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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1056/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 385/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01957259 92 000 CONTRIBUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6195/2025 depositato il
27/10/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01957259 92 000, notificata il 24.10.2024 da Agenzia Entrate – Riscossione, riferita al contributo di bonifica - codice tributo 1H78 dell'anno d'imposta 2022 (€ 93,88) del Consorzio_1.
Parte ricorrente deduce la carenza del Consorzio di Bonifica a riscuotere i contributi mediante iscrizione a ruolo a far data dal 16 dicembre 2010, il difetto di motivazione, la mancanza del beneficio.
Sul beneficio la ricorrente aggiunge essere necessario un vantaggio derivante dall'esecuzione dell'opera di bonifica, quale presupposto per la contribuzione, nonchè che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione;
rappresenta, ancora, che né la mera inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e né l'esistenza di un piano di classifica vale ad esonerare il Consorzio dal provare il concreto beneficio diretto e specifico.
Quindi deduce che il Comune di Melicuccà (ove sono situate le aree), in merito ad eventuali autorizzazioni e/o attività svolte dal Consorzio_1 nel territorio comunale, in data 10.03.2020 (nota allegata) ha attestato che " ... nel territorio comunale non è mai stato effettuato alcun intervento di bonifica, miglioramento, regimentazione, salvaguardia idrogeologica da parte del Consorzio_1 ".
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità formale della cartella.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso, anche con produzione di giurisprudenza intervenuta in materia.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione della ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto che il Consorzio non si è costituito in giudizio ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio, nonchè di quanto attestato dal Comune di Melicuccà.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 385/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01957259 92 000 CONTRIBUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6195/2025 depositato il
27/10/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01957259 92 000, notificata il 24.10.2024 da Agenzia Entrate – Riscossione, riferita al contributo di bonifica - codice tributo 1H78 dell'anno d'imposta 2022 (€ 93,88) del Consorzio_1.
Parte ricorrente deduce la carenza del Consorzio di Bonifica a riscuotere i contributi mediante iscrizione a ruolo a far data dal 16 dicembre 2010, il difetto di motivazione, la mancanza del beneficio.
Sul beneficio la ricorrente aggiunge essere necessario un vantaggio derivante dall'esecuzione dell'opera di bonifica, quale presupposto per la contribuzione, nonchè che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione;
rappresenta, ancora, che né la mera inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e né l'esistenza di un piano di classifica vale ad esonerare il Consorzio dal provare il concreto beneficio diretto e specifico.
Quindi deduce che il Comune di Melicuccà (ove sono situate le aree), in merito ad eventuali autorizzazioni e/o attività svolte dal Consorzio_1 nel territorio comunale, in data 10.03.2020 (nota allegata) ha attestato che " ... nel territorio comunale non è mai stato effettuato alcun intervento di bonifica, miglioramento, regimentazione, salvaguardia idrogeologica da parte del Consorzio_1 ".
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità formale della cartella.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso, anche con produzione di giurisprudenza intervenuta in materia.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione della ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto che il Consorzio non si è costituito in giudizio ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio, nonchè di quanto attestato dal Comune di Melicuccà.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.