TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 58
TAR
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse carente, non emergendo le specifiche previsioni urbanistiche e di viabilità che si opponevano alla realizzazione della recinzione, né la loro attinenza ai vincoli espropriativi. Pertanto, il provvedimento è stato annullato con obbligo per il Comune di rideterminarsi con motivazioni puntuali.

  • Altro
    Falsità del presupposto e compatibilità dell'intervento con la disciplina delle zone bianche

    La censura è stata assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla carenza di motivazione. Tuttavia, il giudice ha evidenziato che non era chiaro quali previsioni urbanistiche si oppongano all'intervento e se queste siano attinenti ai vincoli espropriativi.

  • Improcedibile
    Inadempimento dell'obbligo di pianificazione e condanna alla riqualificazione

    La domanda è stata dichiarata improcedibile in conseguenza dell'accoglimento della domanda principale di annullamento del diniego del permesso di costruire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 58
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 58
    Data del deposito : 14 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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