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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.719/ 2023 introdotta
D A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. FESTA Parte_1 C.F._1
CLAUDIA DOLORES;
-ricorrente-
CONTRO
( ), in qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 C.F._2 individuale “ ”, rappresentata e difesa dall'avv. ALFONSO LAUDONIA;
Controparte_1
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 16.3.23, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare la convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 10.843,40 a titolo retribuzioni mensili non corrisposte, di differenze retributive di tredicesima e quattordicesima mensilità, e di indennità sostituiva delle ferie
e dei permessi non goduti come meglio specificato in narrativa o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost.
e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.”.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di essere stata alle dipendenze della resistente dal 6.11.2019 al 24.10.2021, presso l'esercizio “EUROPASTA di ”, Controparte_1
presso la sede di Atripalda alla C.da Alvanite, n. 1; di essere stata assunta con qualifica di tecnico
1 della produzione alimentare, inquadrata nel livello 4° del CCNL “commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche” del 6.11.2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, parziale orizzontale per
20 ore settimanali;
che dal mese di febbraio 2020 a tutto il mese di marzo 2021 non percepiva alcuna retribuzione, né la tredicesima e la quattordicesima mensilità per l'anno 2020; di non aver mai goduto di ferie e di permessi;
che nelle buste paghe venivano conteggiate n. 16 ore, anziché le 20 ore settimanali contemplate nel contratto e regolarmente prestate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente la parte convenuta, la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto. In particolare, ella deduceva che la ricorrente era sempre stata sempre regolarmente retribuita, anche con riferimento alla 13° e 14° mensilità e che effettivamente, nell'ultimo periodo, svolgeva la prestazione lavorativa per un numero inferiore di ore a causa dello scarso lavoro, circostanza quest'ultima che conduceva alla chiusura dell'attività.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, devono richiamarsi i principi giurisprudenziali, nel tempo consolidatisi, in materia di differenze retributive e, in particolare, quello secondo cui il creditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019). In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, è stato affermato che incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente
(cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto di essere stata sempre retributiva in misura inferiore rispetto alle ore effettivamente svolte e stabilite nell'originario contratto individuale di lavoro e che, per tali ragioni, le somme richieste nel presente giudizio a titolo di differenze retributive devono considerarsi alla stregua di retribuzione ordinaria.
Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza, ogni modifica dell'orario di lavoro indicato in contratto deve essere concordato dalle parti e non può essere oggetto di una scelta unilaterale e arbitraria del datore di lavoro: la «modifica deve sempre avvenire per iscritto con il consenso di ambo le parti. Una
2 modifica unilaterale dell'orario di lavoro a tempo parziale è infatti del tutto illegittima». In particolare, «Configurandosi, alla stregua dell'originaria disciplina in materia, la modalità oraria come elemento qualificante la prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, tanto in aumento quanto in diminuzione, del monte ore inizialmente pattuito tra le parti integra gli estremi di una novazione oggettiva dell'intesa negoziale in essere e richiede una rinnovata manifestazione di volontà espressa in conformità ai vincoli di forma all'epoca richiesti ad substantiam dalla richiamata normativa» (Cassazione civile , sez. lav., 11/12/2014, n. 26109).
Nel caso di specie, dunque, mancando in atti qualsiasi prova che tra le parti sia intervenuto un accordo finalizzato a ridurre l'orario di lavoro del ricorrente, deve ritenersi che il rapporto in esame sia regolato secondo quanto previsto dal contratto individuale di lavoro e dalla comunicazione Pt_2
dedotta in atti: un part -time a 20 ore settimanali.
Manca altresì in atti la prova che la ricorrente sia stata retribuita per l'attività lavorativa svolta secondo le modalità suddette. La parte resistente, infatti, ha eccepito di aver sempre provveduto ad effettuare il pagamento delle retribuzioni, ivi compresa la 13° e 14° mensilità, nonché di aver provveduto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie/ permessi non goduti nel corso del rapporto lavorativo ma nulla è stato provato in tal senso e peraltro nulla poteva essere provato, stante la tardiva costituzione della stessa e le preclusioni proprie del rito del lavoro.
Da ciò, consegue che il ricorso deve essere accolto con riferimento al pagamento della retribuzione ordinaria nella misura indicata dalla ricorrente nei conteggi allegati in atti e pari ad € 10.218,40, i quali si ritengono privi di vizi apparenti e sono perciò condivisibili. Peraltro, gli stessi non sono stati oggetto di specifiche contestazioni ovvero eccezioni da parte della resistente.
Non può, invece, accogliersi la domanda attorea con riferimento alle ferie non godute, non essendo stato né dedotto né provato che la ricorrente, contrariamente a quanto specificamente indicato nelle buste paga depositate in atti (cfr. buste paga allegato 3 ricorso), abbia svolto sempre la prestazione lavorativa, senza godere di alcun giorno di ferie.
Sul punto deve infatti condividersi l'orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, secondo cui, in tale ipotesi, l'onere della prova incombe sul lavoratore che agisca in giudizio al fine di ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie e/o permessi non goduti nel corso del rapporto. Prova quest'ultima che nel caso di specie risulta del tutto carente.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accoglimento parziale della domanda attorea
P.Q.M.
3 Il giudice unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna
( ), in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2 ditta individuale ”, con sede in Atripalda (AV) alla C.da Alvanite, n.9, al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive pari ad € 10. 218,40, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 19.3.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.719/ 2023 introdotta
D A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. FESTA Parte_1 C.F._1
CLAUDIA DOLORES;
-ricorrente-
CONTRO
( ), in qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 C.F._2 individuale “ ”, rappresentata e difesa dall'avv. ALFONSO LAUDONIA;
Controparte_1
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 16.3.23, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare la convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 10.843,40 a titolo retribuzioni mensili non corrisposte, di differenze retributive di tredicesima e quattordicesima mensilità, e di indennità sostituiva delle ferie
e dei permessi non goduti come meglio specificato in narrativa o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost.
e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.”.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di essere stata alle dipendenze della resistente dal 6.11.2019 al 24.10.2021, presso l'esercizio “EUROPASTA di ”, Controparte_1
presso la sede di Atripalda alla C.da Alvanite, n. 1; di essere stata assunta con qualifica di tecnico
1 della produzione alimentare, inquadrata nel livello 4° del CCNL “commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche” del 6.11.2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, parziale orizzontale per
20 ore settimanali;
che dal mese di febbraio 2020 a tutto il mese di marzo 2021 non percepiva alcuna retribuzione, né la tredicesima e la quattordicesima mensilità per l'anno 2020; di non aver mai goduto di ferie e di permessi;
che nelle buste paghe venivano conteggiate n. 16 ore, anziché le 20 ore settimanali contemplate nel contratto e regolarmente prestate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente la parte convenuta, la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto. In particolare, ella deduceva che la ricorrente era sempre stata sempre regolarmente retribuita, anche con riferimento alla 13° e 14° mensilità e che effettivamente, nell'ultimo periodo, svolgeva la prestazione lavorativa per un numero inferiore di ore a causa dello scarso lavoro, circostanza quest'ultima che conduceva alla chiusura dell'attività.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, devono richiamarsi i principi giurisprudenziali, nel tempo consolidatisi, in materia di differenze retributive e, in particolare, quello secondo cui il creditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019). In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, è stato affermato che incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente
(cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto di essere stata sempre retributiva in misura inferiore rispetto alle ore effettivamente svolte e stabilite nell'originario contratto individuale di lavoro e che, per tali ragioni, le somme richieste nel presente giudizio a titolo di differenze retributive devono considerarsi alla stregua di retribuzione ordinaria.
Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza, ogni modifica dell'orario di lavoro indicato in contratto deve essere concordato dalle parti e non può essere oggetto di una scelta unilaterale e arbitraria del datore di lavoro: la «modifica deve sempre avvenire per iscritto con il consenso di ambo le parti. Una
2 modifica unilaterale dell'orario di lavoro a tempo parziale è infatti del tutto illegittima». In particolare, «Configurandosi, alla stregua dell'originaria disciplina in materia, la modalità oraria come elemento qualificante la prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, tanto in aumento quanto in diminuzione, del monte ore inizialmente pattuito tra le parti integra gli estremi di una novazione oggettiva dell'intesa negoziale in essere e richiede una rinnovata manifestazione di volontà espressa in conformità ai vincoli di forma all'epoca richiesti ad substantiam dalla richiamata normativa» (Cassazione civile , sez. lav., 11/12/2014, n. 26109).
Nel caso di specie, dunque, mancando in atti qualsiasi prova che tra le parti sia intervenuto un accordo finalizzato a ridurre l'orario di lavoro del ricorrente, deve ritenersi che il rapporto in esame sia regolato secondo quanto previsto dal contratto individuale di lavoro e dalla comunicazione Pt_2
dedotta in atti: un part -time a 20 ore settimanali.
Manca altresì in atti la prova che la ricorrente sia stata retribuita per l'attività lavorativa svolta secondo le modalità suddette. La parte resistente, infatti, ha eccepito di aver sempre provveduto ad effettuare il pagamento delle retribuzioni, ivi compresa la 13° e 14° mensilità, nonché di aver provveduto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie/ permessi non goduti nel corso del rapporto lavorativo ma nulla è stato provato in tal senso e peraltro nulla poteva essere provato, stante la tardiva costituzione della stessa e le preclusioni proprie del rito del lavoro.
Da ciò, consegue che il ricorso deve essere accolto con riferimento al pagamento della retribuzione ordinaria nella misura indicata dalla ricorrente nei conteggi allegati in atti e pari ad € 10.218,40, i quali si ritengono privi di vizi apparenti e sono perciò condivisibili. Peraltro, gli stessi non sono stati oggetto di specifiche contestazioni ovvero eccezioni da parte della resistente.
Non può, invece, accogliersi la domanda attorea con riferimento alle ferie non godute, non essendo stato né dedotto né provato che la ricorrente, contrariamente a quanto specificamente indicato nelle buste paga depositate in atti (cfr. buste paga allegato 3 ricorso), abbia svolto sempre la prestazione lavorativa, senza godere di alcun giorno di ferie.
Sul punto deve infatti condividersi l'orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, secondo cui, in tale ipotesi, l'onere della prova incombe sul lavoratore che agisca in giudizio al fine di ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie e/o permessi non goduti nel corso del rapporto. Prova quest'ultima che nel caso di specie risulta del tutto carente.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accoglimento parziale della domanda attorea
P.Q.M.
3 Il giudice unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna
( ), in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2 ditta individuale ”, con sede in Atripalda (AV) alla C.da Alvanite, n.9, al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive pari ad € 10. 218,40, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 19.3.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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