Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5716/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
14/11/2024
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. VESCHI
ALESSANDRO
E
) rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. VESCHI ALESSANDRO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni:
1. Pronunzia sullo status. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto gli istanti in data 22.10.2005 in Comune di Mantova, come risulta da atto trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, Atto
N. 103, Parte 2
2. Responsabilità genitoriale.
Affidare il figlio minorenne in via condivisa a entrambi i Persona_1 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza. Collocare anagraficamente e in via preferenziale presso la Persona_1 madre e disporre che il padre, possa vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita.
a.- Il padre, durante la settimana, sarà libero di vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, compatibilmente ai propri impegni lavorativi e a quelli scolastici di
, previo Per_1 preavviso e accordo con la madre;
inoltre, il padre potrà tenere con sé il figlio per due weekend alternati al mese, dal venerdì o sabato all'uscita da scuola per poi riportarlo alla casa materna domenica sera prima di cena o lunedì mattina a scuola a seconda degli impegni di
; Per_1
b.- i coniugi convengono che durante le vacanze estive, il padre potrà tenere il figlio con sé a partire dal venerdì dopo pranzo fino alla domenica sera prima di cena;
c.- il figlio potrà pernottare presso la residenza paterna compatibilmente agli orari di lavoro di quest'ultimo; nella settimana in cui il sig. non avrà con sé il figlio Per_1 nel fine settimana, starà con lui almeno un pomeriggio dall'uscita da scuola o dopo i compiti pomeridiani e fino al mattino successivo allorquando lo accompagnerà a scuola;
d.- durante le vacanze, il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio fino a quattro settimane, due anche consecutive, durante le vacanze estive e per alcuni giorni in occasione delle festività natalizie e pasquali, con alternanza degli stessi nelle giornate di Natale e
Pasqua; nello specifico:
2 e.- trascorrerà metà vacanze natalizie con un genitore e metà con Per_1 l'altro, alternandosi i periodi di anno in anno (dal 25 dicembre mattina alle ore 9.00 sino al 31 dicembre alle ore
9.00 o dal 31 dicembre mattina alle ore 9.00 sino al 06 gennaio alle ore
18,00); trascorrerà le vacanze pasquali un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore, dal termine delle lezioni scolastiche fino al rientro a scuola;
i genitori concordano che l'anno in cui il figlio starà con un genitore per le vacanze pasquali, starà con l'altro per le vacanze di carnevale e così alternativamente l'anno successivo;
f.- entrambi i coniugi si obbligano a comunicare entro fine maggio il periodo di vacanza prescelto ed il luogo ove eventualmente verrà condotto il minore;
g.- rimane inteso tra i genitori che la gestione dei periodi in compagnia del figlio, nonché dei giorni e degli orari di visita, anche per il caso di possibili variazioni rispetto agli accordi che precedono, dovrà tenere in considerazione prioritariamente gli impegni scolastici, culturali, ricreativi e sportivi di , per consentire che prosegua nel migliore dei Per_1 modi il suo percorso di crescita e formativo;
h.- i genitori avranno cura di affiancare e/o aiutare, se e quando necessario, il figlio per lo svolgimento delle attività quotidiane, scolastiche e ricreative;
i.- per completezza i genitori precisano che la figlia , maggiorenne, Per_2 studentessa universitaria fuori sede, non economicamente indipendente, si stabilirà presso la residenza materna quando non impegnata altrove per motivi di studio, fermo restando ogni eventuale sua libera decisione in ragione dell'età e di future esigenze universitarie e/o lavorative.
4. Assegnazione casa coniugale. La casa famigliare con tutti gli arredi, sita a Mantova in Piazza San
Leonardo, già assegnata al marito in sede di separazione, rimarrà definitivamente nella sua esclusiva disponibilità.
La moglie, con i figli a , si è trasferita in un appartamento in Per_2 Per_1 affitto in
Mantova Viale Gobio n. 1.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli e contribuzione affitto.
Porre a carico del padre , l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento di e sino al raggiungimento Persona_3 Persona_1 dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi:
3 5.1. versando alla madre mediante accredito delle somme CP_1 sul conto corrente intestato alla predetta nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 14 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 750,00
(settecentocinquanta/00) per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 1.500,00
(millecinquecento/00); importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione a partire dall'anno successivo al mese di pubblicazione della sentenza di divorzio;
5.2. tenendo a proprio carico, o rimborsando a per il caso di CP_1 anticipazione, il 70 % delle spese straordinarie (così il restante 30% a carico della madre) per i figli secondo il Protocollo elaborato dal Tribunale di Mantova e che si riporta:
“Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle
(sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
B) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
C) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica).
ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavorano;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non
4 indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 70% padre /30% madre tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.
In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5.3. Dare atto che il signor si impegna a versare entro il Parte_1 giorno 14 di ogni mese alla signora che accetta, a titolo di concorso nel CP_1 pagamento del canone di locazione della casa dove si è trasferirà a vivere fino all'indipendenza economica dei figli, la metà del canone di affitto e delle spese condominiali fino alla concorrenza della somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00).
I ricorrenti concordano che qualora la signora abbia ad CP_1 intraprendere un nuovo rapporto di convivenza stabile presso l'abitazione dove risiede o trasferendosi in altra abitazione, il contributo a titolo di concorso nel pagamento del canone di locazione si interromperà e dal mese successivo all'inizio della convivenza non verrà più erogato.
6. Assegno di divorzio. Dare atto che il signor si obbliga a versare a Parte_1 CP_1
previa
[...] dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, l'importo di Euro
5.000,00
(cinquemila/00) da versarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di
5 divorzio;
dare atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della signora avente causa o CP_1 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
7. Altre pattuizioni.
7.1. La signora che è titolare di 237,50 quote nominali della CP_1 start-up innovativa denominata Stramba S.r.l., con sede in Riccione (RN) in viale
Sciesa Amatore 32 codice fiscale , si impegna, per il caso di futura cessione delle P.IVA_1 predette quote, a versare direttamente il prezzo ricavato, al netto degli oneri fiscali dovuti, a favore dei figli e in ragione di metà ciascuno. Per_2 Per_1
7.2. I coniugi si autorizzano, vicendevolmente, al rilascio del passaporto, anche per il figlio minore. 7.3.- Le spese e competenze della presente procedura sono a carico del signor . …(omissis)…” Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi che le spese processuali saranno esclusivamente a carico del sig. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
6 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in MANTOVA il 22/10/2005 ed ivi trascritto al numero 103, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2005 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) le spese processuali a carico del sig. . Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13.3.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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