Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 12/01/2026, n. 1
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Assenza di sottoscrizione del conto giudiziale

    Il collegio ritiene che l'assenza di sottoscrizione del conto giudiziale costituisca un vizio formale che impedisce l'imputazione allo stesso dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 44 comma 2 c.g.c.

  • Accolto
    Assenza di valido atto di parifica

    La Corte rileva che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio a norma dell'art. 140, c. 3, c.g.c. Inoltre, la dichiarazione di concordanza dei conti è un elemento imprescindibile per il deposito e l'esame giudiziale.

  • Accolto
    Assenza della qualifica di agente contabile

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della L.R. Calabria n. 22/2007, che qualificava come agenti contabili gli amministratori di società a partecipazione regionale. Tale dichiarazione fa venire meno la qualità di agente contabile del sig. NG US, amministratore provvisorio di Fincalabra SpA, e quindi la sua legittimazione passiva ad causam.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 12/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 1
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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