni di cui al secondo comma del predetto articolo. Posto, pertanto, che risulta valido ed efficace tra le parti l'accordo di proroga a ventiquattro mesi del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., dall'esame della documentazione in atti risulta provato che, con la raccomandata a.r. inviata da in data Controparte_1 27.08.2021 al debitore principale e contestualmente ai soggetti fideiussori, l'Istituto di credito ha comunicato la revoca dell'apertura di credito, rispettando successivamente il termine di ventiquattro mesi pattuito per l'esercizio dell'azione, con notifica del procedimento monitorio in data 4.04.2022.
Per tutto quanto sopra argomentato ed esposto, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1828/2022:
rigetta l'opposizione proposta dall'opponente , e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 304/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 4.03.2022 (proc. n. 706/2022 R.G.), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a pagare all'opposta Parte_1 [...] oggi Controparte_1 [...] le spese di lite che liquida nell'importo di Controparte_2 complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte opponente.
Ragusa, 10.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1828/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DRAGO Parte_1 C.F._1 CARMELO;
OPPONENTE contro
(p.i. Controparte_1
), oggi P.IVA_1 Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
[...] FI LA;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 304/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 4.03.2022 (R.G. 706/2022), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, insieme ad altri soggetti intimati, in favore di la somma di € Controparte_1 87.741,73, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“In via preliminare dare atto che il sig. , odierno opponente, ha disconosciuto la Parte_1 sottoscrizione apposta nella lettera di fideiussione del 27.02.2020 prodotta da controparte;
In accoglimento della presente opposizione, ritenere e dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto con declaratoria che l'odierno opponente nulla deve alla Banca opposta per le causale da questa esposte nel ricorso monitorio. In via subordinata, previa declaratoria di nullità totale e/o parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente, rideterminare il rapporto di dare avere tra le parti, con esclusione degli interessi convenzionali e di mora, delle spese e di tutti gli oneri pattiziamente convenuti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
pagina 1 di 5 Parte opposta:
“a) preliminarmente sospendere l'odierno procedimento al fine di introdurre il necessario procedimento di mediazione;
b) sempre preliminarmente dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n°304/2022; c) nel merito, previo espletamento dell'attività istruttoria richiesta in narrativa in ordine anche alla chiesta verificazione, occorrendo anche a mezzo CTU, rigettare la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 304/2022 questo confermando in ogni sua parte perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa;
d) in subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento di parte opponente rispetto agli obblighi di pagamento su di essa gravanti e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della concludente della somma per come quantificata in seno al ricorso per decreto ingiuntivo o in quell'altra CP_1 anche maggiore o minore che risulterà comunque dovuta per le causali già esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 304/2022, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 4.03.2022 (proc. n. 706/2022 R.G.) su ricorso di per il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 87.741,73, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio dovuto in forza di contratto di apertura di credito in conto corrente n. 0231203525 del 27.02.2020, stipulato tra la società ed il predetto Istituto di credito, Controparte_3 con ed altri quali soggetti fideiussori. Parte_1
Nello specifico l'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva: 1) il disconoscimento della scrittura fideiussoria del 27.02.2020; 2) la nullità del contratto del 27.02.2020 per mancanza di forma;
3) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inosservanza dell'onere della prova nel giudizio monitorio;
3) l'errata ed illegittima quantificazione di interessi e spese.
Costituitasi in giudizio la convenuta Controparte_1
questa chiedeva preliminarmente di sospendere il procedimento al fine di introdurre il
[...] necessario procedimento di mediazione nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito l'opposta chiedeva il rigetto della proposta opposizione, da ritenere assolutamente infondata in fatto ed in diritto, con conferma del d.i. o, in subordine, con condanna al pagamento della somma quantificata in seno al ricorso per decreto ingiuntivo o in altro maggiore/minore importo risultante come dovuto all'esito del procedimento.
Alla prima udienza del 27.12.2022, alla luce delle difese delle parti in causa ed in particolare, in seguito al disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'azionata lettera fideiussoria, non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 18.04.2023 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 2.03.2023 in atti, all'esito della predetta udienza del 18.04.2023 veniva nominato C.T.U. per la redazione di una perizia grafologica, al fine di esaminare se la sottoscrizione disconosciuta fosse o meno riferibile all'opponente . La Parte_1 relazione peritale si concludeva facendo emergere la riconducibilità della firma all'opponente.
Successivamente la causa veniva rimessa in decisione ex art. 281 sexies cpc.
pagina 2 di 5 L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. In particolare, in sede monitoria, la certificazione prodotta attestante le risultanze del saldo contabile dei conti correnti, la cui Codic conformità ed autenticità è attestata ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 385/1993 (c.d. ), integra prova scritta del credito idonea a valere nell'ambito di un procedimento monitorio e liberamente valutabile ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Nell'istaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8954/2020, Cass. Civ. n. 7020/2019). Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Ed ancora, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. Dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass., 20 febbraio 2018, n. 4102)” (cfr. Cass. Civ. n. 23313/2018).
Va infine rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Sul punto, la Suprema Corte ha anche statuito che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/08/2020, n. 17889).
Orbene, nel caso in esame deve ritenersi che l'opposta ha adeguatamente provato il credito ingiunto.
Ed infatti, l'opposta ha innanzitutto depositato agli atti, in sede di costituzione in giudizio, la scrittura di fideiussione del 27.02.2020 con cui l'opponente si è costituito garante in favore di
[...]
delle obbligazioni assunte dalla società sino alla concorrenza Controparte_1 Controparte_3 della somma di € 113.096,00. In seguito al disconoscimento da parte opponente delle sottoscrizioni apposte sul predetto documento, è stata disposta C.T.U. grafologica al termine della quale il tecnico nominato ha ritenuto che “le firme apposte sul documento in verifica (…) sono riconducibili e riferibili alla mano e alla gestualità grafica del sig. ”. L'elaborato del perito, pur essendo stato Parte_1 regolarmente inviato alle parti per le eventuali osservazioni, non ha portato a note tecniche da parte dell'opponente, e va pertanto in questa sede recepito, apparendo esente da incoerenze e vizi logici. Tra l'altro lo stesso opponente, con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28.09.2024, non ha escluso di non aver ricordato bene la circostanza della sottoscrizione della fideiussione, prospettando non meglio precisati problemi di salute e di famiglia nel periodo della firma del predetto documento. Dagli atti pagina 3 di 5 emergono inoltre altre scritture fideiussorie rilasciate sempre dall'opponente in periodi precedenti (20.02.2018 e 12.08.2019). Vanno parimenti rigettate le contestazioni dell'opponente relative alla firma apposta da sul CP_4 contratto di apertura di credito in conto corrente n. 0231203525 del 27.02.2020. Ed infatti, dalla visura camerale della società prodotta in atti, si può riscontrare che, a far data dal Controparte_3 15.07.2019, ricopriva la carica di institore della società, risultando, pertanto, munito dei CP_4 poteri necessari a rappresentare la società medesima anche in operazioni bancarie e finanziarie. Il contratto di apertura di credito in conto corrente del 27.02.2020 deve quindi ritenersi certamente idoneo a vincolare le parti ed a perfezionarne l'accordo, essendo sottoscritto dal rappresentante legale della società ed in corrispondenza del nome della società stessa. Controparte_3
Dagli atti risulta altresì il contratto di fido del 20.02.2018 sul conto corrente n. 0231203525, con regolamentazione delle condizioni economiche relative al rapporto di conto corrente, nonché la proposta di modifica unilaterale del contratto dell'1.04.2021; detta produzione documentale non è stata espressamente e specificatamente contestata dall'opponente e, pertanto, deve ritenersi acquisita e non oggetto di prova anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Ed ancora, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, l'opposta ha prodotto agli atti la serie continua degli estratti conto integrali relativi al conto corrente n. CC0231203525, dall'apertura del rapporto avvenuta in data 19.07.2017 (con saldo contabile iniziale pari a 0,00) sino al saldo finale negativo del 26.11.2021, pari ad € 94.072,92, con conseguente movimentazione a sofferenza del rapporto. Vanno inoltre rigettate, in quanto generiche, tutte le contestazioni dell'opponente che riterrebbero detta produzione non veritiera ed insufficiente. Risultano parimenti da rigettare le contestazioni dell'opponente con le quali vengono prospettati, in modo estremamente generico, illegittimi addebiti di interessi e spese da parte dell'Istituto di credito o comunque errate quantificazioni degli stessi.
Passando all'esame delle contestazioni dell'opponente di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28.09.2024, deve innanzitutto escludersi che la sentenza resa in altro giudizio dal Tribunale di Ragusa (Sent. n. 1856 del 15.12.2023) abbia determinato “l'estinzione della fideiussione (del 27.02.2020) per sopravvenuta estinzione dell'obbligazione principale”, in quanto non opponibile in questo procedimento, resa tra altre parti. Con detta pronuncia il Tribunale ha infatti rilevato la mancanza della prova del credito azionato dalla Banca opposta nei confronti di altri soggetti debitori parti del giudizio (diversi dall'opponente); l'eventuale revoca del decreto ingiuntivo n. 304/2022 del 4.03.2022 disposta dalla sentenza n. 1856 del 15.12.2023 non può che operare solo nei confronti di questi ultimi.
Vanno inoltre rigettate le eccezioni di estinzione e inefficacia della scrittura fideiussoria del 27.02.2020 su cui si fonda il credito oggetto di giudizio, con ipotesi di violazione di norme poste a tutela del consumatore, per la presunta presenza di clausole vessatorie quali la “clausola a prima richiesta” o la deroga all'art. 1957 c.c.. Invero, deve innanzitutto escludersi che nel caso in esame sia provata la qualità di consumatore in capo al fideiussore opponente , il quale tra l'altro è stato Parte_1 amministratore unico della società dal 5.04.2017 sino al 25.10.2018. Controparte_3
Inoltre, la “clausola a prima richiesta” non è da intendersi “senza eccezioni”: ancorché nel contratto è stata inserita la clausola di pagamento “immediatamente alla Banca, che faccia semplice richiesta per iscritto”, questa esclude che il fideiussore possa invocare la previa escussione del debitore principale, ma non che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (come invece sarebbe avvenuto ove fosse stata inserita la clausola di pagamento “senza eccezioni”). Deve altresì escludersi la nullità dell'art. 10 del contratto di fideiussione del 27.02.2020 in quanto il pagina 4 di 5 termine pattizio più ampio di ventiquattro mesi concordato per la decadenza dell'obbligazione principale deve ritenersi valido ed efficace. La deroga di aumento da sei a ventiquattro mesi, oggetto comunque di doppia sottoscrizione, non determina certamente alcuna situazione di significativo squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto in danno del fideiussore di cui all'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, in quanto detti diritti ed obblighi restano comunque immutati. Allo stesso tempo la clausola in esame non risulta riconducibile alle presunzioni di cui al secondo comma del predetto articolo. Posto, pertanto, che risulta valido ed efficace tra le parti l'accordo di proroga a ventiquattro mesi del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., dall'esame della documentazione in atti risulta provato che, con la raccomandata a.r. inviata da in data Controparte_1 27.08.2021 al debitore principale e contestualmente ai soggetti fideiussori, l'Istituto di credito ha comunicato la revoca dell'apertura di credito, rispettando successivamente il termine di ventiquattro mesi pattuito per l'esercizio dell'azione, con notifica del procedimento monitorio in data 4.04.2022.
Per tutto quanto sopra argomentato ed esposto, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1828/2022:
rigetta l'opposizione proposta dall'opponente , e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 304/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 4.03.2022 (proc. n. 706/2022 R.G.), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a pagare all'opposta Parte_1 [...] oggi Controparte_1 [...] le spese di lite che liquida nell'importo di Controparte_2 complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte opponente.
Ragusa, 10.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5