Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1530
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tempestività della notifica dell'avviso di accertamento

    Il motivo di appello è inammissibile in quanto non attinge al merito della controversia, ma si limita a censurare vizi di mera attività del primo giudice, senza sottoporre al secondo giudice i termini sostanziali della controversia. L'appello deve essere diretto alla riforma nel merito della sentenza, deducendo censure sostanziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1530
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1530
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo