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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 138/2021 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 2093/2020 emessa il 24/8/2020 e depositata in data 25/8/2020
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Labonia, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio del predetto difensore in Salerno via F. Gaeta n.
7 - Appellante
E
in Salerno via Barone n. 12 rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Lodovico Di Brita, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Salerno via G.
Angrisani n.
2 - Appellato
Ragioni in fatto e diritto 1. Il Tribunale di Salerno con decreto n. 7980/2011 depositato il 4/11/2011 ha ingiunto a , Parte_1
in qualità di condomino, il pagamento della somma di euro 11.679,71 oltre interessi in favore del situato in Salerno via Barone n. 12 “ per i lavori effettuati sul terrazzo Controparte_1
di copertura del fabbricato (condominiale) relativi al bilancio consuntivo 2008”.
1.1. Avverso il suindicato provvedimento ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 Parte_1
c.p.c., contestando la pretesa creditoria del;
nel contempo ha articolato Controparte_1
domanda riconvenzionale, chiedendo che l'opposto venisse condannato al pagamento della somma di euro 9.120,00 per le spese sostenute dall'opponente in ordine ai lavori di manutenzione straordinaria effettuati sul lastrico solare di copertura dello stabile lavori “ultronei” CP_2
rispetto a quelli indicati dal Tribunale di Salerno nell'ordinanza cautelare del 5/6/2007, oggetto degli ordini di servizio emessi dal direttore dei lavori ing, ed eseguiti “ a beneficio” del Parte_2
(cfr. pagine 8 e 9 dell' atto di opposizione). CP_1
ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del Parte_1
provvedimento monitorio nonché per l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. Il , costituitosi in giudizio, ha resistito, chiedendo il rigetto sia Controparte_1
dell'opposizione sia della domanda riconvenzionale con vittoria delle spese di lite.
1.3. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 25/8/2020 ha respinto l'opposizione e la domanda riconvenzionale ed ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto nonché al pagamento della somma di euro 1.167,00, ex art. 96
comma 3 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare il Giudice a quo ha ritenuto fondata la pretesa creditoria azionata dal
[...]
, così argomentando: “ il provvedimento monitorio gravato con il presente giudizio Controparte_1
trova fonte e titolo nella delibera condominiale del 08.03.2011 di approvazione del bilancio
consuntivo 2008 e nel riparto delle spese relativo a tale gestione, rispetto alla quale alcuna
impugnativa risulta proposta con conseguente cristallizzazione del suo contenuto”. A tale riguardo il Tribunale ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 11482/2019 in base al quale “nello stesso giudizio di opposizione, il condomino
opponente non può far valere questioni attinenti all' annullabilità della delibera condominiale di
approvazione dello stato di ripartizione;
tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito
del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1
a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui CP_1
ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare
di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. (cfr. anche Cass. Sezioni Unite 18
dicembre 2009 n. 26629; Cass. 23/02/2017 n. 4672)”. Di poi, il Giudice di prime cure ha respinto la domanda riconvenzionale proposta dell'opponente, evidenziando che ha prospettato “di Parte_1
avere provveduto ad una serie di interventi, effettuati sul lastrico solare e sull'immobile di proprietà
in esito al procedimento cautelare proposto da altra condomina a seguito di infiltrazioni, senza pur
tuttavia offrire precisi riscontri probatori in merito ad un asserito beneficio collettivo derivante dagli
interventi effettuati ad oggetto di domanda riconvenzionale.” (cfr. sentenza impugnata pag. 3).
1.4. ha impugnato la predetta sentenza con atto di appello notificato il 12/2/2021; ha Parte_1
criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.5. Il , costituitosi in giudizio, ha resistito e ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
1.6. La Corte con ordinanza depositata il 4/4/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati. 3. ha censurato la sentenza impugnata, deducendo in primo luogo che il Tribunale - Parte_1
nonostante il nel ricorso monitorio avesse rappresentato di essere Controparte_1
creditore di della somma di euro 11.679,71 per i lavori effettuati sul terrazzo di copertura Parte_1
del fabbricato condominiale di cui al bilancio consuntivo 2008 - ha valorizzato la delibera condominiale dell' 8/3/2011 coni cui è stato approvato il bilancio consuntivo 2009 e non già il bilancio consuntivo relativo all'anno 2008 come erroneamente indicato nella sentenza impugnata.
La doglianza è fondata.
Giova premettere che nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato dal Controparte_1
espressamente si legge: “ l'assemblea condominiale in data 1/12/2010 ha approvato il bilancio
consuntivo relativo alla gestione degli anni 2007 e 2008; l'assemblea condominiale in data 8/3/2011
ha approvato il bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'anno 2009; sulla base di detti
documenti il sig. risulta essere debitore dell'importo di euro 11.679,71 per i lavori Parte_1
effettuati sul terrazzo di copertura del fabbricato di cui al bilancio consuntivo 2008”.
E' evidente ( il riferimento è all'espressione “ sulla base di detti documenti”) che il
[...]
ha fondato la pretesa creditoria azionata nei confronti di sulle delibere Controparte_1 Parte_1
assembleari dell'1/12/2010 e dell'8/3/2011 con espresso richiamo al “ bilancio consuntivo 2008” (
cfr. ricorso in atti).
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo richiesto di euro 11.679,71 e “per la causale di cui
in ricorso” ( cfr. decreto ingiuntivo in atti)
A sua volta il Tribunale nella sentenza impugnata ha ritenuto provato il credito del
[...]
nei confronti di sulla base della “delibera condominiale del 08.03.2011 Controparte_1 Parte_1
di approvazione del bilancio consuntivo 2008 e del riparto delle spese relativo a tale gestione”.
In diritto è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato – anche a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 9839/2021 con cui è stato chiarito che “ nel giudizio
di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice
può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che
quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di
annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine
perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione” - che la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione CP_1
del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo di CP_1
opposizione ex art. 645 c.p.c. a cognizione piena , il cui ambito è circoscritto alla verifica della
(perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere ( cfr. Cass. n. 20006/2020 anche in motivazione;
Cass. n. 16635/2024 in motivazione).
Ciò posto, il Collegio osserva che il Tribunale erroneamente ha affermato che la delibera dell'8/3/2011 di approvazione del bilancio consuntivo 2008 ed il relativo piano di riparto delle spese riferibile a “ tale gestione” vale a provare il credito del . Controparte_1
Depone in tale senso la considerazione che con la suindicata delibera – priva, peraltro, di qualsiasi riferimento ai lavori di manutenzione del lastrico solare - l'assemblea condominiale ha approvato non già il bilancio consuntivo inerente all'anno 2008, richiamato dal nel Controparte_1
ricorso introduttivo, ma il bilancio relativo all'anno 2009 ( cfr. delibera assembleare dell'8/3/2011).
Merita di essere precisato che al punto 1 dell'ordine del giorno espressamente si legge “ approvazione
del bilancio ordinario 2009 e di quello straordinario relativo alla ripartizione delle spese legali 2007
– 2009”
Orbene - pur a volere ritenere che l'ordine del giorno involge l'approvazione del bilancio straordinario anche dell' anno 2008 ( intendendo l'espressione “2007 – 2009” come indicativa dell'intero arco temporale che va dal 2007 al 2009 e, dunque, comprensiva anche dell'anno 2008) –
va rimarcato che l'ordine del giorno fa espresso riferimento ad una specifica ed unica categoria di spese, vale a dire le “spese legali” e soprattutto che l'assemblea non ha provveduto su tale punto dell'ordine del giorno, rimandando ogni decisione alla successiva assemblea condominiale ( cfr. ancora una volta delibera assembleare dell' 8/3/2011 nella parte in cui si legge : “ dopo una lunga
discussione relativa al bilancio del 2009 ordinario … si approva suddetto bilancio del 2009”; “ per
quanto attiene alle spese legali la discussione sarà fatta nella prossima assemblea” ).
Ne consegue che la delibera assemblea dell'8/3/2011, appena esaminata, è del tutto inidonea a comprovare il credito del nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
Né vi è spazio per sostenere che il credito in questione risulta dimostrato dalla delibera dell'assemblea condominiale dell'1/12/2010.
Invero - al di là del dato pur degno di nota che il con la comparsa di CP_1 Controparte_1
costituzione depositata nel presente giudizio di appello, pur contrastando le critiche degli appellanti,
non ha fatto alcun riferimento alla suindicata delibera dell'1/12/2010, e nel contempo ha affermato di condividere integralmente le argomentazioni poste a sostegno della sentenza impugnata – va rimarcato che la delibera assembleare dell'1/12/2010 non è stata prodotta in giudizio ( cfr. fascicolo di parte di primo grado del ). Controparte_1
Le considerazioni finora esposte – incentrate sul difetto di prova del credito azionato dal
[...]
– conducono alla revoca del decreto ingiuntivo, restando così assorbiti gli ulteriori Controparte_1
motivi di impugnazione tesi a contrastare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c. ed ha confermato il provvedimento monitorio;
in particolare l'assorbimento involge: a) la censura basata sul fatto che il Giudice a quo non ha detratto dalla somma ingiunta le due rate già versate da per l'importo complessivo di euro 3.724,60 ( cfr. atto Parte_1
di gravame pag. 6) ; b) la critica inerente alla nullità della delibera assembleare dell'8/3/2011 ( cfr.
atto di impugnazione pagine 6, 7, 8).
4. Passando alla disamina delle censure tese a contrastare la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da , va evidenziato che l'appellante ha sostenuto che il Parte_1
Tribunale non ha valorizzato le emergenze processuali che provano il credito posto a fondamento della domanda riconvenzionale. Il – precisa l'appellante - ha Controparte_1
beneficiato di una serie di lavori “extra”, rispetto a quelli relativi all'ordinanza cautelare del 5/6/2007, per un importo complessivo di euro 9.120,00 effettuati da sul lastrico solare come Parte_1
risulta dalle fatture n. 9 del 26/4/2008 di euro 1.500,00, n. 8 del 25/5/2008 di euro 2,400,00, n. 9
del l'8/3/2008 di euro 1.020,00, n. 24 del 17/3/2008 di euro 4.200,00 ; tali lavori – aggiunge l'appellante – sono stati puntualmente descritti nella relazione tecnica dell'ing. Persona_1
e risultano provati dalle deposizioni dei testi , Persona_1 Testimone_1 Tes_2
e ; inoltre ulteriore elemento probatorio a favore del credito azionato da
[...] Testimone_3
è costituito dal fatto che l'amministratore del , senza alcuna Parte_1 Controparte_1
giustificazione, non è comparso all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio che verteva anche sui lavori in questione.
Le critiche sono prive di pregio.
Va in primo luogo evidenziato che consulente di parte di , nella Persona_1 Parte_1
relazione tecnica del 29/4/2008 – il cui contenuto è stato confermato nel corso della testimonianza resa all'udienza del 14/7/2016 – ha rappresentato che durante i lavori di manutenzione del lastrico solare, in esecuzione di un'ordinanza emessa dall'autorità giudiziaria, come disposto dal direttore dei lavori, ing. si rendeva necessario, al fine di assicurare la corretta esecuzione dei lavori di Parte_2
impermeabilizzazione, la modifica del cordolo in muratura tra il terrazzo e la superficie coperta;
tale intervento, secondo l'ing. ha determinato la sostituzione degli infissi già esistenti Per_1
nell'immobile di proprietà di che ha dovuto sopportare la spesa riportata nella fattura n. 24 Pt_1
del 17/3/2008 emessa dalla ditta “Avino Infissi”.
Riguardo, poi, alle fatture richiamate nell'atto di gravame è utile ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il documento scritto non proveniente dalle parti in causa, ma da un terzo estraneo al rapporto sostanziale intercorso tra le parti, non può costituire prova piena, ma può
valere solo come indizio ed incombe su colui che intende avvalersene l'onere di integrarlo con altri mezzi di prova, eventualmente anche con la testimonianza del sottoscrittore di esso;
tuttavia tale valore indiziario viene meno allorché il terzo, assunto a testimoniare, non abbia confermato il contenuto della dichiarazione o sia stato ritenuto inattendibile dal Giudice ( cfr. Cass. n. 2665/1971;
Cass. n. 23554/2008).
Ciò posto, il Collegio osserva che la fattura n. 24 del 17/3/2008 dell'importo di euro 4.200,00 emessa da , titolare dell'impresa Avino Infissi, relativa alla fornitura e posa in opera di due CP_3
infissi, non essendo stato escusso in qualità di teste il soggetto che ha emesso la fattura, non consente di affermare che la spesa ivi indicata sia stata effettivamente sostenuta da . Parte_1
Va altresì rimarcato che la suindicata fattura ha ad oggetto la fornitura e la posa in opera di due infissi,
mentre il C.T.U. ing. nominato direttore dei lavori per la fase di attuazione dell'ordinanza Parte_2
cautelare inerente ai lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare, nel corso della deposizione testimoniale ha fatto riferimento alla sostituzione di un solo infisso;
inoltre anche il teste Tes_2
, consulente di parte del , ha fatto riferimento alla sostituzione di un unico
[...] Controparte_1
infisso.
Non va, poi, sottaciuto che la sostituzione dell'infisso ha riguardato l'immobile di proprietà di Pt_1
e si è resa necessaria per garantire la corretta esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del
[...]
lastrico solare sicchè la relativa spesa non poteva che essere sostenuta da . Parte_1
Procedendo alla disamina delle ulteriore fatture, la Corte – applicando il principio di diritto innanzi richiamato – osserva che la fattura n. 9 dell'8/3/2008 dell'importo di euro 1.020,00 emessa da L.V.
Controsoffittature di inerente alla fornitura e alla posa in opera di pannellatura Controparte_4
in cartongesso di per sé sola, non essendo stato escusso il soggetto che ha emesso la fattura ed in assenza di qualsiasi elemento probatorio di riscontro, è del tutto inidonea ad orientare il convincimento del Giudicante.
Va altresì segnalato che l'ing. consulente di parte di , nella relazione del Per_1 Parte_1
29/4/2008 richiamata nell'atto di impugnazione, così come pure nel corso della deposizione testimoniale, non ha fatto alcun riferimento a lavori di controsoffittatura;
inoltre la tipologia di intervento descritto nella fattura innanzi indicata è del tutto incompatibile con i lavori in questione realizzati, secondo la prospettazione di , sul lastrico solare. Parte_1 Analoghe considerazioni valgono per la fattura n. 9 dell'importo di euro 1.500,00 emessa in data
26/4/2008 da Savimpianti di Saviello Armando relativa allo “ scasso con ripristino mattonelle bagno
… rimozione con modifica impianto idraulico di materiale in rame” giacchè non è stato escusso il soggetto che ha emesso la fattura né emergono elementi probatori di riscontro;
d'altronde anche l'
intervento indicato nella fattura in esame non è stato richiamato dall'ing. nella relazione Per_1
del 29/4/2008 e non è compatibile con i lavori in questione eseguiti, per come allegato da Pt_1
, sul lastrico solare.
[...]
Quanto poi alla fattura n. 8 del 25/5/2008 di euro 2,400,00 emessa da Arredo 2000 di Tes_1
relativa ad una fornitura di piastrelle per pavimentazione va evidenziato che quest'ultima,
[...]
sentita come teste, ha dichiarato di avere venduto a le piastrelle indicate nella predetta Parte_1
fattura.
Le emergenze processuali, pertanto, valgono a comprovare che ha acquistato delle Parte_1
piastrelle da ed ha corrisposto il prezzo di euro 2.400,00; tuttavia, in assenza di Testimone_1
qualsiasi elemento probatorio, non vi è spazio per affermare che tale spesa sia stata sostenuta per i lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare.
Quanto, poi, alla testimonianza di il Collegio osserva che il teste, come si evince Testimone_4
dallo stesso tenore dell'atto di impugnazione (cfr. pag. 10), ha reso delle dichiarazioni che non hanno alcuna incidenza sui fatti costitutivi posti a base della domanda riconvenzionale in esame.
Infine va evidenziato che l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata comparazione della parte all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione (ficta confessio), ma dà solo la facoltà al Giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ulteriore elemento di prova non deve risultare già ex se idoneo a fornire la prova piena del fatto contestato - poiché in tal caso, risultando adempiuto aliunde il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio - ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del Giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo ( cfr. Cass. n. 15055/2003;
Cass. n. 10099/2013)
E allora nell'ambito del quadro probatorio innanzi delineato - ed, dunque, in assenza di qualsiasi elemento probatorio idoneo ad orientare la decisione del Giudicante in senso favorevole alla posizione di – deve concludersi che non vi è spazio per ritenere come ammesse le circostanze Parte_1
dedotte con l'interrogatorio formale in base al fatto che l'amministratore del Controparte_1
non è comparso all'udienza fissata per l'espletamento del mezzo istruttorio senza offrire
[...]
alcuna giustificazione.
5. In definitiva le argomentazioni esposte conducono all'accoglimento parziale dell'appello e alla conseguente riforma parziale della sentenza impugnata nel senso che : a) va accolta l'opposizione proposta da ex art. 645 c.p.c. e, pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto;
b) Parte_1
resta, invece, fermo il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali giova ricordare che il Giudice di appello ,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 23639/2024 anche in motivazione;
Cass. n. 27056/2021; Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
Orbene, tenuto conto dell'esito complessivo della lite – e, dunque, della soccombenza reciproca delle parti in considerazione dell'accoglimento integrale dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. con conseguente revoca del decreto ingiunto e del rigetto della domanda riconvenzionale articolata dall'opponente - ricorrono le condizioni per la declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Infine va evidenziato che l'esito complessivo della lite, innanzi evidenziato, è destinato ad incidere sulla statuizione con cui il Giudice di primo grado ha condannato alla somma di euro Parte_1
1.167,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ex art. 96 comma 3 c.p.c.. acquistando rilievo il principio di diritto in forza del quale la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può
essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96 comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito ( cfr. Cass. n. 15232/2024).
Alteris verbis non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del via Barone n. 12 avverso Parte_1 Controparte_5
la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2093/2020 così provvede:
1.accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
accoglie l'opposizione proposta da ex art. 645 c.p.c. e revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n.7980/2011 emesso dal Tribunale di Salerno;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio;
3. conferma la sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
Salerno, 16/10/2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli