Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01229/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2023, proposto da
SE ET AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Comune di Lequile, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento in data 5.10.23 prot. n. 14316 del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Lequile e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento dell'avvenuta decadenza dei vincoli espropriativi gravanti sul terreno di proprietà del ricorrente e del conseguente obbligo del Comune di Lequile e della Regione Puglia di procedere alla riqualificazione urbanistica delle aree di proprietà del ricorrente;
e la condanna dei medesimi Comune di Lequile e Regione Puglia, ad avviare e concludere il procedimento di che trattasi mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. LV AN e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. SE ET AN ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento del provvedimento dirigenziale in data 5.10.2023, con cui il Comune di Lequile ha denegato il rilascio del permesso di Costruire “ per la costruzione di un muro di recinzione esterno in muratura di un lotto fondiario sito in Lequile (LE), frazione Paladini, alla via Spanta e contraddistinto in Catasto al Foglio 8, p.lla 987 ”, nonché per “l’accertamento dell’avvenuta decadenza dei vincoli espropriativi gravanti sul terreno”.
2. In particolare, il sig. AN ha riferito che:
- il ricorrente “è comproprietario … di un compendio di aree esteso complessivamente 4932 mq, nel Comune di Lequile”, originariamente interessato “da previsioni espropriative imposte con la variante generale del PRG di Lequile” del 1976;
- con istanza in data 3.8.23, il ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso di costruire “per la realizzazione di una recinzione del lotto”;
- “l’intervento si sostanziava nella realizzazione di un cordolo di fondazione in cemento ed in parte interrato, lungo l’intero perimetro del fondo, su cui posare conci di tufo per un’altezza assoluta pari a m 2,20, colonne di rinforzo in muratura e due ingressi …, con cancello carrabile su ognuno di essi”;
- la relazione tecnica allegata al progetto precisava “che il vincolo preordinato all’esproprio gravante sulle aree era … decaduto per effetto dell’inutile decorso del … termine massimo di validità del vincolo preordinato all’esproprio …”;
- con nota del 31.8.23 prot. n. 12419, il Responsabile del Settore Urbanistica ha preannunciato, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, il rigetto dell’istanza in quanto “ L'intervento richiesto non trova conformità alle previsioni urbanistiche e di viabilità stabilite dal PRG vigente ”;
- il ricorrente “ha partecipato al procedimento evidenziando: - la genericità del motivo ostativo e la sua erroneità in ragione della … intervenuta decadenza del vincolo … (nota 8.9.23); - la sussistenza di un obbligo per l’AC di ripianificare le c.d. zone bianche e comunque l’impossibilità di vietare la recinzione richiesta, la quale era (ed è) perfettamente compatibile con la disciplina delle c.d. zone bianche”;
- nonostante ciò, “con l’impugnato provvedimento 5.10.23 prot. n. 14316 il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Lequile” ha reso conclusivamente “ parere negativo ”, in ragione del fatto che “ L'intervento richiesto non trova conformità alle previsioni urbanistiche e di viabilità stabilite dal PRG vigente ”.
3. Ciò premesso, il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “I . Violazione art. 20 e ss d.P.R. n. 380/01. Violazione art. 10 bis legge 241/1990. Carenza di motivazione ”, dal momento che la motivazione del provvedimento impugnato si esaurisce in un assunto apodittico da cui non emergono le ragioni sottese al provvedimento di diniego;
- “ II. Violazione dell’art. 9 d.P.R. n. 380/01 e dell’art. 832 cc. Falsità del presupposto ”, con particolare riferimento al fatto che l’intervento richiesto dal ricorrente è compatibile con la disciplina delle “zone bianche”, essendo “limitato alla realizzazione di un muro di cinta sul perimetro del lotto”.
Inoltre, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., “di accertare l’inadempimento del Comune di Lequile all’obbligo di assicurare completa pianificazione all’intero territorio comunale e condannarlo a provvedere, e nominare sin d’ora un commissario ad acta che provveda in caso di persistente inerzia dell’AC”.
4. L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
5. Con memoria in data 15.11.2025, il ricorrente ha precisato che “la pur proposta domanda di condanna alla riqualificazione delle aree ha carattere ancillare e secondario rispetto a quella di annullamento del diniego di p.d.c.”.
6. Nella pubblica udienza del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. La domanda di annullamento del “parere negativo” reso in data 5.10.2023 deve essere accolta, atteso che dal tenore motivazionale del provvedimento impugnato non emergono le circostanze che hanno indotto l’Amministrazione comunale a denegare il rilascio del titolo edilizio occorrente ai fini della realizzazione della recinzione.
Non si comprende, infatti, quali siano le specifiche “ previsioni urbanistiche e di viabilità ” che si opporrebbero alla realizzazione delle opere, né tantomeno è dato evincere se dette previsioni siano in qualche modo attinenti ai vincoli espropriativi a cui pure il sig. AN ha fatto riferimento nel corpo del ricorso.
Stante l’assoluta mancanza di elementi di valutazione che consentano di ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione comunale, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con il conseguente obbligo del Comune di rideterminarsi sulla istanza del ricorrente in forza di assunti motivazionali puntuali e dettagliati, che siano riferiti a circostanziate risultanze istruttorie.
8. L’accoglimento della domanda principale determina l’improcedibilità della domanda “ancillare” proposta ai fini della riqualificazione delle aree.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento dirigenziale prot. n. 14316 in data 5.10.23;
- per il resto lo dichiara improcedibile.
Condanna il Comune di Lequile al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO SC, Presidente
LV AN, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV AN | IO SC |
IL SEGRETARIO