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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6689/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6689 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Barraco, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
nato in [...] - Spagna) l'08.11.1978 (C.F.: Controparte_1
) C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 22.12.2023, Parte_1 agiva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, deducendo:
- di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con Controparte_1
- che dalla loro unione era nato il figlio (29.04.2019); Persona_1
- che la convivenza era divenuta sin da subito difficile e problematica, tanto che nel 2022 le parti ponevano definitivamente fine al loro rapporto;
- che il padre, residente in Lanzarote (Arrecife – Spagna), chiama saltuariamente il figlio, occupandosi la madre in via esclusiva della gestione del minore;
- che il padre versa alla madre, a titolo di mantenimento del figlio, l'importo di € 250,00 mensili;
- che da aprile 2021 il minore è seguito presso il TSMREE di Ariccia in quanto affetto a disturbo dello spettro autistico;
- che da settembre 2023 il bambino ha altresì intrapreso un percorso di terapia CAA
(comunicazione aumentativa alternativa) a cadenza bisettimanale;
- che da ottobre 2023 presso l'istituto scolastico frequentato dal minore è stato attivitato un piano educativo individualizzato;
- che in tale contesto la madre ha difficoltà a relazionarsi con il padre per reperire le necessarie autorizzazioni, per attivare il progetto assistenziale ed educativo inerente il minore, comprese le deleghe per l'assistenza medica ed il ricorso alle terapie necessarie per far fronte alla patologia da cui è affetto il bambino;
- pertanto, è necessario procedere alla regolamentazione dei rapporti tra le parti.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente chiedeva di:
“
1. Disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Ariccia Vicolo D'oria n. 19 alla sig.ra con quanto in essa contenuto ed a corredo che continuerà ad abitarci Parte_1
unitamente al figlio, essendosene il resistente già da tempo allontanato;
2. Disporre l'affidamento super esclusivo e/o esclusivo in favore della ricorrente con attribuzione a quest'ultima della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore (istruzione, terapie riabilitative, gestione dell'indennità di invalidità e di frequenza, salute, viaggi e gite scolastiche etc.), disponendo che solo la modifica della residenza abituale del bambino debba essere previamente concordata fra i genitori;
3. Disporre che gli incontri padre/figlio avvengano almeno una volta al mese dovendo il resistente sostenere le spese di viaggio e soggiorno per venire in Italia e trascorrere almeno un week end al mese con il minore e/o secondo altre modalità da concordare ed accertare in sede di giudizio anche attraverso consulenza tecnica;
4. Disporre che il resistente provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante versamento alla ricorrente, dell'importo di Euro 250,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat;
5. Prevedere che i genitori si faranno carico, inoltre, ciascuno per il 50% delle spese straordinarie necessarie ed occorrenti per il figlio come ripartite e catalogate dal “Protocollo spese ordinarie e straordinarie”, applicato presso il Tribunale di Velletri ed approvato in data
30 marzo 2015 da intendersi per interamente riportato e trascritto;
6. Disporre e confermare il diritto alla percezione dell'assegno unico per la prole, nella misura del 100%, in favore della ricorrente.”.
sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e il Controparte_1
giudice delegato ne dichiarava la contumacia.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa, ritenuta sin da subito matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
All'udienza del 16.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sull'affidamento, collocamento e frequentazione della prole
Tanto premesso, in ordine al regime di affidamento del figlio minore, osserva il Tribunale che nel quadro delle norme dettate dagli artt. 337 ter e 337 quater c.c. (ispirate al principio della c.d. bigenitorialità, quale diritto dei figli ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre, cui corrisponde un dovere di pari responsabilità genitoriale) l'affidamento condiviso si pone quale regola generale, rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 16593 del 18/06/2008; Cass. civ., sez. I, n. 26587 del 17/12/2009; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 24526 del 02/12/2010; Cass. civ., sez. I, n. 1777 del
08/02/2012).
In tale contesto, alla regola generale dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, sicché una tale pronuncia presuppone una motivazione non solo sull'idoneità del genitore affidatario, ma, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Sotto tale profilo, è l'interesse morale e materiale della prole l'unico criterio che può orientare la scelta di derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, in quanto l'affidamento esclusivo, nel caso concreto e valutati tutti gli aspetti del rapporto tra genitori e figli, non può che ritenersi l'unico regime idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di cura, morale e materiale, del minore, e ciò in ragione della circostanza che l'altro genitore versi in una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, ovvero comunque in condizione tale da rendere quell'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il figlio.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che debba essere disposto l'affidamento super- esclusivo del minore alla madre, cui spetteranno da sé sola anche le Persona_1 decisioni sulle questioni di maggior importanza per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, tenuto conto del sostanziale disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio, nonostante egli sia ben consapevole dei disturbi da cui quest'ultino
è affetto, e del contegno complessivamente serbato dal resistente anche in occasione del presente procedimento.
Invero, sebbene la contumacia sia una scelta libera e consapevole del soggetto evocato in giudizio, nondimeno non può non evidenziarsi che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori tale scelta sia espressione di un sostanziale disinteresse genitoriale.
Alla stregua di tali emergenze deve ritenersi, dunque, contrario all'interesse del minore l'affidamento dello stesso ad entrambi i genitori, posto che il disinteresse mostrato dal padre e le difficoltà di comunicazione con lo stesso impediscono qualsivoglia condivisione di scelte e condurrebbero ad una paralisi decisionale, certamente pregiudizievole per il figlio.
Deve essere altresì disposto il collocamento del minore presso la madre, alla quale deve essere, di conseguenza, assegnata, ai sensi dell'art. 337 sexies c.p.c., la casa familiare.
Con riguardo al regime di frequentazione, il padre potrà, se vorrà, vedere ed incontrare il figlio, previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, con esclusione del pernottamento.
2.2 Sulla contribuzione al mantenimento della prole
Avuto riguardo alla misura del contributo per il mantenimento del figlio, tenuto conto delle allegazioni di cui all'atto introduttivo, della documentazione depositata, dell'età e delle presumibili esigenze di vita del minore, il Collegio reputa congruo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio,
l'importo di € 250,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Devono, inoltre, essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente richiamato.
Quanto alla percezione dell'assegno unico, il Collegio precisa che lo stesso seguirà la regolamentazione prevista per legge ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022,
n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche trattate. Dette somme dovranno essere distratte in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.p.r. n. 115/2002, in ragione dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 6689/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) affida il figlio in via esclusiva alla madre, alla quale spetteranno da sé Persona_1 sola anche tutte le decisioni di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
b) dispone che il figlio sia collocato in via prevalente presso la madre;
c) assegna ad la casa familiare sita in Ariccia, Vicolo Doria n. 19; Parte_1
d) dispone che il padre potrà, se vorrà, vedere ed incontrare il figlio, previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, con esclusione del pernottamento;
e) dispone che versi ad a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio, l'importo di € 250,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
f) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
g) condanna a rifondere, in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge, somme da distrarsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6689 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Barraco, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
nato in [...] - Spagna) l'08.11.1978 (C.F.: Controparte_1
) C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 22.12.2023, Parte_1 agiva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, deducendo:
- di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con Controparte_1
- che dalla loro unione era nato il figlio (29.04.2019); Persona_1
- che la convivenza era divenuta sin da subito difficile e problematica, tanto che nel 2022 le parti ponevano definitivamente fine al loro rapporto;
- che il padre, residente in Lanzarote (Arrecife – Spagna), chiama saltuariamente il figlio, occupandosi la madre in via esclusiva della gestione del minore;
- che il padre versa alla madre, a titolo di mantenimento del figlio, l'importo di € 250,00 mensili;
- che da aprile 2021 il minore è seguito presso il TSMREE di Ariccia in quanto affetto a disturbo dello spettro autistico;
- che da settembre 2023 il bambino ha altresì intrapreso un percorso di terapia CAA
(comunicazione aumentativa alternativa) a cadenza bisettimanale;
- che da ottobre 2023 presso l'istituto scolastico frequentato dal minore è stato attivitato un piano educativo individualizzato;
- che in tale contesto la madre ha difficoltà a relazionarsi con il padre per reperire le necessarie autorizzazioni, per attivare il progetto assistenziale ed educativo inerente il minore, comprese le deleghe per l'assistenza medica ed il ricorso alle terapie necessarie per far fronte alla patologia da cui è affetto il bambino;
- pertanto, è necessario procedere alla regolamentazione dei rapporti tra le parti.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente chiedeva di:
“
1. Disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Ariccia Vicolo D'oria n. 19 alla sig.ra con quanto in essa contenuto ed a corredo che continuerà ad abitarci Parte_1
unitamente al figlio, essendosene il resistente già da tempo allontanato;
2. Disporre l'affidamento super esclusivo e/o esclusivo in favore della ricorrente con attribuzione a quest'ultima della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore (istruzione, terapie riabilitative, gestione dell'indennità di invalidità e di frequenza, salute, viaggi e gite scolastiche etc.), disponendo che solo la modifica della residenza abituale del bambino debba essere previamente concordata fra i genitori;
3. Disporre che gli incontri padre/figlio avvengano almeno una volta al mese dovendo il resistente sostenere le spese di viaggio e soggiorno per venire in Italia e trascorrere almeno un week end al mese con il minore e/o secondo altre modalità da concordare ed accertare in sede di giudizio anche attraverso consulenza tecnica;
4. Disporre che il resistente provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante versamento alla ricorrente, dell'importo di Euro 250,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat;
5. Prevedere che i genitori si faranno carico, inoltre, ciascuno per il 50% delle spese straordinarie necessarie ed occorrenti per il figlio come ripartite e catalogate dal “Protocollo spese ordinarie e straordinarie”, applicato presso il Tribunale di Velletri ed approvato in data
30 marzo 2015 da intendersi per interamente riportato e trascritto;
6. Disporre e confermare il diritto alla percezione dell'assegno unico per la prole, nella misura del 100%, in favore della ricorrente.”.
sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e il Controparte_1
giudice delegato ne dichiarava la contumacia.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa, ritenuta sin da subito matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
All'udienza del 16.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sull'affidamento, collocamento e frequentazione della prole
Tanto premesso, in ordine al regime di affidamento del figlio minore, osserva il Tribunale che nel quadro delle norme dettate dagli artt. 337 ter e 337 quater c.c. (ispirate al principio della c.d. bigenitorialità, quale diritto dei figli ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre, cui corrisponde un dovere di pari responsabilità genitoriale) l'affidamento condiviso si pone quale regola generale, rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 16593 del 18/06/2008; Cass. civ., sez. I, n. 26587 del 17/12/2009; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 24526 del 02/12/2010; Cass. civ., sez. I, n. 1777 del
08/02/2012).
In tale contesto, alla regola generale dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, sicché una tale pronuncia presuppone una motivazione non solo sull'idoneità del genitore affidatario, ma, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Sotto tale profilo, è l'interesse morale e materiale della prole l'unico criterio che può orientare la scelta di derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, in quanto l'affidamento esclusivo, nel caso concreto e valutati tutti gli aspetti del rapporto tra genitori e figli, non può che ritenersi l'unico regime idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di cura, morale e materiale, del minore, e ciò in ragione della circostanza che l'altro genitore versi in una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, ovvero comunque in condizione tale da rendere quell'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il figlio.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che debba essere disposto l'affidamento super- esclusivo del minore alla madre, cui spetteranno da sé sola anche le Persona_1 decisioni sulle questioni di maggior importanza per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, tenuto conto del sostanziale disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio, nonostante egli sia ben consapevole dei disturbi da cui quest'ultino
è affetto, e del contegno complessivamente serbato dal resistente anche in occasione del presente procedimento.
Invero, sebbene la contumacia sia una scelta libera e consapevole del soggetto evocato in giudizio, nondimeno non può non evidenziarsi che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori tale scelta sia espressione di un sostanziale disinteresse genitoriale.
Alla stregua di tali emergenze deve ritenersi, dunque, contrario all'interesse del minore l'affidamento dello stesso ad entrambi i genitori, posto che il disinteresse mostrato dal padre e le difficoltà di comunicazione con lo stesso impediscono qualsivoglia condivisione di scelte e condurrebbero ad una paralisi decisionale, certamente pregiudizievole per il figlio.
Deve essere altresì disposto il collocamento del minore presso la madre, alla quale deve essere, di conseguenza, assegnata, ai sensi dell'art. 337 sexies c.p.c., la casa familiare.
Con riguardo al regime di frequentazione, il padre potrà, se vorrà, vedere ed incontrare il figlio, previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, con esclusione del pernottamento.
2.2 Sulla contribuzione al mantenimento della prole
Avuto riguardo alla misura del contributo per il mantenimento del figlio, tenuto conto delle allegazioni di cui all'atto introduttivo, della documentazione depositata, dell'età e delle presumibili esigenze di vita del minore, il Collegio reputa congruo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio,
l'importo di € 250,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Devono, inoltre, essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente richiamato.
Quanto alla percezione dell'assegno unico, il Collegio precisa che lo stesso seguirà la regolamentazione prevista per legge ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022,
n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche trattate. Dette somme dovranno essere distratte in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.p.r. n. 115/2002, in ragione dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 6689/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) affida il figlio in via esclusiva alla madre, alla quale spetteranno da sé Persona_1 sola anche tutte le decisioni di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
b) dispone che il figlio sia collocato in via prevalente presso la madre;
c) assegna ad la casa familiare sita in Ariccia, Vicolo Doria n. 19; Parte_1
d) dispone che il padre potrà, se vorrà, vedere ed incontrare il figlio, previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, con esclusione del pernottamento;
e) dispone che versi ad a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio, l'importo di € 250,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
f) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
g) condanna a rifondere, in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge, somme da distrarsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi