Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/1977, n. 3536
CASS
Sentenza 5 agosto 1977

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Il decreto motivato, con cui il tribunale decide in camera di consiglio, ai sensi del secondo comma dell'art 274 cod civ nel testo risultante dall'art 2 della legge n 1047 del 1971, sulla ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione di paternita, ha natura decisoria e definitiva, come dimostra il fatto che esso e soggetto a reclamo con ricorso alla Corte d'appello. Ne consegue che anche il decreto della Corte d'appello ha natura decisoria e definitiva ed e percio impugnabile con ricorso per Cassazione. ( Conf 155/75, mass n 373330).*

Colui che, con pronuncia giudiziale passata in giudicato, sia stato dichiarato decaduto dall'Azione di dichiarazione giudiziale di paternita per avere raggiunto la maggiore eta da oltre un biennio alla data dall'1 luglio 1939, non puo proporre la stessa domanda dopo l'entrata in vigore della legge 23 novembre 1971 n 1047, (che ha prorogato i termini per la proposizione dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita per i figli nati prima dell'1 luglio 1939 allo scadere del secondo anno dall'entrata in vigore della legge medesima) per la preclusione derivante dal giudicato formatosi con la precedente pronuncia, stante l'identita oltre che delle personae, anche del petitum,e della causa petendi (status di figlio) nei due giudizi; e tale preclusione rimane operante anche con riguardo alle nuove Disposizioni contenute nella legge 19 maggio 1975 n 151, relative all'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita, intervenute nel corso del giudizio, poiche l'art 232 che le dichiara applicabili anche ai figli nati o concepiti prima della entrata in vigore della legge stessa, non ha ne esplicitamente ne implicitamente disposto l'applicabilita della nuova normativa anche alle situazioni giuridiche definite con sentenza passate in giudicato.*

L'art 2 della legge n 1047 del 1971 ha dato sostanziale configurazione di sentenza al decreto, gia previsto dall'art 274 cod civ, con cui il tribunale decide in camera di consiglio sulla ammissibilita della Azione per la dichiarazione di paternita, assicurando il contraddittorio degli interessati, imponendo la motivazione del provvedimento e prevedendo l'impugnazione mediante reclamo alla Corte d'appello. Da cio consegue che detta impugnazione deve essere proposta, onde impedire il passaggio in giudicato del provvedimento, non solo sulle questioni attinenti all'ammissibilita degli indizi posti a fondamento dell'Azione, ma anche sulle altre questioni attinenti alla sua proponibilita (nella specie trattavasi di questione attinente alla preclusione da giudicato). ( contra 1588/75, mass n 375178).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/1977, n. 3536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3536
    Data del deposito : 5 agosto 1977

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