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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8911/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ciao - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002165251106679363 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ciao Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 14.4.2025 (lunedì) e costituzione in giudizio effettuata il giorno 12 dello stesso mese, impugna:
- l'intimazione di pagamento n. 20250002165251106679363;
- emessa da: Resistente_1 Spa – Abaco Spa;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2016;
- tributo: Tasse auto;
- data di notifica atto: 12.2.2024;
- importo complessivo: € 592,59;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici;
-) decadenza triennale.
Il 27.6.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce Municipia spa, mandataria di RTI, che contesta le avverse eccezioni, allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 7.7.2025 viene rigettata l'istanza di sospensione con rinvio al definitivo per le relative spese.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Dalla copiosa documentazione offerta dalla resistente risultano notificati sia gli accertamenti sia numerosi atti interruttivi, tra i quali, da ultimo le seguenti ingiunzioni richiamate nell'intimazione oggetto di causa:
-) n. 634282095270 rifiutata dal destinatario il 22.6.2022; la successiva CAN fu restituita per compiuta giacenza;
-) n. 634263224831 consegnata a mani di persona di famiglia;
la successiva CAN fu restituita per compiuta giacenza;
inoltre risultano notificati nel 2024 anche un preavviso di fermo ed il successivo avviso di fermo, pertanto entrambe le eccezioni attoree risultano infondate, con la conseguenza che il ricorso va rigettato e l'atto impugnato confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come segue:
€ 71,00 per la fase cautelare ed € 278,00 per quella di merito, il tutto oltre spese generali 15%, cp ed iva, con attribuzione al difensore di Resistente_1, Avv. Difensore_2, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese per € 71,00 per la fase cautelare ed € 278,00 per quella di merito, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8911/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ciao - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002165251106679363 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ciao Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 14.4.2025 (lunedì) e costituzione in giudizio effettuata il giorno 12 dello stesso mese, impugna:
- l'intimazione di pagamento n. 20250002165251106679363;
- emessa da: Resistente_1 Spa – Abaco Spa;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2016;
- tributo: Tasse auto;
- data di notifica atto: 12.2.2024;
- importo complessivo: € 592,59;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici;
-) decadenza triennale.
Il 27.6.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce Municipia spa, mandataria di RTI, che contesta le avverse eccezioni, allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 7.7.2025 viene rigettata l'istanza di sospensione con rinvio al definitivo per le relative spese.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Dalla copiosa documentazione offerta dalla resistente risultano notificati sia gli accertamenti sia numerosi atti interruttivi, tra i quali, da ultimo le seguenti ingiunzioni richiamate nell'intimazione oggetto di causa:
-) n. 634282095270 rifiutata dal destinatario il 22.6.2022; la successiva CAN fu restituita per compiuta giacenza;
-) n. 634263224831 consegnata a mani di persona di famiglia;
la successiva CAN fu restituita per compiuta giacenza;
inoltre risultano notificati nel 2024 anche un preavviso di fermo ed il successivo avviso di fermo, pertanto entrambe le eccezioni attoree risultano infondate, con la conseguenza che il ricorso va rigettato e l'atto impugnato confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come segue:
€ 71,00 per la fase cautelare ed € 278,00 per quella di merito, il tutto oltre spese generali 15%, cp ed iva, con attribuzione al difensore di Resistente_1, Avv. Difensore_2, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese per € 71,00 per la fase cautelare ed € 278,00 per quella di merito, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione.