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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCOSPINO DANILO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1195/2025 depositato il 23/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manerba Del Garda - Piazza Garibaldi 25 25080 Manerba Del Garda BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021000195 I.C.I. 2016
a seguito di discussione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 23.12.2025 il sig.Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento n. 2021/000195 del 19.04.2021 emesso dal Comune di Manerba del Garda per IMU per l'anno 2016. Espone il ricorrente di aver ricevuto dal concessionario della riscossione del
Comune sollecito di pagamento riferito all'avviso impugnato, allo stesso mai notificato, e a seguito di accesso agli atti di aver appreso che l'avviso era stato notificato ai sensi dell'art.143 cpc in quanto destinatario irreperibile. Lamenta il ricorrente la nullità e/o inesistenza della notificazione, stante la sua residenza anagrafica in indirizzo_1, e la nullità dell'avviso per vizio di motivazione. Conclude il ricorrente per l'annullamento dell'avviso impugnato, previa sospensione cautelare, con condanna del Comune alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in corso di giudizio e vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Manerba del Garda, dichiarando di aver annullato in autotutela l'avviso impugnato, producendone il provvedimento in atti, chiedendo sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate, stante il tempestivo esercizio dei poteri di autotutela.
All'udienza di discussione dell'istanza cautelare del 23.2.2026 nessuno è comparso.
La Corte in composizione monocratica, preso atto del provvedimento comunale di annullamento dell'avviso impugnato (doc.n.7), non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese possono essere compensate, sia per il tempestivo esercizio dei poteri di autotutela da parte del Comune, sia per la mancata opposizione del ricorrente, che non è comparso all'udienza, alla richiesta di compensazione formulata da parte resistente.
La sentenza viene resa nel merito in forma semplificata ai sensi dell'art.47 ter del d.lgs. 31 dicembre 1992
n. 546, trattandosi di caso di evidente improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, atteso che la fissazione di una nuova udienza per la trattazione del merito risulterebbe superflua e non in linea col principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Brescia, 23.2.2026
il Giudice monocratico
LO SP
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCOSPINO DANILO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1195/2025 depositato il 23/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manerba Del Garda - Piazza Garibaldi 25 25080 Manerba Del Garda BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021000195 I.C.I. 2016
a seguito di discussione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 23.12.2025 il sig.Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento n. 2021/000195 del 19.04.2021 emesso dal Comune di Manerba del Garda per IMU per l'anno 2016. Espone il ricorrente di aver ricevuto dal concessionario della riscossione del
Comune sollecito di pagamento riferito all'avviso impugnato, allo stesso mai notificato, e a seguito di accesso agli atti di aver appreso che l'avviso era stato notificato ai sensi dell'art.143 cpc in quanto destinatario irreperibile. Lamenta il ricorrente la nullità e/o inesistenza della notificazione, stante la sua residenza anagrafica in indirizzo_1, e la nullità dell'avviso per vizio di motivazione. Conclude il ricorrente per l'annullamento dell'avviso impugnato, previa sospensione cautelare, con condanna del Comune alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in corso di giudizio e vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Manerba del Garda, dichiarando di aver annullato in autotutela l'avviso impugnato, producendone il provvedimento in atti, chiedendo sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate, stante il tempestivo esercizio dei poteri di autotutela.
All'udienza di discussione dell'istanza cautelare del 23.2.2026 nessuno è comparso.
La Corte in composizione monocratica, preso atto del provvedimento comunale di annullamento dell'avviso impugnato (doc.n.7), non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese possono essere compensate, sia per il tempestivo esercizio dei poteri di autotutela da parte del Comune, sia per la mancata opposizione del ricorrente, che non è comparso all'udienza, alla richiesta di compensazione formulata da parte resistente.
La sentenza viene resa nel merito in forma semplificata ai sensi dell'art.47 ter del d.lgs. 31 dicembre 1992
n. 546, trattandosi di caso di evidente improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, atteso che la fissazione di una nuova udienza per la trattazione del merito risulterebbe superflua e non in linea col principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Brescia, 23.2.2026
il Giudice monocratico
LO SP