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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) dott.ssa Anna Maria Torchia Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 363 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 19 settembre 2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod. fisc.: ), rappresentati e difesi, come da procura da C.F._2
intendersi rilasciata in calce alla citazione in appello, dagli avv.ti Alfredo Ceccherini
e Francesco Colotta, nello studio del quale, in Oriolo, hanno eletto domicilio;
=
APPELLANTI =
CONTRO
(cod. fisc.: ) e RT C.F._3 CP_2
(cod. fisc.: ), rappresentati e difesi, come da
[...] C.F._4 procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Elio
Minasi, nel cui studio, in Castrovillari, hanno eletto domicilio;
1 - APPELLATI =
NONCHE' CONTRO
; Controparte_3 CP_4 Controparte_5
; ; ; Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
; ; ; Controparte_9 RT0 CP_11
; ; RT2 RT3 CP_14
; ; ;
[...] RT5 RT6 [...]
; ; CP_17 RT8 RT9
; ; ; CP_20 CP_21 Controparte_22 CP_23
;
[...] Controparte_24 CP_25 CP_26
; ;
[...] Controparte_27 Controparte_28
; ; ; Controparte_29 Controparte_30 CP_31 CP_32
; ;
[...] Controparte_33 Controparte_34 CP_35
; ; ;
[...] CP_36 Controparte_37 [...]
; ; CP_38 CP_39 CP_40 CP_41
; ; ;
[...] Controparte_42 Controparte_43 CP_44
; ; ;
[...] Controparte_45 Controparte_46 CP_47
; ; ;
[...] CP_48 CP_49 Controparte_50
; ;
[...] Controparte_51 Controparte_52
;
[...] Controparte_53 CP_54 CP_55
; ; ;
[...] Controparte_56 Controparte_57 CP_58
; ;
[...] Controparte_59 Controparte_60
; ; ; Controparte_61 CP_62 CP_63 [...]
; ; ; CP_64 Controparte_65 Controparte_66
; Controparte_67 CP_68 Controparte_69
; ; Controparte_70 Controparte_71 [...]
; ; CP_72 Controparte_73 Controparte_74
; ; ; CP_75 Controparte_76 CP_77 CP_78
; ; ; ;
[...] Controparte_79 CP_80 CP_81
; ; ; Controparte_82 CP_83 CP_84 [...]
; ; ; CP_85 Controparte_86 Controparte_87 CP_88
; ;
[...] Controparte_89 Controparte_90 CP_91
2 ; ; ; CP_92 CP_93 Controparte_94 [...]
; ; CP_95 Controparte_96 CP_97
; ; ; Controparte_98 Controparte_99 CP_100
; ; CP_101 RT01 RT02
; ; ; RT03 CP_104 RT05
; ; RT06 RT07 CP_108
; ; ; ;
[...] CP_109 CP_110 CP_111
; ; CP_112 CP_113
- APPELLATI non costituiti =
Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti rassegnate nelle note di trattazione depositate il 12.10.2024:
“1) in via preliminare e preventiva, assegnare agli appellanti un ulteriore termine perentorio per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi delle parti defunte e/o delle parti nel frattempo trasferite presso altra residenza;
2) in via principale e nel merito, integrato il contraddittorio, accogliere il gravame ed annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara estinto il giudizio con riferimento alla domanda riconvenzionale azionata dai convenuti in primo grado e per l'effetto accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, che, in virtù di possesso pacifico, non violento, non interrotto, uti dominus, protrattosi per oltre venti anni, i coniugi hanno acquistato per usucapione l'area antistante la loro Parte_3
abitazione, e ben delimitata a nord da un confine naturale (siepe) e ad est da una recinzione in cemento prefabbricata, con autorizzazione a trascrivere l'emananda sentenza nei registri immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge”.
Per gli appellati e rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si CP_1 CP_2
è riportata nelle note di trattazione depositate il 12.10.2024:
“a)- In via principale, pregiudiziale e in rito, dichiarare a sensi e per gli effetti
3 dell'art. 348-bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, per come sopra illustrato;
b)-Nel merito e in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui agli artt. 342 e segg. c.p.c., ovvero la sua improponibilità, improcedibilità e/o infondatezza per tutti i motivi esplicitati da questa difesa, con conseguente integrale rigetto e con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e compensi del presente grado, con ogni consequenziale provvedimento”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese e istanze delle parti sono adeguatamente compendiate nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
“Con l'atto introduttivo del presente giudizio e RT CP_2
- nella qualità di proprietari di un appartamento per civile abitazione posto
[...] al primo piano della palazzina “G” inserita in un complesso residenziale sito in
Roseto Capo Spulico alla località Piano d'Orlando - hanno adìto l'intestato Tribunale lamentando che i convenuti in epigrafe (a loro volta proprietari di un'unità immobiliare posta al piano terra del medesimo fabbricato) avevano illegittimamente pavimentato con mattonelle ceramiche un'area condominiale destinata a corte comune prospiciente la loro abitazione, recintandola, apponendovi un cancello metallico con apertura manuale, installandovi una struttura di sostegno per tenda da sole, un lavatoio con rubinetto a parete ed un mobiletto, delimitando - infine - detta area con una siepe ornamentale. Hanno così concluso perché venisse accertata e dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia diritto reale o personale in capo ai convenuti sul terreno in esame, con conseguente condanna degli stessi alla rimozione delle opere de quibus ed al ripristino dello status quo, oltre al risarcimento e con il favore delle spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 6.11.2008 si sono costituiti in giudizio e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno impugnato e contestato in fatto ed in diritto gli avversi rilievi e
[...] conclusioni, deducendo che l'area in questione era di loro esclusiva proprietà e che non era mai stata destinata ad uso comune. Hanno, dunque, concluso per il rigetto
4 della domanda attorea;
in subordine ed in via riconvenzionale, hanno chiesto accertarsi l'avvenuto acquisto, in loro favore e per intervenuta usucapione, del diritto di proprietà sul bene testé richiamato in ragione del dedotto possesso ultraventennale.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condòmini, si è costituito il solo , il quale ha dedotto che l'area in questione avrebbe CP_114
natura condominiale, così insistendo per il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dai convenuti”.
All'esito dell'istruttoria – espletata a mezzo di prova documentale e testimoniale – il
Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 1219/2022, emessa e depositata in data
3.10.2022, dichiarava la natura condominiale dell'area in contesa, condannando i convenuti alla rimozione delle opere realizzate sull'area; dichiarava estinto il giudizio con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti;
rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori e condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali.
A fondamento della decisione il Tribunale osservava che:
- gli attori erano legittimati a proporre l'azione, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di condominio negli edifici, ciascun condomino può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini;
- nell'area di applicazione della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. sono ricomprese anche le aree di corte, oggetto di proprietà comune per loro natura o destinazione, senza che sia necessaria, ai fini del riconoscimento della proprietà collettiva, la dimostrazione della utilità specifica che dal cortile tragga ciascuna delle unità dell'edificio, “dovendo - al contrario - essere dimostrata la destinazione particolare del bene di cui si tratta al servizio di alcune soltanto delle unità al fine di escludere il diritto di tutti i proprietari sul bene stesso”;
- nella fattispecie, sulla scorta della documentazione fotografica versata in atti, era dato evincere che “l'area in questione - prima che gli interventi dei convenuti venissero, di fatto, ad annetterla alla unità abitativa di loro esclusiva proprietà, così escludendola fisicamente dall'altrui fruizione - costituiva un'area di corte comune funzionale al servizio e al godimento collettivo in ragione dell'intrinseco
5 collegamento materiale e funzionale alle altre unità immobiliari di proprietà esclusiva anche degli altri condòmini, che ben poteva essere da questi ultimi utilizzata per il transito pedonale o veicolare, per parcheggio, deposito temporaneo o altro ancora”;
- i convenuti non avevano assolto all'onere “di superare la presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini dell'area di corte per cui è causa, dato che la stessa riveste una chiara attitudine funzionale al servizio e al godimento collettivo in ragione dell'intrinseco collegamento materiale e funzionale alle unità immobiliari di proprietà esclusiva anche degli altri condòmini del fabbricato in questione”;
- Quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione, “la circostanza che parte convenuta non abbia richiesto all'ufficiale giudiziario la ripresa dei procedimenti notificatori, non andati a buon fine, nei confronti dei condòmini richiamati nei verbali di causa in vista delle successive udienze (né abbia allegato l'esistenza di eccezionali circostanze che hanno impedito nei termini la riattivazione del procedimento quali, ad esempio, la difficoltà nelle ricerche anagrafiche, il cambiamento di residenza o altre evenienze che abbiano rallentato il processo notificatorio, limitandosi di contro ad invocare la concessione di un nuovo termine per la rinnovazione della notifica)” non poteva che “condurre alla estinzione del processo - limitatamente alla spiegata domanda riconvenzionale - alla luce del disposto di cui all'art. 307, comma 3 c.p.c. in ragione della riscontrata inattività qualificata ascrivibile a parte attrice”, atteso che già con ordinanza del 2.12.2008 il giudice aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di “tutti i condòmini dell'edificio per cui è processo”,
“nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.” (da intendersi quale termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio); alla successiva udienza del
14.5.2009 il procuratore dei convenuti diede atto del mancato perfezionamento della notifica “per indirizzo inesatto” nei confronti di chiedendo Controparte_6
nuovo termine per la rinnovazione della stessa, mentre il procuratore degli attori eccepì subito l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condòmini litisconsorti necessari;
seguì, dunque, la concessione di un nuovo termine per detta incombenza, cui seguì la successiva udienza del 28.1.2010 nel
6 corso della quale il procuratore dei convenuti diede ulteriormente atto del mancato buon esito della notifica nei confronti di ben 18 condòmini, e così l'ulteriore concessione di altri quattro rinvii per la medesima causale, senza che vi fosse mai stata né la tempestiva ripresa dei procedimenti notificatori né alcuna dimostrazione di circostanze incolpevoli che avessero impedito tale tempestiva riattivazione.
Avverso la pronuncia hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
affidando il mezzo ai seguenti motivi:
1. nullità della sentenza per violazione dell'artt. 101 e 112 c.p.c,: il Tribunale avrebbe emesso un provvedimento – ossia l'estinzione del giudizio – mai richiesto dalle parti e tanto avrebbe fatto sulla scorta di una questione rilevata d'ufficio senza consentire alle parti di interloquire sulla stessa;
2. violazione dell'art. 153 c.p.c. e mancata revoca di tutte le ordinanze che avevano rimesso nei termini i convenuti: la sentenza, infatti, sarebbe stata emessa senza la preventiva o contestuale revoca delle ordinanze con cui il giudice istruttore aveva, di volta in volta, concesso ai convenuti nuovo termine per rinnovare la notifica ai fini dell'integrazione del contraddittorio e dell'ordinanza del 18.01.2013, con cui, da ultimo, il giudice aveva constatato “la regolarità delle notifiche”; peraltro, gli attori in primo grado non avevano mai chiesto la revoca di tali ordinanze;
inoltre, la rimessione in termini richiederebbe una previa valutazione del giudice in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, sicché la parte giammai potrebbe autonomamente riattivare il procedimento notificatorio, non potendo rimettersi in termini da sé.
Hanno concluso, quindi, nei termini sopra riportati.
Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno RT Controparte_2
contestato, argomentando, la fondatezza del gravame, di cui hanno domandato la reiezione, concludendo in conformità.
All'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre prendere posizione in ordine alla richiesta, formulata dalla
7 difesa di parte appellante, di concessione di nuovo termine per rinotificare a 24 convenuti, non raggiunti da rituale notifica: circostanza che, secondo la difesa richiedente, impedirebbe alla Corte di emettere la sentenza conclusiva del giudizio.
Invero, va rammentato che, in ipotesi di manifesta inammissibilità o di manifesta infondatezza dell'impugnazione, la stessa Suprema Corte ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio laddove essa si traduca in un inutile appesantimento dell'attività processuale e un allungamento dei tempi di definizione del contenzioso senza alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti rimaste estranee al giudizio, la cui eventuale difesa, in ragione, appunto, dell'evidente inammissibilità o infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, nessun argomento utile potrebbe apportare rispetto all'inevitabile e scontata definizione della causa
(cfr., sul punto: Cass. S.U. 26373/2008; Cass. 6826/2010; Cass. 12515/2018; Cass.
800/2020; con particolare riferimento ad ipotesi di manifesta infondatezza dell'impugnazione: Cass. 11287/2018; Cass. 24071/2019).
Nella fattispecie, la manifesta infondatezza dell'impugnazione rende l'attività di integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini non raggiunti da valida notifica defatigatoria, inutilmente dispendiosa e foriera di infruttuose lungaggini.
Venendo, quindi, al merito, è opportuno rammentare che la sentenza impugnata ha, con un capo, accolto la domanda degli attori in primo grado e RT [...]
) motivando, sulla scorta dell'attività istruttoria espletata, in ordine alla CP_2 natura condominiale dell'area oggetto di contesa e accertando, quindi, detta natura (e, dunque, la proprietà comune del cortile); con altro capo, invece, ha dichiarato estinto, per inattività della parte, il giudizio, relativamente alla domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva della medesima area cortilizia, avanzata dai convenuti, odierni appellanti.
Va, inoltre, ben evidenziato che il gravame spiegato attinge il capo della sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio, ex art. 307 co. 3 c.p.c., limitatamente alla domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dagli allora convenuti: tanto si evince con chiarezza dallo scrutinio sia delle parti della sentenza impugnata come indicate nella citazione introduttiva del presente grado («a) quella che ha dichiarato estinto il giudizio con riferimento alla domanda riconvenzionale ...; b) quella che ha dichiarato estinto il giudizio con riferimento alla predetta domanda riconvenzionale
8 azionata dai coniugi e , “alla luce del disposto di Parte_1 Parte_2 cui all'art. 307, comma 3, c.p.c., in ragione della riscontrata inattività qualificata ascrivibile a parte attrice”; c) quella parte che ha ritenuto estinto il giudizio, sempre relativamente alla domanda riconvenzionale di usucapione, perché il difensore degli appellanti avrebbe dovuto “immediatamente” rimettersi in termini da sé... d) quella che omesso di revocare espressamente tutte le ordinanze, rispettivamente emesse all'udienza del 28/01/2010, 21/01/2011, 03/06/2011 e 07/05/2012, con le quali il
Giudice aveva rimesso in termini il difensore dei coniugi – , Parte_4 Pt_2 autorizzando nuova notifica dell'atto di chiamata in causa ai condomini, cui non era stato possibile notificare il predetto atto;
e) quella che omesso di revocare espressamente l'ordinanza emessa al termine dell'udienza del 18/01/2013, in cui il
Giudice dell'epoca “constatava la regolarità delle notifiche” ...»), sia dei motivi di gravame, come articolati nella medesima citazione e sopra compendiati, tutti relativi alla statuizione in rito.
Dunque, gli appellanti non hanno impugnato il capo della sentenza con cui è stata accertata e dichiarata la natura condominiale dell'area.
Ne consegue che su tale capo si è formato il giudicato: tanto rende incontrovertibile la proprietà dell'area e, comportando l'accertamento della comunione sul CP_115
bene, impedisce qualsiasi accertamento che con esso contrasti, ivi compreso l'accertamento di una proprietà esclusiva (fosse anche per intervenuta usucapione) dell'area in favore degli appellanti, parti del giudizio conclusosi con l'accertamento passato in giudicato.
Tanto rende manifestamente infondato l'appello, giacché esso – come da conclusioni rassegnate –, a valle della demolizione della pronuncia in rito, tende, appunto, ad ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva.
In conclusione, ove anche i motivi di gravame articolati fossero fondati, ugualmente l'appello andrebbe senz'altro rigettato, non potendo gli appellanti ottenere un bene della vita in contrasto con il giudicato formatosi nel contraddittorio nel medesimo giudizio.
Dunque, solo per completezza di valutazione e in sintesi, si vanno ad esaminare i singoli motivi di gravame.
Infondato è il primo motivo, con il quale parte appellante censura la sentenza per
9 essere stata emessa sulla scorta di motivi mai dedotti dalla controparte e senza sollecitare il contraddittorio su di essi. È sufficiente sul punto evidenziare che la questione venne espressamente eccepita dalla difesa degli attori sia nel verbale di udienza del 14.5.2009, sia, successivamente, reiterata nella memoria ex art. 183 co. 6
n. 1 c.p.c.. Ne consegue, per un verso, che l'estinzione è stata correttamente dichiarata a seguito di specifica eccezione della parte, in ossequio al disposto di cui all'art. 307 ul. co. c.p.c., nel testo vigente ratione temporis e che, per altro verso, la questione della corretta integrazione del contraddittorio fu oggetto di dibattito tra le parti, atteso che, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, all'udienza del 14.5.2009 il procuratore degli attori eccepì subito l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condòmini litisconsorti necessari. La questione, dunque, venne sollevata e venne all'epoca decisa in senso favorevole alla difesa degli allora convenuti ma con ordinanza, come si vedrà, revocabile e inidonea a condizionare o precludere una diversa valutazione in sede decisoria.
Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di appello, con cui si censura la sentenza, in quanto le ordinanze con cui venne, di volta in volta, concesso nuovo termine per rinnovare la notifica non vennero mai revocate.
Sul punto basta richiamare il dettato dell'art. 177 c.p.c., a mente del quale le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa, sicché, in sede di decisione, il giudice resta libero di rivedere il convincimento espresso con le ordinanze emesse nel corso dell'istruttoria. Le ordinanze, poi, sono sempre liberamente revocabili dal giudice (inteso quale autorità giudiziaria e non persona fisica) che le ha emesse, sia in corso di causa sia con la sentenza che definisce il giudizio;
la revoca, inoltre, ben può essere tacita quando venga emessa una decisione incompatibile con la permanenza degli effetti dell'ordinanza stessa.
Infine, non merita accoglimento neppure il terzo motivo di censura che non si confronta con la motivazione della sentenza. In quest'ultima si legge che l'estinzione per inattività della parte è stata pronunciata in ragione della “circostanza che parte convenuta non abbia richiesto all'ufficiale giudiziario la ripresa dei procedimenti notificatori, non andati a buon fine, nei confronti dei condòmini richiamati nei verbali di causa in vista delle successive udienze (né abbia allegato l'esistenza di eccezionali circostanze che hanno impedito nei termini la riattivazione del procedimento quali, ad
10 esempio, la difficoltà nelle ricerche anagrafiche, il cambiamento di residenza o altre evenienze che abbiano rallentato il processo notificatorio, limitandosi di contro ad invocare la concessione di un nuovo termine per la rinnovazione della notifica)”: ciò significa che la parte, che avrebbe spontaneamente dovuto riattivare il procedimento notificatorio non andato a buon fine, non vi ha provveduto e non ha neppure evidenziato le ragioni per le quali non vi abbia potuto provvedere tempestivamente e per le quali ha, invece, atteso l'udienza (considerato che, peraltro, le udienze sono state, di volta in volta, fissate a distanza di diversi mesi – e spesso anche di un anno –
l'una dall'altra). Simile argomentare non è stato fatto oggetto di specifica censura e contestazione ad opera degli appellanti, che si sono limitati a richiamare arresti di giurisprudenza (in particolare Cass. 30492/2022) secondo cui – a loro dire – la rinnovazione della notifica richiederebbe sempre la previa concessione di un nuovo termine da parte del giudice. Siffatta tesi non è condivisibile, atteso che, per un verso,
l'arresto richiamato riguarda un caso – del tutto diverso da quello in esame – di notifica dell'impugnazione non andata a buon fine per causa imputabile al notificante, che non può validamente riattivare, quindi, il procedimento notificatorio (ed evitare la decadenza dalla facoltà di impugnazione) ove il termine per impugnare sia decorso e, per altro verso, comunque conferma, indirettamente, che, se il procedimento notificatorio non è andato a buon fine per cause non imputabili alla parte e quest'ultima è ancora in tempo per rinnovare autonomamente la notifica, deve provvedervi senza indugio se vuole evitare la decadenza. Ed è proprio questo il senso della pronuncia del Tribunale: il notificante non ha dedotto né dimostrato che non poteva, per causa a sé non imputabile, riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio. Merita, peraltro, richiamare il recente orientamento delle Sezioni Unite
(Cass. S.U. n. 13394 del 28/04/2022), secondo cui “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante,
l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la
11 speditezza del procedimento”, che conforta vieppiù la correttezza della decisione gravata.
L'appello, quindi, non merita accoglimento e la sentenza di prime cure va confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2024 e succ. mod., secondo il valore indeterminabile (complessità bassa) della causa, riconosciute tutte le fasi e applicati i valori minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1219/2022 del Tribunale di Castrovillari, emessa e depositata in data 3.10.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti alla rifusione, in favore degli appellati e RT
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida Controparte_2
in euro 4.996,00 oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico degli appellanti l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 14.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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