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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/11/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
r. g. l. $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5676 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della udienza del 04.11.2025 TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO, Parte_1 tti;
RICORRENTE
E
SEDE LEGALE VIA CIRO IL GRANDE, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CO UN ENZO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 09/11/2023, il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Isernia per contestare i provvedimenti con cui l' .3.2021, 17.9.2021 e CP_1
4.11.2021 ha rideterminato l'importo della pen i reversibilità categoria SO n. 27187260 percepita dalla ricorrente per l'incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41 della Legge n. 335 del 1995. L' si costituiva e deduceva di aver provveduto all'annullamento in autotutela delle CP_1 sa per l'omissione contributi previdenziali vantati negli avvisi di addebito impugnati. r. g. l. $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$
Il ricorrente alla successiva udienza del 04.11.2025 confermava l'annullamento in autotutela, ma chiedeva la condanna dell'ente al pagamento delle spese di lite.
***
2. Alla luce della richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. civ. n. 12844 del
3.9.2003). Pertanto, qualora nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti – ed a prescindere dalla formale rinuncia agli atti del giudizio - va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta per carenza dell'interesse ad agire e a contraddire. Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia. La loro esistenza deve essere accertata d'ufficio preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito. La Suprema Corte ha precisato, altresì, che l'eventuale non adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la richiesta cessazione della materia del contendere. A ben vedere, infatti, siffatta pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, a titolo esemplificativo, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento r. g. l. $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$
dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977).
3. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto annullamento dei provvedimenti oggetto di contesa determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
4. Quanto alle spese, tenuto conto dell'epoca dell'intervento in autotutela, successiva all'instaurazione del giudizio, le stesse possono essere compensate per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' alla corresponsione della metà delle spese di lite alla ricorrente, che CP_1 liquida in euro 1.000, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 04/11/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5676 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della udienza del 04.11.2025 TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO, Parte_1 tti;
RICORRENTE
E
SEDE LEGALE VIA CIRO IL GRANDE, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CO UN ENZO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 09/11/2023, il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Isernia per contestare i provvedimenti con cui l' .3.2021, 17.9.2021 e CP_1
4.11.2021 ha rideterminato l'importo della pen i reversibilità categoria SO n. 27187260 percepita dalla ricorrente per l'incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41 della Legge n. 335 del 1995. L' si costituiva e deduceva di aver provveduto all'annullamento in autotutela delle CP_1 sa per l'omissione contributi previdenziali vantati negli avvisi di addebito impugnati. r. g. l. $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$
Il ricorrente alla successiva udienza del 04.11.2025 confermava l'annullamento in autotutela, ma chiedeva la condanna dell'ente al pagamento delle spese di lite.
***
2. Alla luce della richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. civ. n. 12844 del
3.9.2003). Pertanto, qualora nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti – ed a prescindere dalla formale rinuncia agli atti del giudizio - va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta per carenza dell'interesse ad agire e a contraddire. Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia. La loro esistenza deve essere accertata d'ufficio preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito. La Suprema Corte ha precisato, altresì, che l'eventuale non adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la richiesta cessazione della materia del contendere. A ben vedere, infatti, siffatta pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, a titolo esemplificativo, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento r. g. l. $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$
dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977).
3. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto annullamento dei provvedimenti oggetto di contesa determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
4. Quanto alle spese, tenuto conto dell'epoca dell'intervento in autotutela, successiva all'instaurazione del giudizio, le stesse possono essere compensate per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' alla corresponsione della metà delle spese di lite alla ricorrente, che CP_1 liquida in euro 1.000, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 04/11/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio