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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio Converti - gop, all'udienza del 19/02/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1234/2021, promossa da:
, c. f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], sia in proprio che nella espressa formale qualità di già Amministratore Unico e legale rappresentante pro – tempore della
[...]
, partita IVA e c. f. , corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Grumo Appula (BA), via M. Di Maggio n. 16, entrambi elettivamente dom.ti in Bari, via S.
Visconti n. 100, presso lo studio dell'avv. Domenico Casciabanca, dal quale sono rappresentati e difesi per espresso e formale mandato alle liti esteso a tergo del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
l' , sede territoriale di Teramo, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede di Teramo, via F. Franchi n. 37, rappresentato nel presente giudizio dalla dott.ssa funzionario in servizio Persona_1 presso la stessa sede.
CONVENUTO
Oggetto: opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione ITL n. 168/2021 (prot. n. 8342) datata
21/06/2021, notificata in data 5/07/2021 per l'importo complessivo pari alla somma di euro 146.680,30.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e comparse conclusionali depositate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/08/2021, , in proprio e nella qualità in Parte_1 epigrafe descritta, ha opposto l'ordinanza ingiunzione ITL n. 168/2021, con la quale gli veniva contestata la mancata produzione della documentazione richiesta in sede ispettiva, necessaria per la definizione degli accertamenti, l'impiego irregolare, a far data dall'1/04/2018, ovvero senza assunzione, dei lavoratori formalmente assunto solo dal 24/04/2018, Parte_2
e formalmente assunti solo dal 7/04/2018, Parte_3 Controparte_3 nonché, per i tre suddetti lavoratori e il dipendente secondo la data di decorrenza e Parte_4 scadenza dei singoli rapporti, la mancata consegna delle buste paga al momento della corresponsione della retribuzione, il mancato godimento delle ferie maturate secondo la normativa vigente, l'omessa concessione del riposo settimanale per l'intera durata dei singoli rapporti di lavoro, il superamento del limite previsto per la durata massima settimanale dell'orario di lavoro, il superamento del numero massimo di ore di lavoro straordinario annuale previsto dalla legge e dal CCNL per l'anno 2018, il mancato computo dell'orario di lavoro straordinario nell'anno solare 2018, il superamento del limite della durata massima del lavoro notturno per tutte le giornate di lavoro ricomprese nei singoli rapporti, il superamento del numero massimo di ore di lavoro straordinario annuale previsto dalla legge e dal CCNL per l'anno 2019 solo per e , il mancato computo dell'orario di lavoro Parte_4 Pt_2 straordinario nell'anno solare 2019, solo per gli ultimi due dipendenti citati e Pt_3
In particolare, il ha disconosciuto la sussistenza e la ricorrenza nella fattispecie in Parte_1 esame delle pretese violazioni alla legislazione del lavoro e della sicurezza sociale, come sopra evidenziate, sia con riferimento alla normativa applicabile sia con riferimento all'aspetto temporale. Parte ricorrente ha contestato, altresì, la determinazione della sanzione applicata.
L'ITL, costituitosi in giudizio, ha contestato l'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita per tabulas e mediante assunzione di deposizioni testimoniali, è pervenuta, per la discussione con termine per note, all'udienza odierna, dove è stata discussa mediante scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*********
Il ricorso è infondato.
L'ordinanza ingiunzione impugnata trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. TE00000/2020-371-01 del 29/07/2020, con il quale gli hanno CP_4 attestato di aver accertato che il datore di lavoro ha effettuato, nel periodo decorrente dal mese di aprile 2018 al mese di agosto 2019, le violazioni di legge indicate sia nel verbale unico che nell'ordinanza ingiunzione opposta, così compendiate: A) impiego in data 1/04/2018 dei lavoratori , e in assenza di Parte_3 Controparte_3 Parte_2 comunicazione preventiva di assunzione (lavoro in nero); B) omessa consegna della busta paga nel periodo aprile 2018 – agosto 2019 (per fino a gennaio 2019), nei confronti di Pt_3
, , e;
C) Controparte_5 Parte_3 Controparte_3 Controparte_6 ostacolo alla vigilanza per non avere fornito la documentazione richiesta;
D) omessa fruizione delle ferie per , , e Controparte_5 Parte_3 Controparte_3 CP_6
; E) mancata fruizione del riposo settimanale per ,
[...] Controparte_5 [...] , e;
F) Superamento dell'orario massimo Parte_3 Controparte_3 Controparte_6 settimanale di lavoro per , , e Controparte_5 Parte_3 Controparte_3
; G) superamento dell'orario massimo notturno per , Controparte_6 Controparte_5 [...]
, e;
H) superamento dell'orario Parte_3 Controparte_3 Controparte_6 massimo consentito come straordinario per l'anno 2018 relativamente a , Controparte_5 [...]
, e;
I) superamento dell'orario Parte_3 Controparte_3 Controparte_6 massimo consentito come straordinario per l'anno 2019 relativamente a e Controparte_5
; J) omesso computo e retribuzione con le dovute maggiorazioni delle ore Controparte_6 prestate come straordinario nell'anno 2018 da parte di , Controparte_5 [...]
, e;
K) omesso computo e retribuzione con Parte_3 Controparte_3 Controparte_6 le dovute maggiorazioni delle ore prestate come straordinario nell'anno 2019 da parte di e . Controparte_5 Controparte_6
L'ITL ha adeguatamente assolto all'onere probatorio su di esso incombente in ordine a tutte le circostanze sopra evidenziate ed attestate nel verbale unico di accertamento e notificazione.
In primis, con riferimento alla contestazione sub C), risulta agli atti che la ditta ispezionata nel corso degli accertamenti ispettivi, benché legalmente richiesta, non ha consegnato alcuna documentazione pertinente, circostanza, questa, di per sé sufficiente a configurare la violazione in questione.
Ciò posto, passando alla disamina delle altre contestazioni, tutte correlate tra loro, dall'esame incrociato delle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati agli ispettori è emerso che i 4 dipendenti oggetto di accertamento ( , , Controparte_5 Parte_3 CP_3
e ), nel corso dei rapporti di lavoro intercorsi tra gli stessi e la società
[...] Controparte_6 opponente, hanno lavorato dalle ore 18.00 alle ore 7.00 per sette giorni a settimana, senza usufruire delle ferie nella misura prevista dalle disposizioni di legge e non ricevendo la busta paga all'atto della corresponsione della retribuzione. Inoltre, , Controparte_5 [...]
, hanno lavorato per un periodo senza essere formalmente Parte_3 Controparte_3 assunti. I predetti lavoratori, invero, in sede di s.i.t. rese agli ispettori ITL, hanno dichiarato che, benché assunti con contratto di lavoro full time, nell'arco temporale intercorrente da aprile
2018 ad agosto 2019, hanno di fatto lavorato in un periodo anteriore rispetto a quello della formale assunzione, per un orario di lavoro settimanale superiore rispetto a quello concordato contrattualmente, senza fruire del giorno di riposo settimanale, né ricevere la busta paga al momento della corresponsione della retribuzione, superando o omettendo di rispettare i vari limiti imposti dalla normativa sull'orario di lavoro e dal Contratto Collettivo applicato. Nel dettaglio, i dipendenti , e , formalmente assunti dal 24/04/2018, Pt_2 Pt_3 CP_3 il primo, e dal 7/04/2018 il secondo e il terzo, hanno in realtà intrapreso l'attività lavorativa l'1/04/2018; gli stessi e il sig. hanno osservato un orario (dalle 18.00 alle 7.00 per Parte_5 sette giorni a settimana), tale da non poter mai usufruire, per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro, del giorno di riposo settimanale, da superare i limiti di durata massima di orario normale, straordinario e notturno, da non godere delle ferie maturate, così come non hanno ricevuto la busta paga al momento della corresponsione della retribuzione e non hanno percepito la retribuzione spettante per l'orario di lavoro straordinario.
In merito, in sede di s.i.t. rese il 3/10/2019 ha così dichiarato: “… Ho Controparte_3 lavorato come guardia, nel senso che dovevo sorvegliare tutti i mezzi che operavano sul cantiere del metanodotto su cui operava la società per la costruzione degli impianti, con cui Gruppo De Controparte_7
Mauro aveva stipulato un contratto di appalto per la guardiania e la vigilanza. Io ho sempre lavorato dalle
18.00 circa alle 7.00 della mattina, sorvegliando i mezzi nel cantiere e lungo la recinsione … Per tutto il periodo … ho sempre lavorato sette giorni su sette senza fare mai i riposi, ferie e permessi … abbiamo sempre lavorato insieme, tutte le notti … facendo lo stesso orario e lo stesso lavoro fino a che me ne sono andato via, mentre alcuni di loro hanno continuato … Io ho preso Euro 1.200 al mese … non ho mai preso le buste paga
… non ho preso soldi per lavoro straordinario e notturno …”. , in sede di s.i.t. in data Controparte_6
7/10/2019, ha dichiarato: “Ho lavorato … da aprile 2018 fino all'01 agosto 2019, quando mi sono dimesso per giusta causa, per la senza nessuna interruzione. Io ho fatto lo stesso lavoro di CP_1 CP_3
e … io sono stato nominato anche responsabile per cui, oltre a fare il lavoro di Parte_3 Pt_2 sorveglianza, stabilivo i turni e la dislocazione dei ragazzi, consegnavo la diaria per il rimborso benzina (20-25 al giorno) ai ragazzi, parlare con i capi cantiere se c'erano eventuali questioni, trovare eventuali nuove persone da assumere … Ho lavorato per sette giorni su sette … io facevo lo stesso orario di guardia al cantiere e ai mezzi (dalle 18.00 alle 7.00 di mattina) degli altri ragazzi ( Controparte_3 Parte_3
) e in più, dopo aver fatto la guardia, facevo anche le mansioni sopra descritte. Ho fatto lo Parte_2 stesso lavoro e lo stesso orario di tutti gli altri per il periodo in cui abbiamo lavorato insieme per le due ditte, senza mai fare un giorno di ferie né un'ora di riposo, sui cantieri della Nuova Ghizzoni-Sicilsaldo che si muovevano man mano sulla direttrice Teramo – Ascoli e dove serviva … Non ho fatto mai nessun giorno di ferie, permessi o riposi …”. , in pari data, ha dichiarato agli ispettori: “Ho Parte_3 lavorato per dal luglio 2017 al marzo 2018, e poi da aprile 2018 a gennaio 2019 Parte_6 per , che è una società diversa, ma sempre riconducibile a … Io ho sempre lavorato CP_1 Parte_7 dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 7.00, poi il sabato dalle 16.00 fino al lunedì alle 7.00, senza nessuna interruzione, per sette giorni su sette, per tutto il periodo dei due rapporti di lavoro. Io mi occupavo di sorvegliare
i mezzi e il cantiere della che costruiva il metanodotto sulla direttrice Teramo Controparte_7
Ascoli e quindi spostava il cantiere man mano che si completava il tratto … Ho lavorato insieme a
[...]
e Tutti noi facevamo lo stesso lavoro, abbiamo sempre fatto CP_3 Controparte_6 Parte_2
l'orario sopra descritto per tutto il periodo in cui abbiamo lavorato insieme … Io ho percepito 1.200 Euro al mese tramite bonifico … ho preso solo una busta paga … ho preso tutti gli stipendi (Euro 1.200 al mese) tranne quello di dicembre 2018, con la Security … Non ho preso nessun'altra somma … non ho preso … straordinario, notturno … Non ho mai fatto neanche un giorno di ferie né di permessi per l'intero periodo di lavoro … non ho fatto neanche un giorno di riposo …”. , in sede di s.i.t. rese in data 4/06/2020, ha dichiarato: “… Ho lavorato senza Parte_2 interruzione … facendo sempre lo stesso lavoro di addetto alla vigilanza dei mezzi agricoli e di lavoro durante la notte. Da quando ho iniziato a lavorare ho lavorato sempre con che ha smesso di lavorare ad Per_2 agosto 2019, a che ha smesso a gennaio 2019 e che ha smesso nell'autunno del Parte_3 CP_3
2018 … Abbiamo lavorato tutti i giorni insieme, sette giorni su sette, senza usufruire di alcun giorno di riposo né ferie né festività … Non ho mai fatto assenze dal lavoro, né per malattia, né per infortunio né per altra motivazione … Con Security, da aprile 2018 fino ad agosto 2019 ho preso Euro 800,00 circa al mese di media con bonifico bancario;
ho ricevuto le buste paga da aprile 2018 fino a gennaio o febbraio 2019 … con importi differenti … Non ho preso nessun'altra somma né a titolo di tredicesima … né di straordinario …
Quando finiva il turno insieme, io e gli altri andavamo via mentre rimaneva a fare le sue mansioni di CP_6 responsabile (che erano aggiuntive rispetto a quelle che facevo io, e … Noi seguivamo i CP_3 Parte_3 cantieri della e quindi ogni giorno lavoravamo su una postazione di lavoro diversa, ma confermo che CP_7 abbiamo lavorato sempre insieme noi quattro, secondo l'orario che ho detto prima … Preciso che ho sempre svolto lo stesso orario e lo stesso lavoro di e … e ho lavorato tutti i giorni insieme CP_3 Parte_3 CP_6
a loro fin quando ci sono stati”.
Le dichiarazioni rese nel corso degli accertamenti dai suddetti lavoratori, sopra sinteticamente riportate, sono state tutte confermate in sede di deposizione testimoniale, dunque assurgono a piena prova, al pari delle circostanze riferite dagli ispettori come avvenute in loro presenza, circa le responsabilità dell'opponente.
Per quanto concerne la contestazione relativa alla determinazione della sanzione, la stessa è rimasta su un piano meramente congetturale.
Ne consegue il rigetto integrale dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa e contenute nel minimo edittale, per meglio parametrarle alla non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
2. Conferma l'ordinanza - ingiunzione ITL n. 168/2021 (prot. n. 8342) datata 21/06/2021, notificata in data 5/07/2021;
3. Condanna lil ricorrente, in proprio e nella qualità in epigrafe descritta, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ITL, che liquida in complessivi euro 6.115,00, oltre spese forfetarie
(15), IVA e c.p.a., se dovuti.
Teramo, addì 19/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale