TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/12/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1390 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
SA RO GI
Benedetta Fattori GI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 23/07/2025,
DA cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. PENNAZZI ASTRID , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall' avv. ALESSIO ROMANELLI e dall'avv. SARA GANDOLFI, elettivamente domiciliato presso l'avv. GANDOLFI, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Congiunte della parte ricorrente e della parte resistente rese all'udienza del 27/11/2025.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/07/2025, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con a Cremona in data 17/04/2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del CP_1 Comune medesimo atto 15, parte I), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]) Per_1
e (nata il [...]), adiva l'intestato Tribunale chiedendo la separazione personale dei Per_2
coniugi, con addebito al marito, e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Con memoria depositata il 23/10/2025, si costituiva in giudizio derendo alla domanda CP_1
di separazione e successivo divorzio proposta dalla moglie e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti, unitamente ai rispettivi difensori, comparivano all'udienza del 27/11/2025 ove, dopo ampia discussione, pervenivano ad un accordo complessivo a tacitazione della controversia.
I difensori chiedevano quindi al Tribunale di provvedere conformemente come da accordo raggiunto dalle parti anche in via provvisoria e urgente, rinunciavano a ogni diversa domanda e/o eccezione e/o istanza istruttoria e chiedevano la remissione in decisione della causa. Il GI, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, provvedeva in via temporanea come da accordo e rimetteva la causa dinanzi al Collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 11/12/2025.
*
La giurisdizione e legge applicabile
Preme preliminarmente osservare che sussiste la giurisdizione italiana quanto allo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Sussiste parimenti la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in
Italia. La legge applicabile è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Sussiste, infine, la competenza giurisdizionale del Tribunale adito in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
* La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che anno contratto matrimonio civile in Cremona Parte_1 CP_1
in data17/04/2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto 15, parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Le parti hanno instaurato un primo giudizio per la separazione nel 2023 e, in seguito, lo hanno abbandonato per avvenuta riconciliazione;
nondimeno, nel mese di gennaio del 2025 le parti hanno definitivamente cessato la convivenza a causa di una riscontrata incompatibilità coniugale.
Le risultanze della documentazione in atti e le verbalizzazioni delle parti rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa, elemento rilevante ex art. 151, primo comma, c.c.
Segnatamente, i coniugi, negli atti introduttivi e all'udienza del 27/11/2025, hanno evidenziato l'interruzione da tempo della convivenza e l'assenza di una qualsivoglia comunione di vita morale e materiale, non lasciando dubbi in merito all'esistenza dei presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
*
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affido condiviso dei figli minori
(nato il [...]) e (nata il [...]), pervenendo a un pieno accordo a Per_1 Per_2
definizione del presente giudizio.
Al riguardo, preme precisare che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della prole in considerazione dell'età dei minori e dell'accordo raggiunto, in conformità al dettato dell'art. 473 bis.4, co. III, c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, pur nella persistente conflittualità, le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della odierna controversia.
In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei medesimi. e rimarranno collocati presso la madre con la quale sono rimasti a vivere sin Per_1 Per_2 dall'allontanamento di CP_1
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto bisogni emotivi e delle esigenze di stabilità dei minori, come valutato dalle stesse parti.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
*
L'assegnazione della casa coniugale
Deve accogliersi la domanda di assegnazione a della ex casa coniugale sita in sita Parte_1
in Cremona, via Bissolati 115 (in locazione), ove le parti hanno coabitato a seguito della riconciliazione. Tale provvedimento è ritenuto necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei due figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare del tutto corrispondente all'interesse prioritario dei figli e delle loro consolidate abitudini di vita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c..
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalle parti.
In specie, ha dichiarato di essere laureata e in cerca di occupazione;
ella convive, Parte_1
con i figli (nato il [...]) e (nata il [...]) nonché con il figlio avuto da Per_1 Per_2
precedente relazione nella ex casa familiare (in locazione).
invece, di occupazione muratore, ha dichiarato di aver da poco iniziato a lavorare CP_1
come professionista autonomo;
egli ha aggiunto di avere una figlia da un precedente matrimonio.
La documentazione fiscale versata in atti dal resistente rappresenta un reddito complessivo di € 11473
e un reddito dell'attività di € 6920 nel 2024 (v. mod. PF 2025); nel 2023, risulta un reddito da lavoro dipendente di € 25344, con imposta netta di € 2209, addizionale regionale dovuta di € 348 e addizionale comunale dovuta di € 203 (v. mod. 730/2024). Il resistente ha peraltro precisato di possedere risparmi per circa € 30.000 depositati su conto corrente estero. si occupa del pagamento del canone di locazione relativo alla casa ex familiare, pari a CP_1
€ 400 euro al mese, oltre al pagamento delle utenze e delle spese. Il resistente ha inoltre da poco acquistato una abitazione, dove vive con la di lui madre, e per la quale sostiene una rata mensile di mutuo di € 500.
Resta da precisare che le parti hanno evidenziato che la madre, al momento, non percepisce l'assegno unico in ragione del proprio titolo di soggiorno sul territorio italiano, incompatibile con l'erogazione del beneficio assistenziale.
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 600,00 mensili (€ 300 per ciascun figlio), appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali dei figli e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
A ciò si aggiunge il versamento, da parte del padre, del canone di locazione riferibile alla abitazione della moglie (pari a € 400 mensili), oltre spese e utenze.
Del resto, con la rinuncia alla propria quota dell'assegno unico (ove fosse ripristinato) il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole.
Quanto alle spese straordinarie, ossia quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, il padre concorrerà mediante pagamento del di una quota del 70%. In punto si osserva che le spese straordinarie per i figli non devono essere necessariamente essere ripartite in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma il giudice deve stabilirne la ripartizione in misura proporzionale al reddito dei genitori, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass. ord. n. 35710 del 19/11/2021). Alla luce di questo principio, il
Collegio ritiene che la richiesta delle parti possa essere accolta, tenuto conto delle rispettive sostanze e capacità di lavoro dei genitori, al fine di assicurare la provvista per specifiche esigenze della prole che esulano dalle spese ordinarie.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Nulla sulle spese che saranno regolate al definitivo, con la sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI, così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in Cremona in data 17/04/2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto 15, parte I);
2. AFFIDA i figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]) in via Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici;
3. ASSEGNA a a casa familiare sita in Cremona, via Bissolati 115; Parte_1
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori con i seguenti tempi e modalità: due pomeriggi a settimana (indicativamente martedì e giovedì) dalle 16:00 alle 21.00, e weekend alternati dal sabato alle 14 alla domenica alle 20:00; sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
le parti si accorderanno per le vacanze di volta in volta;
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante CP_1
versamento a entro il giorno 20 di ogni mese - a decorrere dalla mensilità Parte_1
di dicembre 2025- della somma di € 300 al mese per ciascun figlio (per complessivi € 600,00 mensili), importo soggetto a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del
28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6. DISPONE che, anche su accordo delle parti, percepisca l'importo integrale Parte_1 dell'assegno unico, ove sussistano i presupposti per l'erogazione;
7. DÀ ATTO che si impegna a corrispondere il canone di locazione della casa di CP_1
Cremona, via Bissolati 115 (pari a € 400 mensili), oltre spese (€ 50 mensili), e al pagamento delle utenze domestiche;
8. MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di
Cremona per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
9. RIMETTE con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e della Legge 898/70 e successive modifiche;
10. SPESE al definitivo. Così è deciso in Cremona, nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il GI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
SA RO GI
Benedetta Fattori GI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 23/07/2025,
DA cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. PENNAZZI ASTRID , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall' avv. ALESSIO ROMANELLI e dall'avv. SARA GANDOLFI, elettivamente domiciliato presso l'avv. GANDOLFI, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Congiunte della parte ricorrente e della parte resistente rese all'udienza del 27/11/2025.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/07/2025, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con a Cremona in data 17/04/2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del CP_1 Comune medesimo atto 15, parte I), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]) Per_1
e (nata il [...]), adiva l'intestato Tribunale chiedendo la separazione personale dei Per_2
coniugi, con addebito al marito, e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Con memoria depositata il 23/10/2025, si costituiva in giudizio derendo alla domanda CP_1
di separazione e successivo divorzio proposta dalla moglie e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti, unitamente ai rispettivi difensori, comparivano all'udienza del 27/11/2025 ove, dopo ampia discussione, pervenivano ad un accordo complessivo a tacitazione della controversia.
I difensori chiedevano quindi al Tribunale di provvedere conformemente come da accordo raggiunto dalle parti anche in via provvisoria e urgente, rinunciavano a ogni diversa domanda e/o eccezione e/o istanza istruttoria e chiedevano la remissione in decisione della causa. Il GI, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, provvedeva in via temporanea come da accordo e rimetteva la causa dinanzi al Collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 11/12/2025.
*
La giurisdizione e legge applicabile
Preme preliminarmente osservare che sussiste la giurisdizione italiana quanto allo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Sussiste parimenti la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in
Italia. La legge applicabile è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Sussiste, infine, la competenza giurisdizionale del Tribunale adito in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
* La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che anno contratto matrimonio civile in Cremona Parte_1 CP_1
in data17/04/2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto 15, parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Le parti hanno instaurato un primo giudizio per la separazione nel 2023 e, in seguito, lo hanno abbandonato per avvenuta riconciliazione;
nondimeno, nel mese di gennaio del 2025 le parti hanno definitivamente cessato la convivenza a causa di una riscontrata incompatibilità coniugale.
Le risultanze della documentazione in atti e le verbalizzazioni delle parti rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa, elemento rilevante ex art. 151, primo comma, c.c.
Segnatamente, i coniugi, negli atti introduttivi e all'udienza del 27/11/2025, hanno evidenziato l'interruzione da tempo della convivenza e l'assenza di una qualsivoglia comunione di vita morale e materiale, non lasciando dubbi in merito all'esistenza dei presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
*
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affido condiviso dei figli minori
(nato il [...]) e (nata il [...]), pervenendo a un pieno accordo a Per_1 Per_2
definizione del presente giudizio.
Al riguardo, preme precisare che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della prole in considerazione dell'età dei minori e dell'accordo raggiunto, in conformità al dettato dell'art. 473 bis.4, co. III, c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, pur nella persistente conflittualità, le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della odierna controversia.
In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei medesimi. e rimarranno collocati presso la madre con la quale sono rimasti a vivere sin Per_1 Per_2 dall'allontanamento di CP_1
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto bisogni emotivi e delle esigenze di stabilità dei minori, come valutato dalle stesse parti.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
*
L'assegnazione della casa coniugale
Deve accogliersi la domanda di assegnazione a della ex casa coniugale sita in sita Parte_1
in Cremona, via Bissolati 115 (in locazione), ove le parti hanno coabitato a seguito della riconciliazione. Tale provvedimento è ritenuto necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei due figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare del tutto corrispondente all'interesse prioritario dei figli e delle loro consolidate abitudini di vita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c..
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalle parti.
In specie, ha dichiarato di essere laureata e in cerca di occupazione;
ella convive, Parte_1
con i figli (nato il [...]) e (nata il [...]) nonché con il figlio avuto da Per_1 Per_2
precedente relazione nella ex casa familiare (in locazione).
invece, di occupazione muratore, ha dichiarato di aver da poco iniziato a lavorare CP_1
come professionista autonomo;
egli ha aggiunto di avere una figlia da un precedente matrimonio.
La documentazione fiscale versata in atti dal resistente rappresenta un reddito complessivo di € 11473
e un reddito dell'attività di € 6920 nel 2024 (v. mod. PF 2025); nel 2023, risulta un reddito da lavoro dipendente di € 25344, con imposta netta di € 2209, addizionale regionale dovuta di € 348 e addizionale comunale dovuta di € 203 (v. mod. 730/2024). Il resistente ha peraltro precisato di possedere risparmi per circa € 30.000 depositati su conto corrente estero. si occupa del pagamento del canone di locazione relativo alla casa ex familiare, pari a CP_1
€ 400 euro al mese, oltre al pagamento delle utenze e delle spese. Il resistente ha inoltre da poco acquistato una abitazione, dove vive con la di lui madre, e per la quale sostiene una rata mensile di mutuo di € 500.
Resta da precisare che le parti hanno evidenziato che la madre, al momento, non percepisce l'assegno unico in ragione del proprio titolo di soggiorno sul territorio italiano, incompatibile con l'erogazione del beneficio assistenziale.
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 600,00 mensili (€ 300 per ciascun figlio), appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali dei figli e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
A ciò si aggiunge il versamento, da parte del padre, del canone di locazione riferibile alla abitazione della moglie (pari a € 400 mensili), oltre spese e utenze.
Del resto, con la rinuncia alla propria quota dell'assegno unico (ove fosse ripristinato) il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole.
Quanto alle spese straordinarie, ossia quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, il padre concorrerà mediante pagamento del di una quota del 70%. In punto si osserva che le spese straordinarie per i figli non devono essere necessariamente essere ripartite in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma il giudice deve stabilirne la ripartizione in misura proporzionale al reddito dei genitori, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass. ord. n. 35710 del 19/11/2021). Alla luce di questo principio, il
Collegio ritiene che la richiesta delle parti possa essere accolta, tenuto conto delle rispettive sostanze e capacità di lavoro dei genitori, al fine di assicurare la provvista per specifiche esigenze della prole che esulano dalle spese ordinarie.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Nulla sulle spese che saranno regolate al definitivo, con la sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI, così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in Cremona in data 17/04/2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto 15, parte I);
2. AFFIDA i figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]) in via Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici;
3. ASSEGNA a a casa familiare sita in Cremona, via Bissolati 115; Parte_1
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori con i seguenti tempi e modalità: due pomeriggi a settimana (indicativamente martedì e giovedì) dalle 16:00 alle 21.00, e weekend alternati dal sabato alle 14 alla domenica alle 20:00; sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
le parti si accorderanno per le vacanze di volta in volta;
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante CP_1
versamento a entro il giorno 20 di ogni mese - a decorrere dalla mensilità Parte_1
di dicembre 2025- della somma di € 300 al mese per ciascun figlio (per complessivi € 600,00 mensili), importo soggetto a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del
28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6. DISPONE che, anche su accordo delle parti, percepisca l'importo integrale Parte_1 dell'assegno unico, ove sussistano i presupposti per l'erogazione;
7. DÀ ATTO che si impegna a corrispondere il canone di locazione della casa di CP_1
Cremona, via Bissolati 115 (pari a € 400 mensili), oltre spese (€ 50 mensili), e al pagamento delle utenze domestiche;
8. MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di
Cremona per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
9. RIMETTE con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e della Legge 898/70 e successive modifiche;
10. SPESE al definitivo. Così è deciso in Cremona, nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il GI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato