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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II sezione civile
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Dora Alessia Limongelli,
in funzione di Giudice unico, ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5353 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Marcellino (CE), alla via Taormina, 8, il sig. , CF. Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...], e residente in [...], la sig.ra
, nata a [...], provincia di Latina il 01.05.1951 c.f.: Controparte_1
residente in [...] tutti rappresentati e difesi, C.F._3 giusta procura in atti, dall'Avv. CF: con il quale Parte_2 C.F._4 domiciliano presso lo studio dello stesso in Trentola Ducenta (CE) alla Via delle Alpi, 7
RICORRENTI
E
, in persona del p.t. rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 CP_3 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, via Diaz 11
RESISTENTE
CONLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art 281 decies cpc ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione, i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli
Nord depositato in data 8.6.2024, di inammissibilità e di fatto di revoca dell'ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, del Tribunale di Napoli Nord. A sostegno dell'opposizione, i ricorrenti deducevano che 1) l'istanza di liquidazione può essere presentata anche dopo che il Giudice abbia pronunciato la sentenza di definizione del giudizio o l'estinzione dello stesso;
2) l'istanza di liquidazione è completa di tutta la documentazione necessaria;
3) la richiesta di liquidazione del compenso a carico dell'Erario, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice, era contenuta già nell'atto introduttivo del Giudizio e in data 13.03.2021 venivano depositate le 3 domande fatte per ciascuno dei ricorrenti al COA di Napoli Nord di ammissione al Gratuito patrocinio ed in data 27.03.2021 venivano depositate le tre delibere di ammissione al gratuito patrocinio;
4) nel giudizio
RG 2955/2021 non è stata stipulato un atto transattivo, ma si è optato per una istanza di conversione del pignoramento al fine di ottenere una cessata materia del contendere e non l'estinzione del Giudizio per rinuncia delle parti;
5) infine nel giudizio con Rg 2955/21, gli opponenti non hanno resistito con mala fede e colpa grave e in caso di prosecuzione la domanda avrebbe avuto possibilità di accoglimento.
Si è costituto in giudizio il , eccependo l'inammissibilità, improcedibilità e Controparte_2 infondatezza dell'opposizione riportandosi alla relazione informativa del giudice.
L'opposizione è infondata.
I ricorrenti, parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello stato, hanno proposto impugnazione ai sensi dell'art 170 DPR 115/2002 e 15 Dlgs 150/2011 al decreto con il quale il
Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione in quanto non proposta prima della definizione del giudizio e senza aver chiarito le condizioni alle quali le parti avrebbero transatto la causa e regolato i compensi del difensore.
Come anche precisato dalla Suprema Corte (sentenza n. 10187/2019), l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comporta, a norma dell'art. 131 comma 4 lett. a) del d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente alle spese a carico della parte ammessa, che "sono anticipate dall'erario gli onorari e le spese dovuti al difensore" della stessa, il cui importo è determinato, al termine di ciascuna fase o grado del processo ovvero all'atto di cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria, secondo i criteri previsti dagli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 cit.. Lo Stato, dal suo canto, ha il diritto di recuperare quanto anticipato: mediante esecuzione della condanna, pronunciata in suo favore, della parte soccombente (diversa da quella ammessa al patrocinio) al rimborso delle spese processuali, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 cit., ovvero, in mancanza di tale recupero, mediante rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio ove la stessa, in conseguenza della vittoria della causa, sia stata messa in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore (art. 134, comma 1, del d.P.R.
n. 115 cit.). Lo stesso regime vale per il caso di composizione della lite: in tal caso, peraltro, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito (art. 134, comma 3, del d.P.R. n. 115 cit.). Se, invece, il provvedimento di ammissione è revocato, allorché non sussistano in origine o vengano successivamente meno le condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione, ovvero quando la proposizione della domanda, come pure la resistenza rispetto a quella avversaria, possano essere considerate frutto di abuso del diritto, avendo l'interessato agito o resistito con malafede o colpa grave (art. 136 del d.P.R. n. 115 cit.), lo Stato ha in ogni caso il diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate: nel primo caso, ove la revoca consegua al mutamento delle condizioni reddituali, solo le somme pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione;
in tutti gli altri casi, in cui la revoca ha efficacia retroattiva, anche le somme pagate prima della revoca del provvedimento di ammissione (art. 86 del d.P.R. n. 115 cit.).
Nell'uno e nell'altro caso, peraltro, la revoca ha come effetto quello di ripristinare, con efficacia rispettivamente ex nunc ovvero ex tunc, l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. n. 23972 del 2018, per cui la revoca, avendo efficacia retroattiva nelle ipotesi previste dall'art. 136, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, ripristina l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa). L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pertanto, fino a quando non sia revocato, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti, come in precedenza descritti, vale a dire l'obbligo dell'erario di procedere all'anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione: allo Stato, piuttosto, spetta il diritto al relativo recupero, ove ne sussistano le condizioni.
Ebbene, nel caso di specie, non vi è stata alcuna revoca da parte del giudice del procedimento dell'ammissione dei ricorrenti al beneficio del gratuito patrocinio, essendo stata l'istanza di liquidazione dichiarata inammissibile per carenze documentali (mancata produzione della transazione) e per mancato rispetto del termine di proposizione (prima della definizione del giudizio)
e senza che ciò – a prescindere dalla fondatezza dei motivi posti alla base del provvedimento di inammissibilità – possa interpretarsi come revoca implicita dell'ammissione delle parti al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
In altri termini, si versa in una ipotesi assimilabile al rigetto o diniego di liquidazione cosicché la legittimazione ad impugnare il contenuto di siffatto provvedimento è unicamente del difensore della parte ammessa, avv. in proprio e non dei ricorrenti che beneficiano del patrocinio. Parte_2
Secondo orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (Cass. Sez. 6 - 2, 11/09/2018, n. 21997;
Cass. 15699/2020) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione dell'interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, è riconoscibile solo con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio. Viceversa, sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015;
Cass. S.U. n. 26907/2016).
Da ultimo, dunque, anche qualora il ricorso in esame si qualificasse come opposizione al provvedimento di diniego di liquidazione, la domanda risulterebbe inammissibile in quanto proposta da soggetto non legittimato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a norma del DM 55/14 secondo i valori minimi tenuto conto della non complessità della questione e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) condanna i ricorrenti e alla rifusione, in Parte_1 Controparte_1 Parte_2 favore del , delle spese processuali, che liquida in euro 1278,00 per Controparte_2 compenso, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 26.6.2025 Il Giudice Unico
dott.ssa Dora Alessia Limongelli
II sezione civile
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Dora Alessia Limongelli,
in funzione di Giudice unico, ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5353 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Marcellino (CE), alla via Taormina, 8, il sig. , CF. Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...], e residente in [...], la sig.ra
, nata a [...], provincia di Latina il 01.05.1951 c.f.: Controparte_1
residente in [...] tutti rappresentati e difesi, C.F._3 giusta procura in atti, dall'Avv. CF: con il quale Parte_2 C.F._4 domiciliano presso lo studio dello stesso in Trentola Ducenta (CE) alla Via delle Alpi, 7
RICORRENTI
E
, in persona del p.t. rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 CP_3 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, via Diaz 11
RESISTENTE
CONLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art 281 decies cpc ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione, i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli
Nord depositato in data 8.6.2024, di inammissibilità e di fatto di revoca dell'ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, del Tribunale di Napoli Nord. A sostegno dell'opposizione, i ricorrenti deducevano che 1) l'istanza di liquidazione può essere presentata anche dopo che il Giudice abbia pronunciato la sentenza di definizione del giudizio o l'estinzione dello stesso;
2) l'istanza di liquidazione è completa di tutta la documentazione necessaria;
3) la richiesta di liquidazione del compenso a carico dell'Erario, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice, era contenuta già nell'atto introduttivo del Giudizio e in data 13.03.2021 venivano depositate le 3 domande fatte per ciascuno dei ricorrenti al COA di Napoli Nord di ammissione al Gratuito patrocinio ed in data 27.03.2021 venivano depositate le tre delibere di ammissione al gratuito patrocinio;
4) nel giudizio
RG 2955/2021 non è stata stipulato un atto transattivo, ma si è optato per una istanza di conversione del pignoramento al fine di ottenere una cessata materia del contendere e non l'estinzione del Giudizio per rinuncia delle parti;
5) infine nel giudizio con Rg 2955/21, gli opponenti non hanno resistito con mala fede e colpa grave e in caso di prosecuzione la domanda avrebbe avuto possibilità di accoglimento.
Si è costituto in giudizio il , eccependo l'inammissibilità, improcedibilità e Controparte_2 infondatezza dell'opposizione riportandosi alla relazione informativa del giudice.
L'opposizione è infondata.
I ricorrenti, parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello stato, hanno proposto impugnazione ai sensi dell'art 170 DPR 115/2002 e 15 Dlgs 150/2011 al decreto con il quale il
Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione in quanto non proposta prima della definizione del giudizio e senza aver chiarito le condizioni alle quali le parti avrebbero transatto la causa e regolato i compensi del difensore.
Come anche precisato dalla Suprema Corte (sentenza n. 10187/2019), l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comporta, a norma dell'art. 131 comma 4 lett. a) del d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente alle spese a carico della parte ammessa, che "sono anticipate dall'erario gli onorari e le spese dovuti al difensore" della stessa, il cui importo è determinato, al termine di ciascuna fase o grado del processo ovvero all'atto di cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria, secondo i criteri previsti dagli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 cit.. Lo Stato, dal suo canto, ha il diritto di recuperare quanto anticipato: mediante esecuzione della condanna, pronunciata in suo favore, della parte soccombente (diversa da quella ammessa al patrocinio) al rimborso delle spese processuali, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 cit., ovvero, in mancanza di tale recupero, mediante rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio ove la stessa, in conseguenza della vittoria della causa, sia stata messa in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore (art. 134, comma 1, del d.P.R.
n. 115 cit.). Lo stesso regime vale per il caso di composizione della lite: in tal caso, peraltro, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito (art. 134, comma 3, del d.P.R. n. 115 cit.). Se, invece, il provvedimento di ammissione è revocato, allorché non sussistano in origine o vengano successivamente meno le condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione, ovvero quando la proposizione della domanda, come pure la resistenza rispetto a quella avversaria, possano essere considerate frutto di abuso del diritto, avendo l'interessato agito o resistito con malafede o colpa grave (art. 136 del d.P.R. n. 115 cit.), lo Stato ha in ogni caso il diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate: nel primo caso, ove la revoca consegua al mutamento delle condizioni reddituali, solo le somme pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione;
in tutti gli altri casi, in cui la revoca ha efficacia retroattiva, anche le somme pagate prima della revoca del provvedimento di ammissione (art. 86 del d.P.R. n. 115 cit.).
Nell'uno e nell'altro caso, peraltro, la revoca ha come effetto quello di ripristinare, con efficacia rispettivamente ex nunc ovvero ex tunc, l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. n. 23972 del 2018, per cui la revoca, avendo efficacia retroattiva nelle ipotesi previste dall'art. 136, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, ripristina l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa). L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pertanto, fino a quando non sia revocato, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti, come in precedenza descritti, vale a dire l'obbligo dell'erario di procedere all'anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione: allo Stato, piuttosto, spetta il diritto al relativo recupero, ove ne sussistano le condizioni.
Ebbene, nel caso di specie, non vi è stata alcuna revoca da parte del giudice del procedimento dell'ammissione dei ricorrenti al beneficio del gratuito patrocinio, essendo stata l'istanza di liquidazione dichiarata inammissibile per carenze documentali (mancata produzione della transazione) e per mancato rispetto del termine di proposizione (prima della definizione del giudizio)
e senza che ciò – a prescindere dalla fondatezza dei motivi posti alla base del provvedimento di inammissibilità – possa interpretarsi come revoca implicita dell'ammissione delle parti al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
In altri termini, si versa in una ipotesi assimilabile al rigetto o diniego di liquidazione cosicché la legittimazione ad impugnare il contenuto di siffatto provvedimento è unicamente del difensore della parte ammessa, avv. in proprio e non dei ricorrenti che beneficiano del patrocinio. Parte_2
Secondo orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (Cass. Sez. 6 - 2, 11/09/2018, n. 21997;
Cass. 15699/2020) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione dell'interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, è riconoscibile solo con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio. Viceversa, sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015;
Cass. S.U. n. 26907/2016).
Da ultimo, dunque, anche qualora il ricorso in esame si qualificasse come opposizione al provvedimento di diniego di liquidazione, la domanda risulterebbe inammissibile in quanto proposta da soggetto non legittimato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a norma del DM 55/14 secondo i valori minimi tenuto conto della non complessità della questione e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) condanna i ricorrenti e alla rifusione, in Parte_1 Controparte_1 Parte_2 favore del , delle spese processuali, che liquida in euro 1278,00 per Controparte_2 compenso, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 26.6.2025 Il Giudice Unico
dott.ssa Dora Alessia Limongelli