Sentenza breve 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01691/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Laghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento di rigetto della richiesta di conversone del permesso di soggiorno da minore età a lavoro emesso dalla Questura di Ravenna in data 24.07.2025 e notificato in data 7 agosto 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2025 e munito di istanza cautelare, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di data 24.7.2025 con cui la Questura di Ravenna ha respinto la domanda diretta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato.
L’impugnato provvedimento trova fondamento sui seguenti rilievi: -lo straniero è divenuto maggiorenne il 17.6.2024 dopo soli 9 mesi dall’ingresso in Italia e non ha potuto seguire un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo di almeno 2 anni come richiesto dalla disciplina di settore, né si trovava in Italia da più di tre anni quando ha presentato istanza di conversione; -il Comitato per i minorenni, nel proprio parere, ha precisato che lo straniero non ha aderito ad un positivo percorso di integrazione sociale e civile, che costituisce presupposto per il rilascio di un parere favorevole; -lo straniero, dunque, non riunisce i requisiti richiesti per la conversione del titolo di soggiorno.
Il ricorrente, in punto di fatto, ha precisato quanto segue:
-di aver fatto ingresso in Italia quale minore non accompagnato e di aver ottenuto un permesso di soggiorno per minore età e collocato presso la comunità “-OMISSIS-”, che richiedeva la misura del prosieguo amministrativo oltre il diciottesimo anno di età con trasferimento presso struttura per adulti;
- di essersi trasferito, al raggiungimento della maggiore età, a -OMISSIS- presso un parente e di aver chiesto la conversione del permesso di soggiorno;
-che dopo il preavviso di rigetto perveniva la nota del Comitato per i minorenni che dava conto dell’impossibilità di esprimere un parere stante il breve periodo di permanenza in Italia da minore e richiamava le attribuzioni della Questura in ordine al rilascio del permesso di soggiorno.
Tanto premesso, il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ Motivo unico: violazione di legge/eccesso di potere in quanto il “parere” non e’ vincolante per la Questura non è necessario un periodo di permanenza e un percorso di integrazione biennale ed il suddetto parere lasciava espressamente alla questura la possibilità di conversione del permesso di soggiorno ”; in sintesi, il ricorrente, ha evidenziato di rientrare nella prima ipotesi di cui all’art. 32 del D.Lgs n. 286/1998 in quanto affidato in via amministrativa al suo ingresso in Italia; la partecipazione al programma di integrazione non sarebbe sempre necessaria ai fini del rilascio del parere, né sarebbe richiesta una durata minima di permanenza in Italia dell’ex minore ai fini della conversione; in ogni caso, l’Amministrazione non perderebbe il proprio potere discrezionale in ordine all’esame dell’istanza, potendo svolgere ulteriori approfondimenti e successive valutazioni ovvero recepire quanto rappresentato dall’Ente gestore del progetto di integrazione, con la conseguenza che il parere del Comitato minori sarebbe necessario ma non è vincolante per l’Amministrazione che potrebbe compiere un autonomo giudizio; attualmente, sarebbe residente a [...]e svolgerebbe regolare attività lavorativa in agricoltura, coma da documentazione allegata.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stat, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto va evidenziato che la Questura di -OMISSIS- ha disposto, in data 16.2.2024, l’affidamento temporaneo del ricorrente, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.L. n. 145/2015, collocandolo presso la Comunità Alloggio di II livello “Vita Nuova”; dopo il compimento della maggiore età, lasciata la Comunità Alloggio, risulta che il ricorrente presta regolare attività lavorativa.
Per quanto qui interessa, l’art. 19, comma 2 del D.Lgs n. 145/2025 dispone che “ A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. (….) ”.
L’art. 32 del D.Lgs n. 286/1998 prevede, al comma 1, bis, che “ Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ”.
Il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, con nota dell’11.6.2025 ha evidenziato, in relazione alla richiesta di parere ex art. 32, comma 1, bis, de TUI, che “ il ragazzo, nei 9 mesi di permanenza in Italia durante la minore età, non ha svolto un percorso di integrazione sociale e civile passibile di valutazione da parte di questa Amministrazione. Subito dopo il compimento della maggiore (età), a partire dal 27.6.2024, risulta lo svolgimento di attività lavorativa. Si fa presente che il percorso di integrazione durante la minore età costituisce il presupposto necessario per il rilascio del parere ai sensi dell’art. 32, comma 1 bis, del T.U. dell’immigrazione (….). Restano comunque ferme le attribuzioni della Questura territorialmente competente in ordine all’adozione del provvedimento che riguarda la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età ”.
Ebbene, stante l’esposta cornice di riferimento, giova ricordare che questo Tribunale, in un caso analogo, ha avuto occasione di evidenziare che “La giurisprudenza ha evidenziato che il pronunciamento del Comitato dei minori “costituisce fase endoprocedimentale facente capo all'amministrazione procedente e non anche formalità posta a carico dell'istante, sicché non spetta a quest'ultimo richiedere il relativo parere. È, pertanto, illegittimo il diniego fondato unicamente sulla mancata esibizione, in allegato alla domanda, del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri” (TAR Piemonte, sez. I, 5 maggio 2022, n. 424, che richiama TAR, Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 3 febbraio 2016, n. 147 e TAR Trentino Alto Adige, Bolzano 2 luglio 2015, n. 212). Milita in tal senso la stessa Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 febbraio 2017 per cui <è preferibile che le richieste di parere siano inviate da parte dei Servizi sociali dell'ente locale che ha in carico il minore>, relegando in uno spazio residuale il <caso in cui il diretto interessato neomaggiorenne, o altri soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente, provvedano all'inoltro della richiesta di parere>. Peraltro, è stato, altresì, precisato che l’Amministrazione non perde il proprio potere discrezionale in ordine all’esame dell’istanza e, ricorrendone i presupposti, può svolgere ulteriori approfondimenti e successive valutazioni, oppure può recepire, condividendolo, quanto rappresentato dall’Ente gestore del progetto di integrazione (Consiglio di Stato, sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11289), con la conseguenza che il parere del Comitato minori è necessario <ma non è vincolante per l'Amministrazione che può compiere un autonomo giudizio utilizzando gli ordinari criteri valutativi della ragionevolezza e non sproporzione, afferenti al potere discrezionale> (Consiglio di Stato, sez. III, 10 maggio 2023, n. 4730)” (questa stessa sezione, 12 maggio 2025, n. 497).
Dunque, il parere del Comitato dei minori (ora Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie), pur essendo necessario, non è vincolante per la Questura che può compiere un autonomo giudizio utilizzando gli ordinari criteri valutativi della ragionevolezza e non sproporzione, afferenti al potere discrezionale ad essa riconosciuto.
Nel caso in esame, del resto, va evidenziato che nella ricordata nota dell’11.6.2025, il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, dopo aver evidenziato l’impossibilità di rendere il proprio parere, ha precisato, a conferma di quanto sopra esposto, che ” Restano comunque ferme le attribuzioni della Questura territorialmente competente in ordine all’adozione del provvedimento che riguarda la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età “.
In conclusione, il provvedimento gravato, affetto da eccesso di formalismo, risulta inficiato dai vizi dedotti dal ricorrente nei termini sopra precisati e, conseguentemente, deve essere annullato.
Resta ovviamente salvo il potere/dovere dell’Amministrazione resistente di riesaminare la complessiva situazione personale del ricorrente e di adottare, in sede di riedizione del potere, un nuovo provvedimento, a seguito di una nuova e approfondita istruttoria diretta ad accertare, anche alla luce di quanto sopra precisato, la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per potersi procedere alla chiesta conversione del titolo di soggiorno.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA PE, Presidente
IO FE, Consigliere, Estensore
PA Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FE | PA PE |
IL SEGRETARIO