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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Adriana Cassano Cicuto Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3443/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA A. Parte_1 P.IVA_1
CABRINI, 8 00139 ROMA presso lo studio dell'avv. CENCI PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CARLO OTTAVIO
[...] P.IVA_2
CORNAGGIA N. 9 20123 presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO CP_1
APPELLATO avente ad oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione – appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1239/24 pubblicata il 23.10.2024, discussa oralmente all'udienza dell'1.4.2025 e decisa nella c.c. immediatamente successiva a mezzo lettura del dispositivo, sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti come da rispettivi atti.
pagina 1 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(di qui innanzi anche solo ha proposto opposizione Parte_2 Parte_1
avverso la sopra citata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio con la quale è stata decisa l'opposizione proposta dalla stessa nonché da ed avverso il decreto Parte_1 Parte_3 Parte_4 sanzionatorio emesso dal Controparte_2
Contr (di qui innanzi anche solo o n. 825551/A/MI/PF, notificato in data 21.3.2024 a CP_4 [...]
, ed (questi ultimi due nelle rispettive qualità di direttore Parte_2 Parte_3 Parte_4
di filiale e di cassiera), con il quale è stata loro irrogata la sanzione pecuniaria di € 3.000,00 (in via tra costoro solidale) a fronte della violazione dell'art. 51 comma I dlvo 231/2007 e successive modifiche, per aver omesso la comunicazione di infrazione ai sensi dell'.49 comma V del suddetto decreto, a fronte della negoziazione dell'assegno di € 7.000,00 posto all'incasso, benché privo della clausola di non trasferibilità.
La sentenza di primo grado ha accolto l'opposizione proposta dal e dalla in quanto Pt_4 Pt_3
soggetti non obbligati alla comunicazione, mentre ha respinto quella di , condannando Parte_1
Contr quest'ultima alla rifusione delle spese processuali a favore della controparte Contr L'appello è stato proposto da che ha convenuto in giudizio il chiedendo, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, l'annullamento del decreto sanzionatorio oggetto di opposizione e la
Contr condanna del alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudio.
Contr Il si è costituito nel presente grado chiedendo, a propria volta, il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
La questione controversa, riproposta in appello, verte esclusivamente (pacifica essendo, per espressa ammissione della la sussistenza della violazione contestata), sull'erroneità della decisione del Pt_1
Tribunale in quanto resa in violazione del disposto dell'art. 14 L. 689/81 essendo la notifica della contestazione (a detta di qui appellante) stata effettuata oltre il termine dei 90 giorni dalla Parte_1 constatazione dell'illecito da parte del . CP_4
Trattasi, nella specie, di segnalazione effettuata da al MEF - RTS in data 30.11.2021, senza, CP_5
peraltro, che nella stessa vi fosse menzione della banca che aveva proceduto alla negoziazione dell'assegno ovvero a porlo all'incasso.
A seguito di questa comunicazione, , svolte indagini, ha inviato una nota a in CP_4 Parte_1
data 24.1.2022.
pagina 2 di 4 Secondo tale comunicazione dimostrerebbe, che già a tale data, la controparte era a Parte_1
conoscenza di tutti dati utili onde effettuare la formale contestazione, mentre la stessa è stata elevata con nota notificata soltanto il 26.4.2022, e cioè oltre i 90 giorni previsti dall'invocata norma.
Il Tribunale ha, al contrario, ritenuto che la comunicazione del del 21.1.2024 fosse soltanto CP_4
rivolta ad invitare la a fornire piena contezza del fatto, dei dati anagrafici e identificativi del Pt_1 soggetto che aveva posto all'incasso l'assegno, di talché il termine dei 90 giorni doveva ritenersi decorrente dal 7.2.2022 e cioè dal momento in cui aveva ammesso la violazione e fornito Parte_1
Contr al i dati richiesti.
Pertanto, la contestazione era stata tempestivamente elevata nel rispetto del dettato di cui all'art. 14 cit. normativa.
Questa essendo la tesi sostenuta anche in questa sede dalla parte appellata, ritiene la Corte che bene il
Contr Tribunale abbia argomentato escludendo che prima del 7.2.2022 il abbia avuto piena contezza di tutti i dati di fatto concretizzanti la violazione: a tale epoca erano state infatti richieste mere informazioni alla qui appellante, onde acquisire contezza del fatto nella sua materialità, ai fini Pt_1 del completamento dell'attività istruttoria scaturita a seguito della comunicazione di CP_5
Tant'è vero che, con propria nota del 7.2.2022 aveva ammesso l'addebito, fornendo Parte_1 altresì indicazioni in merito all'individuazione al soggetto che aveva posto all'incasso l'assegno, al beneficiario del medesimo nonché ai soggetti che avevano omesso la comunicazione prescritta dal citato art. 51 (cfr Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17673 del 31/05/2022 (Rv. 664896 - 01)).
In conformità a quanto ritenuto dal Tribunale è da tale data che va, dunque, fatto decorrere il termine dei novanta giorni per la contestazione dell'illecito, elevata dal MEF in data 26.4.2022.
L'appello va pertanto respinto con conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, dovendosi in tal senso procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del quale si è data lettura all'udienza dell'1.4.2025 ove risulta erroneamente indicata quale Autorità
Giudicante il Tribunale di Milano.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ex D.M. 147/2022 in relazione all'attività difensionale svolta ed alle questioni trattate, tenuto conto dei parametri medi nonché del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
pagina 3 di 4 Da ultimo, deve accertarsi la ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
PQM
la Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_2
, avverso la Controparte_6
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1239/24 pubblicata il 23.10.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 1.994,00, di cui
€ 536,00 per la fase di studio della controversia, € 536,00 per la fase introduttiva, ed €
496,00 per la fase di trattazione, € 496,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c.1 quater.
Così deciso in Milano il 1.4.2025
Il cons. rel. Il Presidente
Maria Carla Rossi Adriana Cassano Cicuto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Adriana Cassano Cicuto Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3443/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA A. Parte_1 P.IVA_1
CABRINI, 8 00139 ROMA presso lo studio dell'avv. CENCI PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CARLO OTTAVIO
[...] P.IVA_2
CORNAGGIA N. 9 20123 presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO CP_1
APPELLATO avente ad oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione – appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1239/24 pubblicata il 23.10.2024, discussa oralmente all'udienza dell'1.4.2025 e decisa nella c.c. immediatamente successiva a mezzo lettura del dispositivo, sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti come da rispettivi atti.
pagina 1 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(di qui innanzi anche solo ha proposto opposizione Parte_2 Parte_1
avverso la sopra citata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio con la quale è stata decisa l'opposizione proposta dalla stessa nonché da ed avverso il decreto Parte_1 Parte_3 Parte_4 sanzionatorio emesso dal Controparte_2
Contr (di qui innanzi anche solo o n. 825551/A/MI/PF, notificato in data 21.3.2024 a CP_4 [...]
, ed (questi ultimi due nelle rispettive qualità di direttore Parte_2 Parte_3 Parte_4
di filiale e di cassiera), con il quale è stata loro irrogata la sanzione pecuniaria di € 3.000,00 (in via tra costoro solidale) a fronte della violazione dell'art. 51 comma I dlvo 231/2007 e successive modifiche, per aver omesso la comunicazione di infrazione ai sensi dell'.49 comma V del suddetto decreto, a fronte della negoziazione dell'assegno di € 7.000,00 posto all'incasso, benché privo della clausola di non trasferibilità.
La sentenza di primo grado ha accolto l'opposizione proposta dal e dalla in quanto Pt_4 Pt_3
soggetti non obbligati alla comunicazione, mentre ha respinto quella di , condannando Parte_1
Contr quest'ultima alla rifusione delle spese processuali a favore della controparte Contr L'appello è stato proposto da che ha convenuto in giudizio il chiedendo, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, l'annullamento del decreto sanzionatorio oggetto di opposizione e la
Contr condanna del alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudio.
Contr Il si è costituito nel presente grado chiedendo, a propria volta, il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
La questione controversa, riproposta in appello, verte esclusivamente (pacifica essendo, per espressa ammissione della la sussistenza della violazione contestata), sull'erroneità della decisione del Pt_1
Tribunale in quanto resa in violazione del disposto dell'art. 14 L. 689/81 essendo la notifica della contestazione (a detta di qui appellante) stata effettuata oltre il termine dei 90 giorni dalla Parte_1 constatazione dell'illecito da parte del . CP_4
Trattasi, nella specie, di segnalazione effettuata da al MEF - RTS in data 30.11.2021, senza, CP_5
peraltro, che nella stessa vi fosse menzione della banca che aveva proceduto alla negoziazione dell'assegno ovvero a porlo all'incasso.
A seguito di questa comunicazione, , svolte indagini, ha inviato una nota a in CP_4 Parte_1
data 24.1.2022.
pagina 2 di 4 Secondo tale comunicazione dimostrerebbe, che già a tale data, la controparte era a Parte_1
conoscenza di tutti dati utili onde effettuare la formale contestazione, mentre la stessa è stata elevata con nota notificata soltanto il 26.4.2022, e cioè oltre i 90 giorni previsti dall'invocata norma.
Il Tribunale ha, al contrario, ritenuto che la comunicazione del del 21.1.2024 fosse soltanto CP_4
rivolta ad invitare la a fornire piena contezza del fatto, dei dati anagrafici e identificativi del Pt_1 soggetto che aveva posto all'incasso l'assegno, di talché il termine dei 90 giorni doveva ritenersi decorrente dal 7.2.2022 e cioè dal momento in cui aveva ammesso la violazione e fornito Parte_1
Contr al i dati richiesti.
Pertanto, la contestazione era stata tempestivamente elevata nel rispetto del dettato di cui all'art. 14 cit. normativa.
Questa essendo la tesi sostenuta anche in questa sede dalla parte appellata, ritiene la Corte che bene il
Contr Tribunale abbia argomentato escludendo che prima del 7.2.2022 il abbia avuto piena contezza di tutti i dati di fatto concretizzanti la violazione: a tale epoca erano state infatti richieste mere informazioni alla qui appellante, onde acquisire contezza del fatto nella sua materialità, ai fini Pt_1 del completamento dell'attività istruttoria scaturita a seguito della comunicazione di CP_5
Tant'è vero che, con propria nota del 7.2.2022 aveva ammesso l'addebito, fornendo Parte_1 altresì indicazioni in merito all'individuazione al soggetto che aveva posto all'incasso l'assegno, al beneficiario del medesimo nonché ai soggetti che avevano omesso la comunicazione prescritta dal citato art. 51 (cfr Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17673 del 31/05/2022 (Rv. 664896 - 01)).
In conformità a quanto ritenuto dal Tribunale è da tale data che va, dunque, fatto decorrere il termine dei novanta giorni per la contestazione dell'illecito, elevata dal MEF in data 26.4.2022.
L'appello va pertanto respinto con conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, dovendosi in tal senso procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del quale si è data lettura all'udienza dell'1.4.2025 ove risulta erroneamente indicata quale Autorità
Giudicante il Tribunale di Milano.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ex D.M. 147/2022 in relazione all'attività difensionale svolta ed alle questioni trattate, tenuto conto dei parametri medi nonché del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
pagina 3 di 4 Da ultimo, deve accertarsi la ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
PQM
la Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_2
, avverso la Controparte_6
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1239/24 pubblicata il 23.10.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 1.994,00, di cui
€ 536,00 per la fase di studio della controversia, € 536,00 per la fase introduttiva, ed €
496,00 per la fase di trattazione, € 496,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c.1 quater.
Così deciso in Milano il 1.4.2025
Il cons. rel. Il Presidente
Maria Carla Rossi Adriana Cassano Cicuto
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