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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/10/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1350 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TR OZ, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
RO ES, giusta procura alle liti in atti;
resistente
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.06.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.10.2022 e ritualmente notificato, chiedeva Parte_1 che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Amantea
(CS) il 16.08.2012 con e dalla cui unione coniugale sono nati due figli: Controparte_1
(il 8.07.2013) e (il 19.06.2017). Per_1 Per_2
Pagina 1 di 8 In particolare, a fondamento della domanda, deduceva di essere separata dal coniuge in virtù di decreto di omologa della separazione consensuale n. 4922/2021 del 19.05.2021 dell'intestato Tribunale, che detta separazione si era protratta ininterrottamente a decorrere dal giorno della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.
Domandava, altresì, che venisse disposto l'affidamento dei figli minori e Per_1 Per_2 secondo il regime dell'affido condiviso con collocazione stabile degli stessi presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
che venisse disposto a carico di un Controparte_1 contributo a titolo di mantenimento dei figli e di € 450,00 mensili, oltre Per_1 Per_2 al 50% delle spese straordinarie documentate, nonché agli assegni famigliari percepiti dallo stesso.
Si costituiva in giudizio con comparsa che aderiva alla domanda di divorzio Controparte_1 di controparte, deducendo in merito alle ulteriori richieste della ricorrente, che il suo diritto di visita doveva essere disciplinato in conformità ai suoi orari di lavoro, per come dettagliatamente indicato in comparsa, che, attese le reali condizioni economiche del resistente, venisse disposto a carico di un contributo a titolo di mantenimento Controparte_1 dei figli e di euro 100,00 cadauno mensile, oltre il 20% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie previamente concordate e limitatamente a spese dei libri scolastici e spese mediche urgenti tutte coperte dal SSN e documentate;
che venisse confermato il diritto di percepire il 100% degli assegni familiari, per come concordato in sede di separazione.
Con ordinanza del 18.01.2023 il Presidente del Tribunale, constatata l'impossibilità di una conciliazione, a parziale riforma delle condizioni di cui al decreto di omologa del 19.05.2021, rideterminava in euro 200,00 l'assegno di mantenimento posta a carico di in Controparte_1 favore dei figli e confermando per il resto le condizioni di cui al citato Per_1 Per_2 decreto di omologa.
Le parti venivano, quindi, rimesse dinanzi al giudice istruttore.
Con le memorie integrative le parti confermavano le precedenti difese, richieste e conclusioni, ad eccezione della richiesta sul mantenimento dei figli da porre a carico dell' che la CP_1 parte ricorrente riformulava nella misura di euro 350,00 mensili.
All'udienza del 16.05.2023, le parti chiedevano la pronuncia sullo “status”; con sentenza non definitiva n. 383/2023 pubblicata il 22.05.2023, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio con la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Pagina 2 di 8 Con ordinanza del 5.06.2024 il Giudice respingeva le richieste istruttorie formulate ed onerava le parti a depositare documentazione reddituale e bancaria aggiornate.
All'udienza del 17.06.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 383/2023 pubblicata il 22.05.2023.
La presente pronuncia concerne pertanto solo la regolamentazione dell'affidamento e del collocamento dei figli e la disciplina del diritto di visita del genitore non Per_1 Per_2 collocatario nonché la determinazione a carico del genitore non collocatario dell'assegno per il mantenimento dei figli minori.
1.2 Per quanto concerne il regime di affidamento dei figli minori e come Per_1 Per_2 noto, l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337-ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Alla regola dell'affidamento condiviso può invero derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento di e in conformità alle richiese Per_1 Per_2 delle parti, deve confermarsi il contenuto dell'ordinanza presidenziale, non sussistendo elementi che ostino all'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
i figli, in ogni caso, manterranno la loro collocazione prevalente presso la madre avendo vissuto insieme alla ricorrente sin dal momento della separazione dei genitori, anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della ai compiti e alle esigenze di cura materiale dei Pt_1 minori.
Circa il regime degli incontri padre-figli minori, il Collegio, preso atto delle reciproche richieste e deduzioni, per come formulate anche all'udienza del 3.06.2025 dinanzi al Giudice
Pagina 3 di 8 Istruttore, e avuto riguardo agli attuali orari di lavoro dell'Onorato per come documentati nell'attestazione allegata alle note di trattazione scritta del 9.06.2025, ritiene che i provvedimenti presidenziali – conformi sul punto alle condizioni concordate di separazione – debbano essere in parte modificati al fine di meglio garantire un equo bilanciamento tra gli interessi e le esigenze delle parti e il diritto dei minori alla bigenitorialità.
Pertanto, vedrà i figli minori e li tratterrà con sé, compreso il pernotto, per tre Controparte_1 fine settimana al mese (in mancanza di accordo, il primo, il secondo e il quarto fine settimana del mese), ossia dal venerdì all'uscita di scuola alle ore 20.00 della domenica sera ed, inoltre, il martedì e il giovedì di tutte le settimane dalle 17.30 fino alle 20.30.
Per quanto riguarda le festività natalizie, ciascun genitore potrà trascorrere con i minori, ad anni alterni, il periodo che va dal 23 al 30 dicembre e quello che va dal 31 dicembre al 6 gennaio;
inoltre, ciascun genitore potrà trascorrere con i minori ad anni alterni le vacanze pasquali dal Giovedì Santo fino al lunedì; il padre potrà trascorrere con i minori un periodo di giorni quindici (anche frazionati) durante la stagione estiva, in un mese che le parti concorderanno tra loro.
Deve, inoltre, essere previsto che i minori trascorrano il proprio compleanno ed onomastico ad anni alterni, presso il domicilio del padre con diritto di visita della madre ovvero presso il domicilio materno con diritto di visita del padre. Inoltre si statuisce che i minori trascorreranno la festa della Mamma e compleanno della madre, in compagnia della madre;
la festa del Papà e compleanno del padre, in compagnia del padre;
1 maggio, 25 aprile, 2 giugno,
1 novembre (con equo avvicendamento dei genitori nell'anno) presso il padre ovvero, ad anni alterni, presso la madre.
Tali tempi e modi di frequentazione padre-figli minori potranno essere comunque modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto conto, in ogni caso, delle esigenze personali, di studio e ricreative di e di Per_1 Per_2
Entrambi i genitori dovranno inoltre garantire ai figli minori, durante la loro crescita, una frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
1.3 Quanto alle statuizioni economiche e, in particolare l'assegno di mantenimento dovuto dal resistente per il mantenimento dei due figli minori e si osserva quanto Per_1 Per_2 segue.
In termini generali, occorre rilevare che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento della prole in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316- bis
Pagina 4 di 8 c.c. (nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo) è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
E' inoltre essenziale considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ebbene, dalla documentazione depositata è emerso che la ricorrente nell'anno 2020 ha percepito un reddito lordo annuo pari ad euro 13.768,05, nell'anno 2021 ha percepito un reddito lordo annuo pari ad euro 5.468,18, nel 2022 ha percepito un reddito lordo annuo pari ad euro 19.589,13, nel 2024 ha percepito un reddito lordo annuo pari ad euro 4.948,37; è proprietaria di un'abitazione sita alla Loc. Cafarone, in Lamezia Terme ed è titolare di altri beni immobili (terreni) produttivi (almeno potenzialmente) di redditi oltre ad essere intestataria di n. 2 conti correnti bancari con saldo attivo (conto con giacenza CP_2 media di euro 892,02 nel 2023 ed euro 276,12 nel 2024; conto con giacenza CP_3 media di euro 1.109,24 nel 2023). Per come documentato con la comunicazione allegata alle note di trattazione scritta del 10.06.2025, il 27.05.2025 la ricorrente è stata licenziata.
Il resistente ha dichiarato un reddito lordo annuo di euro 16.629,76 per l'anno 2022, di euro
18.929,33 per l'anno 2023, di euro 5.604,00 per l'anno 2024; con dichiarazione datata
2.05.2025 ha attestato di non essere proprietario di alcun bene immobile, né di beni mobili registrati;
ha un contro corrente postale con saldo attivo (carta Postapay Evolution con giacenza media di euro 511,33 nell'anno 2024 e saldo di euro 505,12). All'udienza del
3.06.2025, lo stesso ha dichiarato di percepire assegni familiari per una cifra mensile di circa
460,00 euro.
Ebbene, sulla scorta della richiamata documentazione, avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti, tenuto conto del tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore, appare equo confermare nella misura di euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio) il contributo a titolo di mantenimento dei figli e dovuto Per_1 Per_2 dall' alla , con decorrenza dalla presente pronuncia e successivo CP_1 Pt_1 adeguamento annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT, oltre al 100% degli assegni familiari dallo stesso percepiti. Non v'è dubbio, infatti, che tali emolumenti debbano essere percepiti dal genitore collocatario che si occupa per la maggior parte del tempo della cura dei
Pagina 5 di 8 figli minori (vedi in tal senso Cass. Civ. 23/5/2013 n. 12770: "Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi della L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione").
Inoltre, il resistente dovrà contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei due figli e (tra cui quelle mediche non Per_1 Per_2 mutuabili, di studio, ludiche e sportive).
Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovverosia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
Pagina 6 di 8 spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
1.4 Nulla sulla casa coniugale e con riguardo ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi divorziati, non essendo state dalle parti avanzate domande sul punto.
1.5 In considerazione della natura del giudizio e dell'esito della lite, appare giustificata la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, dato atto che con sentenza non definitiva è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Amantea (Cs) il 16.08.2012,
(matrimonio trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia
Terme (Cz) per l'anno 2012, atto n. 12, parte II, serie A, Uff. 5), definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida i figli e ad entrambi i genitori, collocandoli presso il domicilio Per_1 Per_2 materno, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figli come in parte motiva;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 200,00 mensili, titolo di mantenimento dei figli e entro il giorno Per_1 Per_2
5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, somma da rivalutarsi annualmente in
Pagina 7 di 8 base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al
100% degli assegni familiari dallo stesso percepiti;
3) pone le spese straordinarie per i figli e a carico di entrambi i genitori Per_1 Per_2 nella misura del 50% ciascuno;
4) nulla sulla casa coniugale;
5) dispone che ognuna delle parti provveda al proprio mantenimento;
6) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica
Civile del 10.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti dott. Giovanni Garofalo
Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1350 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TR OZ, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
RO ES, giusta procura alle liti in atti;
resistente
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.06.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.10.2022 e ritualmente notificato, chiedeva Parte_1 che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Amantea
(CS) il 16.08.2012 con e dalla cui unione coniugale sono nati due figli: Controparte_1
(il 8.07.2013) e (il 19.06.2017). Per_1 Per_2
Pagina 1 di 8 In particolare, a fondamento della domanda, deduceva di essere separata dal coniuge in virtù di decreto di omologa della separazione consensuale n. 4922/2021 del 19.05.2021 dell'intestato Tribunale, che detta separazione si era protratta ininterrottamente a decorrere dal giorno della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.
Domandava, altresì, che venisse disposto l'affidamento dei figli minori e Per_1 Per_2 secondo il regime dell'affido condiviso con collocazione stabile degli stessi presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
che venisse disposto a carico di un Controparte_1 contributo a titolo di mantenimento dei figli e di € 450,00 mensili, oltre Per_1 Per_2 al 50% delle spese straordinarie documentate, nonché agli assegni famigliari percepiti dallo stesso.
Si costituiva in giudizio con comparsa che aderiva alla domanda di divorzio Controparte_1 di controparte, deducendo in merito alle ulteriori richieste della ricorrente, che il suo diritto di visita doveva essere disciplinato in conformità ai suoi orari di lavoro, per come dettagliatamente indicato in comparsa, che, attese le reali condizioni economiche del resistente, venisse disposto a carico di un contributo a titolo di mantenimento Controparte_1 dei figli e di euro 100,00 cadauno mensile, oltre il 20% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie previamente concordate e limitatamente a spese dei libri scolastici e spese mediche urgenti tutte coperte dal SSN e documentate;
che venisse confermato il diritto di percepire il 100% degli assegni familiari, per come concordato in sede di separazione.
Con ordinanza del 18.01.2023 il Presidente del Tribunale, constatata l'impossibilità di una conciliazione, a parziale riforma delle condizioni di cui al decreto di omologa del 19.05.2021, rideterminava in euro 200,00 l'assegno di mantenimento posta a carico di in Controparte_1 favore dei figli e confermando per il resto le condizioni di cui al citato Per_1 Per_2 decreto di omologa.
Le parti venivano, quindi, rimesse dinanzi al giudice istruttore.
Con le memorie integrative le parti confermavano le precedenti difese, richieste e conclusioni, ad eccezione della richiesta sul mantenimento dei figli da porre a carico dell' che la CP_1 parte ricorrente riformulava nella misura di euro 350,00 mensili.
All'udienza del 16.05.2023, le parti chiedevano la pronuncia sullo “status”; con sentenza non definitiva n. 383/2023 pubblicata il 22.05.2023, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio con la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Pagina 2 di 8 Con ordinanza del 5.06.2024 il Giudice respingeva le richieste istruttorie formulate ed onerava le parti a depositare documentazione reddituale e bancaria aggiornate.
All'udienza del 17.06.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 383/2023 pubblicata il 22.05.2023.
La presente pronuncia concerne pertanto solo la regolamentazione dell'affidamento e del collocamento dei figli e la disciplina del diritto di visita del genitore non Per_1 Per_2 collocatario nonché la determinazione a carico del genitore non collocatario dell'assegno per il mantenimento dei figli minori.
1.2 Per quanto concerne il regime di affidamento dei figli minori e come Per_1 Per_2 noto, l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337-ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Alla regola dell'affidamento condiviso può invero derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento di e in conformità alle richiese Per_1 Per_2 delle parti, deve confermarsi il contenuto dell'ordinanza presidenziale, non sussistendo elementi che ostino all'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
i figli, in ogni caso, manterranno la loro collocazione prevalente presso la madre avendo vissuto insieme alla ricorrente sin dal momento della separazione dei genitori, anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della ai compiti e alle esigenze di cura materiale dei Pt_1 minori.
Circa il regime degli incontri padre-figli minori, il Collegio, preso atto delle reciproche richieste e deduzioni, per come formulate anche all'udienza del 3.06.2025 dinanzi al Giudice
Pagina 3 di 8 Istruttore, e avuto riguardo agli attuali orari di lavoro dell'Onorato per come documentati nell'attestazione allegata alle note di trattazione scritta del 9.06.2025, ritiene che i provvedimenti presidenziali – conformi sul punto alle condizioni concordate di separazione – debbano essere in parte modificati al fine di meglio garantire un equo bilanciamento tra gli interessi e le esigenze delle parti e il diritto dei minori alla bigenitorialità.
Pertanto, vedrà i figli minori e li tratterrà con sé, compreso il pernotto, per tre Controparte_1 fine settimana al mese (in mancanza di accordo, il primo, il secondo e il quarto fine settimana del mese), ossia dal venerdì all'uscita di scuola alle ore 20.00 della domenica sera ed, inoltre, il martedì e il giovedì di tutte le settimane dalle 17.30 fino alle 20.30.
Per quanto riguarda le festività natalizie, ciascun genitore potrà trascorrere con i minori, ad anni alterni, il periodo che va dal 23 al 30 dicembre e quello che va dal 31 dicembre al 6 gennaio;
inoltre, ciascun genitore potrà trascorrere con i minori ad anni alterni le vacanze pasquali dal Giovedì Santo fino al lunedì; il padre potrà trascorrere con i minori un periodo di giorni quindici (anche frazionati) durante la stagione estiva, in un mese che le parti concorderanno tra loro.
Deve, inoltre, essere previsto che i minori trascorrano il proprio compleanno ed onomastico ad anni alterni, presso il domicilio del padre con diritto di visita della madre ovvero presso il domicilio materno con diritto di visita del padre. Inoltre si statuisce che i minori trascorreranno la festa della Mamma e compleanno della madre, in compagnia della madre;
la festa del Papà e compleanno del padre, in compagnia del padre;
1 maggio, 25 aprile, 2 giugno,
1 novembre (con equo avvicendamento dei genitori nell'anno) presso il padre ovvero, ad anni alterni, presso la madre.
Tali tempi e modi di frequentazione padre-figli minori potranno essere comunque modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto conto, in ogni caso, delle esigenze personali, di studio e ricreative di e di Per_1 Per_2
Entrambi i genitori dovranno inoltre garantire ai figli minori, durante la loro crescita, una frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
1.3 Quanto alle statuizioni economiche e, in particolare l'assegno di mantenimento dovuto dal resistente per il mantenimento dei due figli minori e si osserva quanto Per_1 Per_2 segue.
In termini generali, occorre rilevare che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento della prole in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316- bis
Pagina 4 di 8 c.c. (nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo) è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
E' inoltre essenziale considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ebbene, dalla documentazione depositata è emerso che la ricorrente nell'anno 2020 ha percepito un reddito lordo annuo pari ad euro 13.768,05, nell'anno 2021 ha percepito un reddito lordo annuo pari ad euro 5.468,18, nel 2022 ha percepito un reddito lordo annuo pari ad euro 19.589,13, nel 2024 ha percepito un reddito lordo annuo pari ad euro 4.948,37; è proprietaria di un'abitazione sita alla Loc. Cafarone, in Lamezia Terme ed è titolare di altri beni immobili (terreni) produttivi (almeno potenzialmente) di redditi oltre ad essere intestataria di n. 2 conti correnti bancari con saldo attivo (conto con giacenza CP_2 media di euro 892,02 nel 2023 ed euro 276,12 nel 2024; conto con giacenza CP_3 media di euro 1.109,24 nel 2023). Per come documentato con la comunicazione allegata alle note di trattazione scritta del 10.06.2025, il 27.05.2025 la ricorrente è stata licenziata.
Il resistente ha dichiarato un reddito lordo annuo di euro 16.629,76 per l'anno 2022, di euro
18.929,33 per l'anno 2023, di euro 5.604,00 per l'anno 2024; con dichiarazione datata
2.05.2025 ha attestato di non essere proprietario di alcun bene immobile, né di beni mobili registrati;
ha un contro corrente postale con saldo attivo (carta Postapay Evolution con giacenza media di euro 511,33 nell'anno 2024 e saldo di euro 505,12). All'udienza del
3.06.2025, lo stesso ha dichiarato di percepire assegni familiari per una cifra mensile di circa
460,00 euro.
Ebbene, sulla scorta della richiamata documentazione, avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti, tenuto conto del tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore, appare equo confermare nella misura di euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio) il contributo a titolo di mantenimento dei figli e dovuto Per_1 Per_2 dall' alla , con decorrenza dalla presente pronuncia e successivo CP_1 Pt_1 adeguamento annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT, oltre al 100% degli assegni familiari dallo stesso percepiti. Non v'è dubbio, infatti, che tali emolumenti debbano essere percepiti dal genitore collocatario che si occupa per la maggior parte del tempo della cura dei
Pagina 5 di 8 figli minori (vedi in tal senso Cass. Civ. 23/5/2013 n. 12770: "Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi della L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione").
Inoltre, il resistente dovrà contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei due figli e (tra cui quelle mediche non Per_1 Per_2 mutuabili, di studio, ludiche e sportive).
Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovverosia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
Pagina 6 di 8 spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
1.4 Nulla sulla casa coniugale e con riguardo ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi divorziati, non essendo state dalle parti avanzate domande sul punto.
1.5 In considerazione della natura del giudizio e dell'esito della lite, appare giustificata la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, dato atto che con sentenza non definitiva è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Amantea (Cs) il 16.08.2012,
(matrimonio trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia
Terme (Cz) per l'anno 2012, atto n. 12, parte II, serie A, Uff. 5), definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida i figli e ad entrambi i genitori, collocandoli presso il domicilio Per_1 Per_2 materno, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figli come in parte motiva;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 200,00 mensili, titolo di mantenimento dei figli e entro il giorno Per_1 Per_2
5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, somma da rivalutarsi annualmente in
Pagina 7 di 8 base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al
100% degli assegni familiari dallo stesso percepiti;
3) pone le spese straordinarie per i figli e a carico di entrambi i genitori Per_1 Per_2 nella misura del 50% ciascuno;
4) nulla sulla casa coniugale;
5) dispone che ognuna delle parti provveda al proprio mantenimento;
6) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica
Civile del 10.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti dott. Giovanni Garofalo
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