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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Matteo Frasca Presidente
2) Dott. Caterina Greco Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 49 R.G.A.2024 promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Nicoletti presso il cui Parte_1 studio in Licata, Corso Umberto n.9, è elettivamente domiciliato ricorrente in riassunzione (già appellante e appellato)
C O N T R O
Controparte_1 resistente in riassunzione – contumace (già appellato e appellante incidentale) all'udienza del 20 febbraio 2025 il procuratore del ricorrente ha concluso come da verbale in atti FATTO e DIRITTO 1) Con l'ordinanza n.29621/2023 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza n.1416/2021 con la quale questa Corte, in altra composizione, previo rigetto dell'appello incidentale proposto dall' e in accoglimento dell'appello principale proposto dal CP_2
, aveva parzialmente riformato la sentenza n.245/2020 del Tribunale G.L. di Pt_1
Agrigento che aveva accolto, per quanto qui ancora rileva, la domanda con la quale Cont
dirigente medico dipendente dell' , titolare di incarico Parte_1 CP_1 di cui alla lettera B) dell'art.27 del C.C.N.L. 8.6.200, aveva chiesto la condanna del proprio datore di lavoro al risarcimento del danno per avere ritardato, nel periodo antecedente al 2013, la graduazione delle funzioni necessaria al fine di determinare la misura della parte variabile dell'indennità di posizione. Segnatamente con la sentenza n.1416/2021 la Corte di Appello aveva rideterminato l'importo riconosciuto in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento danni in €500,00 mensili (anzichè euro 150,00 mensili liquidati in primo grado) dall'1/4/2007 al 21/1/2013 oltre accessori. Proposto ricorso in sede di legittimità da parte dell'A.S.P., la Suprema Corte in parziale accoglimento dei due motivi spiegati - con i quali l' aveva lamentato che CP_1 il Giudice di appello, da un lato, non aveva tenuto conto di quanto dedotto fin dal primo grado “in ordine al verificarsi dell'assorbimento, per gli anni di interesse, della retribuzione variabile nella retribuzione di risultato, nel senso” che “la quota di retribuzione variabile non percepita era confluita nel fondo per l'indennità di risultato e quindi, per tale via, quest'ultima si era incrementata, Pag.1 sicchè il riconoscimento a titolo risarcitorio delle differenze rivendicate sulla retribuzione variabile, avrebbe determinato un'indebita locupletazione”, dall'altro, omesso di pronunciarsi “sulle difese svolte … in ordine alla eccezione originaria di indebita locupletazione” - ha ritenuto che i maggiori importi della retribuzione di risultato per effetto dell'incremento del relativo fondo determina una ipotesi di compensatio lucri cum damno e, pertanto, entro tali limiti, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva omesso di statuire sul punto, e ha demandato al giudizio di rinvio il compito di accertare “in ordine al verificarsi o meno di quell'effetto compensativo”. La causa è stata ritualmente riassunta da il quale ha, anzitutto, Parte_1 dedotto il passaggio in giudicato della sentenza cassata nella parte in cui è stato accertato l'inadempimento colpevole dell' e quantificato il danno nella misura di euro CP_1
500,00 in relazione all'incarico di cui alla lettera B dell'art.27 del C. di categoria. CP_3
Nel resto ha ribadito che controparte non aveva dedotto e provato l'importo dei residui transitati da un fondo all'altro, la somma eventualmente liquidata a titolo di salario di risultato nel periodo in contestazione e se, per effetto del trasferimento dei residui, vi fosse stato un incremento della somma corrisposta al lavoratore a titolo di salario di risultato. L' , sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_4
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Con 2) Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' , non Controparte_6 costituitasi sebbene ritualmente evocata in giudizio. La Corte di Cassazione ha demandato al giudizio di rinvio il compito di accertare
“in ordine al verificarsi o meno” di un effetto “compensativo” della retribuzione di risultato, sul presupposto che, ai sensi dell'art. 50, co. 5, del C.C.N.L. di categoria, i fondi per la retribuzione di posizione “devono essere integralmente utilizzati” e tuttavia “eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo”. Ebbene, nel precedente grado di appello l' si è limitata a dedurre che “i CP_2 residui del fondo di posizione (da cui viene finanziata l'indennità oggetto della richiesta) sono stati fatti transitare sul fondo della retribuzione di risultato e, quindi, comunque sono stati oggetto di liquidazione sotto forma di salario di risultato ragion per la quale una nuova liquidazione di somme già corrisposte, oltre a risultare non dovuta, risulterebbe idonea a configurare un indebito arricchimento a favore della controparte”. Siffatta prospettazione, si osserva, era stata formulata anche nella memoria di costituzione di primo grado facendo riferimento ai documenti riportati in calce. Tali documenti (indicati nella memoria di costituzione di primo grado nelle determinazioni portanti i nn. 382/2008 – 370/2009 – 421/2010 – 463/2011 – 850/2011 - 1240/2013 – 1515/2014) non risultano agli atti del fascicolo d'ufficio, nel quale non è dato rinvenire la produzione dell' non essendosi la stessa costituita in questo grado di rinvio. CP_2 Cont In ogni caso, dalla stessa prospettazione dell' relativa al contenuto di tali delibere, emerge che esse avevano ad oggetto, tutt'al più, l'impegno assunto con le OO.SS. di redistribuire sotto forma di salario di risultato i residui attivi derivanti dal fondo di retribuzione di posizione variabile e non la determinazione dei maggiori importi Pag.2 eventualmente erogati a ciascun dirigente medico e, specificamente, al;
né, Pt_1 peraltro, l'erogazione di tale retribuzione aggiuntiva, che il ricorrente in riassunzione ha contestato, è stata provata dalla parte datoriale. Pertanto, l' come era già avvenuto nei precedenti gradi del giudizio, non ha CP_2 dimostrato le attribuzioni di utilità compensabili e comunque non ha offerto concreti elementi che ne consentano l'accertamento del quantum onde portarlo in detrazione a determinazione del danno per il cui risarcimento ha agito il . Pt_1
Essendo a ciò circoscritto l'ambito dell'accertamento demandato a questo giudice di rinvio e tenuto conto del giudicato sulle restanti statuizioni contenute nella sentenza di questa Corte all'esito del giudizio di Cassazione, deve qui statuirsi sul solo risarcimento del danno che, in assenza di poste da portare in detrazione, va liquidato nella misura di euro 500,00 mensili nei termini di cui in parte dispositiva.
3) Le spese del precedente grado di appello, di questo grado in sede di rinvio e di quello del giudizio di cassazione seguono la soccombenza dell' e si Controparte_4 liquidano come in dispositivo, in favore del . Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' , qui dichiarata, su Controparte_4 rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza n.245/2020 resa il 26.2.2020 dal Tribunale G.L. di Agrigento, ridetermina l'importo riconosciuto in favore di a titolo di risarcimento danni in €500,00 mensili dall'1/4/2007 al Parte_1
21/1/2013 oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole mensilità fino al saldo. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Condanna l' a rifondere al ricorrente in riassunzione le spese del Controparte_4 giudizio di cassazione, del precedente grado di appello e del presente grado di rinvio, che liquida rispettivamente in €1.541,00, in €3.308,00 ed in €3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Palermo, 20 febbraio 2025
Il consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Matteo Frasca
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