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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7554/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. ZECCA MARIA GRAZIA e l'avv. PICCOLO SARAH Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase CP_1 di ATP, anche in considerazione di un sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha infatti rilevato a carico dell'istante un aggravamento, concludendo nel senso che l'attuale quadro patologico determina la necessità di assistenza continua, stante l'incapacità di svolgere autonomamente gli atti della vita, da periodo in cui, si rendono più Persona_1 evidenti le difficoltà globali da cui è affetta la ricorrente. In particolare, il CTU ha così concluso:
“Le condizioni cliniche attuali obiettivate in corso di visita peritale sia sull'obiettività riscontrata che dalla documentazione medica esaminata e successivamente prodotta evidenziano un quadro clinico caratterizzato dal progressivo aggravamento delle condizioni cliniche della ricorrente. La stessa è affetta da malattia di Parkinson con esordio nel 2014 e che nel corso deli anni ha portato la signora alle condizioni cliniche attuali (Parkinson avanzato come certificato Parte_1 dallo specialista neurologo il 18/04/2024) con le difficoltà motorie descritte in esame obiettivo, attualmente in trattamento farmacologico con AR cpr- cpr. La stessa è inoltre Per_2 affetta da una importante patologia cardiaca rappresentata da una Cardiopatia ipertensiva complicata da FA classificata dallo specialista cardiologo in Classe II NHYA ed in trattamento farmacologico con RA cpr – IT cpr – BI cpr - La stessa è inoltre affetta da
Declino cognitivo di origine vascolare cronico come certificato più volte dallo specialista geriatra. La visita ed i test somministrati il 07/03/2024 hanno evidenziato una compromissione delle autonomie
(ADL=1/6 – IADL=0/8). In follow up per LLC Sulla scorta della documentazione medica esaminata e dall'attuale controllo clinico e da quanto relazionato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, si riconosce alla ricorrente l'indennità di accompagnamento con decorrenza gennaio 2024.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal CTU ). Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. Persona_1
9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari (punto 45), per cui l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere demandato all' e il CP_1 pagamento della prestazione è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . Pt_2
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso giudiziario, le spese di lite vanno compensate.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
05.07.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza da GENNAIO 2024 e condanna l' al pagamento in suo favore della prestazione oltre interessi CP_1
o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 24.01.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo