Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4946 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, in data 19.06.2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21497/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Fiorella e dall'avv. Diego Fiorella.
ricorrente
E
in persona del sindaco pt. Controparte_1 rapp,to e difeso dall'avv. Giovan Battista Luca Capuano. resistente oggetto: impugnazione trasferimento del caregiver. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 l'epigrafato ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli con azione ordinaria e contestuale domanda cautelare rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA
CAUTELARE E D'URGENZA - sospendere/revocare/annullare/disapplicare, anche con provvedimento inaudita altera parte, il Trasferimento 16/05/2024 Prot. 68/mov e Prot. 449920 de P.I Controparte_1 P.IVA_1
– C.F. , Area Sicurezza, Servizio Polizia Locale, con il quale il è P.IVA_2 Controparte_2 stato trasferito dalla originaria ed abituale sede di lavor , in Napoli (NA) alla Via Raffaele Morghen CP_3
N.84, all in Napoli (NA) alla Piazza Giovanni XXIII a Soccavo, con assegnazione all'originaria ed CP_4 abituale sede di lavoro , in Napoli (NA) alla Via Raffaele Morghen N.84, emettendo ogni altro CP_3 provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto; NEL MERITO - revocare/annullare/disapplicare, anche previa disapplicazione/annullamento dell'art. 24 del Regolamento della Polizia Municipale e di ogni altro atto, il Trasferimento 16/05/2024 Prot. 68/mov e Prot. 449920 del (P.I. – C.F. Controparte_1 P.IVA_1
, Area Sicurezza, Servizio Polizia Locale, con il quale il è stato P.IVA_2 Controparte_2 trasferito dalla originaria ed abituale sede di lavoro , in Napoli (NA) alla Via Raffaele Morghen CP_3
- adottare comunque i provvedimenti opportuni, più idonei e ritenuti di Giustizia al fine di tutelare e garantire la posizione del ricorrente;
- condannare i in persona del Suo l.r.p.t., Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti e/o indennizzo nella misura di € 10.000,00 ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia e liquidata secondo equità da Codesta Autorità Giudiziaria. - condannare il in persona del Suo l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa”. Controparte_1
Il giudizio cautelare è stato rigettato per carenza di fumus boni iuris con provvedimento del
21.11.2024.
In sede di cognizione di merito, il ricorrente ha insistito per le conclusioni di merito rassegnate nel ricorso.
Il ha dedotto la correttezza del proprio operato e ha concluso chiedendo Controparte_1
“in via principale, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e con esso ogni domanda principale e subordinata”.
Acquisite note difensive e di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa in data odierna è stata decisa con separata sentenza.
Il thema decidendum è stato esaminato in sede cautelare ove, all'esito della comparizione delle parti e dell'esame degli atti e dei documenti allegati, la Scrivente ha ritenuto insussistente il diritto del ricorrente a permanere nella sede di provenienza, rigettando la domanda cautelare.
In questa sede, all'esito di un ulteriore approfondimento delle questioni controverse e con la pienezza valutativa del giudizio di merito, non sussistono a parere del Giudicante le condizioni per l'accoglimento del ricorso, per cui vanno confermate le considerazioni già enunciate che si trascrivono a fini motivazionali.
In punto di fatto, è pacifico che il ricorrente è in servizio dal 17/07/2000 Controparte_2 presso il Comune di Napoli, con la qualifica di Maresciallo, addetto all'Area Sicurezza, Servizio Polizia
Locale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, Classif. Econ. “Area degli Istruttori”, che ha sempre svolto la propria attività lavorativa (anche a seguito dell'incorporazione dell
[...]
con Maggio 2015) presso l , in Napoli (NA) alla Via Raffaele CP_5 Controparte_6 CP_3
Morghen N.84; che è fruitore dei benefici di cui all'art. 33 legge 104/92, in quanto convivente con la madre SI.ra ed il fratello SI. , entrambi affetti da gravissime ed Parte_2 Persona_1 invalidanti patologie, tanto da essere entrambi riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi della
Legge 104/1992, art. 33, comma III, dalla Commissione medica INPS.
La doglianza del ricorrente si è incentrata sul provvedimento di trasferimento -disposto dal con proprio Atto 16/05/2024 Prot. 68/mov e Prot. 449920- alla in Controparte_1 CP_4
Napoli (NA), piazza Giovanni XXIII, in ordine al quale ha rappresentato la violazione del comma 5 dell'art. 33 della legge 104/92; l'illegittimità-invalidità del Regolamento polizia municipale Napoli;
il mancato rispetto della procedura di concertazione sindacale e la mancata convocazione delle sigle sindacali rappresentative, la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi e la incompetenza del soggetto che ha adottato l'atto; il patimento di danni conseguenti al provvedimento impugnato e ha chiesto, previa disapplicazione del provvedimento di trasferimento 16/05/2024 Prot. 68/mov e Prot.
449920 del , , con il quale il Controparte_1 Controparte_7 [...]
è stato trasferito dalla originaria ed abituale sede di lavoro , in Napoli Controparte_2 CP_3
(NA), alla Via Raffaele Morghen N.84, alla in Napoli (NA) alla Piazza Giovanni XXIII a CP_4
, la sua riassegnazione all'originaria ed abituale sede di lavoro , in Napoli (NA), CP_4 CP_3 alla Via Raffaele Morghen N.84.
È pacifico tra le parti che il ricorrente presta assistenza ai familiari con lui conviventi, sigg.
e , rispettivamente madre e fratello, riconosciuti disabili con Parte_2 Persona_1 connotazione di gravità, ex art. 3, comma 3 della legge 104/92 e che tale assistenza è da lui prestata quale unico familiare, per cui è fruitore dei benefici previsti e disciplinati nella specie dall'art. 33 della legge 104/92. È parimenti pacifico che la sede di lavoro del ricorrente presso cui prestava servizio fino al momento del disposto trasferimento è ubicata nelle immediate vicinanze della sua abitazione e di quella dei disabili da lui assistiti.
Viene in rilievo, a fini decisionali, la legge 104/92.
L'intero corpo normativo costituito dalla legge 104/92 ha il precipuo fine di tutelare la disabilità, come si evince dalla stessa rubrica della legge (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (DISABILI)” e dalle singole disposizioni normative, ciascuna delle quali è preordinata a garantire adeguati livelli di protezione della disabilità.
L'art. 33 della cit. legge 104/92 prevede al comma 5, nella formulazione vigente ratione temporis, che “Il lavoratore di cui al comma 3, [con lui convivente,] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Tale previsione si inserisce all'interno della legge 104/92 convivendone la ratio.
Dunque, il comma 5 dell'art.33, regolante la tutela del disabile tramite il familiare che presta assistenza, non sposta affatto il baricentro della disciplina a favore del caregiver in quanto tale, ma in quanto erogatore dell'assistenza al disabile. Tale approccio consente di valutare correttamente, sul piano del rapporto di lavoro, la protezione che l'ordinamento accorda al familiare assistente. Tale protezione avviene a due livelli, nel momento costitutivo del rapporto di lavoro, ossia al momento della scelta della sede di lavoro, ove la locuzione “ove possibile” costituisce il limite oggettivo all'obbligo datoriale di attribuire una sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere,
e nel momento dinamico del rapporto di lavoro, ove è richiesto il consenso del lavoratore al trasferimento. Nel caso in esame, che di trasferimento del lavoratore si tratti (come inteso dal comma 5 dell'art.33) non è allo stato dubitabile, trattandosi di dislocazione della prestazione del ricorrente in un'U.O ubicata in altra municipalità del Comune di Napoli. Sul tema, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito più recente, “il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all'art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), della I. n. 183 del 2010, opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all'unità produttiva di cui all'art. 2103 cod. civ.” (cfr. per tutte Cass. n. 24015/2017).
Ciò posto, va detto che, contrariamente all'assunto del ricorrente che avendo rifiutato di prestare il consenso al trasferimento di sede, ritiene di essere inamovibile dalla sede di assegnazione, il diritto a non essere trasferito non è un diritto assoluto. Ed invero, pur mancando nella parte del comma 5 dell'art.33 cit. relativa al trasferimento, la riproposizione della locuzione “ove possibile”, non è seriamente dubitabile che il trasferimento “ostile”, ossia avversato e/o rifiutato dal lavoratore caregiver, può essere disposto “d'ufficio”, ove sussistono ragioni datoriali la cui particolare entità e rilevanza, le renda prevalenti sul suo diritto alla permanenza nella sede. Si tratta in altri termini, di un'inamovibilità relativa, ove la valutazione delle ragioni datoriali che possono legittimare il trasferimento del caregiver devono essere particolarmente significative, non altrimenti attuabili ed eccedenti le ordinarie esigenze tecnico, organizzative e produttive di cui all'art. 2103.c.c.
Va richiamato in proposito il condivisibile orientamento dei giudici di legittimità i quali, nella sentenza, se lav. dell'11/11/2022 n.33429, hanno argomentato che “secondo Cass. S.U. 16102/2009 ha chiarito (in motivazione, pp. 10 ss.), quanto al diritto di scelta della sede di lavoro a conclusione di una procedura concorsuale pubblica, che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, non configura, in generale, un diritto assoluto e illimitato, poiché esso può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento fra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro;
8. il bilanciamento degli indicati interessi avviene a livelli diversi in relazione alle distinte posizioni soggettive contemplate dalla disposizione in esame, e l'assenza dell'inciso "ove possibile", per l'ipotesi del trasferimento, per il quale la seconda parte della disposizione prevede semplicemente che il lavoratore non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, esprime una diversa scelta di valori che è collegata alla diversità delle due situazioni,
e specificamente ai riflessi negativi per il portatore di handicap di un trasferimento di sede del congiunto a fronte di una situazione assistenziale già consolidata;
9. tuttavia, la scelta operata dal legislatore significa soltanto che in questa ipotesi l'interesse della persona disabile, ponendosi come limite esterno del potere datoriale di trasferimento, quale disciplinato in via generale dall'art. 2103 c.c., prevale sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro, ma non esclude che il medesimo interesse, pure prevalente rispetto alle predette esigenze, debba conciliarsi con altri rilevanti interessi, diversi da quelli sottesi alla ordinaria mobilità, che possono entrare in gioco nello svolgimento del rapporto di lavoro, pubblico o privato, così come avviene in altre ipotesi di divieto di trasferimento previste dall'ordinamento per le quali la considerazione dei principi costituzionali coinvolti può determinare, concretamente, un limite alla prescrizione di inamovibilità; in questo senso, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha individuato situazioni di fatto riconducibili in via sistematica all'art. 2103 c.c., che si distinguono dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo, quali la soppressione del posto, per il fatto che il mutamento della sede corrisponde alla necessità obiettiva, da accertare rigorosamente, di conservare al lavoratore il posto di lavoro, ove risulti l'impossibilità della prosecuzione del rapporto nella precedente sede;
10. la particolarità delle esigenze sottese a tali situazioni, riconducibili a valori di rilievo costituzionale ed allo stesso mantenimento dell'assistenza alle persone handicappate, determina la inapplicabilità, in caso di soppressione del posto (o di incompatibilità ambientale, che in questo caso non rileva), della tutela di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, che riguarda invece le ipotesi di mobilità dei lavoratori per ordinarie ragioni tecnico-produttive; 11 coerentemente con tali principi, Cass. n. 24015/2017, richiamata nella sentenza qui gravata (conf. Cass. n. 2969/2021), ha chiarito che è innegabile che l'applicazione dell'art. 33, comma 5, cit., postula, di volta in volta, un bilanciamento di interessi, bilanciamento necessario, per vero, in via generale, per tutti i trasferimenti, atteso il disposto dell'art. 2103 c.c., che, nel periodo finale del comma 1, statuisce che il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra "se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive"; in particolare, poi, la norma di cui alla L. n. 104 del 1992 art. 33, comma 5, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3, comma 2, Cost., della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (art. 26 - Inserimento dei disabili e art. 35.- Protezione della salute) e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con L. n. 18 del 2009; 12. alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si deve quindi affermare che la tutela rafforzata cui ha diritto il lavoratore che assista con continuità una familiare invalido opera nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative, produttive, legittimanti la mobilità, con il limite della soppressione del posto o di altre situazioni di fatto insuscettibili di essere diversamente soddisfatte;
13. nel caso concreto tale situazione di fatto è stata ritenuta provata dalla Corte di merito, unitamente al rifiuto del lavoratore all'assegnazione a mansioni diverse in alternativa al trasferimento” (conf. Cass.
33429/2022 e Corte appello Roma sez. lav., 26/04/2023 n.815).
Anche in sede di giurisdizione amministrativa, è condivisa tale interpretazione. Secondo il
TAR Milano, (Lombardia) sez. IV, nella sentenza n. 10/08/2023 n.2034 “il trasferimento ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e, pertanto, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3.01.2018 n. 29); la misura è prevista a vantaggio e nell'interesse esclusivo del disabile, non dell'amministrazione o del richiedente;
il movimento, dunque, ha natura strumentale ed è intimamente connesso con la persona dell'assistito, consentendo al familiare lavoratore la scelta di una sede di lavoro compatibile con le esigenze di costante assistenza di una persona disabile (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 9.10.2017, n. 4671)”.
Avuto riguardo al caso in esame, i motivi del trasferimento addotti dal Controparte_1 risiedono nell'esigenza di tutelare il decoro e l'imparzialità degli esercenti un servizio pubblico evitando il prolungato radicamento del dipendente nel luogo di abituale residenza, e quindi nella superiore esigenza di assicurare la migliore efficienza dell'organizzazione e dei servizi del Corpo della
Polizia municipale. La previsione regolamentare vigente all'interno del Comune di Napoli (cfr.
Regolamento del Corpo dei Polizia Municipale) in questi casi, dispone all'art 24, comma 5 che “Il personale non può prestare servizio presso el cui territorio abbia la residenza o, comunque, CP_3 il domicilio”. È quindi errata la prospettazione del ricorrente secondo cui il trasferimento sarebbe stato disposto per “incompatibilità tra il luogo di lavoro e la residenza anagrafica e non per ragioni di rotazione, efficienza ed imparzialità della P.A” dovendo essere valorizzato il richiamo all'art. 24, 5 comma del regolamento, contenuto espressamente in tale atto.
La norma risulta emanata nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente dall'Organo all'uopo deputato ed è conforme, come correttamente evidenziato dal anche alle misure CP_1 generali di prevenzione della corruzione, di cui al P.I.A.O. triennale (piano integrato di attività ed organizzazione delle pubbliche amministrazioni), tra le quali figura anche la rotazione ordinaria e straordinaria del personale (ex articolo 1, comma 5, lettera b) legge n.190/2012 e articolo 16, comma
1, lettera 1 quater, d.lgs. n. 165/2001), recepite dal con la delibera di Giunta comunale CP_1
n.445/2022.
Essa è a tutela dell'interesse costituzionale all'efficienza e all'imparzialità della pubblica amministrazione per cui è fuorviante la chiave di lettura proposta dal ricorrente che rivendica la superiorità nella gerarchia delle fonti, della legge 104/92 rispetto al regolamento comunale, dal momento che esso costituisce attuazione di principi di rango superiore.
Il Comune ha incluso, tra i destinatari del provvedimento di trasferimento, anche 14 dipendenti titolari dei benefici di legge n. 104, dopo aver completato gli accertamenti e le valutazioni di tali situazioni e, nei confronti di ciascuno, prima di dare esecuzione a tale disposizione ha ricercato il loro consenso.
La circostanza che il non abbia dato esecuzione per lungo tempo a tale disposizione, CP_1
e l'abbia fatto solo dopo l'esposto anonimo recapitato da una Organizzazione sindacale, lo SNAVU, relativa ad asseriti e presunti comportamenti, da parte di personale della , non in Parte_3 linea con i canoni deontologici contemplati dal Codice di Comportamento del non CP_1 CP_1 è rilevante, dal momento che l'inerzia (così come la tolleranza protrattasi nel tempo) non implica rinuncia ad avvalersi della norma regolamentare.
Il potere del comandante di adottare l'atto impugnato discende dall'art. 107 del testo Unico degli enti Locali, comma 3, lettera e), che rimette ai dirigenti, tra le altre funzioni, l'adozione de “gli atti di amministrazione e gestione del personale” e dal Regolamento comunale del Corpo di polizia
Municipale, ove all'art. 11, comma 1 è previsto che “Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo”, e comma 2, lettera b) prevede che al
Comandante spetta l'assegnazione e la destinazione del personale ai singoli settori secondo le specifiche necessità ed in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale garantendone la rotazione complessiva.
La domanda risarcitoria per la compromissione della vita di relazione che avrebbe cagionato al ricorrente stati d'ansia e crisi, per il timore di non riuscire a raggiungere tempestivamente il beneficiario e di non riuscire a prestare le cure del caso e per la sindrome depressiva scaturita che gli ha impedito di svolgere numerose attività cui in passato era dedito, va respinta non ravvisandosi motivi di censura a carico del Comune.
Pertanto, non sortisce conseguenze rilevanti la relazione medica del 10/06/2025, Prot.
184/2025, della , a firma della Dott.ssa , con la quale è stato certificato Controparte_8 Per_2 nei confronti del ricorrente un “Disturbo Post-Traumatico da di entità medio-grave, Reattivo a Stress
Lavorativo”, con necessità attuale di terapia farmacologica, in ordine alla quale la deduzione attorea che nella richiamata certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale Pubblica, viene espressamente asserito che la «condizione clinica reattiva a stress lavorativo trarrebbe certamente vantaggio dal miglioramento della qualità di vita dell'utente ovvero dalla rassegnazione alla sede lavorativa più vicina alla sua residenza, così da rendergli fattibile l'assistenza alla madre ed al fratello invalidi” non è rimediabile in questa sede, non trovando accoglimento la richiesta di annullamento del disposto trasferimento e la retrocessione della sede di lavoro a quella di provenienza.
All'esito, il ricorso va rigettato, assorbita ogni ulteriore valutazione.
La particolarità delle questioni trattate e la natura degli interessi coinvolti integrano le condizioni per la compensazione delle spese tra le parti, alla stregua della lettura dell'art. 92 c.p.c. offerta dalla Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Napoli, 19.06.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini