CASS
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 39822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39822 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da TO OV - Presidente - Sent. n. sez. 1050/2025 IA IG CC - 19/11/2025 IE PP R.G.N. 26228/2025 AR NO - Relatore - Motivazione Semplificata NA LU NG IC ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/06/2025 del TRIBUNALE di Udine. Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IT VI ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Udine, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada. Il giudice ha disposto la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni quattro, stabilendo l’entità della sanzione base in anni due, tenuto conto del precedente specifico annoverato dall’imputato, e raddoppiando la sua durata per essere il veicolo condotto dall’imputato di proprietà di persona estranea al reato. La difesa ha articolato un motivo unico di ricorso, lamentando l’erronea determinazione della durata della sanzione amministrativa. Al riguardo rappresenta che, in base al dictum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investita della interpretazione della norma del rifiuto di sottoporsi all’esame per l’accertamento dello stato di ebbrezza, il rinvio contenuto nell’art. 186, comma 7, cod. strada al comma 2, lett. c) dello stesso articolo non si riferisce alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39822 Anno 2025 Presidente: OV TO Relatore: NO AR Data Udienza: 19/11/2025 scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da rideterminarsi in questa sede in anni due. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. Ai sensi 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative» (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). La ratio del richiamato principio è da individuarsi nell’autonomia delle statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie, le quali, come si legge nella motivazione della pronuncia citata, essendo estranee all’accordo delle parti, sono suscettibili di essere sindacate in sede di legittimità. 4. Ciò premesso in ordine all’ammissibilità del ricorso, occorre rilevare come il giudice, nel determinare la pena amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, abbia proceduto al raddoppio della durata in considerazione dell’appartenenza del veicolo a persona estranea al reato. A tale riguardo, come evidenziato nel ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che «Al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato» (Sez. U, n. 46624 del 29/10/2015, Bordin, Rv. 265024). 5. La Corte di Cassazione, in virtù del potere conferitole dall’art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen., può provvedere direttamente ad eliminare la disposizione riguardante il raddoppio della sanzione accessoria, rideterminando la durata della sospensione della patente di guida nella misura di anni due. Detta
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, durata che ridetermina in anni due. Così deciso in data 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR NO TO OV
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IT VI ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Udine, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada. Il giudice ha disposto la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni quattro, stabilendo l’entità della sanzione base in anni due, tenuto conto del precedente specifico annoverato dall’imputato, e raddoppiando la sua durata per essere il veicolo condotto dall’imputato di proprietà di persona estranea al reato. La difesa ha articolato un motivo unico di ricorso, lamentando l’erronea determinazione della durata della sanzione amministrativa. Al riguardo rappresenta che, in base al dictum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investita della interpretazione della norma del rifiuto di sottoporsi all’esame per l’accertamento dello stato di ebbrezza, il rinvio contenuto nell’art. 186, comma 7, cod. strada al comma 2, lett. c) dello stesso articolo non si riferisce alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39822 Anno 2025 Presidente: OV TO Relatore: NO AR Data Udienza: 19/11/2025 scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da rideterminarsi in questa sede in anni due. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. Ai sensi 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative» (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). La ratio del richiamato principio è da individuarsi nell’autonomia delle statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie, le quali, come si legge nella motivazione della pronuncia citata, essendo estranee all’accordo delle parti, sono suscettibili di essere sindacate in sede di legittimità. 4. Ciò premesso in ordine all’ammissibilità del ricorso, occorre rilevare come il giudice, nel determinare la pena amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, abbia proceduto al raddoppio della durata in considerazione dell’appartenenza del veicolo a persona estranea al reato. A tale riguardo, come evidenziato nel ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che «Al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato» (Sez. U, n. 46624 del 29/10/2015, Bordin, Rv. 265024). 5. La Corte di Cassazione, in virtù del potere conferitole dall’art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen., può provvedere direttamente ad eliminare la disposizione riguardante il raddoppio della sanzione accessoria, rideterminando la durata della sospensione della patente di guida nella misura di anni due. Detta
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, durata che ridetermina in anni due. Così deciso in data 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR NO TO OV