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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2025, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 6064/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza dell'11/11/2025, senza i termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso, dagli avv.ti DE LUIGI e Parte_1
DE TO, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, dagli avv.ti LAURA AVALLONE e CEGLIO Controparte_1
FULVIO, come da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
Per il P.M. non sono state rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 23/07/2021, il ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 15/09/2008; - che dal matrimonio sono nate due Per_ figlie: (16/09/2009) ed (27/12/2012); - che da tempo i rapporti tra i coniugi si sono Per_1 deteriorati a causa di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la convivenza;
- di lavorare come coltivatore diretto, percependo un reddito di circa € 8.500,00 annui, di cui € 6.000,00 derivanti da reddito di fabbricati;
- che la moglie lavora come psicologa essendo pertanto economicamente autosufficiente.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: - dichiararsi la separazione dei coniugi;
- disporsi l'affido condiviso delle figlie minori, con collocazione presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla stessa;
- prevedersi, a proprio carico, un contributo di mantenimento di €
500,00 in favore delle figlie.
Con comparsa di costituzione, la resistente ha esposto: - di essere separata di fatto dal marito da circa due anni;
- che i coniugi vivono in distinte abitazioni, ubicate all'interno della medesima palazzina, di proprietà esclusiva del ricorrente ed abitata dalla famiglia d'origine di quest'ultimo; - di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio per volontà del marito;
- di essere laureata e di lavorare come psicologa dal novembre del 2020, svolgendo prestazioni occasionali per le quali percepisce un compenso variabile;
- che il ricorrente è proprietario di diversi immobili oltre a partecipare ai ricavi del caseificio, formalmente intestato al fratello;
- che il ricorrente ha ceduto la ditta di cui era titolare al fratello, sebbene continui ad esservi coinvolto.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto: - dichiararsi la separazione dei coniugi;
- disporsi l'affido condiviso delle figlie minori, con collocazione presso di sé e disciplina del diritto di visita del padre;
- prevedersi, a carico del ricorrente, un contributo di mantenimento per le figlie della coppia di complessivi € 900,00 oltre al 100% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
ha disciplinato il diritto di visita del padre ed ha fissato in complessivi € 1000,00 il contributo al mantenimento per le figlie a carico del ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 17/10/2022, Il G.I. ha provvisoriamente ridotto ad € 700,00 il contributo al mantenimento posto a carico del ricorrente ed in favore delle figlie minori.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Nel merito, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ciò posto, va confermato l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Nulla va disposto sull'assegnazione della casa coniugale, non sussistendone i presupposti di legge.
Invero, nel caso di specie la casa coniugale è stata da tempo rilasciata dalla resistente unitamente alle figlie minori della coppia.
Il diritto di visita del padre sarà esercitato secondo le modalità indicate nell'ordinanza presidenziale.
Pertanto, salvo diversi accordi tra le parti, il padre terrà con sé le figlie il martedì e il giovedì dalle 17,00 alle 20,00 e, a settimane alterne, dal venerdì sera sino alla domenica sera con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia delle figlie il proprio compleanno ed onomastico, anche se cadono in un periodo di
“competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico delle figlie.
Quanto alle previsioni di carattere economico, occorre osservare quanto segue.
Parte resistente riferisce di una capacità economica del ricorrente maggiore di quella da lui effettivamente dichiarata, allegando che lo stesso è titolare di molteplici unità immobiliari (Cfr. visura catastale in atti), produttive di rendita, oltre a percepire i ricavi dall'azienda agricola di famiglia.
Parte ricorrente contesta tali allegazioni, limitandosi a dedurre che detti immobili non sono produttivi di reddito perché occupati, a titolo gratuito, dai genitori e dal fratello, fatta eccezione per un solo immobile locato per cui percepisce una rendita mensile pari ad € 310,00 (Cfr. dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero all'udienza del 07/12/2021).
A ciò si aggiunga che il si è limitato a produrre le dichiarazioni dei redditi Pt_1 relativamente agli anni dal 2018 al 2022 (dalle quali si evince un reddito annuo complessivo di €
4.800,00 per l'anno 2018 e di € 14.480,00 per l'anno 2022) e non anche i bilanci della società
“P PE srl”, di cui il predetto è socio, insieme al fratello, al 50%, non consentendo al
Tribunale di verificare la complessiva situazione economica e patrimoniale dello stesso.
Si ritiene pertanto che il ricorrente non abbia fornito prova certa delle proprie allegazioni, a fronte delle specifiche contestazioni formulate da parte resistente, pur gravando sullo stesso il relativo onere probatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. ed in ossequio al principio di vicinanza della prova.
Tanto premesso è ragionevole presumere che la capacità economica del ricorrente sia maggiore di quella dallo stesso riferita.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene congruo prevedere a carico del ricorrente un contributo al mantenimento delle figlie pari all'importo di € 900,00 (€ 450,00 ciascuna), da versarsi entro il 5 di ogni mese alla ricorrente, con adeguamento annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Vanno dichiarate inammissibili le ulteriori domande formulate da parte resistente in quanto non connesse al presente giudizio.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite, comprese quelle della fase di reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 6064/2021, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi nato il [...] in [...] Parte_1
(NA) e nata il [...] in [...]; Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 167, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008)
3. dispone l'affido condiviso delle figlie della coppia con collocamento presso la madre;
4. dispone che il diritto di visita sia esercitato come in parte motiva;
5. dispone che il contributo al mantenimento delle figlie posto a carico del ricorrente sia pari alla somma mensile di euro 900,00 (€ 450,00 a figlia), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale;
6. dichiara inammissibile le ulteriori domande formulate da parte resistente;
7. compensa le spese di lite. Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio