Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1764 /2023
R.G.
TRA
, nato/a il 15/03/1958 a ISOLA DEL GRAN SASSO Parte_1 D'TA (TE) , rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.DI GIROLAMO DAVIDE;
E
, in persona del suo Controparte_1
Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Luca Maiorano. ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che è affetto/a da Parte_1 sindrome da conflitto di ambedue le spalle, di origine professionale, che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni»,di cui al D.M.
12.07.2000, nella seguente misura: 8%, pari, in cumulo con la percentuale di inabilità riconosciuta dall' all'assicurato per altro evento indennizzabile, al CP_2
10% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_2 dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna inoltre l' a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio, che CP_2 liquida in complessivi €. 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore dell'Avv.DI GIROLAMO DAVIDE antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_2 decreto.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, , Parte_1 conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto a CP_2
indennizzo/rendita ex art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n°38 per malattia professionale
(sindrome da conflitto delle spalle) contratta nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa (operaio edile, muratore), vantando postumi invalidanti permanenti.
Poiché in sede amministrativa l'istanza era stata definitivamente disattesa, il/la ricorrente chiedeva che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell' alla erogazione dell'indennizzo, con CP_2
tutte le conseguenze di legge e vittoria di spese (da distrarsi).
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa.
Veniva ammessa e raccolta prova testimoniale, indi era espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
***
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_2
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo.
Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio della parte ricorrente risultano dimostrati sia alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte (testi e - dalle Testimone_1 Testimone_2
quali si evince che la parte ricorrente ha svolto attività lavorativa alle dipendenze di imprese edili, impegnato quotidianamente nelle attività di intonacatura, stuccatura, posa di piastrelle e altri lavori del settore, per più ore al giorno, per cinque giorni settimanali.
2 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
Ciò posto, è risultata dimostrata la prestazione da parte del ricorrente di attività in lavorazioni implicanti sottoposizione a sforzi del distretto braccia-spalle (nel preparare il fondo delle pareti da intonacare e stuccare, nello stendere il primo strato e poi il secondo strato, con l'uso di attrezzi, quali la spatola, e, in specie, il frattazzo, di maggiori dimensioni e peso, richiedenti il mantenimento di una posizione con le mani sopra l'altezza delle spalle per reggere lo strumento e farlo scorrere sulla parete).
L'esistenza di un nesso causale tra tali attività (cui si aggiungono quelle di sollevamento di pesanti sacchi di cemento ed altre operazioni ausiliarie impegnative del medesimo distretto) e l'insorgere della denunciata tecnopatia è dimostrata alla luce dell'espletata consulenza tecnica di ufficio, che tiene conto di tali risultanze istruttorie.
Il consulente tecnico, sulla scorta di adeguati accertamenti e tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, è infatti pervenuto alla conclusione che il ricorrente è affetto da conflitto di ambedue le spalle e che l'insorgenza di tale malattia deve ritenersi determinata dai fattori morbigeni derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa.
Il perito ha altresì specificato l'incidenza invalidante di detta tecnopatia determinandola nella seguente misura: 8%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, pari al 10%, in cumulo con la percentuale del 3% già riconosciuta dall' per precedente evento indennizzabile ed evitando la sommatoria algebrica. CP_2
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, alla stregua delle conclusioni del CTU, può affermarsi che sussistono nella parte ricorrente i requisiti necessari per la prestazione previdenziale richiesta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. L va dunque condannato alla erogazione, in CP_2 favore della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del
D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità del 12% secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
3 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91
e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
Le spese seguono la soccombenza.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_2
separato decreto.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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