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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8037 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 05.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24028/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv. Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco. ricorrente e
, in persona del Presidente della GR pro tempore Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio.
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistenti
OGGETTO: omessa contribuzione.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di essere dipendente nel ruolo speciale del personale della Giunta Regionale della Campania istituito ai sensi della L.730/1986, dal 18/04/1990; di non avere ricevuto, in relazione all'espletamento di attività in regime di Comando presso l'Autorità di Bacino Regionale destro del Sele, l'indennità di cui alla legge n°253/1990, dal gennaio 2004 al 31/12/2007; di avere invocato il giudicato formatosi in riferimento all'accertamento del diritto (sent.C.A.Napoli n°4937/11) chiedendo al Tribunale di Napoli la condanna della al pagamento di € 33.052,50 e il relativo giudizio si è concluso Controparte_1 con la sentenza di accoglimento n.8592/2015; di avere altresì conseguito l'accertamento del diritto all'inquadramento nella superiore categoria contrattuale con sentenza n°18887/2013 e di avere richiesto, con ricorso del 27/03/2014 al Tribunale di Napoli la condanna della al Controparte_1 pagamento delle conseguenti differenze retributive quantificate in € 16.030,17 e il relativo giudizio si è concluso con la sentenza di accoglimento n°9724/2015; di avere proposto un ulteriore ricorso del 15/06/2016 per la condanna al pagamento delle differenze di livello, ulteriormente CP_1 maturate, per il periodo dall'1/10/2013 al 31/12/2015, per € 7.627,50 e il relativo giudizio si è concluso con la sentenza di accoglimento n°4665/2017. Egli ha dedotto di avere rilevato dalla propria posizione previdenziale e dall'estratto contributivo, il mancato versamento degli oneri contributivi conseguenti al pagamento delle differenze retributive di cui innanzi e di avere riscontrato che la
, nell'effettuare il pagamento dell'importo di € € 25.976,72 in esecuzione della sentenza CP_1
n°3033/2021 del 06/05/2021, gli ha addebitato la somma di € 2.285,95 a titolo di quota per contributi previdenziali.
Egli, esposte le ragioni in diritto dell'azione proposta, ha concluso chiedendo di “Condannare la , in persona del rappr.te pt al versamento dei contributi previdenziali con le vincolanti Controparte_1 modalità innanzi precisate nella parte motiva, assegnando un termine perentorio. Condannare la CP_1
nell'ipotesi di mancato versamento nel termine, al risarcimento del danno ai sensi dell'art.2116 cc,
[...] da quantificarsi allorché il ricorrente conseguirà il trattamento pensionistico. Condannare la convenuta, altresì, alla restituzione della somma di € 2.285,95 oltre accessori dal dicembre 2021, accessori che, non costituendo, la somma, credito di lavoro devono concretizzarsi in riferimento sia agli interessi che alla rivalutazione monetaria, costituendo credito di valuta. Condannare la convenuta al pagamento delle spese, compensi, rimborso C.U.forfait 15%, CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari”.
La , costituitasi tempestivamente, ha dedotto che le pretese del ricorrente Controparte_1 risultano già ampiamente soddisfatte, per cui ha chiesto il rigetto totale della domanda, con vittoria di spese e competenze.
L' ha eccepito la nullità del ricorso per omessa individuazione del tipo di rapporto di lavoro di cui si chiede l'accertamento, se di natura privatistica o pubblica, nonché della gestione di riferimento per l'accredito della contribuzione;
l'inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e l'imprescrittibilità della contribuzione omessa e, richiamata la relazione istruttoria dell'ufficio competente, ha concluso chiedendo di “dichiarare la nullità del ricorso giudiziario per quanto dedotto ed inammissibile il ricorso per quanto in memoria eccepito;
in via gradata , accertata la natura giuridica del rapporto di lavoro, condannare, nei limiti della prescrizione, il datore soccombente al versamento dei contributi accertati come evasi, e non prescritti, oltre alle sanzioni previste per legge con vittoria di spese, competenze ed onorari. Dichiarare inoltre inammissibile il ricorso per le ulteriori domande giudiziali per carenza del requisito di legge della consumata prescrizione, ovvero infondato in fatto ed in diritto per carenza di allegazione e prova dei diritti reclamati. In ogni caso si chiede di accertare la legittimità della condotta del , cui non risulta pervenuta alcuna tempestiva denuncia di omissione contributiva. Con CP_2 vittoria di spese di giudizio”. Acquisite note difensive, la causa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il tema d'indagine si incentra sulla richiesta attorea di regolarizzazione della posizione contributiva relativamente alle differenze retributive riconosciute con sentenze nn. 8592/2015,
9724/2015 e 4665/2017 del Tribunale di Napoli, mediante il versamento dei contributi secondo il criterio di “competenza “, nonché la restituzione della quota contributiva a carico del dipendente in relazione alla sentenza n. 3033/2021 del Tribunale di Napoli.
Non è in contestazione tra le parti del rapporto di lavoro (ricorrente e ), Controparte_1
l'esistenza dei predetti titoli giudiziali e il conseguente obbligo contributivo a carico della in CP_1 conseguenza dell'accertamento del diritto e della condanna della stessa al pagamento di differenze retributive.
I contributi in oggetto sono ancora versabili, non essendosi prescritti, dal momento che la materia è regolata dal comma 10-bis dell'art. 3 della l. 335/1995, inserito dall'articolo 19, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, successivamente sostituito dall'articolo 11, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, dall'articolo 1, comma 16, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2023,
n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18. Da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15. In base al comma 10 bis cit., i termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) e alla
Gestione Separata sono sospesi fino al 31.12.2025.
Dunque nel testo vigente, il comma 10 bis cit. dispone che “per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio CP_ amministrati dal cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Ciò posto, la ha rappresentato, in ordine al mancato versamento dei Controparte_1 contributi sulla sorta capitale riconosciuta nelle sentenza n. 8592/2015 del Tribunale di Napoli, che essendo in corso l'esecuzione del titolo, non ha potuto versare sulla sorta capitale i dovuti contributi previdenziali ma ha provveduto con il cedolino paga di dicembre 2024 alla sistemazione del provvisorio di uscita generato dalla procedura pignoratizia e con il contestuale flusso EN ((ID Trasmissione 90630198) e, in riferimento alla sorta capitale stabilita nella citata sentenza n.
8592/2015, ovvero € 33.052,50, ha provveduto a versare i contributi previdenziali ed assistenziali, anche per la quota a carico dipendente;
in riferimento alla sentenza n. 4665/2017 essa ha dedotto che, che essendo in corso l'esecuzione del titolo, ha provveduto solo con le competenze stipendiali del mese di maggio, alla liquidazione dei contributi sulla somma di € 7.627,50 come da cedolino provvisorio maggio 2025 ed entro il 30.06.2025 tramite il flusso a dichiarare all tali Pt_2 CP_2 contributi, aggiungendo di suddividere l'imponibile contributivo per ciascun anno di competenza, così come richiesto da parte ricorrente e di voler richiedere il rimborso della quota contributiva a carico dipendente.
La , benché onerata, non ha tuttavia, fornito prova documentale di tali Controparte_1 versamenti per cui in ordine ai contributi sulla sorta capitale riconosciuta nelle sentenze nn.
8592/2015 e 4665/2017, permane la materia del contendere.
In ordine al mancato versamento dei contributi sulla sorta capitale riconosciuta nella sentenza n. 9724/2015 del Tribunale di Napoli, la ha esposto che la pretesa di controparte è stata CP_1 soddisfatta nell'anno 2016 ma, per quanto concerne la ripartizione dei contributi per anni di competenza, la si è limitata a dichiarare la disponibilità a suddividere l'imponibile CP_1 contributivo – già versato – a partire dal 2007 ma non ha fornito prova di tale adempimento.
All'esito permanendo l'inadempimento della , non è revocabile in dubbio che sulle CP_1 differenze retributive discendenti dalle sentenze intercorse tra le parti, pari ad € 33.052,50 (cfr. sentenza n.8592/2015) e pari ad € 7.627,50 (cfr. sentenza n.4665/2017), la , non avendo CP_1 dato prova di avere provveduto a tanto, è tenuta al versamento della correlativa contribuzione, da doversi effettuare, essendo pacifico tra le parti, in base al criterio "di competenza", ossia relativamente ai periodi di maturazione di ciascun credito mensilmente individuato.
In relazione alle differenze pari ad € 16.030,17 (cfr. sentenza n. 9724/2015) la non CP_1 ha dato prova di avere provveduto a versare correttamente la contribuzione, in base al criterio "di competenza", ossia relativamente ai periodi di maturazione di ciascun credito mensilmente individuato, ammettendo la sua disponibilità rimasta tale, a suddividere l'imponibile contributivo – già versato – a partire dal 2007.
Residua la questione relativa alla restituzione della somma di € 2.285,95 oltre accessori dal dicembre 2021 a titolo di rimborso della quota contributiva addebitata dalla al ricorrente, CP_1 quale dipendente. In materia, deve ritenersi applicabile il consolidato principio sancito dalla Suprema
Corte secondo cui:” In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico”( Cass. sez.lav. ord. n. 18897 del 15/7/2019). Dunque, in caso di pagamento non tempestivo di un credito retributivo il datore di lavoro non può rivalersi sul lavoratore per la quota di contributi spettanti allo stesso, in quanto tale quota diviene parte della retribuzione spettante al lavoratore (così, in motivazione Cass.
25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011). La Suprema
Corte ha anche precisato che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso
è maturato (Cass. 22379/2015). Tale è il caso in esame, ove il pagamento delle retribuzioni è avvenuto a seguito dell'esecuzione della sentenza per cui non risulta tempestivo. Difatti, solo con il cedolino paga di novembre 2021, la ha provveduto al pagamento delle differenze CP_1 retributive, a titolo di RIA, come disposto dalla sentenza n. 3033/2021 dichiarando all i CP_2 contributi omessi.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, va disposta la condanna della Controparte_1 al versamento all (gestione pubblici dipendenti) dei contributi omessi sulla sorta capitale CP_2 riconosciuta nelle sentenze nn. 8592/2015 e 4665/2017 e, in ordine al versamento dei contributi sulla sorta capitale riconosciuta nella sentenza n. 9724/2015 va condannata alla regolarizzazione dei contributi già versati in base al criterio "di competenza", ossia relativamente ai periodi di maturazione di ciascun credito mensilmente individuato, risultando assorbita la seconda domanda;
in accoglimento della terza domanda formulata, va disposta la condanna la alla Controparte_1 restituzione in favore del ricorrente della somma di € 2.285,95 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dicembre 2021 al soddisfo.
Le spese tra il ricorrente e la seguono la soccombenza e sono liquidate come da CP_1 dispositivo, in base al valore dichiarato e ai minimi tariffari per le cause di previdenza.
Le spese nei confronti dell si compensano in considerazione della sua posizione CP_2 processuale.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1 versamento all (gestione pubblici dipendenti) dei contributi omessi sulla sorta capitale CP_2 riconosciuta nelle sentenze nn. 8592/2015 e 4665/2017 in base al criterio "di competenza", ossia relativamente ai periodi di maturazione di ciascun credito mensilmente individuato;
condanna altresì la alla regolarizzazione dei contributi già versati sulla sorta capitale riconosciuta Controparte_1 nella sentenza n. 9724/2015 in base al criterio "di competenza", ossia relativamente ai periodi di maturazione di ciascun credito mensilmente individuato;
in accoglimento della terza domanda formulata, condanna la alla Controparte_1 restituzione in favore del ricorrente della somma di € 2.285,95 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dicembre 2021 al soddisfo. condanna la al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite Controparte_1 liquidate in € 3.101,55 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
compensa le spese con l . CP_2
Napoli, 05.11.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 05.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24028/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv. Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco. ricorrente e
, in persona del Presidente della GR pro tempore Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio.
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistenti
OGGETTO: omessa contribuzione.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di essere dipendente nel ruolo speciale del personale della Giunta Regionale della Campania istituito ai sensi della L.730/1986, dal 18/04/1990; di non avere ricevuto, in relazione all'espletamento di attività in regime di Comando presso l'Autorità di Bacino Regionale destro del Sele, l'indennità di cui alla legge n°253/1990, dal gennaio 2004 al 31/12/2007; di avere invocato il giudicato formatosi in riferimento all'accertamento del diritto (sent.C.A.Napoli n°4937/11) chiedendo al Tribunale di Napoli la condanna della al pagamento di € 33.052,50 e il relativo giudizio si è concluso Controparte_1 con la sentenza di accoglimento n.8592/2015; di avere altresì conseguito l'accertamento del diritto all'inquadramento nella superiore categoria contrattuale con sentenza n°18887/2013 e di avere richiesto, con ricorso del 27/03/2014 al Tribunale di Napoli la condanna della al Controparte_1 pagamento delle conseguenti differenze retributive quantificate in € 16.030,17 e il relativo giudizio si è concluso con la sentenza di accoglimento n°9724/2015; di avere proposto un ulteriore ricorso del 15/06/2016 per la condanna al pagamento delle differenze di livello, ulteriormente CP_1 maturate, per il periodo dall'1/10/2013 al 31/12/2015, per € 7.627,50 e il relativo giudizio si è concluso con la sentenza di accoglimento n°4665/2017. Egli ha dedotto di avere rilevato dalla propria posizione previdenziale e dall'estratto contributivo, il mancato versamento degli oneri contributivi conseguenti al pagamento delle differenze retributive di cui innanzi e di avere riscontrato che la
, nell'effettuare il pagamento dell'importo di € € 25.976,72 in esecuzione della sentenza CP_1
n°3033/2021 del 06/05/2021, gli ha addebitato la somma di € 2.285,95 a titolo di quota per contributi previdenziali.
Egli, esposte le ragioni in diritto dell'azione proposta, ha concluso chiedendo di “Condannare la , in persona del rappr.te pt al versamento dei contributi previdenziali con le vincolanti Controparte_1 modalità innanzi precisate nella parte motiva, assegnando un termine perentorio. Condannare la CP_1
nell'ipotesi di mancato versamento nel termine, al risarcimento del danno ai sensi dell'art.2116 cc,
[...] da quantificarsi allorché il ricorrente conseguirà il trattamento pensionistico. Condannare la convenuta, altresì, alla restituzione della somma di € 2.285,95 oltre accessori dal dicembre 2021, accessori che, non costituendo, la somma, credito di lavoro devono concretizzarsi in riferimento sia agli interessi che alla rivalutazione monetaria, costituendo credito di valuta. Condannare la convenuta al pagamento delle spese, compensi, rimborso C.U.forfait 15%, CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari”.
La , costituitasi tempestivamente, ha dedotto che le pretese del ricorrente Controparte_1 risultano già ampiamente soddisfatte, per cui ha chiesto il rigetto totale della domanda, con vittoria di spese e competenze.
L' ha eccepito la nullità del ricorso per omessa individuazione del tipo di rapporto di lavoro di cui si chiede l'accertamento, se di natura privatistica o pubblica, nonché della gestione di riferimento per l'accredito della contribuzione;
l'inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e l'imprescrittibilità della contribuzione omessa e, richiamata la relazione istruttoria dell'ufficio competente, ha concluso chiedendo di “dichiarare la nullità del ricorso giudiziario per quanto dedotto ed inammissibile il ricorso per quanto in memoria eccepito;
in via gradata , accertata la natura giuridica del rapporto di lavoro, condannare, nei limiti della prescrizione, il datore soccombente al versamento dei contributi accertati come evasi, e non prescritti, oltre alle sanzioni previste per legge con vittoria di spese, competenze ed onorari. Dichiarare inoltre inammissibile il ricorso per le ulteriori domande giudiziali per carenza del requisito di legge della consumata prescrizione, ovvero infondato in fatto ed in diritto per carenza di allegazione e prova dei diritti reclamati. In ogni caso si chiede di accertare la legittimità della condotta del , cui non risulta pervenuta alcuna tempestiva denuncia di omissione contributiva. Con CP_2 vittoria di spese di giudizio”. Acquisite note difensive, la causa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il tema d'indagine si incentra sulla richiesta attorea di regolarizzazione della posizione contributiva relativamente alle differenze retributive riconosciute con sentenze nn. 8592/2015,
9724/2015 e 4665/2017 del Tribunale di Napoli, mediante il versamento dei contributi secondo il criterio di “competenza “, nonché la restituzione della quota contributiva a carico del dipendente in relazione alla sentenza n. 3033/2021 del Tribunale di Napoli.
Non è in contestazione tra le parti del rapporto di lavoro (ricorrente e ), Controparte_1
l'esistenza dei predetti titoli giudiziali e il conseguente obbligo contributivo a carico della in CP_1 conseguenza dell'accertamento del diritto e della condanna della stessa al pagamento di differenze retributive.
I contributi in oggetto sono ancora versabili, non essendosi prescritti, dal momento che la materia è regolata dal comma 10-bis dell'art. 3 della l. 335/1995, inserito dall'articolo 19, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, successivamente sostituito dall'articolo 11, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, dall'articolo 1, comma 16, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2023,
n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18. Da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15. In base al comma 10 bis cit., i termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) e alla
Gestione Separata sono sospesi fino al 31.12.2025.
Dunque nel testo vigente, il comma 10 bis cit. dispone che “per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio CP_ amministrati dal cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Ciò posto, la ha rappresentato, in ordine al mancato versamento dei Controparte_1 contributi sulla sorta capitale riconosciuta nelle sentenza n. 8592/2015 del Tribunale di Napoli, che essendo in corso l'esecuzione del titolo, non ha potuto versare sulla sorta capitale i dovuti contributi previdenziali ma ha provveduto con il cedolino paga di dicembre 2024 alla sistemazione del provvisorio di uscita generato dalla procedura pignoratizia e con il contestuale flusso EN ((ID Trasmissione 90630198) e, in riferimento alla sorta capitale stabilita nella citata sentenza n.
8592/2015, ovvero € 33.052,50, ha provveduto a versare i contributi previdenziali ed assistenziali, anche per la quota a carico dipendente;
in riferimento alla sentenza n. 4665/2017 essa ha dedotto che, che essendo in corso l'esecuzione del titolo, ha provveduto solo con le competenze stipendiali del mese di maggio, alla liquidazione dei contributi sulla somma di € 7.627,50 come da cedolino provvisorio maggio 2025 ed entro il 30.06.2025 tramite il flusso a dichiarare all tali Pt_2 CP_2 contributi, aggiungendo di suddividere l'imponibile contributivo per ciascun anno di competenza, così come richiesto da parte ricorrente e di voler richiedere il rimborso della quota contributiva a carico dipendente.
La , benché onerata, non ha tuttavia, fornito prova documentale di tali Controparte_1 versamenti per cui in ordine ai contributi sulla sorta capitale riconosciuta nelle sentenze nn.
8592/2015 e 4665/2017, permane la materia del contendere.
In ordine al mancato versamento dei contributi sulla sorta capitale riconosciuta nella sentenza n. 9724/2015 del Tribunale di Napoli, la ha esposto che la pretesa di controparte è stata CP_1 soddisfatta nell'anno 2016 ma, per quanto concerne la ripartizione dei contributi per anni di competenza, la si è limitata a dichiarare la disponibilità a suddividere l'imponibile CP_1 contributivo – già versato – a partire dal 2007 ma non ha fornito prova di tale adempimento.
All'esito permanendo l'inadempimento della , non è revocabile in dubbio che sulle CP_1 differenze retributive discendenti dalle sentenze intercorse tra le parti, pari ad € 33.052,50 (cfr. sentenza n.8592/2015) e pari ad € 7.627,50 (cfr. sentenza n.4665/2017), la , non avendo CP_1 dato prova di avere provveduto a tanto, è tenuta al versamento della correlativa contribuzione, da doversi effettuare, essendo pacifico tra le parti, in base al criterio "di competenza", ossia relativamente ai periodi di maturazione di ciascun credito mensilmente individuato.
In relazione alle differenze pari ad € 16.030,17 (cfr. sentenza n. 9724/2015) la non CP_1 ha dato prova di avere provveduto a versare correttamente la contribuzione, in base al criterio "di competenza", ossia relativamente ai periodi di maturazione di ciascun credito mensilmente individuato, ammettendo la sua disponibilità rimasta tale, a suddividere l'imponibile contributivo – già versato – a partire dal 2007.
Residua la questione relativa alla restituzione della somma di € 2.285,95 oltre accessori dal dicembre 2021 a titolo di rimborso della quota contributiva addebitata dalla al ricorrente, CP_1 quale dipendente. In materia, deve ritenersi applicabile il consolidato principio sancito dalla Suprema
Corte secondo cui:” In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico”( Cass. sez.lav. ord. n. 18897 del 15/7/2019). Dunque, in caso di pagamento non tempestivo di un credito retributivo il datore di lavoro non può rivalersi sul lavoratore per la quota di contributi spettanti allo stesso, in quanto tale quota diviene parte della retribuzione spettante al lavoratore (così, in motivazione Cass.
25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011). La Suprema
Corte ha anche precisato che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso
è maturato (Cass. 22379/2015). Tale è il caso in esame, ove il pagamento delle retribuzioni è avvenuto a seguito dell'esecuzione della sentenza per cui non risulta tempestivo. Difatti, solo con il cedolino paga di novembre 2021, la ha provveduto al pagamento delle differenze CP_1 retributive, a titolo di RIA, come disposto dalla sentenza n. 3033/2021 dichiarando all i CP_2 contributi omessi.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, va disposta la condanna della Controparte_1 al versamento all (gestione pubblici dipendenti) dei contributi omessi sulla sorta capitale CP_2 riconosciuta nelle sentenze nn. 8592/2015 e 4665/2017 e, in ordine al versamento dei contributi sulla sorta capitale riconosciuta nella sentenza n. 9724/2015 va condannata alla regolarizzazione dei contributi già versati in base al criterio "di competenza", ossia relativamente ai periodi di maturazione di ciascun credito mensilmente individuato, risultando assorbita la seconda domanda;
in accoglimento della terza domanda formulata, va disposta la condanna la alla Controparte_1 restituzione in favore del ricorrente della somma di € 2.285,95 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dicembre 2021 al soddisfo.
Le spese tra il ricorrente e la seguono la soccombenza e sono liquidate come da CP_1 dispositivo, in base al valore dichiarato e ai minimi tariffari per le cause di previdenza.
Le spese nei confronti dell si compensano in considerazione della sua posizione CP_2 processuale.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1 versamento all (gestione pubblici dipendenti) dei contributi omessi sulla sorta capitale CP_2 riconosciuta nelle sentenze nn. 8592/2015 e 4665/2017 in base al criterio "di competenza", ossia relativamente ai periodi di maturazione di ciascun credito mensilmente individuato;
condanna altresì la alla regolarizzazione dei contributi già versati sulla sorta capitale riconosciuta Controparte_1 nella sentenza n. 9724/2015 in base al criterio "di competenza", ossia relativamente ai periodi di maturazione di ciascun credito mensilmente individuato;
in accoglimento della terza domanda formulata, condanna la alla Controparte_1 restituzione in favore del ricorrente della somma di € 2.285,95 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dicembre 2021 al soddisfo. condanna la al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite Controparte_1 liquidate in € 3.101,55 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
compensa le spese con l . CP_2
Napoli, 05.11.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini