CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 275/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 7 maggio 2025
d a
OGGETTO:
e Parte_1 Parte_1
Vendita di cose mobili EZIO, rappresentati e difesi dall'avv. CARMINATI STEFANO elettivamente domiciliato in VIA FRIZZONI 22 24121 BERGAMO presso il difensore avv.
CARMINATI STEFANO, come da procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall'avv. RANDAZZO Controparte_1
TANIA elettivamente domiciliata in LARGO PORTA NUOVA, 14 24122
BERGAMO presso il difensore avv. RANDAZZO TANIA, come da procura a in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Terza Sezione Civile)
n. 2003/22.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2003/22 il tribunale di Bergamo, in parziale accoglimento delle domande proposte da e da Parte_1 [...]
, condannava a pagare in favore del primo euro Parte_2 Controparte_1
1.278 e in favore del secondo euro 4.972, a titolo di riduzione del prezzo della vendita conclusa con la convenuta, avente ad oggetto serramenti in legno.
Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio, il primo giudice argomentava che del preteso danneggiamento della porta finestra non era stata provata la causa, che la non conformità alla legislazione italiana dei vetri era un difetto di conformità mai dedotto e che il costo per gli interventi rimediali doveva ritenersi compreso nella somma riconosciuta a titolo di riduzione del pagina 2 di 8 prezzo.
La sentenza è stata gravata da e da Parte_1 [...]
. Parte_2
ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
All'udienza del 7 aprile 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti articolano plurime censure alla sentenza gravata: si dolgono: del mancato riconoscimento del danno subito dalla porta finestra che il Ctu aveva ricondotto ad errate manovre di trasporto tra il magazzino ed il cantiere e ritenuto provato dalle fotografie e dalla fattura di
Ge.Ca.Serr.; del mancato riconoscimento del vizio relativo alla non conformità
alla legge italiana dei vetri posto che la domanda proposta era preordinata ad accertare tutti gli inadempimenti della convenuta-appellata ivi compresi i difetti di conformità; il mancato riconoscimento dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi ritenendo che questi non fossero ricompresi nella somma a titolo di riduzione del prezzo.
Con il secondo motivo censurano la sentenza nella parte in cui si era ritenuto che non potessero essere riconosciute somme superiori a quelle, espressamente richieste, ritenendo che, nella specie, non ricorreva un'ipotesi di mutatio
libelli. pagina 3 di 8 Con il terzo motivo censurano la sentenza nella parte in cui non era stato riconosciuto il danno da mancato godimento dell'immobile, trattandosi di danno in re ipsa.
Con il quarto motivo censurano la sentenza nella parte in cui non era stato precisato che gli interessi, decorrenti dalla data della domanda, dovessero essere quelli di cui all'art. 1284, comma 4, c.c..
Con il quinto motivo censurano la statuizione relativa alla compensazione per metà delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio, non ricorrendo un'ipotesi di soccombenza reciproca.
-----------------------
In relazione alla prima delle censure contenute nel primo motivo si osserva che, nell'atto introduttivo gli attori odierni appellanti allegavano che a erano stati denunciati, prima dell'accordo, i seguenti vizi, “ Controparte_1
portefinestre non “centrate” nelle nicchie, profili di copertura esterni dei
serramenti montati senza supporto rigido e quindi non incollati, sigillature
mal eseguite, mancata installazione delle guarnizioni interne e della soglia
della porta blindata, serratura di servizio di quest'ultima difettosa, porte
scorrevoli non posate correttamente) e, successivamente all'accordo, i seguenti vizi “ guarnizione danneggiata, mancavano i pomelli ed il
maniglione esterno della porta blindata, mancava una delle due soglie e non
era stata montata la serratura di servizio sulla porta”.
pagina 4 di 8 Per esplicita ammissione degli attori la non conformità dei vetri alla legislazione vigente non fu mai denunciata alla società e neppure fu dedotta nel giudizio se non dopo il deposito della relazione peritale.
In relazione alla seconda censura, nessun rilievo può essere attribuito all'affermazione del Ctu secondo cui “la causa del danneggiamento è
probabile che sia riconducibile a errate manovre di trasporto tra il magazzino
e il cantiere” in quanto, trattandosi di circostanza contestata, era onere di parte attrice dimostrare in giudizio che la porta era stata consegnata già danneggiata,
a nulla rilevando la fotografia cui fa riferimento il ctu.
In relazione alla terza censura è appena il caso di rilevare che, a norma dell'art. 130, comma 7, del Codice del Consumo, invocato da parte attrice appellante, il consumatore può ottenere, in via subordinata e non alternativa, la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, ma non anche, come preteso, la riduzione del prezzo e la condanna al pagamento di una somma pari ai costi necessari per la riparazione del bene.
Il secondo motivo è infondato.
Quando l'attore, come nella specie, abbia quantificato la pretesa in un importo determinato, così limitando l'ammontare del "quantum" richiesto, senza aver usato la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito
dell'istruttoria" o altre espressioni consimili, il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla pagina 5 di 8 quantificazione operata dall'istante incorre in ultrapetizione ( Cass.
13876/2016).
Il terzo motivo è infondato.
Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario -
configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà
di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato,
anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato,
di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id
quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche ( cfr. Cass. n. 10477/2024).
Nell'atto introduttivo gli appellanti si limitavano a dedurre “ il mancato
godimento dell'immobile in quanto il ritardo nella consegna e nella possibilità
di installare i beni acquistati (in particolare le finestre e la porta d'ingresso)
ha determinato la necessità di procrastinare di molti mesi l'ingresso nella
propria abitazione”, ma non allegavano di aver dovuto sopportare degli esborsi ( per es. per canoni locatizi) a causa del ritardo sicchè il rigetto della pagina 6 di 8 domanda risarcitoria va confermato.
Il quarto motivo è infondato
Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284,
comma 1, c.c. ( Cass. 12449/24).
Il quinto motivo è infondato.
Gli attori formulavano oltre alla domanda di riduzione del corrispettivo anche domanda di condanna della società convenuta al risarcimento del danno;
domanda, quest'ultima, respinta per infondatezza.
La proposizione di più domande e l'accoglimento di una sola di esse giustificava, pertanto, la compensazione delle spese.
Per la loro soccombenza gli appellanti vanno condannati a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado, liquidate come in dispositivo.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante pagina 7 di 8 l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna gli appellanti a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 275/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 7 maggio 2025
d a
OGGETTO:
e Parte_1 Parte_1
Vendita di cose mobili EZIO, rappresentati e difesi dall'avv. CARMINATI STEFANO elettivamente domiciliato in VIA FRIZZONI 22 24121 BERGAMO presso il difensore avv.
CARMINATI STEFANO, come da procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall'avv. RANDAZZO Controparte_1
TANIA elettivamente domiciliata in LARGO PORTA NUOVA, 14 24122
BERGAMO presso il difensore avv. RANDAZZO TANIA, come da procura a in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Terza Sezione Civile)
n. 2003/22.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2003/22 il tribunale di Bergamo, in parziale accoglimento delle domande proposte da e da Parte_1 [...]
, condannava a pagare in favore del primo euro Parte_2 Controparte_1
1.278 e in favore del secondo euro 4.972, a titolo di riduzione del prezzo della vendita conclusa con la convenuta, avente ad oggetto serramenti in legno.
Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio, il primo giudice argomentava che del preteso danneggiamento della porta finestra non era stata provata la causa, che la non conformità alla legislazione italiana dei vetri era un difetto di conformità mai dedotto e che il costo per gli interventi rimediali doveva ritenersi compreso nella somma riconosciuta a titolo di riduzione del pagina 2 di 8 prezzo.
La sentenza è stata gravata da e da Parte_1 [...]
. Parte_2
ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
All'udienza del 7 aprile 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti articolano plurime censure alla sentenza gravata: si dolgono: del mancato riconoscimento del danno subito dalla porta finestra che il Ctu aveva ricondotto ad errate manovre di trasporto tra il magazzino ed il cantiere e ritenuto provato dalle fotografie e dalla fattura di
Ge.Ca.Serr.; del mancato riconoscimento del vizio relativo alla non conformità
alla legge italiana dei vetri posto che la domanda proposta era preordinata ad accertare tutti gli inadempimenti della convenuta-appellata ivi compresi i difetti di conformità; il mancato riconoscimento dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi ritenendo che questi non fossero ricompresi nella somma a titolo di riduzione del prezzo.
Con il secondo motivo censurano la sentenza nella parte in cui si era ritenuto che non potessero essere riconosciute somme superiori a quelle, espressamente richieste, ritenendo che, nella specie, non ricorreva un'ipotesi di mutatio
libelli. pagina 3 di 8 Con il terzo motivo censurano la sentenza nella parte in cui non era stato riconosciuto il danno da mancato godimento dell'immobile, trattandosi di danno in re ipsa.
Con il quarto motivo censurano la sentenza nella parte in cui non era stato precisato che gli interessi, decorrenti dalla data della domanda, dovessero essere quelli di cui all'art. 1284, comma 4, c.c..
Con il quinto motivo censurano la statuizione relativa alla compensazione per metà delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio, non ricorrendo un'ipotesi di soccombenza reciproca.
-----------------------
In relazione alla prima delle censure contenute nel primo motivo si osserva che, nell'atto introduttivo gli attori odierni appellanti allegavano che a erano stati denunciati, prima dell'accordo, i seguenti vizi, “ Controparte_1
portefinestre non “centrate” nelle nicchie, profili di copertura esterni dei
serramenti montati senza supporto rigido e quindi non incollati, sigillature
mal eseguite, mancata installazione delle guarnizioni interne e della soglia
della porta blindata, serratura di servizio di quest'ultima difettosa, porte
scorrevoli non posate correttamente) e, successivamente all'accordo, i seguenti vizi “ guarnizione danneggiata, mancavano i pomelli ed il
maniglione esterno della porta blindata, mancava una delle due soglie e non
era stata montata la serratura di servizio sulla porta”.
pagina 4 di 8 Per esplicita ammissione degli attori la non conformità dei vetri alla legislazione vigente non fu mai denunciata alla società e neppure fu dedotta nel giudizio se non dopo il deposito della relazione peritale.
In relazione alla seconda censura, nessun rilievo può essere attribuito all'affermazione del Ctu secondo cui “la causa del danneggiamento è
probabile che sia riconducibile a errate manovre di trasporto tra il magazzino
e il cantiere” in quanto, trattandosi di circostanza contestata, era onere di parte attrice dimostrare in giudizio che la porta era stata consegnata già danneggiata,
a nulla rilevando la fotografia cui fa riferimento il ctu.
In relazione alla terza censura è appena il caso di rilevare che, a norma dell'art. 130, comma 7, del Codice del Consumo, invocato da parte attrice appellante, il consumatore può ottenere, in via subordinata e non alternativa, la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, ma non anche, come preteso, la riduzione del prezzo e la condanna al pagamento di una somma pari ai costi necessari per la riparazione del bene.
Il secondo motivo è infondato.
Quando l'attore, come nella specie, abbia quantificato la pretesa in un importo determinato, così limitando l'ammontare del "quantum" richiesto, senza aver usato la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito
dell'istruttoria" o altre espressioni consimili, il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla pagina 5 di 8 quantificazione operata dall'istante incorre in ultrapetizione ( Cass.
13876/2016).
Il terzo motivo è infondato.
Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario -
configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà
di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato,
anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato,
di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id
quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche ( cfr. Cass. n. 10477/2024).
Nell'atto introduttivo gli appellanti si limitavano a dedurre “ il mancato
godimento dell'immobile in quanto il ritardo nella consegna e nella possibilità
di installare i beni acquistati (in particolare le finestre e la porta d'ingresso)
ha determinato la necessità di procrastinare di molti mesi l'ingresso nella
propria abitazione”, ma non allegavano di aver dovuto sopportare degli esborsi ( per es. per canoni locatizi) a causa del ritardo sicchè il rigetto della pagina 6 di 8 domanda risarcitoria va confermato.
Il quarto motivo è infondato
Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284,
comma 1, c.c. ( Cass. 12449/24).
Il quinto motivo è infondato.
Gli attori formulavano oltre alla domanda di riduzione del corrispettivo anche domanda di condanna della società convenuta al risarcimento del danno;
domanda, quest'ultima, respinta per infondatezza.
La proposizione di più domande e l'accoglimento di una sola di esse giustificava, pertanto, la compensazione delle spese.
Per la loro soccombenza gli appellanti vanno condannati a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado, liquidate come in dispositivo.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante pagina 7 di 8 l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna gli appellanti a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 8 di 8