Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00719/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01507/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Git Laterza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.R.P.A. Puglia, Inergia S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del parere espresso dal Comitato regionale per la V.I.A. nella seduta del 5.8.2021 relativamente ad un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 104.004 kWp in agro del Comune di Laterza (TA), località masseria Viglione masseria Rodogna;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/ conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
- del parere espresso dall'A.R.P.A. giusta nota prot. n. 240678 del 7.4.2021;
- della nota del 23.8.2021 del Servizio V.I.A. e V.Inc.A. della Regione Puglia di trasmissione del parere espresso dal Comitato regionale per la V.I.A. nella seduta del 5.8.2021;
- nei limiti dell'interesse fatto valere: - degli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA., nonché delle linee guida 4.4.1, della sezione B.2 della scheda d'ambito 6 Alta Murgia e delle sezioni B.2 e C.2 della scheda d'ambito 8 Arco Ionico Tarantino del P.P.T.R.; - della d. G.r. n. 2122 del 23.10.2012 e della determina del Dirigente del Servizio ecologia della Regione Puglia n. 162 del 6.6.2014.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Git Laterza S.r.l. il 22/12/2021:
- del parere espresso dal Comitato regionale per la V.I.A. nella seduta del 27.10.2021 relativamente ad un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 104.004 kWp in agro del Comune di Laterza (TA), località Masseria Viglione – Masseria Rodogna;
- di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la memoria depositata il 23 febbraio2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. AB FI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Premesso che
- parte ricorrente ha proposto ricorso integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento degli atti in epigrafe descritti;
- si è costituita per resistere la Regione Puglia;
- il 23 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
- la Regione Puglia nulla ha eccepito;
- la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 23 aprile 2026;
Tenuto conto che
- “ il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832) , (Consiglio di Stato sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781),
Ritenuto che
- ai sensi dell’art. 35 c.p.a. il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse;
- le spese possono essere compensate, vista la definizione in rito della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
AB FI, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AB FI | TO CA |
IL SEGRETARIO