Articolo 12 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 11Articolo 13
Versione
28 gennaio 1958
Art. 12. (Sospensione dei magazzinieri dalla gestione)

E' in facolta' dell'Amministrazione sospendere dal servizio il magazziniere denunziato per uno dei reati di cui all'art. 6, n. 6, lettere a), b), c) e d).
La riammissione in servizio non da' diritto ad indennizzo o risarcimento ed ha luogo con le modalita' previste dal regolamento.
Nel caso di dichiarazione di fallimento del magazziniere, ovvero di condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, la sospensione e' obbligatoria.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958
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