Sentenza 12 giugno 2009
Massime • 1
In materia di formazione professionale gestita da enti convenzionati con la Regione, considerato che con legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 è stata disposta l'assunzione a carico del bilancio regionale dei costi relativi ai rapporti pendenti tra Regione e il "CNOS" polivalente di Lecce, la Regione stessa deve essere ritenuta responsabile dei crediti professionali maturati dagli operatori dipendenti di detto ente, nonostante la cessazione del regime convenzionale e il trasferimento delle competenze alla Provincia di Lecce (avvenuta in esecuzione della legge reg. 21 dicembre 1998, n. 32). Ne consegue che la Regione può essere chiamata in garanzia, ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., dall'ente gestore predetto, convenuto da un suo docente per il pagamento delle spettanze retributive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2009, n. 13725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13725 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23455/2005 proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore della G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso lo studio dell'avvocato RICCI CHIARA, rappresentata e difesa dagli avvocati DI LECCE SABINA ORNELLA, LIBERTI MARIA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE (C.N.O.S. - F.A.P. POLIVALENTE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 10, presso lo studio dell'avvocato ZOLLO CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNELLI RICCARDO, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
ON IA, PROVINCIA DI LECCE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 827/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 20/04/2005 R.G.N. 941/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2009 dal Consigliere Dott. MAMMONE GIOVANNI;
udito l'Avvocato DI LECCE ORNELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ED LU otteneva dal giudice del lavoro di Lecce decreto ingiuntivo nei confronti del Centro nazionale opere salesiane di formazione e aggiornamento professionale (CNOS-FAP) per il pagamento della somma di L. 9.749.944, per stipendi non corrisposti relativi ai mesi maggio e giugno 1998 e ratei di tredicesima per l'attività formativa svolta alle sue dipendenze in ambito provinciale. Proposta opposizione, il CNOS-FAP eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo di non aver più svolto attività formativa in regime di convenzione con la Regione Puglia dal 1997 e sosteneva - relativamente all'ambito territoriale di riferimento - che per il 1998 quest'attività era stata svolta dalla Provincia di Lecce mediante personale del Centro salesiano, da questo posto in mobilità. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda e, in subordine, la chiamata in garanzia della Regione.
Chiamati in causa i due enti locali e costituitasi solo la Provincia, che a sua volta eccepiva la carenza di legittimazione, il giudice del lavoro rigettava l'opposizione e condannava la Regione a rivalere il CNOS-FAP.
Proposto appello dalla Regione, in contraddittorio con il Centro Salesiano e la Provincia e in contumacia del creditore, la Corte d'appello di Lecce con sentenza 7-20.4.05 rigettava l'impugnazione. Per quanto qui rileva, la Corte evidenziava che la convenzione tra la Regione e il CNOS-FAP era scaduta il 30.6.96 e non era stata rinnovata per volontà di quest'ultimo, che pure era stato assegnatario di corsi per l'anno 1997, e che il dipendente era rimasto nell'organico del Centro sino al 30.6.98, data del licenziamento. La consegna effettiva delle strutture si era perfezionata solo il 12.6.97 e solo l'11.12.97 era stata stipulata una nuova convenzione tra la Regione e la Provincia per l'assunzione da parte di quest'ultima delle attività formative già assegnate al CNOS dal piano regionale, con la possibilità per il nuovo assegnatario di utilizzare il personale docente e non docente dipendente dal Centro, dopo la sua collocazione in mobilità. La convenzione originaria doveva ritenersi, dunque, protratta fino a quest'ultima data e il Centro era quindi tenuto alla retribuzione del personale rimasto formalmente alle sue dipendenze, fino a che lo stesso non fosse stato trasferito.
Solo con a L.R. 21 dicembre 1998, n. 32, erano state destinate alla Provincia le funzioni di formazione professionale già svolte dal CNOS, con conseguente trasferimento del personale in organico a questo ente e contestuale decorrenza (quindi dagli esercizi finanziari dal 1998 in poi) degli oneri economici a carico della Provincia. Rilevato che la stessa Regione aveva affermato (mediante informazioni rese al giudice del lavoro incorso di causa) di non aver stipulato alcun rapporto convenzionale con la Provincia relativamente all'attività formativa svoltasi fino al maggio-giugno 1998 e preso atto del tormentato percorso burocratico che aveva portato al passaggio della gestione dei corsi di formazione dal CNOS-FAP alla Provincia di Lecce, la Corte riteneva che il rapporto convenzionale tra CNOS-FAP e Regione fosse venuto meno solo il 30.6.98. La Corte riteneva corretta la chiamata in garanzia della Regione, altresì, in forza della L.R. 7 marzo 2003, n. 4 che regolamenta gli aspetti finanziari del trasferimento delle attività del centro CNOS alla Provincia di Lecce disposto con la L.R. 21 dicembre 1998, n. 32, e, inoltre, per la responsabilità istituzionale in materia di formazione professionale assegnata dall'art. 117 Cost., e dalla L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, che fa obbligo alla Regione stessa di tenere gli albi cui gli enti gestori debbono attingere per l'assunzione del personale qualificato da destinare all'attività formativa e assegna all'Ente in questione il potere-dovere di controllare sotto ogni profilo la gestione del servizio.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Regione Puglia, cui risponde con controricorso il CNOS-FAP. Non hanno svolto attività difensiva la Provincia di Lecce ed il ED. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Parte ricorrente deduce violazione dell'art. 106 c.p.c., e delle L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 e L.R. 17 giugno 1983, n.
9. Riassunta la normativa che regola la materia della formazione professionale, in attuazione della Legge Quadro 21 dicembre 1978, n. 845, la ricorrente sottolinea che - per quanto ammesso dallo stesso CNOS-FAP - la convenzione tra la Regione e tale Ente era cessata fin dal 1996 e che l'attività di formazione era stata trasferita per il 1997-1998 alla Provincia, di modo che non esistevano i presupposti per la chiamata in causa della Regione per la mancanza di un titolo contrattuale o normativo legittimante e per la inattività corsuale del periodo interessato dalla richiesta di retribuzione dell'attore. In ogni caso, essendo risultata la Provincia assegnataria dei corsi relativi al periodo interessato (maggio-giugno 1998), solo quest'ultimo ente sarebbe stato legittimato a proporre la domanda di garanzia.
Il ricorso in esame importa l'esame della sola questione dell'esistenza dell'obbligo di garanzia della Regione Puglia nei confronti del Centro Nazionale Opere Salesiane in relazione al debito dallo stesso contratto nei confronti del dipendente ED ed oggetto del decreto ingiuntivo invano opposto.
La giurisprudenza di questa Corte, sulla base della L.R. Puglia n. 54 del 1978, sopra menzionata, ha ritenuto che i rapporti finanziari tra
Regione ed enti gestori della formazione professionale hanno natura convenzionale, di modo che deve escludersi che in assenza (o dopo la scadenza) di convenzioni a tale scopo indirizzate la Regione stessa sia responsabile per i crediti maturati dagli operatori dipendenti degli enti che svolgono l'attività formativa nei confronti degli enti stessi. In particolare, fu escluso che la Regione potesse essere condannata a rivalere un Istituto per la formazione professionale delle somme versate a titolo di retribuzione ad un suo dipendente sulla base dell'argomentazione che, pur dopo la scadenza della convenzione, l'ente in questione aveva comunque svolto l'attività formativa sotto il controllo ed il coordinamento della Regione, di modo che la domanda di garanzia avrebbe trovato il suo fondamento nell'approvazione da parte del Governo regionale del programma annuale di formazione professionale adottato in attuazione della legge quadro nazionale in materia di formazione 21.12.78 n. 845 e nelle leggi regionali di bilancio che prevedono stanziamenti in materia di formazione (Cass.
5.1.07 n. 50). Tale impostazione riprendeva analoghe precedenti pronunzie anch'esse emanate in contenziosi della Regione Puglia, che escludevano che, in assenza di convenzioni, la Regione stessa fosse tenuta al finanziamento delle attività formative (seppure nei limiti della sola garanzia) (Cass. 20.5.04 n. 9645 e 11.9.03 n. 13361). Veniva così risolto l'interrogativo di fondo circa i limiti entro i quali era azionabile l'obbligo di garanzia nei confronti degli enti gestori dei corsi di formazione professionale, che in passato avevano caratterizzato il contenzioso in materia di questa Regione ed avevano portato in tempi meno recenti la Corte di cassazione ad affermare che sulla Regione stessa, in forza della L.R. 17 giugno 1983, n. 9, gravasse in definitiva l'onere della retribuzione dei dipendenti dell'ente gestore del corso di formazione professionale, di modo che da questo essa poteva essere chiamata in garanzia ex art. 106 c.p.c., (Cass. 11.12.91 n. 13352). L'ulteriore sviluppo normativo, amministrativo e legislativo, occorso nei tempi successivi alle controversie interessate dalla giurisprudenza appena riferita, impone, tuttavia, di pervenire ora a diversa conclusione.
Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che il rapporto convenzionale tra la Regione ed il CNOS-FAP doveva ritenersi definitivamente cessato alla data del 30.6.98, giusta quanto risultante dalla Delib. Giunta Regionale 9 febbraio 2000, n. 94, con la quale, in esecuzione della L.R. 21 dicembre 1998, n. 32, venivano trasferite alla Provincia di Lecce, per quanto di competenza territoriale, i beni e le strutture formative del detto ente privato di formazione.
A ciò deve aggiungersi che per definire gli aspetti finanziari del detto trasferimento, la L.R. 7 marzo 2003, n. 4, recante "CNOS polivalente di Lecce. Riconoscimento costi" (inserita nel bollettino ufficiale regionale 11.3.03, suppl. 27), disponeva che "allo scopo di definire in maniera conclusiva ogni rapporto pendente tra la Regione Puglia ed il predetto centro, ivi compresi i contenziosi ancora in atto, sono riconosciuti a carico del bilancio regionale i costi relativi alle retribuzioni del personale e alle spese generali di mantenimento della struttura, non rendicontati all'Unione Europea rimasti a carico del CNOS polivalente di Lecce".
Circa la portata di questa norma non può darsi credito alla tesi difensiva della Regione, secondo cui non potrebbe tenersi conto di questa nuova disciplina legislativa regionale perché riferita a vicende successive a quella ora in esame. Tale assunto difensivo non trova riscontro - ed, anzi, è escluso - nel sopra riferito testo legislativo, ove si fa riferimento esplicito a "contenziosi ancora in atto", tra i quali pacificamente deve inserirsi la controversia ora in esame, in cui la sentenza del primo giudice, di condanna della Regione a rivalere il Centro nazionale, risale al 31.1.03. La duplice concorrenza della permanenza del regime convenzionale al 30.6.98 e l'assunzione al bilancio regionale dei costi relativi ai rapporti pendenti tra la Regione e il CNOS-FAP consente di ritenere effettivamente sussistente l'obbligo di garanzia azionato dal predetto Centro nazionale ed esclude ogni onere della Provincia di Lecce circa la proposizione della domanda di garanzia, in ragione del cennato trasferimento di competenze, secondo quanto sostenuto con il secondo profilo di censura dedotto dalla Regione.
In forza di tale diversa impostazione, il ricorso deve essere ritenuto infondato e deve essere rigettato.
La complessità della vicenda, che, iniziata nel 1999, ha visto accavallarsi durante il suo corso molteplici interventi amministrativi e legislativi, impone la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di legittimità, per le quali, invece, nulla deve statuirsi nei confronti degli intimati non costituiti.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti costituite, nulla provvedendo per le spese nei confronti degli intimati non costituiti. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2009