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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4742 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale di Roma
SEZIONE CONTENZIOSO ESECUZ. MOBILIARE
In persona del Giudice D.ssa Maria Cristina D'Angeli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 18862 / 2023 del ruolo generale degli affari civili
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. NUZZO MATTEO Indirizzo Telematico
- Attore opponente
CONTRO
CP_1
- Convenuta
E
Controparte_2
- Terzo pignorato oggetto: opposizione all'esecuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.3.2023 alla creditrice opposta presso il suo difensore, ha Pt_1 introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 cpc avverso la procedura di pignoramento presso terzi al N.R.G. 4965/2022, ed ha successivamente ha integrato il contradditorio nei confronti del terzo pignorato , per sentir “- accertare e dichiarare non dovute le spese legali Controparte_2 richieste dalla Signora nata a [...] (ex Jugoslavia) il 20.06.1953 (C.F. Parte_2 [...]
) ai danni di per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto ordinare alla Signora C.F._1 Pt_1 la restituzione delle somme attinte a seguito del provvedimento del G.E. di assegnazione Parte_2 del 15.12.2022. Con vittoria di spese della presente fase di giudizio nonché di quella precedente, comprensive di competenze professionali, spese e accessori nei termini di legge.”
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività dell'introduzione della fase di merito rispetto al termine di 90 giorni assegnato in sede cautelare con provvedimento del 15.12.2022 (di cui l'attore non dichiara la data di ricezione), per essere stato questo pubblicato il 21.12.2022, risultante da verifica compiuta d'ufficio nel fascicolo dell'esecuzione.
Deve, inoltre, essere dichiarata la contumacia dei convenuti, ritualmente citati e non costituiti.
All'udienza del 9.12.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge.
In sintesi, la vicenda processuale riguarda l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da avverso il Pt_1 pignoramento presso terzi N.R.G. 4965/2022 con cui la creditrice ha posto in Parte_2 esecuzione la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1487/2021, contenente la condanna di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento delle spese di giudizio in favore di nella misura di euro 575,80 per esborsi ed Parte_2 euro 5.440,50, oltre spese forfettarie, cpa e iva se dovuta.
L'esecutato nella sua opposizione innanzi al g.e. aveva ripercorso le vicende sostanziali tra le Pt_1 parti al fine di dimostrare l'erroneità della sentenza, avverso la quale pendeva appello.
Il g.e. in sede cautelare, con provvedimento del 15.12.22, ritenuto di non poter entrare nella valutazione di probabile fondatezza o meno dell'appello pendente, essendo vincolato alla esistenza del titolo esecutivo, respingeva l'istanza di sospensione della procedura e condannava l'opponente alle spese della fase.
In pari data pronunciava ordinanza di assegnazione a carico del terzo per il Controparte_2 pagamento, salvo esazione, al creditore procedente della somma di € 11.747,80 oltre Parte_2 gli importi, purché documentati, relativi alle spese vive di copia, registrazione e notifica del presente provvedimento;
nonché gli interessi legali /convenzionali secondo il titolo sulla sorte capitale successivi al precetto e fino alla data dell'effettivo pagamento.
Nelle more del presente giudizio di merito è intervenuta la sentenza d'appello avverso il titolo posto in esecuzione nella procedura opposta, che ne ha disposto la eliminazione. La sentenza d'appello è passata in giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d'Appello di Roma, pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli
n.1487/2021, pubblicata in data 27/10/2021, così ha deciso:
“- rigetta l'opposizione proposta da contro l'esecuzione iniziata da per il rilascio del Parte_2 Pt_1 fondo sito nel Comune di Sant'Angelo Romano, distinto al Catasto Terreni di detto Comune alla partita
5480 foglio 24 part. 28, 64 e 66. - condanna a rifondere a le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, Parte_2 Pt_1 liquidate, per compensi, in € 10.860,00 per il giudizio di primo grado e in € 10.313,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.”
Per effetto della riforma in sede di appello della sentenza posta in esecuzione, deve dichiararsi che è venuto meno il titolo esecutivo che sorreggeva la procedura, con la conseguenza che deve affermarsi la definitiva mancanza del diritto della creditrice all'azione esecutiva intrapresa con la Parte_2 procedura esecutiva NRG 4965/2022.
Pertanto, sebbene l'azione fosse stata legittimamente introdotta in virtù di titolo esecutivo, per effetto della sentenza d'appello passata in giudicato, risulta ora carente il diritto di a percepire e a Parte_2 trattenere le somme assegnate a carico del terzo con la procedura esecutiva e Controparte_2
l'ordinanza di assegnazione NRG 4965/2022 del 15.12.2022, che, ove riscosse, dovranno essere restituite.
Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, accoglie l'opposizione e
- per l'effetto dichiara la mancanza di diritto di a percepire e a trattenere le somme Parte_2 assegnate a carico del terzo con la procedura esecutiva e l'ordinanza di Controparte_2 assegnazione NRG 4965/2022 del 15.12.2022, che, ove riscosse, devono essere restituite.
- Condanna alle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 oltre accessori di legge. Parte_2
Cosi deciso in Roma il 27/03/2025
Il Giudice
D.ssa Maria Cristina D'Angeli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale di Roma
SEZIONE CONTENZIOSO ESECUZ. MOBILIARE
In persona del Giudice D.ssa Maria Cristina D'Angeli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 18862 / 2023 del ruolo generale degli affari civili
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. NUZZO MATTEO Indirizzo Telematico
- Attore opponente
CONTRO
CP_1
- Convenuta
E
Controparte_2
- Terzo pignorato oggetto: opposizione all'esecuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.3.2023 alla creditrice opposta presso il suo difensore, ha Pt_1 introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 cpc avverso la procedura di pignoramento presso terzi al N.R.G. 4965/2022, ed ha successivamente ha integrato il contradditorio nei confronti del terzo pignorato , per sentir “- accertare e dichiarare non dovute le spese legali Controparte_2 richieste dalla Signora nata a [...] (ex Jugoslavia) il 20.06.1953 (C.F. Parte_2 [...]
) ai danni di per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto ordinare alla Signora C.F._1 Pt_1 la restituzione delle somme attinte a seguito del provvedimento del G.E. di assegnazione Parte_2 del 15.12.2022. Con vittoria di spese della presente fase di giudizio nonché di quella precedente, comprensive di competenze professionali, spese e accessori nei termini di legge.”
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività dell'introduzione della fase di merito rispetto al termine di 90 giorni assegnato in sede cautelare con provvedimento del 15.12.2022 (di cui l'attore non dichiara la data di ricezione), per essere stato questo pubblicato il 21.12.2022, risultante da verifica compiuta d'ufficio nel fascicolo dell'esecuzione.
Deve, inoltre, essere dichiarata la contumacia dei convenuti, ritualmente citati e non costituiti.
All'udienza del 9.12.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge.
In sintesi, la vicenda processuale riguarda l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da avverso il Pt_1 pignoramento presso terzi N.R.G. 4965/2022 con cui la creditrice ha posto in Parte_2 esecuzione la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1487/2021, contenente la condanna di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento delle spese di giudizio in favore di nella misura di euro 575,80 per esborsi ed Parte_2 euro 5.440,50, oltre spese forfettarie, cpa e iva se dovuta.
L'esecutato nella sua opposizione innanzi al g.e. aveva ripercorso le vicende sostanziali tra le Pt_1 parti al fine di dimostrare l'erroneità della sentenza, avverso la quale pendeva appello.
Il g.e. in sede cautelare, con provvedimento del 15.12.22, ritenuto di non poter entrare nella valutazione di probabile fondatezza o meno dell'appello pendente, essendo vincolato alla esistenza del titolo esecutivo, respingeva l'istanza di sospensione della procedura e condannava l'opponente alle spese della fase.
In pari data pronunciava ordinanza di assegnazione a carico del terzo per il Controparte_2 pagamento, salvo esazione, al creditore procedente della somma di € 11.747,80 oltre Parte_2 gli importi, purché documentati, relativi alle spese vive di copia, registrazione e notifica del presente provvedimento;
nonché gli interessi legali /convenzionali secondo il titolo sulla sorte capitale successivi al precetto e fino alla data dell'effettivo pagamento.
Nelle more del presente giudizio di merito è intervenuta la sentenza d'appello avverso il titolo posto in esecuzione nella procedura opposta, che ne ha disposto la eliminazione. La sentenza d'appello è passata in giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d'Appello di Roma, pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli
n.1487/2021, pubblicata in data 27/10/2021, così ha deciso:
“- rigetta l'opposizione proposta da contro l'esecuzione iniziata da per il rilascio del Parte_2 Pt_1 fondo sito nel Comune di Sant'Angelo Romano, distinto al Catasto Terreni di detto Comune alla partita
5480 foglio 24 part. 28, 64 e 66. - condanna a rifondere a le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, Parte_2 Pt_1 liquidate, per compensi, in € 10.860,00 per il giudizio di primo grado e in € 10.313,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.”
Per effetto della riforma in sede di appello della sentenza posta in esecuzione, deve dichiararsi che è venuto meno il titolo esecutivo che sorreggeva la procedura, con la conseguenza che deve affermarsi la definitiva mancanza del diritto della creditrice all'azione esecutiva intrapresa con la Parte_2 procedura esecutiva NRG 4965/2022.
Pertanto, sebbene l'azione fosse stata legittimamente introdotta in virtù di titolo esecutivo, per effetto della sentenza d'appello passata in giudicato, risulta ora carente il diritto di a percepire e a Parte_2 trattenere le somme assegnate a carico del terzo con la procedura esecutiva e Controparte_2
l'ordinanza di assegnazione NRG 4965/2022 del 15.12.2022, che, ove riscosse, dovranno essere restituite.
Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, accoglie l'opposizione e
- per l'effetto dichiara la mancanza di diritto di a percepire e a trattenere le somme Parte_2 assegnate a carico del terzo con la procedura esecutiva e l'ordinanza di Controparte_2 assegnazione NRG 4965/2022 del 15.12.2022, che, ove riscosse, devono essere restituite.
- Condanna alle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 oltre accessori di legge. Parte_2
Cosi deciso in Roma il 27/03/2025
Il Giudice
D.ssa Maria Cristina D'Angeli