Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2204/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
(C.F. ) e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...], rappresentati C.F._2
e difesi dall'avv. Manuele Micocci, domiciliati presso lo studio del difensore in Sarzana, Via
della Pace 40,
-attori –
(C.F. ), con studio in Castelnuovo Magra, Via Controparte_1 C.F._3
Aurelia 161, rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Alberghi, domiciliato presso lo studio del difensore nella Spezia, Via Giovanni Pascoli n. 33,
-convenuto-
, con sede in Verona Lungadige Controparte_2
Cangrande 16 (c. f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Vassallo, P.IVA_1
domiciliata presso lo studio del difensore in Genova, Piazza Colombo 2/2,
-terza chiamata –
1
Roccatagliata Ceccardi 28,
-contumace-
***
CONCLUSIONI
*Per gli attori e , come in foglio di precisazione Parte_1 Parte_2
depositato il 18.12.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la
responsabilità solidale dei convenuti e per l'effetto condannare questi ultimi a corrispondere ai
Sigg.ri e , a titolo di risarcimento del danno la somma di € 27.800,00 così come Pt_2 Pt_1
quantificata dal C.t.u. Geom. nella procedura n.r.g. 2720/2018 di Accertamento CP_4
Tecnico Preventivo ex art. 696 C.p.c. o quella diversa che verrà quantificata in corso di
causa, oltre ad interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria e al rimborso delle
spese sostenute dagli attori nella procedura ex art. 696 c.p.c. n.r. g. 2720/2018 pari ad €
2.624,10 per il Ctu Geom. ad € 1.015,04 per l'Ing. ed a € Controparte_5 Persona_1
1.062,48 per il sottoscritto procuratore e per un totale di € 4.701,62 o quella diversa somma
che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione
monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
*Per il convenuto come in comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
- Per le ragioni sopra esposte, fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire
la chiamata in causa del terzo , Controparte_6
sedente in 37126 – Verona, Lungadige Cangrande n. 16, nel rispetto dei termini di legge.
2 NEL MERITO: RESPINGERE in toto le domande avversarie, stante l'assenza di alcuna
responsabilità del Geom. ella verificazione delle problematiche per cui è causa. CP_1
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, dichiarare il terzo
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, tenuto a manlevare e tenere indenne l'esponente da ogni e qualsiasi conseguenza
pregiudizievole del presente giudizio e, per l'effetto, condannare la terza chiamata a
corrispondere all'esponente ogni e qualsiasi somma lo stesso fosse condannato a pagare in
favore degli attori sia a titolo di capitale, che di interessi, rivalutazione e spese di lite, con
vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per
legge. In ogni caso, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.”
*Per il terzo chiamato come in foglio di Controparte_2
precisazione delle conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- respingere le domande risarcitorie formulate dagli attori nei confronti del geom. CP_1
erché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
[...]
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie proposte
dagli attori e nei confronti del geom. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
respingere integralmente la domanda di garanzia e manleva formulata da quest'ultimo nei
confronti di perché infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_7
- in via di ulteriore subordine, previo accertamento della quota di responsabilità facente carico
al geom. rispetto alla , limitare la garanzia e manleva da Controparte_1 Controparte_8
parte di alla quota di pertinenza dell'assicurato Controparte_7
Geom. tesso, con esclusione quindi di quella parte di danno che dovesse ricadere su CP_1
quest'ultimo in virtù del vincolo di solidarietà;
- applicare in ogni caso lo scoperto contrattuale previsto del 10% con il minimo di € 1.000,00;
3 - con vittoria di spese e compensi di giudizio, maggiorati di spese generali, CPA e IVA.”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione del 26 novembre 2020, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la TA e il Geom. Controparte_3 CP_1
nella qualità di direttore dei lavori, al fine di sentirne accertare e dichiarare la
[...]
responsabilità solidale per i danni asseritamente subiti in relazione alla realizzazione di un impianto termico difforme dal progetto tecnico originario.
Gli attori esponevano che, in data 8 febbraio 2014, avevano presentato al Comune di
Castelnuovo Magra istanza per il rilascio del permesso di costruire n. 3364/2014, finalizzata all'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso l'immobile di loro proprietà. I lavori venivano progettati dal tecnico incaricato, Geom. e, in esecuzione dell'intervento Controparte_1
edilizio, gli attori commissionavano all'ing. una relazione tecnica avente ad CP_9
oggetto la progettazione dell'impianto termico e dell'isolamento, depositata presso l'Ufficio
Tecnico comunale in data 4 luglio 2014.
A seguito della redazione del progetto, gli attori richiedevano un preventivo alla TA
alla quale affidavano l'esecuzione dell'impianto. Tuttavia, l'intervento CP_3
eseguito risultava difforme dalle specifiche tecniche: veniva installata una caldaia da 26 kW in luogo di quella da 34 kW prevista, e omesso uno dei due pannelli solari progettati.
Nel giugno 2017, l'ing. durante un sopralluogo, riscontrava l'inadeguatezza CP_9
dell'impianto rispetto alle prescrizioni progettuali, evidenziando carenze strutturali e l'inosservanza della normativa sulle energie rinnovabili, e informando prontamente sia i committenti che il direttore dei lavori.
4 Ravvisando gravi profili di responsabilità, gli attori promuovevano un procedimento ex art. 696
c.p.c. per l'accertamento tecnico preventivo (procedimento n. 2720/2018 RG del Tribunale di
La Spezia). All'udienza del 16 aprile 2019 veniva nominato CTU il Geom. Controparte_5
che, all'esito di due sopralluoghi, redigeva relazione in data 10 dicembre 2019. Il perito rilevava che, pur risultando in parte realizzato secondo la regola dell'arte, l'impianto non era conforme al progetto e inidoneo a garantire le prestazioni richieste. Venivano in particolare evidenziate: la mancata installazione del sensore esterno di temperatura, la parziale coibentazione delle condotte e l'insufficiente produzione da fonte rinnovabile.
Il CTU stimava necessario il completo rifacimento dell'impianto con un costo complessivo di €
27.800,00 (inclusivi di nuovo APE e oneri urbanistici).
Gli attori riferivano inoltre di aver sostenuto anticipazioni per € 4.701,62 relative a CTU, CTP
e spese legali nel procedimento tecnico preventivo.
Sulla base di quanto sopra, i sigg.ri Picco e chiedevano, pertanto, che venisse Pt_2
accertata la responsabilità contrattuale della TA TERMOCLIMA ai sensi degli artt. 1667 ss.
c.c., nonché quella solidale del Geom. er omessa vigilanza. A sostegno della pretesa CP_1
richiamavano giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di danno derivante da condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente.
Concludevano per l'accertamento della responsabilità solidale dei convenuti, con condanna al risarcimento del danno pari ad € 27.800,00, o altra somma da determinarsi, oltre rivalutazione, interessi e rifusione di spese ex art. 696 c.p.c. e spese processuali.
*A seguito della notificazione dell'atto di citazione promosso dai sigg.ri e si Pt_1 Pt_2
costituiva in giudizio il convenuto Geom. nella qualità di direttore dei lavori Controparte_1
dell'intervento edilizio oggetto di causa, contestando integralmente le domande formulate dagli attori e chiedendone il rigetto.
5 Il Geom. riferiva di essere stato evocato in giudizio nel dicembre 2018 in sede di CP_1
A.T.P. ex art. 696 c.p.c., promosso dai committenti nei confronti della TA , CP_3
appaltatrice dell'impianto e dello stesso direttore dei lavori. Nell'ambito di tale procedimento,
egli si costituiva formalmente, contestando ogni addebito e provvedendo – per mera cautela difensiva – a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, Controparte_7
[...]
Rilevava che la , pur regolarmente citata, era rimasta contumace, Controparte_8
rendendo impossibile qualsiasi tentativo di soluzione conciliativa.
Con riferimento al merito della controversia, il Geom. negava ogni responsabilità a CP_1
proprio carico, affermando di avere correttamente adempiuto ai doveri di direzione lavori, con specifica vigilanza sull'esecuzione delle opere impiantistiche. Precisava, altresì, di avere più
volte contestato per iscritto alla TA esecutrice le difformità riscontrate rispetto al progetto originario, provvedendo a informare tempestivamente la committenza e la progettista incaricata, ing. A riprova della propria condotta diligente, richiamava CP_9
corrispondenza documentata agli atti (raccomandate del 16.10.2017 e del 26.03.2018).
Rappresentava, inoltre, di essersi attivamente impegnato per la risoluzione tecnica della controversia, partecipando a incontri congiunti con i committenti, il titolare della TA
e la progettista, al fine di giungere a una soluzione condivisa, resa tuttavia CP_3
impraticabile a causa dell'inerzia e della mancata collaborazione della TA esecutrice.
Ribadiva, pertanto, di non poter essere ritenuto responsabile né per la difformità dell'impianto,
né per il danno lamentato dagli attori, stante l'autonoma condotta della TA appaltatrice e l'impossibilità, per il direttore dei lavori, di impedire le scelte esecutive concretamente attuate dalla stessa in difformità rispetto al progetto tecnico.
Concludeva infine chiedendo, in via subordinata e solo per mero scrupolo difensivo, che –
nell'ipotesi in cui fosse accertata una qualsiasi responsabilità a suo carico – venisse accolta
6 la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata,
Controparte_7
*Con provvedimento del 30 marzo 2021, il Giudice autorizzava la chiamata in causa della terza intervenuta e differiva l'udienza di comparizione delle parti, inizialmente fissata per il 21
ottobre 2021 e successivamente rinviata al 28 ottobre 2021.
A seguito della chiamata in causa promossa dal Geom. si costituiva in giudizio la CP_1
(di seguito, ”), la quale eccepiva Controparte_7 CP_7
l'infondatezza della domanda di manleva avanzata dal proprio assicurato e, in via subordinata, contestava l'operatività della garanzia assicurativa.
CATTOLICA premetteva di aver assicurato la responsabilità civile professionale del Geom.
in forza della polizza n. 05115.32.000002, depositata in atti con le relative condizioni CP_1
generali e particolari. Richiamando l'art. 2697 c.c., sottolineava che incombeva sull'assicurato l'onere di provare che il fatto dannoso fosse effettivamente compreso nell'ambito di copertura.
Nel merito, la compagnia evidenziava che le pretese risarcitorie degli attori non integravano un danno materiale, come richiesto dalla polizza (inteso quale “morte, lesioni personali,
distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati”), ma configuravano una perdita patrimoniale esclusa dalla garanzia base. Veniva inoltre richiamato l'art. 16, lett. d), delle condizioni contrattuali, che esclude la copertura per danni derivanti dalla mancata rispondenza dell'opera all'uso cui è destinata.
Con riferimento alla condizione aggiuntiva A, CATTOLICA rilevava l'assenza dei presupposti per la sua attivazione: mancherebbero sia la sussistenza di “gravi difetti” che l'inidoneità
all'uso”, oltre al requisito della “sopravvenienza” degli stessi, che risulterebbero già noti in corso d'opera. A sostegno di tale tesi veniva richiamata la relazione del CTU geom. CP_4
la quale escludeva l'esistenza di vizi gravi, ritenendo l'impianto sostanzialmente conforme alla regola dell'arte, sebbene con alcune carenze (quali la coibentazione solo parziale e la
7 mancata installazione del sensore esterno), e comunque perfettamente funzionante e in uso presso i committenti.
Sulla base di tali rilievi, la compagnia concludeva per l'inoperatività della garanzia.
In subordine, eccepiva che, anche qualora si accertasse una responsabilità solidale del
Geom. con la TA appaltatrice, la garanzia opererebbe pro quota, limitatamente alla CP_1
parte di responsabilità dell'assicurato, come previsto dall'art. 23 delle condizioni generali. In
ulteriore subordine, osservava che l'eventuale indennizzo sarebbe comunque soggetto allo scoperto contrattuale del 10%, con minimo di € 1.000,00 e massimo di € 5.000,00, secondo quanto disposto dalla medesima clausola aggiuntiva.
contestava infine anche il quantum richiesto dagli attori, ritenendo che l'importo CP_7
di € 27.800,00 per il rifacimento integrale dell'impianto non fosse proporzionato alla natura del danno eventualmente risarcibile. A suo avviso, in assenza di domanda di risoluzione contrattuale e di comprovata inidoneità funzionale dell'impianto, il pregiudizio, ove riconosciuto, dovrebbe consistere al più in una riduzione del valore dell'impianto per minor rendimento, al netto delle agevolazioni fiscali (ecobonus) spettanti ai committenti.
*Alla prima udienza del 28. 10.2021, il Giudice vista la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di , vista la mancata Controparte_3
costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 co. 6, fissando l'udienza del 22.09.2022 per la discussione sulle istanze istruttorie.
*Con ordinanza del 19.10.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
29.09.2022, il Giudice, rilevata la necessità di disporre integrazione di consulenza tecnica d'ufficio, formulava il seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti di causa, a integrazione della perizia
depositata nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo (Tribunale della
SPEZIA RG 2720/2018), sentiti i consulenti tecnici di parte, proceda come segue:
8
1. Individui i soggetti responsabili delle difformità/vizi/difetti riscontrati rispetto all'impianto
installato nell'immobile dei sigg. e , accerti Parte_2 Parte_1
l'eventuale concorso di responsabilità tra la TA esecutrice dell'opera e il direttore dei lavori,
specifichi in termini percentuali il grado delle responsabilità riscontrate”; nella medesima ordinanza, fissava l'udienza del 02.02.2023 per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del geom. Controparte_5
*L'elaborato peritale veniva depositato il 12.07.2023 e alla successiva udienza del 16.11.2023
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 7.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata al 19.12.2024.
*All'udienza del 19.12.2024 le parti si riportavano ai fogli di precisazione delle conclusioni precedentemente depositati telematicamente, dopodiché il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini per le note conclusive e le repliche.
Osservato
1. Nel merito
*La domanda attorea è fondata e come tale deve essere accolta nei termini che seguono.
La controversia ha riguardato l'accertamento della responsabilità per le difformità riscontrate nell'impianto termico installato presso l'abitazione dei sigg.ri e Parte_1 Pt_2
, in esecuzione di un progetto termotecnico redatto dall'ing. e la conseguente
[...] CP_9
richiesta di condanna al risarcimento del danno da parte degli attori nei confronti della TA
appaltatrice e del Direttore dei Lavori, geom. CP_3 Controparte_1
*Preliminarmente è necessario dare conto dell'esito dell'espletata procedura di accertamento tecnico preventivo di cui al procedimento nr. 2720/2018 RG.
Nell'ambito di tale procedimento veniva posto il seguente quesito:
“Proceda il CTU, previo tentativo di conciliazione tra le parti, alla descrizione degli impianti
installati dalla TA nell'immobile di proprietà dei ricorrenti;
CP_3
9 Dica se i predetti impianti siano stati installati a regola d'arte e se possano garantire le
prestazioni prefissate in progetto;
In caso negativo, descriva quali interventi siano necessari per l'eliminazione delle difformità
riscontrate, con indicazione dei relativi costi.”
Veniva nominato consulente tecnico d'ufficio il GEOM. il quale procedeva Controparte_5
con la verifica dello stato degli impianti, l'accertamento della conformità e la stima di eventuali costi di adeguamento.
Durante i sopralluoghi, il tecnico rilevava che l'impianto, pur essendo in parte eseguito a regola d'arte, non poteva garantire le prestazioni previste nel progetto originale. L'impianto installato non era in grado di assicurare la quota minima di energia da fonti rinnovabili, né per il riscaldamento né per la produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre, alcune componenti –
come il sensore di temperatura esterna – risultavano mancanti o incomplete.
Il CTU riteneva quindi necessario sostituire completamente il sistema esistente con un nuovo impianto conforme al progetto iniziale, comprendente un gruppo termico ibrido e nuovi pannelli solari. Il costo totale dell'intervento veniva stimato in circa 27.800 euro (IVA esclusa),
comprensivi anche di nuove certificazioni e pratiche edilizie.
Nelle sue conclusioni, il geometra confermava integralmente quanto già indicato CP_4
nella prima stesura della perizia. Nonostante l'assenza della al Controparte_8
procedimento, egli aveva comunque tentato una conciliazione, ma senza esito. Le
osservazioni dei consulenti tecnici delle parti non modificavano il giudizio finale: le difformità
risultavano tali da richiedere un completo rifacimento dell'impianto.
*Nel corso del procedimento civile n. 2204/2020 dinanzi al TRIBUNALE DELLA SPEZIA, la consulenza tecnica d'ufficio affidata al geometra in continuità con la Controparte_5
precedente relazione redatta in sede di accertamento tecnico preventivo, confermava l'inadeguatezza dell'impianto rispetto al progetto redatto dall'ingegnera CP_9
10 CP_ L'impianto installato dalla infatti, non rispettava né le specifiche tecniche CP_3
né i requisiti minimi di efficienza energetica, previsti dalla normativa vigente e dal progetto originario: veniva montata una caldaia con potenza inferiore rispetto a quella prescritta (26
kW anziché 34 kW) e veniva omesso uno dei due pannelli solari previsti. Inoltre, mancavano componenti essenziali come il sensore di temperatura esterna e si rilevava una parziale coibentazione delle condotte esterne.
Dal punto di vista funzionale, l'impianto non era in grado di garantire le prestazioni energetiche richieste. Nello specifico, non riusciva a coprire con energia da fonte rinnovabile né il 20% del fabbisogno termico per il riscaldamento né il 50% per la produzione di acqua calda sanitaria, rendendo impossibile il raggiungimento dell'obiettivo minimo del 35% di energia rinnovabile complessiva, come da progetto. Secondo il CTU, queste carenze compromettevano la piena funzionalità e l'efficienza dell'intero impianto.
Sotto il profilo tecnico – giuridico la consulenza accertava che l'unico intervento utile e risolutivo consisteva nella rimozione dell'impianto esistente e nella sostituzione con un nuovo sistema conforme al progetto, per un costo stimato in € 26.000,00 (oltre IVA e costi accessori come APE e direzione lavori, per un totale di circa € 27.800,00).
Riguardo all'individuazione dei soggetti responsabili, il CTU procedeva a un'attenta ricostruzione degli eventi, valutando tanto le condotte materiali quanto le omissioni. Dalle
[... risultanze documentali e dalle memorie di parte, emergeva che la TA CP_3
procedeva all'installazione in difformità, omettendo di seguire le Controparte_3
prescrizioni progettuali, senza documentata approvazione di soluzioni alternative. Nonostante
i successivi incontri tecnici e le raccomandate inviate, l'impresa non dava seguito agli impegni assunti e non interveniva per sanare le irregolarità.
Parallelamente, il direttore dei lavori, geometra pur avendo effettivamente Controparte_1
sollecitato l'impresa con due lettere (del 16 ottobre 2017 e del 26 marzo 2018), interveniva in
11 modo tardivo e inefficace, lasciando che i lavori proseguissero e si completassero con gravi difformità. Secondo il CTU, tale condotta configurava una responsabilità da omessa vigilanza tecnica, riconducibile al ruolo di direzione lavori che, pur essendo un'obbligazione di mezzi,
imponeva un controllo puntuale e continuo sulla conformità delle opere al progetto.
Sulla base di tali elementi, la CTU concludeva che la responsabilità doveva essere condivisa,
pur con peso differente, tra i due soggetti coinvolti. Il geometra attribuiva: CP_4
-una responsabilità dell'80% alla TA , per l'esecuzione materiale dell'opera CP_3
difforme e il mancato adeguamento dell'impianto;
-una responsabilità del 20% al direttore dei lavori, per non aver esercitato un'adeguata vigilanza nella fase esecutiva e per la gestione inefficace delle criticità emerse.
*Dall'istruttoria svolta e in particolare dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal geom.
ritenuta attendibile e condivisibile per chiarezza metodologica, coerenza con Controparte_5
la documentazione tecnica agli atti e assenza di rilievi tecnici invalidanti da parte dei consulenti di parte, è emersa dunque come unica soluzione tecnicamente adeguata la rimozione dell'impianto realizzato e la sostituzione integrale con un sistema conforme al progetto, per un costo stimato in € 26.000,00, oltre accessori per redazione APE (€ 300,00) e direzione lavori (€ 1.500,00), per un totale di € 27.800,00.
Quanto alla responsabilità, la consulenza ha correttamente ricondotto l'origine del danno:
-alla TA , quale esecutrice dell'opera difforme, cui è imputabile la CP_3
responsabilità principale (80%);
-al geometra quale Direttore dei Lavori, per aver omesso una vigilanza Controparte_1
tempestiva ed efficace nella fase esecutiva, con una responsabilità concorrente quantificata nel 20%.
Tale impostazione è coerente con l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui,
in caso di opere appaltate affette da vizi o difformità, la responsabilità solidale ex art. 1669
12 c.c. può gravare tanto sull'appaltatore quanto sul direttore dei lavori, qualora sia accertata una condotta omissiva o negligente nell'esercizio dell'attività di sorveglianza tecnica. Nel caso di specie, sebbene il geom. avesse successivamente sollecitato l'impresa a CP_1
intervenire, il suo comportamento non può ritenersi esente da rilievo, avendo egli consentito la prosecuzione e il completamento dei lavori pur in presenza di elementi difformi rispetto al progetto tecnico.
Non condivisibile risulta, inoltre, la difesa del direttore dei lavori e della compagnia assicurativa , laddove si è sostenuta l'insussistenza del danno o la sua non CP_7
riconducibilità a colpa tecnica, poiché il vizio risulta avere natura sostanziale e incide sull'idoneità funzionale dell'impianto.
*In conclusione, accertata la responsabilità concorsuale dei convenuti per le difformità
tecniche dell'impianto, va accolta la domanda attorea di risarcimento del danno, nella misura determinata dal CTU in € 27.800,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo le percentuali di responsabilità indicate dal CTU (nella misura dell'80% a carico di e del 20% a carico di Controparte_3 Controparte_1
Questo Giudice deve altresì accogliere la domanda di manleva formulata nei confronti della terza chiamata , quale compagnia tenuta alla Controparte_2
garanzia e alla manleva dell'assicurato in virtù del rapporto assicurativo inter- Parte_3
partes.
2. Sulle spese processuali
*Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono poste a carico solidale delle parti convenute soccombenti (con ulteriore ripartizione nei rapporti interni tra
[...]
e nella misura dell'80% a carico di Controparte_3 Controparte_1
e nella misura del 20% a carico di Controparte_3 CP_1
[...]
13 Gli onorari della difesa per il presente procedimento n. 2204/2020 RG vengono liquidati in
Euro 3.809,00 oltre accessori secondo i parametri minimi di legge (DM 55/2014 e successive modifiche) in ragione della circostanza che il valore della causa è prossimo al minimo del c.d.
scaglione di riferimento, tenuto conto dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), del valore della causa (€ 27.800,00 come da CTU), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Gli onorari del consulente tecnico d'ufficio di cui al presente procedimento, come già liquidati con provvedimento del 17.07.2023, ferma restando la solidarietà tra tutte le parti nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio, nei rapporti interni tra le parti vengono posti definitivamente a carico esclusivo e solidale dei convenuti con ulteriore ripartizione interna tra gli stessi come da quote stabilite nella CTU stessa (nella misura dell'80% a carico di e del 20% a carico di Controparte_3 Controparte_1
Gli onorari della difesa per il procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 2720/2018
RG vengono liquidati in Euro 1.062,48 come richiesto dal difensore in sede di conclusioni dell'atto di citazione e nel foglio di precisazione delle conclusioni, trattandosi di importo inferiore a quello liquidabile secondo i parametri di legge (DM 55/2014 e successive modifiche), tenuto conto dell'autorità giudiziaria adita (Tribunale), del tipo di procedimento
(istruzione preventiva), del valore della causa (€ 27.800,00 come da CTU), delle attività
processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria).
A titolo di esborsi del procedimento di istruzione preventiva vengono altresì riconosciuti a favore di e gli importi indicati nelle conclusioni Parte_2 Parte_1
dell'atto di citazione e nel foglio di precisazione delle conclusioni, ovvero Euro 2.624,10 quali onorari versati al CTU in conformità al provvedimento di liquidazione in Controparte_5
data 31.03.2020, ed euro 1.015,04 quali compensi versati a favore del consulente tecnico di parte Ing. Persona_1
14 ***
P.Q.M.
A) ACCOGLIE la domanda proposta da e e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, NN e al Controparte_3 Controparte_1
pagamento in favore degli attori dell'importo di euro 27.800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nelle quote stabilite dalla CTU rispettivamente nella misura dell'80% a carico di e del 20% a carico di Controparte_3 Controparte_1
B) PONE le spese della consulenza tecnico d'ufficio di cui al presente procedimento n.
2204/2020 RG, già liquidate con provvedimento in data 17.07.2023 in euro 2.052,18 con,
oltre accessori a titolo di onorari in favore del geom. ferma restando la CP_4
solidarietà tra tutte le parti nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio, nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico esclusivo e solidale di
[...]
e (con ulteriore ripartizione nei rapporti interni Controparte_3 Controparte_1
tra e ella misura dell'80% a Controparte_3 Controparte_1
carico di e nella misura del 20% a carico di Controparte_3
Controparte_1
C) NN e alla Controparte_3 Controparte_1
rifusione delle spese di lite del presente procedimento n. 2204/2020 RG in favore degli attori e che si liquidano in euro 3.809,00 per onorari oltre Parte_2 Parte_1
accessori come per legge, oltre alla rifusione delle spese del procedimento di A.T.P. R.G.
2720/2018 pari ad euro 2.624,10 per il CTU euro 1.015,04 per l'Ing. Controparte_5
ed euro 1.062,48 per spese legali (con ulteriore ripartizione nei rapporti interni Persona_1
tra e con riferimento a tutte Controparte_3 Controparte_1
le spese, nella misura dell'80% a carico di e nella Controparte_3
misura del 20% a carico di . Controparte_1
15 D) NN , a manlevare e tenere Controparte_10
indenne a ogni somma da questo dovuta in esecuzione della presente Controparte_1
sentenza.
La Spezia, 29.05.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
16